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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 22/12/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 367/2025 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 22/12/2025 davanti al Giudice, dott. Claudio Michelucci, compare mediante collegamento da remoto per la parte ricorrente l'avv. BRIGHI in sostituzione dell'avv. PEPOLI
Nessuno è presente per il convenuto. CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. BRIGHI chiede che venga dichiarata la contumacia del e si CP_1
riporta al ricorso e alle conclusioni rassegnate.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine della causa della mattina.
L'avv. BRIGI acconsente alla lettura della sentenza anche in sua assenza senza ripristinare il collegamento da remoto.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti e terminato il collegamento da remoto, decide la causa, pronunciando la sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci N. 367/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 367/2025 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Veronica
Pepoli ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo P.E.C. del difensore giusta procura in atti Email_1
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
, (c.f. ) in persona del Ministro pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, corrente in Roma Via Trastevere n. 76/a, in persona del ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
Accertare e/o dichiarare il diritto della parte ricorrente all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, in relazione ai periodi di servizio prestati con contratti a tempo determinato, per i quali non è stato possibile fruire delle ferie maturate per cause indipendenti dalla volontà del docente e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 4.323,51= (quattromilatrecentoventitreeuro/51=) lordi, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, determinata quale differenza tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie effettivamente fruiti nei periodi di sospensione delle lezioni.
− Condannare il resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di CP_1 causa, oltre I.V.A. , C.P.A: e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis per la predisposizione dell'atto con tecniche informatiche atte alla facilitazione alla consultazione, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato il 31.7.2025, premesso di essere docente Parte_1 assunta a tempo indeterminato dal 22.8.2023 e deducendo di aver prestato servizio in precedenza alle dipendenze del in forza di contratti a tempo Controparte_2 determinato con scadenza al 30 giugno negli anni scolastici dal 2016/2017, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, chiedeva che venisse accertato e dichiarato il suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute alla scadenza dei contratti delle predette annualità e, conseguentemente, che il venisse Controparte_2
condannato al pagamento, a tale titolo, della somma di € 4.323,51.
Il non si è costituito in giudizio e pertanto deve Controparte_2 considerarsi contumace.
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa all'odierna udienza e viene decisa mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Preliminarmente, si richiama la normativa di interesse.
Come riassunto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 14268/2022, il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto Scuola, del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13: “per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. A tenore del comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma 10 stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia sono godute entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. 5. Lo dello stesso CCNL, successivo art. 19, relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale
a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico
(e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che: "La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
6. La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola come fissati dal calendario regionale dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.”
Successivamente è intervenuta la disciplina legislativa di cui all'art. 5 comma 8 d.l. n.
95/2012, relativa in generale al pubblico impiego, in forza del quale “le ferie, i riposi ed i permessi (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
L'art. 1 comma 55 della legge n. 228/2012 ha aggiunto alla predetta norma il seguente inciso, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario
o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La deroga al divieto di monetizzazione per il personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche è stata introdotta all'evidente scopo di consentire a tale particolare categoria di docenti di non subire una inammissibile compressione del diritto alle ferie posta la impossibilità per costoro di potere fruire di tutte le ferie maturate nei periodi di sospensione delle attività didattiche, come invece previsto per i docenti assunti a tempo indeterminato.
Va precisato infatti che la medesima legge di stabilità del 2013 all'art. 1 comma 54 ha stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
La legge ha inoltre stabilito nel successivo comma 56 che entrambe le disposizioni contenute nella legge di stabilità (commi 54 e 55) “non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Ora, la ricorrente per gli anni scolastici oggetto di ricorso, anni per i quali ha stipulato contratti con scadenza al 30 giugno, ha formulato il seguente prospetto di giorni di ferie maturati:
- anno scolastico 2016/17: (232 giorni di servizio) 19,33 giorni di ferie maturati;
- anno scolastico 2020/21: (282 giorni di servizio) 23,50 giorni di ferie maturati;
- anno scolastico 2021/22: (363 giorni di servizio) 30,25 giorni di ferie maturati;
- anno scolastico 2022/23: (303 giorni di servizio) 26,93 giorni di ferie maturati.
Parte ricorrente è quindi pervenuta a individuare i giorni di ferie non godute per i quali ha chiesto l'indennità sostitutiva, detraendo dal numero di giorni di ferie sopra indicato i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario regionale, pari per ciascun anno a 9 giorni.
Ha quindi affermato di avere diritto all'indennità sostitutiva per le ferie non godute, non avendo ricevuto alcun invito a fruire delle ferie maturate e non avendola informata l'amministrazione scolastica che la mancata fruizione ne avrebbe determinato la perdita. Ciò posto, i vari aspetti della questione sono già stati oggetto di recenti arresti della Suprema
Corte e di diversi precedenti di merito (cfr. Tribunale Ferrara sez. lav., 12/07/2024, n.148,
Tribunale Milano sez. lav., 01/10/2024, n.4021, oltre ai precedenti menzionati da parte ricorrente), pronunce che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55 della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione civile sez. lav.,
15/05/2024, n.13440).
Nella vicenda in esame il , scegliendo di non costituirsi, non ha né allegato né CP_1 provato di aver formulato alcun invito alla ricorrente di godere delle ferie con espresso avvertimento della perdita del diritto al godimento delle stesse e all'indennità sostitutiva delle stesse.
Si deve dunque ritenere fondata nell'an la domanda della ricorrente, non avendo il offerto la prova di avere posto in essere le condotte previste dalle pronunce della CP_1
Corte.
Con riferimento alla quantificazione dell'indennità per ferie non godute, è vero che secondo la Suprema Corte deve escludersi che nel periodo di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale il docente a tempo determinato possa essere ritenuto automaticamente in ferie (“deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma
54 dell' art. 1 della legge n. 228 del 2012 ", e ciò in quanto "ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il
30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs.
n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato
l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” -Cass. Sez. L - Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024-) ma va osservato che la ricorrente ha espressamente limitato la propria richiesta di indennità sostitutiva ai giorni di ferie non goduti rimanenti una volta operata la sottrazione di 9 giorni (per ciascun anno) di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale: su queste premesse, ha quindi operato un conteggio specifico in forza del quale l'indennità sostitutiva è stata quantificata nella misura di € 4.323,51.
Non sono stati indicati dal , rimasto contumace, elementi per discostarsi dal CP_1
conteggio di parte ricorrente, cui dunque può farsi riferimento.
La domanda deve quindi trovare accoglimento nei limiti delle conclusioni formulate.
In definitiva, dunque, la ricorrente ha diritto alla differenza retributiva per indennità sostitutiva di ferie non godute in relazione agli anni scolastici 2016/2017, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, determinata nella complessiva somma lorda di € 4.323,51 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione delle spese di lite viene effettuata come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, della serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 367/2025 RG Lav., ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa,
- dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_2
Ministro pro tempore, a pagare a favore di parte ricorrente, la somma complessiva lorda di
€ 4.323,51 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici
2016/2017, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Condanna il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che CP_1
liquida in euro 1.030 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Verbania, 22.12.2025
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 22/12/2025 davanti al Giudice, dott. Claudio Michelucci, compare mediante collegamento da remoto per la parte ricorrente l'avv. BRIGHI in sostituzione dell'avv. PEPOLI
Nessuno è presente per il convenuto. CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. BRIGHI chiede che venga dichiarata la contumacia del e si CP_1
riporta al ricorso e alle conclusioni rassegnate.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine della causa della mattina.
L'avv. BRIGI acconsente alla lettura della sentenza anche in sua assenza senza ripristinare il collegamento da remoto.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti e terminato il collegamento da remoto, decide la causa, pronunciando la sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci N. 367/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 367/2025 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Veronica
Pepoli ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo P.E.C. del difensore giusta procura in atti Email_1
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
, (c.f. ) in persona del Ministro pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, corrente in Roma Via Trastevere n. 76/a, in persona del ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
Accertare e/o dichiarare il diritto della parte ricorrente all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, in relazione ai periodi di servizio prestati con contratti a tempo determinato, per i quali non è stato possibile fruire delle ferie maturate per cause indipendenti dalla volontà del docente e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 4.323,51= (quattromilatrecentoventitreeuro/51=) lordi, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, determinata quale differenza tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie effettivamente fruiti nei periodi di sospensione delle lezioni.
− Condannare il resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di CP_1 causa, oltre I.V.A. , C.P.A: e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis per la predisposizione dell'atto con tecniche informatiche atte alla facilitazione alla consultazione, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato il 31.7.2025, premesso di essere docente Parte_1 assunta a tempo indeterminato dal 22.8.2023 e deducendo di aver prestato servizio in precedenza alle dipendenze del in forza di contratti a tempo Controparte_2 determinato con scadenza al 30 giugno negli anni scolastici dal 2016/2017, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, chiedeva che venisse accertato e dichiarato il suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute alla scadenza dei contratti delle predette annualità e, conseguentemente, che il venisse Controparte_2
condannato al pagamento, a tale titolo, della somma di € 4.323,51.
Il non si è costituito in giudizio e pertanto deve Controparte_2 considerarsi contumace.
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa all'odierna udienza e viene decisa mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Preliminarmente, si richiama la normativa di interesse.
Come riassunto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 14268/2022, il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto Scuola, del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13: “per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. A tenore del comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma 10 stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia sono godute entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. 5. Lo dello stesso CCNL, successivo art. 19, relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale
a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico
(e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che: "La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
6. La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola come fissati dal calendario regionale dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.”
Successivamente è intervenuta la disciplina legislativa di cui all'art. 5 comma 8 d.l. n.
95/2012, relativa in generale al pubblico impiego, in forza del quale “le ferie, i riposi ed i permessi (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
L'art. 1 comma 55 della legge n. 228/2012 ha aggiunto alla predetta norma il seguente inciso, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario
o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La deroga al divieto di monetizzazione per il personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche è stata introdotta all'evidente scopo di consentire a tale particolare categoria di docenti di non subire una inammissibile compressione del diritto alle ferie posta la impossibilità per costoro di potere fruire di tutte le ferie maturate nei periodi di sospensione delle attività didattiche, come invece previsto per i docenti assunti a tempo indeterminato.
Va precisato infatti che la medesima legge di stabilità del 2013 all'art. 1 comma 54 ha stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
La legge ha inoltre stabilito nel successivo comma 56 che entrambe le disposizioni contenute nella legge di stabilità (commi 54 e 55) “non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Ora, la ricorrente per gli anni scolastici oggetto di ricorso, anni per i quali ha stipulato contratti con scadenza al 30 giugno, ha formulato il seguente prospetto di giorni di ferie maturati:
- anno scolastico 2016/17: (232 giorni di servizio) 19,33 giorni di ferie maturati;
- anno scolastico 2020/21: (282 giorni di servizio) 23,50 giorni di ferie maturati;
- anno scolastico 2021/22: (363 giorni di servizio) 30,25 giorni di ferie maturati;
- anno scolastico 2022/23: (303 giorni di servizio) 26,93 giorni di ferie maturati.
Parte ricorrente è quindi pervenuta a individuare i giorni di ferie non godute per i quali ha chiesto l'indennità sostitutiva, detraendo dal numero di giorni di ferie sopra indicato i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario regionale, pari per ciascun anno a 9 giorni.
Ha quindi affermato di avere diritto all'indennità sostitutiva per le ferie non godute, non avendo ricevuto alcun invito a fruire delle ferie maturate e non avendola informata l'amministrazione scolastica che la mancata fruizione ne avrebbe determinato la perdita. Ciò posto, i vari aspetti della questione sono già stati oggetto di recenti arresti della Suprema
Corte e di diversi precedenti di merito (cfr. Tribunale Ferrara sez. lav., 12/07/2024, n.148,
Tribunale Milano sez. lav., 01/10/2024, n.4021, oltre ai precedenti menzionati da parte ricorrente), pronunce che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55 della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione civile sez. lav.,
15/05/2024, n.13440).
Nella vicenda in esame il , scegliendo di non costituirsi, non ha né allegato né CP_1 provato di aver formulato alcun invito alla ricorrente di godere delle ferie con espresso avvertimento della perdita del diritto al godimento delle stesse e all'indennità sostitutiva delle stesse.
Si deve dunque ritenere fondata nell'an la domanda della ricorrente, non avendo il offerto la prova di avere posto in essere le condotte previste dalle pronunce della CP_1
Corte.
Con riferimento alla quantificazione dell'indennità per ferie non godute, è vero che secondo la Suprema Corte deve escludersi che nel periodo di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale il docente a tempo determinato possa essere ritenuto automaticamente in ferie (“deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma
54 dell' art. 1 della legge n. 228 del 2012 ", e ciò in quanto "ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il
30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs.
n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato
l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” -Cass. Sez. L - Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024-) ma va osservato che la ricorrente ha espressamente limitato la propria richiesta di indennità sostitutiva ai giorni di ferie non goduti rimanenti una volta operata la sottrazione di 9 giorni (per ciascun anno) di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale: su queste premesse, ha quindi operato un conteggio specifico in forza del quale l'indennità sostitutiva è stata quantificata nella misura di € 4.323,51.
Non sono stati indicati dal , rimasto contumace, elementi per discostarsi dal CP_1
conteggio di parte ricorrente, cui dunque può farsi riferimento.
La domanda deve quindi trovare accoglimento nei limiti delle conclusioni formulate.
In definitiva, dunque, la ricorrente ha diritto alla differenza retributiva per indennità sostitutiva di ferie non godute in relazione agli anni scolastici 2016/2017, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, determinata nella complessiva somma lorda di € 4.323,51 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione delle spese di lite viene effettuata come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, della serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 367/2025 RG Lav., ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa,
- dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_2
Ministro pro tempore, a pagare a favore di parte ricorrente, la somma complessiva lorda di
€ 4.323,51 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici
2016/2017, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Condanna il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che CP_1
liquida in euro 1.030 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Verbania, 22.12.2025
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci