Art. 16.
La gestione della Cassa sovvenzioni e' affidata alla Direzione generale delle privative. ((7))
Nel bilancio di previsione dello Stato vengono iscritti due capitoli, l'uno per le entrate, l'altro per le spese della Cassa.
Lo stanziamento della spesa viene variato in corrispondenza del graduale accertamento delle entrate.
Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio sono conservate fra i residui.
--------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio Decreto 7 giugno 1928, n. 1369 ha disposto (con l'art. 148, comma 1 del Regolamento allegato) che "La Cassa sovvenzioni, istituita con la legge 22 luglio 1906, n. 623 , e' gestita dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti".
La gestione della Cassa sovvenzioni e' affidata alla Direzione generale delle privative. ((7))
Nel bilancio di previsione dello Stato vengono iscritti due capitoli, l'uno per le entrate, l'altro per le spese della Cassa.
Lo stanziamento della spesa viene variato in corrispondenza del graduale accertamento delle entrate.
Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio sono conservate fra i residui.
--------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio Decreto 7 giugno 1928, n. 1369 ha disposto (con l'art. 148, comma 1 del Regolamento allegato) che "La Cassa sovvenzioni, istituita con la legge 22 luglio 1906, n. 623 , e' gestita dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti".