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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/12/2025, n. 3402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3402 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 2620/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice
visto l'art. 127ter c.p.c.;
considerato che con provvedimento in atti è stata disposta la modalità della cd. trattazione scritta per la presente udienza;
considerato che alla predetta udienza la causa è stata chiamata per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del detto provvedimento;
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, che nel riportarsi ai propri atti hanno chiesto decidersi il presente giudizio;
letto l'art. 127ter c.p.c.;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281sexies, ultimo comma, e dell'art.
127ter c.p.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
N. 2620/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 2620/2022 pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to D'ONOFRIO MARIA (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
E
nella qualità di impresa designata per la Regione Campania per la Controparte_1 liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (C.F.
, con il patrocinio dell'Avv. SORBO ALFONSO (C.F. ) e P.IVA_1 C.F._3 dell'Avv. SORBO GIUSEPPE ( ); C.F._4
APPELLATA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al 16.12.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. Con atto di citazione in appello, parte appellante ha impugnato la sentenza n. 2766/2021, depositata il 15.10.2021, con la quale il Giudice di Pace di Sant'Anastasia rigettava la domanda azionata in primo grado dall'odierna parte appellante al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni subite in conseguenza dell'incidente verificatosi il 30.05.2017, alle ore 02.30 in Volla (NA) lungo via
N. 2620/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . quando nell'attraversare la strada sulle apposite strisce pedonali, veniva investito da un veicolo Per_1 non identificato. L'appellante, con i motivi di gravame formulati, ha impugnato la sentenza impugnata dolendosi, in particolare, dell'erronea valutazione da parte del primo Giudice degli elementi di prova posti da parte istante a fondamento della domanda azionata in primo grado, chiedendo, in riforma della stessa, di accogliere la domanda risarcitoria avanzata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3. La nella qualità di impresa designata per la Regione Campania per la CP_1 CP_1 liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada si è costituita in giudizio ed ha eccepito la tardiva iscrizione a ruolo del presente giudizio, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348bis c.p.c. oltre che all'infondatezza dell'appello, chiedendo la conferma della pronuncia impugnata.
4. In via del tutto preliminare, va dato atto che l'impugnazione è stata notificata in data 11.04.2022, nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., essendo stato notificato in data 11.04.22, tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza, pubblicata in data 15.10.2022 e non notificata, ed è altresì procedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., essendo stato iscritto a ruolo in data 19.04.2022, nel termine di cui all'art. 165 c.p.c., risultando ictu oculi superata l'eccezione sollevata dalla CP_1
Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata, dovendosi aderire all'interpretazione fornita dalla Suprema Corte in virtù della quale “gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instatiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr.
Cass. civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199).
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione in piena adesione all'interpretazione fornita dalla Suprema
Corte in virtù della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 vanno interpretati
N. 2620/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instatiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199), con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 –
3, Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
In relazione poi alla lamentata inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348bis e ter c.p.c., in ragione di una ritenuta non ragionevole probabilità di relativo accoglimento, tale statuizione costituisce oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione ed è da ritenersi assorbita dalla decisione di merito, dovendosi precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è
l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. civ., Sez. VI – L, ord. n. 37272 del
29.11.2021).
5. Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Ed infatti, all'esito della rivalutazione delle risultanze istruttorie del giudizio di prime cure, l'appello proposto non può trovare accoglimento in quanto il Tribunale ritiene che debba essere pienamente confermato il rigetto della domanda risarcitoria dell'attore non potendosi ritenere assolto l'onere della prova in capo all'odierno appellante, tenuto conto dell'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali ad integrare la prova del fatto e la relativa dinamica.
Al riguardo, è appena il caso di premettere che il giudice di merito gode, di ampia discrezionalità, sempre che ne offra adeguata motivazione. Ed infatti, la Suprema Corte, in un recente arresto
N. 2620/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . giurisprudenziale, ha ribadito il consolidato principio di diritto per cui “la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova” (per il principio, Cass. Sez. Un. 30 settembre 2020, n. 20867; in precedenza già Cass. civ., sez. lav., n. 1272/1981; Cass. civ., sez. lav., n. 2565/1979, per cui “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti”).
Altrettanto pacifico è il principio secondo cui “l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. Cass. civ., n. 21187/2019). Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso (Cass. civ.,
n. 1359/2014)”.
Nella fattispecie in esame, il Tribunale ritiene che il Giudice di Pace, con una motivazione coerente ed esente da vizi logici, abbia adeguatamente argomentato circa le ragioni della propria decisione, previo dettagliato esame delle risultanze istruttorie complessivamente vagliate.
In punto di diritto, spetta al danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che il sinistro si sia verificato per la condotta colposa del conducente di altro veicolo o natante ed il nesso causale tra le lesioni subite ed il sinistro.
Peraltro, deve osservarsi che nelle cause intentate contro il per i Parte_2 sinistri causati da veicoli rimasti non identificati incombe sul danneggiato l'onere della prova anche in merito sia alla circostanza che il veicolo sia rimasto sconosciuto sia delle circostanze che hanno reso impossibile il riconoscimento del suddetto veicolo secondo quanto costante giurisprudenza di legittimità, per la quale l'intervento del Fondo “non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve
N. 2620/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e Parte_3
l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (cfr. Cass. 19.09.1992, n. 10762; conf. Cass.
25.07.1995, n. 8086; 1.8.2001 n. 10484).
Dunque, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da “veicolo non identificato” non basta dimostrare il solo fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma deve essere anche provato che “il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto, nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo”.
Del resto, il sistema risarcitorio posto a carico del non vale a rimpiazzare ma soltanto a Pt_2 completare gli strumenti di tutela esperibili dai danneggiati da sinistro stradale per il ristoro del pregiudizio subito, non potendosi dare ingresso ad un sistema che preveda una surrogazione incondizionata del nella posizione di responsabile. Ciò è previsto al fine di evitare un puntuale Pt_2 aggravio della Compagnia assicurativa, designata dal Fondo ogniqualvolta gli oneri riparatori potrebbero essere facilmente pretesi nei confronti di chi sarebbe prontamente individuabile mediante l'utilizzo dell'ordinaria accortezza e diligenza.
Quindi, potrà essere qualificato come “veicolo non identificato”, tale da giustificare una domanda ex art. 19 lett. a) l. 990/1969, soltanto il veicolo rimasto ignoto nonostante la vittima abbia tenuto una condotta di usuale ed esigibile diligenza nel corso dell'intera vicenda.
Il comportamento tenuto dall'asserito danneggiato che agisca nei confronti del può assumere Pt_2 rilevanza laddove si riscontrino incompletezze o omissioni in merito alla dimostrazione dell'effettiva verificazione del sinistro, della riconducibilità delle lesioni ad esso o della incolpevole impossibilità di identificazione del veicolo investitore.
In ordine alle modalità di assolvimento dell'onus probandi in tale ambito, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha individuato le modalità attraverso cui il danneggiato deve adempiere allo stesso, specificando che la prova può essere raggiunta anche mediante “tracce ambientali” o “dichiarazioni orali”, non essendo richiesto al danneggiato un comportamento superiore all'ordinaria diligenza o di complessa ed onerosa attuazione (in particolare, Cass. civ., Sez. VI, 15.04.2021, n. 9873, per la quale
“comporta comunque il rigetto della pretesa del danneggiato la mancanza del requisito della “impossibilità incolpevole” della identificazione del veicolo investitore, con la conseguenza che, ai fini dell'intervento del fondo di garanzia, è pur
N. 2620/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . sempre necessario che i danni siano stati causati da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima”).
La prova che il danno sia stato causato da un veicolo non identificato può esser offerta “mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (cfr. Cass. civ., 3.9.2007, n.
18532; Cass. civ., 24.02.2011, n. 4480; Cass. civ., Sez. VI, 15.04.2021, n. 9873). Né, tuttavia, la mancata denuncia è elemento che conduce ex se al rigetto della domanda di risarcimento, giacché la presentazione della denuncia è un mero indizio dell'effettivo avveramento del sinistro (cfr. Cass.
02.09.2013, n. 20066).
Infine, per quanto concerne la prova che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto, “è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi” (cfr. Cass. 13.07.2011, n.
15367).
Facendo applicazione dei suddetti principi giurisprudenziali, il Tribunale ritiene che nel caso oggetto del presente giudizio debba essere condivisa la decisione del Giudice di Pace e che la domanda del debba essere rigettata, in quanto le risultanze istruttorie del giudizio di prime cure non sono Pt_1 idonee a ritenere raggiunta la prova sufficiente e coerente del fatto storico posto a fondamento della domanda.
Con riferimento alla fattispecie in esame, non può non condividersi quanto osservato dal Giudice di
Pace circa il comportamento negligente nell'identificazione del veicolo investitore tenuto dalla vittima, dovendo precisarsi che in base alla dinamica prospettata nell'atto di citazione e dichiarata dall'unico testimone escusso, , il danneggiante, nell'immediatezza del sinistro, si sarebbe Testimone_1 prima fermato per soccorrere l'infortunato salvo poi mettersi repentinamente in fuga (cfr. verbale di udienza del 15.04.2019: “nell'immediatezza dei fatti, il ragazzo che guidava l'auto che aveva provocato l'incidente, si fermava e scendeva dalla macchina. Si avvicinava a per sincerarsi delle sue condizioni di salute. Poi, dicendo Pt_1 che avrebbe preso i documenti e l'assicurazione in auto, saliva a bordo e si allontanava velocemente. Quindi non abbiamo potuto rilevare il numero della targa”). Dunque, da quanto allegato, il veicolo investitore non si è repentinamente dato alla fuga ma si è fermato, dovendosi evidenziare che in tale frangente
N. 2620/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 7 | P A G . l'appellante avrebbe avuto il tempo necessario non solo per annotare il numero di targa del veicolo, dato certo ai fini dell'identificazione, ma quanto meno per identificare il modello d'auto.
A tal proposito, deve essere rimarcato che tanto nell'atto di citazione tanto in base alle dichiarazioni rese dal teste escusso viene meramente riportato che si trattava di un veicolo “di colore scuro di media cilindrata”, non riferendosi alcun ulteriore dettaglio in merito all'identificazione del veicolo danneggiante, dato – questo – che stride del tutto con la dinamica dell'evento narrata.
Tanto premesso, quindi, l'appello deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza gravata ed ogni ulteriore questione, pur proposta, resta assorbita nella presente decisione.
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono strettamente la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano, in assenza di nota spese, come da dispositivo in base ai parametri vigenti introdotti dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n sentenza n. 2766/2021 del Giudice di Parte_1
Pace di Sant'Anastasia, depositata il 15.10.2021, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 2766/2021 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, depositata il 15.10.2021;
b) condanna al pagamento in favore della nella spiegata Parte_1 Controparte_1 qualità delle spese di lite che si liquidano in € 852,00 per soli compensi, oltre I.V.A, C.P.A. e rimborso forfetario al 15%, come per legge;
N. 2620/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 8 | P A G . c) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma I quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato a carico di parte appellante.
Così deciso in Nola, il 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Peluso
N. 2620/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 9 | P A G .
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice
visto l'art. 127ter c.p.c.;
considerato che con provvedimento in atti è stata disposta la modalità della cd. trattazione scritta per la presente udienza;
considerato che alla predetta udienza la causa è stata chiamata per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del detto provvedimento;
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, che nel riportarsi ai propri atti hanno chiesto decidersi il presente giudizio;
letto l'art. 127ter c.p.c.;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281sexies, ultimo comma, e dell'art.
127ter c.p.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
N. 2620/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 2620/2022 pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to D'ONOFRIO MARIA (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
E
nella qualità di impresa designata per la Regione Campania per la Controparte_1 liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (C.F.
, con il patrocinio dell'Avv. SORBO ALFONSO (C.F. ) e P.IVA_1 C.F._3 dell'Avv. SORBO GIUSEPPE ( ); C.F._4
APPELLATA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al 16.12.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. Con atto di citazione in appello, parte appellante ha impugnato la sentenza n. 2766/2021, depositata il 15.10.2021, con la quale il Giudice di Pace di Sant'Anastasia rigettava la domanda azionata in primo grado dall'odierna parte appellante al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni subite in conseguenza dell'incidente verificatosi il 30.05.2017, alle ore 02.30 in Volla (NA) lungo via
N. 2620/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . quando nell'attraversare la strada sulle apposite strisce pedonali, veniva investito da un veicolo Per_1 non identificato. L'appellante, con i motivi di gravame formulati, ha impugnato la sentenza impugnata dolendosi, in particolare, dell'erronea valutazione da parte del primo Giudice degli elementi di prova posti da parte istante a fondamento della domanda azionata in primo grado, chiedendo, in riforma della stessa, di accogliere la domanda risarcitoria avanzata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3. La nella qualità di impresa designata per la Regione Campania per la CP_1 CP_1 liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada si è costituita in giudizio ed ha eccepito la tardiva iscrizione a ruolo del presente giudizio, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348bis c.p.c. oltre che all'infondatezza dell'appello, chiedendo la conferma della pronuncia impugnata.
4. In via del tutto preliminare, va dato atto che l'impugnazione è stata notificata in data 11.04.2022, nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., essendo stato notificato in data 11.04.22, tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza, pubblicata in data 15.10.2022 e non notificata, ed è altresì procedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., essendo stato iscritto a ruolo in data 19.04.2022, nel termine di cui all'art. 165 c.p.c., risultando ictu oculi superata l'eccezione sollevata dalla CP_1
Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata, dovendosi aderire all'interpretazione fornita dalla Suprema Corte in virtù della quale “gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instatiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr.
Cass. civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199).
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione in piena adesione all'interpretazione fornita dalla Suprema
Corte in virtù della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 vanno interpretati
N. 2620/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instatiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199), con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 –
3, Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
In relazione poi alla lamentata inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348bis e ter c.p.c., in ragione di una ritenuta non ragionevole probabilità di relativo accoglimento, tale statuizione costituisce oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione ed è da ritenersi assorbita dalla decisione di merito, dovendosi precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è
l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. civ., Sez. VI – L, ord. n. 37272 del
29.11.2021).
5. Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Ed infatti, all'esito della rivalutazione delle risultanze istruttorie del giudizio di prime cure, l'appello proposto non può trovare accoglimento in quanto il Tribunale ritiene che debba essere pienamente confermato il rigetto della domanda risarcitoria dell'attore non potendosi ritenere assolto l'onere della prova in capo all'odierno appellante, tenuto conto dell'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali ad integrare la prova del fatto e la relativa dinamica.
Al riguardo, è appena il caso di premettere che il giudice di merito gode, di ampia discrezionalità, sempre che ne offra adeguata motivazione. Ed infatti, la Suprema Corte, in un recente arresto
N. 2620/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . giurisprudenziale, ha ribadito il consolidato principio di diritto per cui “la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova” (per il principio, Cass. Sez. Un. 30 settembre 2020, n. 20867; in precedenza già Cass. civ., sez. lav., n. 1272/1981; Cass. civ., sez. lav., n. 2565/1979, per cui “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti”).
Altrettanto pacifico è il principio secondo cui “l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. Cass. civ., n. 21187/2019). Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso (Cass. civ.,
n. 1359/2014)”.
Nella fattispecie in esame, il Tribunale ritiene che il Giudice di Pace, con una motivazione coerente ed esente da vizi logici, abbia adeguatamente argomentato circa le ragioni della propria decisione, previo dettagliato esame delle risultanze istruttorie complessivamente vagliate.
In punto di diritto, spetta al danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che il sinistro si sia verificato per la condotta colposa del conducente di altro veicolo o natante ed il nesso causale tra le lesioni subite ed il sinistro.
Peraltro, deve osservarsi che nelle cause intentate contro il per i Parte_2 sinistri causati da veicoli rimasti non identificati incombe sul danneggiato l'onere della prova anche in merito sia alla circostanza che il veicolo sia rimasto sconosciuto sia delle circostanze che hanno reso impossibile il riconoscimento del suddetto veicolo secondo quanto costante giurisprudenza di legittimità, per la quale l'intervento del Fondo “non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve
N. 2620/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e Parte_3
l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (cfr. Cass. 19.09.1992, n. 10762; conf. Cass.
25.07.1995, n. 8086; 1.8.2001 n. 10484).
Dunque, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da “veicolo non identificato” non basta dimostrare il solo fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma deve essere anche provato che “il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto, nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo”.
Del resto, il sistema risarcitorio posto a carico del non vale a rimpiazzare ma soltanto a Pt_2 completare gli strumenti di tutela esperibili dai danneggiati da sinistro stradale per il ristoro del pregiudizio subito, non potendosi dare ingresso ad un sistema che preveda una surrogazione incondizionata del nella posizione di responsabile. Ciò è previsto al fine di evitare un puntuale Pt_2 aggravio della Compagnia assicurativa, designata dal Fondo ogniqualvolta gli oneri riparatori potrebbero essere facilmente pretesi nei confronti di chi sarebbe prontamente individuabile mediante l'utilizzo dell'ordinaria accortezza e diligenza.
Quindi, potrà essere qualificato come “veicolo non identificato”, tale da giustificare una domanda ex art. 19 lett. a) l. 990/1969, soltanto il veicolo rimasto ignoto nonostante la vittima abbia tenuto una condotta di usuale ed esigibile diligenza nel corso dell'intera vicenda.
Il comportamento tenuto dall'asserito danneggiato che agisca nei confronti del può assumere Pt_2 rilevanza laddove si riscontrino incompletezze o omissioni in merito alla dimostrazione dell'effettiva verificazione del sinistro, della riconducibilità delle lesioni ad esso o della incolpevole impossibilità di identificazione del veicolo investitore.
In ordine alle modalità di assolvimento dell'onus probandi in tale ambito, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha individuato le modalità attraverso cui il danneggiato deve adempiere allo stesso, specificando che la prova può essere raggiunta anche mediante “tracce ambientali” o “dichiarazioni orali”, non essendo richiesto al danneggiato un comportamento superiore all'ordinaria diligenza o di complessa ed onerosa attuazione (in particolare, Cass. civ., Sez. VI, 15.04.2021, n. 9873, per la quale
“comporta comunque il rigetto della pretesa del danneggiato la mancanza del requisito della “impossibilità incolpevole” della identificazione del veicolo investitore, con la conseguenza che, ai fini dell'intervento del fondo di garanzia, è pur
N. 2620/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . sempre necessario che i danni siano stati causati da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima”).
La prova che il danno sia stato causato da un veicolo non identificato può esser offerta “mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (cfr. Cass. civ., 3.9.2007, n.
18532; Cass. civ., 24.02.2011, n. 4480; Cass. civ., Sez. VI, 15.04.2021, n. 9873). Né, tuttavia, la mancata denuncia è elemento che conduce ex se al rigetto della domanda di risarcimento, giacché la presentazione della denuncia è un mero indizio dell'effettivo avveramento del sinistro (cfr. Cass.
02.09.2013, n. 20066).
Infine, per quanto concerne la prova che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto, “è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi” (cfr. Cass. 13.07.2011, n.
15367).
Facendo applicazione dei suddetti principi giurisprudenziali, il Tribunale ritiene che nel caso oggetto del presente giudizio debba essere condivisa la decisione del Giudice di Pace e che la domanda del debba essere rigettata, in quanto le risultanze istruttorie del giudizio di prime cure non sono Pt_1 idonee a ritenere raggiunta la prova sufficiente e coerente del fatto storico posto a fondamento della domanda.
Con riferimento alla fattispecie in esame, non può non condividersi quanto osservato dal Giudice di
Pace circa il comportamento negligente nell'identificazione del veicolo investitore tenuto dalla vittima, dovendo precisarsi che in base alla dinamica prospettata nell'atto di citazione e dichiarata dall'unico testimone escusso, , il danneggiante, nell'immediatezza del sinistro, si sarebbe Testimone_1 prima fermato per soccorrere l'infortunato salvo poi mettersi repentinamente in fuga (cfr. verbale di udienza del 15.04.2019: “nell'immediatezza dei fatti, il ragazzo che guidava l'auto che aveva provocato l'incidente, si fermava e scendeva dalla macchina. Si avvicinava a per sincerarsi delle sue condizioni di salute. Poi, dicendo Pt_1 che avrebbe preso i documenti e l'assicurazione in auto, saliva a bordo e si allontanava velocemente. Quindi non abbiamo potuto rilevare il numero della targa”). Dunque, da quanto allegato, il veicolo investitore non si è repentinamente dato alla fuga ma si è fermato, dovendosi evidenziare che in tale frangente
N. 2620/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 7 | P A G . l'appellante avrebbe avuto il tempo necessario non solo per annotare il numero di targa del veicolo, dato certo ai fini dell'identificazione, ma quanto meno per identificare il modello d'auto.
A tal proposito, deve essere rimarcato che tanto nell'atto di citazione tanto in base alle dichiarazioni rese dal teste escusso viene meramente riportato che si trattava di un veicolo “di colore scuro di media cilindrata”, non riferendosi alcun ulteriore dettaglio in merito all'identificazione del veicolo danneggiante, dato – questo – che stride del tutto con la dinamica dell'evento narrata.
Tanto premesso, quindi, l'appello deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza gravata ed ogni ulteriore questione, pur proposta, resta assorbita nella presente decisione.
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono strettamente la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano, in assenza di nota spese, come da dispositivo in base ai parametri vigenti introdotti dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n sentenza n. 2766/2021 del Giudice di Parte_1
Pace di Sant'Anastasia, depositata il 15.10.2021, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 2766/2021 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, depositata il 15.10.2021;
b) condanna al pagamento in favore della nella spiegata Parte_1 Controparte_1 qualità delle spese di lite che si liquidano in € 852,00 per soli compensi, oltre I.V.A, C.P.A. e rimborso forfetario al 15%, come per legge;
N. 2620/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 8 | P A G . c) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma I quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato a carico di parte appellante.
Così deciso in Nola, il 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Peluso
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