Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 10/04/2026, n. 2299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2299 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02299/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04371/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4371 del 2025, proposto da
CE LL CC e MI CH, rappresentati e difesi dagli avvocati Eduardo Riccio ed Enrica Troisi, con digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Napoli, via G. Melisurgo n. 15;
contro
Fondazione Festa dei Gigli di Nola, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
avverso il silenzio inadempimento, formatosi sull’istanza notificata in data 24 luglio 2025, con la quale veniva richiesta l’assegnazione del Giglio del Calzolaio per l’edizione 2026 in favore di MI CH o di CE LL CC;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa AL LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Espongono i ricorrenti:
- che con bando del 16 maggio 2025, la Fondazione Festa dei Gigli di Nola ha indetto una procedura comparativa per l’assegnazione delle Macchine da festa dei Gigli 2026;
- che CE LL CC, in qualità di firmataria, e EP CH (padre del ricorrente MI CH), in qualità di Mastro di Festa, hanno presentato, nei termini, domanda di partecipazione per il Giglio del Calzolaio;
- che, tuttavia, in data 20 giugno 2025, all’esito dell’apertura delle buste contenenti le domande di concessione, la loro domanda è stata esclusa dalla procedura;
- che in data 8 luglio 2025 CE LL CC e EP CH hanno presentato un’istanza di revoca in autotutela del provvedimento di esclusione dalla procedura di assegnazione del Giglio del Calzolaio per la Festa dei Gigli di Nola del 2026, rivendicando l’assegnazione del Giglio in virtù del possesso dei requisiti previsti dal Regolamento della Fondazione;
- di avere, con istanza del 24 luglio 2025, a seguito del decesso di EP CH, chiesto alla Fondazione “ di procedere, previo accertamento della legittimità della domanda di assegnazione presentata in data 12.06.2025, alla assegnazione del Giglio del Calzolaio in favore del sig. MI CH (nella qualità di figlio del deceduto sig. EP CH) o sig.ra La MA OS (nella qualità di moglie e consorte del deceduto EP CH) ovvero della assegnazione dello stesso in favore della sig.ra LL CC CE, nella qualità di Firmataria e, a tutt’oggi, RO di Festa (a seguito del decesso del sig. EP CH); in subordine, di procedere alla rinnovazione della procedura di assegnazione del Giglio del Calzolaio … ”.
Agiscono, in questa sede, avverso il silenzio serbato dalla Fondazione Festa dei Gigli di Nola in ordine a tale istanza, in asserita violazione dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990, dell’articolo 24 del Regolamento della Fondazione, degli articoli 3 e 97 della Costituzione e dei principi di correttezza ed economicità dell’azione amministrativa, oltre che per carenza d’istruttoria e sviamento di potere.
Il ricorso è infondato.
Per giurisprudenza consolidata, “ allorquando l’Amministrazione ha già amministrato il caso con l’adozione di un provvedimento espresso che continua a produrre effetti, la stessa Amministrazione può riesaminare il caso utilizzando i poteri di autotutela, che sono soggetti a un particolare regime che ne regolamenta la discrezionalità … Senonché, in caso di presentazione di istanza di autotutela, l’Amministrazione non ha l’obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita in quanto "costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l’amministrazione per la tutela dell’interesse pubblico" (Cons. St. sez. VI, 6 aprile 2022 n. 2564). Non è quindi configurabile un obbligo di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti precedentemente emanati, conseguente alla natura officiosa e ampiamente discrezionale, soprattutto nell’an, del potere di autotutela ed al fatto che, rispetto all’esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente …
Non essendo configurabile un obbligo giuridico di provvedere a seguito di istanza di autotutela, neppure la mancata attivazione e conclusione del relativo procedimento può legittimare l’attivazione delle tutele avverso i rifiuti, le inerzie o i silenzi, principio che trova conferma testuale nella lettera dell’art. 21-novies della legge n. 241 del 1990, che prefigura l’iniziativa di annullamento dell’atto in termini di mera "possibilità", e si giustifica, alla luce delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche e della correlata regola di inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi, non tempestivamente contestati: "il potere di autotutela è incoercibile dall’esterno attraverso l’istituto del silenzio-inadempimento ai sensi dell’art. 117 c.p.a., salvo i casi normativamente stabiliti di autotutela doverosa e casi particolari legati ad esigenze conclamate di giustizia" (Cons. St. sez. VI, 6 aprile 2022 n. 2564) ” (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 9 gennaio 2024, n. 301; in termini, T.A.R. Umbria, sezione prima, sentenza 4 marzo 2025, n. 252).
Tutto ciò non contrasta neanche, come invece sostenuto dai ricorrenti, con i valori costituzionali “ in quanto l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto [illegittimo] … deve essere valutato in comparazione con altri interessi, tra cui quello alla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico, inevitabilmente compromessa dall’annullamento di un atto inoppugnabile ” (Corte costituzionale, sentenza 13 luglio 2017, n. 181).
In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio della Fondazione Festa dei Gigli di Nola.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NG RI IG, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
AL LO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL LO | NG RI IG |
IL SEGRETARIO