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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/08/2025, n. 3978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3978 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 4316/2022 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4316/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. CAPUTO GAETANO, Pt_1 P.IVA_1
attore - opponente, contro
(c.f. ), con l'avv. Controparte_1 C.F._1
MINTO ALESSIA, convenuta – opposta,
In punto: Pagamento somma.
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore - opponente: come da note depositate in data 11.3.2025.
Conclusioni del convenuta - opposta: come da note depositate in data 6.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 989/2022 di questo Pt_1
Tribunale, con il quale le è stato ingiunto di pagare a la Controparte_1
somma di euro 40.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e spese della procedura, pagina 1 di 8 asseritamente dovuta a titolo di riconoscimento del debito in suo favore contenuto nella delibera del Commissario Straordinario dell' 304 del 27 febbraio 2015, avente Parte_2
per oggetto il “Sinistro UnipolSai - liquidazione provvisionale in favore di per CP_2
responsabilità medica dei sanitari del P.O. di Altamura”, chiedendo la revoca del decreto opposto,
Part attesa l'asserita inesistenza del credito vantato dalla sig.ra nei confronti dell' CP_1
stessa, dato che ogni ragione creditoria fatta valere dalla ricorrente sarebbe stata completamente soddisfatta da tempo.
Si è costituita in giudizio la convenuta – opposta che, in via preliminare, ha disconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art 214 co. 1 c.p.c., la propria sottoscrizione a firma “
[...]
apposta in calce alla missiva 26 gennaio 2015 a firma dell'Avv. Controparte_1
Gioacchino Carone prodotta dall'opponente quale allegato n. 5 al proprio atto Parte_2
di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 989/2022 e ha disconosciuto, altresì, il documento missiva 26 gennaio 2015 a firma dell'avv. Gioacchino Carone prodotto in copia al PCT dall' in quanto difforme dall'originale, chiedendo pertanto che venisse Parte_2
concessa la provvisoria esecutività del decreto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e che fosse confermato integralmente in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 13 marzo 2023, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, con la medesima, sono stati concessi i termini per il deposito di memorie ai sensi dell'art 183 co.VI c.p.c., rinviando all'udienza del 15 dicembre 2023 per decidere sulla ammissione dei mezzi di prova.
La causa è stata istruita documentalmente, dato che la prova per testi richiesta da parte attrice – opponente non è stata ammessa in quanto i capitoli indicati non sono sati valutati ammissibili e rilevanti e non è stata ammessa neppure l'istanza di verificazione del doc. n. 5 di parte attrice – opponente, in quanto la convenuta – opposta aveva disconosciuto tale documento prodotto in fotocopia già con la comparsa di costituzione e risposta e parte pagina 2 di 8 attrice - opponente non aveva proposto formale istanza di verificazione con le note di trattazione scritta depositate in data 28.10.2022 e non aveva mai prodotto il documento in originale, né in quel momento, né successivamente, per cui l'istanza risultava, oltre che tardiva, anche inammissibile.
Ritenuta, dunque, la causa documentalmente istruita, all'udienza del 13 marzo 2025, tenutasi a trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni tramite il deposito di note di trattazione scritta e, con decreto del 14 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
*******
La domanda proposta dalla parte attrice – opponente d'integrale accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 989/2022 emesso dal
Tribunale di Venezia in data 16 maggio 2022, è fondata e deve essere accolta.
Si deve anzitutto premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come ordinario giudizio di cognizione nel quale spetta a chi fa valere un diritto in giudizio, ossia nel caso di specie alla sig.ra provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia la CP_1
sussistenza del titolo che fonda la sua pretesa creditoria.
Ciò posto, la causa oggetto del presente giudizio ha come presupposto fattuale la vicenda che ha visto coinvolta l' e la sig.ra a seguito del parto della figlia minore Pt_1 CP_1
, avvenuto il 6 dicembre 2008 presso l'Ospedale di Altamura in provincia Persona_1
di quando la minore nasceva con un'asfissia perinatale. Pt_2
Sono circostanze non contestate e che trovano riscontro documentale, che a seguito di questo accadimento la sig.ra aveva già richiesto alla – unitamente all'allora CP_1 Pt_1
Per_ marito sig. , per conto anche dei figli minori e e con il CP_3 Per_1
patrocinio dell'avv. Gioacchino Carone del Foro di – il risarcimento dei danni subiti Pt_2
pagina 3 di 8 alla nascita dalla figlia e che nel 2015 l e la Persona_1 Pt_1 [...]
Cont
che all'epoca la manlevava da concordavano il risarcimento nella Controparte_4
somma di €80.000,00, versata il 16 luglio del 2015, di cui €60.000,00 in favore dei coniugi dalla Unipol ed €20.000,00 versati dalla all'avv. Carone, che nel mese di dicembre Pt_1
2015 provvedeva a riversarla ai sig.ri ed anche se decurtata ad €12.000,00; a Per_1 CP_1
fronte di questo pagamento, i genitori della minore sottoscrivevano la quietanza CP_4
Secondo la prospettazione di parte opposta, il credito azionato monitoriamente si fonda sulla Deliberazione del dell' n. 304 del 27.2.2015, che Parte_3 Pt_1
costituirebbe titolo autonomo rispetto a quello sorto con l'atto di transazione e non sarebbe da questo assorbito e si sostanzierebbe in una somma risarcitoria ulteriore riconosciuta dall direttamente per i danni subiti dalla sig.ra e non per quelli Pt_1 CP_1
subiti dalla figlia oggetto, invece, dell'atto di transazione.
Diversa è la prospettazione indicata dall , dato che essa ha sostenuto che tale Pt_1
somma sarebbe stata corrisposta dall , previ accordi con la con delibera Pt_1 CP_4
D.G. n. 304 del 27.2.2015 a titolo di provvisionale di €40.000,00 per il medesimo credito successivamente oggetto di transazione e con pagamento anticipato da parte della Pt_1
per conto della all'avv. Carone e oggetto di successiva restituzione da parte di CP_4
quest'ultimo con due reversali.
Orbene, per stabilire il valore giuridico della delibera D.G. n. 304 del 27.2.2015 è innanzitutto necessario esaminarne i contenuti letterali.
Tale deliberazione reca come oggetto: “Sinistro UnipolSai – Liquidazione provvisionale in favore di per responsabilità medica dei sanitari P.O. di Altamura”. CP_2
Già l'intitolazione appare, dunque, equivoca dato che, se da un lato si parla di provvisionale, dall'altro si fa riferimento esclusivamente alla sig.ra non alla figlia o CP_1
al marito e tale dicitura non consente di arrivare ad alcuna conclusione certa.
pagina 4 di 8 Tuttavia, le premesse motivazionali dell'atto, se da un lato fanno ancora una volta riferimento alle diffide con le quali la sig.ra aveva chiesto il risarcimento, dall'altro CP_1
indicano in modo puntuale la nota acquisita al prot. n. 226454 del 12.12.2014 CP_4
dell' , con la quale la Compagnia ha manifestato la disponibilità a trattare e Pt_1
soprattutto la mail del 26.1.2015 a firma dell'avv. Carone che, nel manifestare la disponibilità a definire in via transattiva la vertenza, ha chiesto che venisse liquidata la somma di €40.000,00 a titolo di provvisionale in considerazione della “necessaria acquisizione dell'autorizzazione al Giudice”.
Il riferimento a tale missiva appare rilevante, dato che essa, seppure disconosciuta nella sua sottoscrizione da parte dell'opponente quale doc. 5 di parte opposta e quindi non utilizzabile nel procedimento, nella sua versione sottoscritta dal solo avv. Carone è stata depositata dalla stessa ingiungente quale doc. 5 del fasc. monitorio, per cui può essere valutata nella sua valenza probatoria anche in questo processo.
Orbene, l'atto di liquidazione fa espresso riferimento a tale mail dell'avv. Carone, con la quale il legale della sig.ra ma anche di e dei minori e CP_1 CP_3 Per_3
aveva chiesto la liquidazione di una provvisionale proprio di €40.000,00 Per_1
motivata “anche al fine di provvedere alla richiesta per imminenti cure mediche ed autorizzazione del giudice tutelare” e pertanto per i bisogni della minore facendo perciò Persona_1
riferimento al complessiva richiesta risarcitoria comprendente la liquidazione dei danni di natura biologica subiti da ma anche di quelli, presumibilmente aventi Persona_1
titolo nella compromissione del rapporto parentale, della sig.ra di e CP_1 CP_3
Per_
.
Nel provvedimento si riscontra, poi, il meccanismo anticipatorio descritto dall'opponente, per cui la somma di €40.000,00, è indicata come anticipata dalla , essendo Pt_1
pagina 5 di 8 contabilmente imputata al conto crediti della e senza, quindi, oneri a carico del CP_4
bilancio dell' Pt_4
In calce alla pagina 2 del provvedimento è indicato in n. “866/09”, che fa riferimento al numero di sinistro che complessivamente era stato attribuito alla vicenda del 6.12.2008.
Alla luce di questi elementi intrinseci alla delibera D.G. n. 304 del 27.2.2015, non ci sono elementi univoci che facciano concludere che essa possa costituire atto di riconoscimento di un debito diverso rispetto a quello oggetto di transazione del luglio 2015, emergendo invece elementi di senso contrario.
Da un punto di vista estrinseco, poi, appare rilevante il successivo mandato di pagamento in esecuzione della Deliberazione del 27.2.2015, che fa esplicito riferimento nella causale al
“RIMB. RCT APETREI/TESSE DEL. 304 DEL 27/02/2025”, con bonifico intestato all'avv. Gioacchino Carone, nel quale dunque compare anche il cognome “ . Per_1
Le reversali prodotte da parte Opponente, invece, non dimostrano il titolo della restituzione delle somme da parte dell'avv. Carone, per cui non si ha alcun elemento per stabilirne la causa, ed esse comunque appaiono anche irrilevanti, dato che il credito di parte
Opposta trova titolo nella citata deliberazione e tali documenti non attestano un pagamento al creditore, ma semmai ad un soggetto terzo e fanno, semmai, constatare la poca chiarezza che nella vicenda hanno caratterizzato i rapporti tra e l'avv. Carone. Pt_1
Infine, l'atto di transazione (doc. 10, fasc. opponente) è contestato da parte opposta, dato che sarebbero state aggiunte a mano rispetto al testo stampato: “1) al di sopra del nome CP_3
è scritto " "; 2) a lato del nome è scritto "in proprio e
[...] Controparte_1 CP_3
quali esercenti potestà su "; 3) a lato della somma di €.60.000,00 è scritto "onorari Persona_1
compresi" 4) in calce alle firme è scritto "come da autorizzazione giudice tutelare”.
pagina 6 di 8 Rispetto all'eccepito difetto di conformità, parte opponente non ha prodotto il documento in originale, sul quale parte opponente avrebbe potuto proporre querela di falso per far accertare il riempimento abusivo.
Alla luce di tale contestazione ex 2719 c.c. e della mancata attività processuale imputabile a parte opponente, il doc. 10 può avere il limitato valore probatorio di attestare il fatto dell'avvenuta transazione per la somma di €60.000,00 ma nulla può dare riscontro in ordine al contenuto della stessa con particolare riferimento all'estensione dei danni che trovano copertura.
Dal complesso quadro, che attesta comunque una condotta poco lineare e trasparente da parte dell' e dell'avv. Carone, emerge che parte opposta non ha dimostrato Pt_1
l'esistenza dell'autonomo titolo azionato monitoriamente.
Come si è visto, la D.G. n. 304 del 27.2.2015 ha portata equivoca e gli elementi intrinseci ed estrinseci prevalenti fanno ritenere che sia stata adottata riconoscendo una mera provvisionale per il danno complessivamente subito dalla minore e dai Persona_1
suoi prossimi congiunti a seguito del sinistro del 6.12.2008.
L'opposta non ha dimostrato che la somma risarcitoria che sarebbe stata inizialmente offerta dall' sarebbe stata di €120.000,00, né ha dato riscontro, neppure in punto di Pt_1
allegazione, che vi sia stata un'autonoma trattativa e offerta che abbia riguardato esclusivamente la sua posizione;
del resto appare poco verosimile che, a fronte della richiesta risarcitoria per il danno subito da di circa €570.000 e la Persona_1
transazione conclusa per €80.000,00, per il danno subito dalla sola sig.ra richiesto CP_1
dall'avv. Carone nella somma di €50.000,00, l si sia impegnata al pagamento di Pt_1
€40.000, peraltro a titolo di provvisionale.
Alla luce di queste considerazioni il decreto ingiuntivo n. 989/2022 di questo Tribunale deve essere revocato e dichiarato privo di effetti.
pagina 7 di 8 In ragione della particolarità della vicenda, del significato equivoco della D.G. n. 304 del
27.2.2015 e che la stessa per lungo tempo è rimasta sconosciuta all'opposta, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 4316/2022 R.G. promossa da contro Pt_1
ogni altra diversa domanda ed eccezione Controparte_1
respinta:
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 989/2022 di questo
Tribunale e lo dichiara privo di effetti.
- Compensa le spese di lite.
Venezia, 29/07/2025
Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
pagina 8 di 8