Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 201
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Omessa notifica avvisi di accertamento prodromici

    Il difetto di costituzione in giudizio del Comune convenuto non consente di ritenere provata la notifica dell'accertamento presupposto.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa

    Non applicabile in quanto la causa è stata decisa per omessa notifica dell'accertamento.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Non applicabile in quanto la causa è stata decisa per omessa notifica dell'accertamento.

  • Rigettato
    Indeterminatezza calcolo interessi di mora

    Non applicabile in quanto la causa è stata decisa per omessa notifica dell'accertamento.

  • Accolto
    Rifusione spese di lite

    Il Comune va condannato alla rifusione alla ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 250,00 oltre al rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 201
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 201
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo