Art. 10.
Sui concorsi pronostici il cui esercizio e' riservato al CONI, l'imposta unica, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 , e successive modificazioni, e' dovuta nell'aliquota fissa del 24,80 per cento.
Alla copertura delle minori entrate derivanti all'erario ed al CONI dalle precedenti disposizioni si provvede mediante incremento del prezzo delle poste di gioco da determinare, ai sensi della legge 8 giugno 1962, n. 587 , entro la data di entrata in vigore della presente legge.
Sui concorsi pronostici il cui esercizio e' riservato al CONI, l'imposta unica, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 , e successive modificazioni, e' dovuta nell'aliquota fissa del 24,80 per cento.
Alla copertura delle minori entrate derivanti all'erario ed al CONI dalle precedenti disposizioni si provvede mediante incremento del prezzo delle poste di gioco da determinare, ai sensi della legge 8 giugno 1962, n. 587 , entro la data di entrata in vigore della presente legge.