Decreto cautelare 31 dicembre 2025
Sentenza breve 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza breve 04/02/2026, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00543/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05235/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5235 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Maturo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Territoriale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
silenzio-inadempimento serbato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli –Ufficio delle Dogane di Milano 1 sull'istanza presentata dalla società ricorrente in data 10.03.2025, Prot. UD Mil n. -OMISSIS- dell'11.03.2025, volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione fiscale per la vendita e fatturazione di gas naturale ai consumatori finali, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise - T.U.A.).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Agenzia delle Dogane e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Territoriale Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. GI SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 02.01.2026, la società -OMISSIS-ha adito questo Tribunale per sentir accertare l'illegittimità del silenzio serbato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) in ordine all'istanza, presentata in data 10.03.2025, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla vendita di gas naturale ai consumatori finali, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 504/1995.
- la ricorrente espone di aver presentato una completa istanza corredata da tutta la documentazione necessaria, ma che l'Amministrazione, dopo una richiesta di integrazione documentale ritenuta pretestuosa, è rimasta inerte, venendo così a violare l'obbligo di concludere il procedimento entro i termini di legge. Ha lamentato, inoltre, un grave pregiudizio economico derivante dall'impossibilità di operare sul mercato, chiedendo la condanna dell'ADM al risarcimento del danno.
- in data 07.01.2026, a mezzo della difesa erariale, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è costituita con in giudizio, con atto di mera forma, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
- in data 23.01.2026 l’Amministrazione provvede a depositare memoria integrativa delle proprie argomentazioni difensive, nella quale ha evidenziato l'attività istruttoria svolta e le criticità riscontrate nell'istanza della società, tali da giustificare le richieste integrative e i successivi approfondimenti, tra cui un sopralluogo presso la sede legale. Ha inoltre dato atto di aver comunicato alla società, in data 15.01.2026, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990, e di essere in procinto di adottare un provvedimento di diniego.
- alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026, fissata per la discussione della domanda cautelare, i difensori di entrambe le parti hanno dato atto dell'avvenuta adozione, da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del provvedimento di diniego definitivo sull'istanza della ricorrente.
Ritenuti sussistenti i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso, proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio-inadempimento dell'Amministrazione, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il rito speciale avverso il silenzio ha come oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia serbata dall'Amministrazione a fronte dell'obbligo di concludere un procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, sancito dall'art. 2, comma 1, della L. n. 241/1990.
La finalità dell'azione è, dunque, quella di ottenere una pronuncia che ordini all'Amministrazione di provvedere, superando la situazione di stallo procedimentale.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, l’adozione di un provvedimento esplicito in corso di causa, sia esso di accoglimento o di rigetto, determina il venir meno dell'oggetto del contendere e, di conseguenza, la sopravvenuta carenza dell'interesse a ricorrere. Infatti, con l'emanazione dell'atto, l'Amministrazione interrompe la propria inerzia e soddisfa, sul piano procedimentale, la pretesa del privato ad ottenere una risposta, ancorché di contenuto negativo. In tal senso, " la condanna dell'Amministrazione a provvedere ai sensi del citato art. 117 c.p.a. presuppone che al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia e che dunque non sia venuto meno l'interesse del privato istante ad ottenere una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità del silenzio-inadempimento. Trattandosi di una condizione dell'azione, questa deve persistere fino al momento della decisione. Conseguentemente, l'emanazione di un provvedimento (o l'adozione di un comportamento) esplicito in risposta all'istanza dell'interessato od in ossequio all'obbligo di legge, rende il ricorso inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire od improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seconda se il provvedimento (od il comportamento conforme all'interesse del privato) intervenga prima della proposizione del ricorso o nelle more del giudizio conseguentemente instaurato (ex multis: Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2016 n. 1502, V, 1 ottobre 2015, n. 4605, 22 gennaio 2015, n. 273, 1 luglio 2014, n. 3293; VI, 30 marzo 2015, n. 1648, 31 luglio 2014, n. 4058). Tale esito del giudizio prescinde da qualsiasi ulteriore indagine e statuizione circa l'intervenuta integrale soddisfazione della domanda proposta per effetto delle dette sopravvenienze, posto che nel caso in cui il provvedimento sopravvenuto sia ritenuto illegittimo, il soggetto interessato è tutelato dalla normativa processuale che consente di proporre contro di esso una nuova impugnazione (o di convertire il ricorso avverso il silenzio in un ricorso impugnatorio ordinario - ex art. 117 comma 5 c.p.a.) " (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 18 ottobre 2021, n. 10604; Cons. Stato, sez. III, 4 maggio 2018, n. 2660).
Nel caso di specie, come concordemente dichiarato dai difensori delle parti nel corso della camera di consiglio del 29 gennaio 2026, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha adottato un provvedimento espresso di diniego dell'autorizzazione richiesta dalla società ricorrente. Tale circostanza, sopravvenuta nel corso del presente giudizio, ha determinato il superamento della situazione di silenzio-inadempimento che aveva dato origine alla controversia.
La pretesa della ricorrente a veder concluso il procedimento è stata quindi soddisfatta, sebbene con un esito sfavorevole nel merito. L'eventuale illegittimità del provvedimento di diniego potrà essere fatta valere dalla società attraverso l'impugnazione dello stesso con un autonomo giudizio, secondo le ordinarie regole processuali, come previsto dall'art. 117, comma 5, c.p.a.
Ne consegue che il presente ricorso, limitato all'accertamento dell'obbligo di provvedere, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Per quanto attiene alla domanda di risarcimento del danno da ritardo, si osserva che, ai sensi dell'art. 117, comma 6, c.p.a., la sua trattazione può essere separata da quella dell'azione avverso il silenzio e proseguire con il rito ordinario.
Tuttavia, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso principale per le ragioni sopra esposte e la riserva del difensore, come dichiarato in udienza, di proporre autonomo ricorso, assorbono anche la domanda accessoria, la quale potrà essere riproposta in un eventuale, separato giudizio.
Infine, per quanto riguarda il regime delle spese di lite, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda procedimentale e processuale nel suo complesso. L'Amministrazione, pur avendo violato il termine di conclusione del procedimento, non è rimasta completamente inerte, ma ha posto in essere una complessa, sebbene tardiva, attività istruttoria comprensiva di richieste di integrazione documentale e di un sopralluogo presso la sede legale della società. Tale attività, pur contestata dalla ricorrente, denota la non manifesta pretestuosità delle esigenze di approfondimento dell'Amministrazione, volte a verificare l'affidabilità del soggetto richiedente in un settore sensibile come quello delle accise.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB ZI, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
GI SE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI SE | AB ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.