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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 201/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ZUCCHETTO CESARE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2804/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Telefono_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento - Piazza Pirandello 1 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230013841202000 TARI 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento
Resistente/Appellato: rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna la cartella di pagamento meglio in epigrafe di sentenza indicata.
Assume: l'omessa notificazione degli avvisi di accertamento prodromici;
la maturata prescrizione della pretesa;
il difetto di motivazione;
l'indeterminatezza del calcolo degli interessi di mora.
Si è costituita ADER che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza del ricorso.
Non si è costituito l'ente impositore Comune di Agrigento cui il ricorso risulta notificato a mezzo pec il 15.7.2024.
All'udienza del 21.1.2025 la causa è sttata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difetto di costituzione in giudizio del Comune convenuto non consente di ritenere provata la notifica dell'accertamento presupposto. Va conseguentemente annullata la cartella.
Il Comune va condannato alla rifusione alla ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 250,00 oltre al rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a.
P.Q.M.
annulla la cartella di pagamento impugnata;
condanna il Comune di Agrigento alla rifusione alla ricorrente delle spese di lite che liquida in € 250,00, oltre al rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a.. Agrigento, 21 gennaio 2026 Il giudice C. Zucchetto
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ZUCCHETTO CESARE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2804/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Telefono_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento - Piazza Pirandello 1 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230013841202000 TARI 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento
Resistente/Appellato: rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna la cartella di pagamento meglio in epigrafe di sentenza indicata.
Assume: l'omessa notificazione degli avvisi di accertamento prodromici;
la maturata prescrizione della pretesa;
il difetto di motivazione;
l'indeterminatezza del calcolo degli interessi di mora.
Si è costituita ADER che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza del ricorso.
Non si è costituito l'ente impositore Comune di Agrigento cui il ricorso risulta notificato a mezzo pec il 15.7.2024.
All'udienza del 21.1.2025 la causa è sttata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difetto di costituzione in giudizio del Comune convenuto non consente di ritenere provata la notifica dell'accertamento presupposto. Va conseguentemente annullata la cartella.
Il Comune va condannato alla rifusione alla ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 250,00 oltre al rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a.
P.Q.M.
annulla la cartella di pagamento impugnata;
condanna il Comune di Agrigento alla rifusione alla ricorrente delle spese di lite che liquida in € 250,00, oltre al rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a.. Agrigento, 21 gennaio 2026 Il giudice C. Zucchetto