Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/04/2001, n. 5912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5912 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
1643/ 59 12 /01 4 7 3 O L L ud. pubbl. 02.03.2001 O ) B E E C E A N Soggetto: giudizio di equità ( art. 113 cpv. c.p.c. ) P O I O Z A R T S I I G 1 E 2 R L REPUBBLICA ITALIANA A G D 9 E 3 E T E N N . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Core 12703 E 6 T S 4 E S . I ( T T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R A TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati : dott. Angelo GIULIANO Presidente;
' dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere;
dott. Francesco SABATINI relatore "dott. Antonio SEGRETO ' "dott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AVIS AUTONOLEGGIO s.p.a. ' in persona del legale rappresentante NO EL rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Falzetti e Simonetta Belletti presso il cui studio in Roma . piazza della Balduina n. 59 è elett. dom. come da ' procura a margine del ricorso ricorrente 1 430
contro
SALT Soc. Autostrada Ligure Toscana s.p.a. in ' persona del direttore generale Giampiero Marcassoli rappresentata e difesa come da procura a margine del controricorso ' dagli avv. Gino Andreini e Umberto Plaino ed elett. dom. presso la Corte di cassazione l controricorrente avverso la sentenza n. 311 in data 10 novembre 1998 del Giudice di Pace di Pisa ( r.g. n. 553/98 ) •> Udita nella pubblica udienza del 2 marzo 2001 la relazione del dott. Francesco Sabatini E' comparso per la ricorrente l'avv. Carlo Falzetti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso ' in persona del sost. Sentito il P.M. procuratore generale dott. Domenico Iannelli che ha chiesto dichiararsi inammissibile ed in subordine rigettarsi il ricorso . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società Salt convenne dinanzi al Giudice di Pace di Pisa la società Avis Autonoleggio e ne chiese la condanna al pagamento di lire 559.200 oltre accessori corrispondenti a 27 pedaggi 2 autostradali evasi da veicoli di proprietà della convenuta e da questa locati a terzi senza conducenti . Pronunciando nel legittimo contraddittorio delle parti con la sentenza ' ora gravata l'adito ' giudice ha accolto la domanda ed ha posto a altresì le spese del carico della convenuta giudizio . Premesso che il pedaggio trova la sua disciplina non già nel codice stradale sibbene nella legislazione relativa all'amministrazione dei lavori pubblici , e ritenuta ' conseguentemente ' manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di norme del citato codice sollevata dalla convenuta ha affermato ' ' che nel caso in cui il conducente di un veicolo . ' ' viaggi in esercitando una sua libera scelta relativotenuto al pagamento del autostrada " pedaggio è , in solido con lui anche il proprietario dello stesso veicolo , per volontà del quale la circolazione pur sempre avviene ' con facoltà , per lo stesso di esercitare l'azione di regresso nel rapporto interno di locazione con il conducente . 3 Per la cassazione di tale decisione la società Avis Autonoleggio ha proposto ricorso ' affidato a due motivi ' cui la Salt resiste con controricorso MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso la ricorrente deduce con riferimento all'art. 360 . nn. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 176 ( n. 295 ecommi 11 e 17 ) d.lvo 30 aprile 1992 dell'art. 373 del relativo regolamento , ed afferma .in forza del citato art. 176 tenuto al che pagamento del pedaggio è il solo conducente del veicolo mentre il pure citato art. 373 ' disciplinando la responsabilità solidale del come ha proprietario è viziato da illegittimità affermato il giudice amministrativo . Con il secondo motivo del ricorso la ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale delle stesse norme per eccesso di delega e con riferimento all'art. 76 cost. Osserva la Corte che con sentenza del 15 ottobre 1999 n. 716 S.U. le sezioni unite di questa C.S. ' componendo il contrasto determinatosi nelle sezioni semplici sulla interpretazione del novellato art. affermato che nella le 113 cpv. c.p.c. hanno ' : 4 decisione di controversia di valore non superiore a . il giudice lire due milioni quale la presente- non deve procedere alla previa di pace individuazione della norma di diritto applicabile ma deve giudicare facendoalla fattispecie immediata applicazione dell'equità c.d. formativa ( o sostitutiva ) non correttiva ( o integrativa ) ' fondata su un giudizio di tipo intuitivo e non ' sillogistico , con osservanza ai sensi dell'art. ' '311 c.p.c. delle norme processuali nonché di ' quelle in cui la regola del giudizio è contenuta in una norma di procedura che rinvia ad una norma senza obbligo di rispetto dei sostanziale principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento ma osservando le norme ' costituzionali nonché quelle comunitarie quando ' siano di rango superiore a quello ordinario . Il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza costituisce impugnazione di sentenza di equità abbia il giudice dichiarato di avere applicato una equitativa O una norma di legge perché norma rispondente ad equità ° sia sia limitato ad ' applicare una norma di legge ' ed è ammissibile - per violazione di norme processuali nel senso ' ' 2 e 4 c.p.c. esposto ( art. 360 comme primo n. 1 1 05 ) , laddove la censura di violazione di legge , attinente alla decisione di merito , è consentita per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie di rango superiore alla norma ordinaria ' mentre la pronuncia secondo equità non esclude poi la configurabilità di censure ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. nei casi di inesistenza della motivazione ovvero ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. allorché l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiato da un vizio che attenendo ad un punto decisivo della controversia si risolva in un'ipotesi di mera apparenza di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione 'Nella specie , il primo motivo del ricorso investendo la pretesa violazione di norme di è diritto sostanziale ' conseguentemente inammissibile stante il ristretto ambito del sindacato di legittimità consentito avverso le 'sentenze equitative del giudice di pace ed è pertanto irrilevante l'eccezione di illegittimità costituzionale delle stesse norme Appare nondimeno opportuno aggiungere che il rapporto che si instaura tra l'utente di autostrada e la società di questa concessionaria disciplinato dal diritto privato ( come tra le ' , questa C.S. altre ha affermato in motivazione ' in c. sez. un. pen. 9 luglio 1997 ric. P.G. ' ' EL ) e che la ritenuta solidarietà del ' proprietario del veicolo nel conducente e del pagamento del pedaggio non solo non viola norme costituzionali o comunitarie ma è disciplinata da ' diverse norme dell'ordinamento ' . tra le altre e ' dall'art. 2054 terzo comma C.C. e sia pure nel diverso ambito della responsabilità aquiliana ' talché è del tutto coerente con tale quadro normativo l'impugnato giudizio equitativo Il ricorso deve pertanto essere respinto , con le conseguenze di legge quanto alle spese del giudizio di cassazione •
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione , $ 26.000 * liquidate in lire oltre lire 600.000 ( seicentomila ) di onorari in favore della controricorrente Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' della Corte il 2 marzo 2001 . ' Il Consigliere est.. IlforesidenteAye ParkinАул F to subdia 7 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì 20 APR 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Gambatusta E P U T S R E N O O C * F