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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/10/2025, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 07.10.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2265 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa come da procura in atti dagli avv.ti Matteo Feccia e Luca
ED opponente
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuele Sasso e IO Galardo giusta mandato in atti opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.04.2023 la società indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 96/2023 – con cui alla stessa è stato ingiunto, su ricorso ex art. 633 c.p.c. di , il pagamento della somma di € 2.624,40 Controparte_1 maturata a titolo di TFR e mensilità non pagate – chiedendone la revoca. Ha eccepito, a tal fine, l'erroneità della somma ingiunta, sia perché calcolata al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali, sia in considerazione dei plurimi parziali pagamenti allegati. L'opposto, dal canto suo, ha ribadito la sussistenza di tutte le condizioni normativamente previste per la concessione del decreto ingiuntivo, chiedendone l'integrale conferma, oltre alla condanna di parte opponente a versargli l'ulteriore somma di € 1.141,80, pari alla differenza tra quanto riportato nella CU 2023 a titolo di TFR e nella CU 2020 posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo.
Ciò posto, le ragioni addotte dalla società opponente per contestare la pretesa creditoria del non sono fondate. CP_1
Va in primo luogo evidenziato che la fase dell'opposizione al decreto ingiuntivo costituisce un giudizio ordinario di merito avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente. Il giudice, quindi, nel corso di tale giudizio, non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, valutando l'an ed il quantum della pretesa creditoria. Ne consegue che la struttura del giudizio è tale per cui non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e in senso sostanziale;
infatti,
l'opposizione è proposta dal debitore ingiunto che, dunque, è attore in senso formale.
Tuttavia, atteso che la pretesa, a seguito di sommario accertamento, risulta cristallizzata nel decreto ingiuntivo, il debitore opponente agisce al fine di contestarla, ragion per cui è convenuto in senso sostanziale, con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di distribuzione dell'onere della prova.
In altri termini, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme proprie del procedimento ordinario, nel quale – secondo i principi generali in tema di onere della prova – incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. A tal proposito, per giurisprudenza consolidata della Corte di
Cassazione, il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione, ovvero la sussistenza di eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio;
pertanto, grava sul debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, l'onere di provare di aver esattamente adempiuto (ex multis, cfr. Cass. n.
1741/2010). Nel caso di specie, parte resistente non nega la dovutezza del credito rivendicato in sede monitoria, ma ne contesta sostanzialmente l'ammontare sotto molteplici profili.
Innanzitutto, l'opponente ha contestato la quantificazione della somma pretesa in relazione alla 13ma mensilità 2015, nonché alla 13ma e 14ma mensilità 2016 (per un totale di € 4.702,14), facendo rilevare che: “a) in data 23/3/2016, con un assegno bancario di €.1.185,001, sarebbe stata pagata la busta paga relativa alla tredicesima del
2015, maggiorata degli interessi per il ritardato pagamento;
b) in data 21.09.2016, con assegno bancario per €. 1.275,003, sarebbe stata pagata la busta paga relativa alla quattordicesima del 2016, maggiorata per indennità da ritardato pagamento;
c) in data
24.03.2017, con un assegno bancario per €. 1.144,005, sarebbe stata pagata la busta paga relativa alla tredicesima del 2016, maggiorata degli interessi per il ritardato pagamento” (cfr. memoria opposto).
A supporto dei dedotti anticipi, la difesa della società si è limitata a versare nel proprio fascicolo copia dei detti assegni bancari (e del relativo incasso), i quali, però, non recano alcuna specifica causale.
Giova ricordare, al riguardo, che il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace (cfr. ex multis Cass 19527/2012).
Era pertanto onere della società opponente dimostrare in modo rigoroso e preciso il fatto estintivo (anche solo parzialmente) proprio del debito di cui si controverte, allegando circostanze asseverative circa la puntuale imputazione dello stesso, facoltà attribuita al debitore ex art. 1193 c.c. al momento dell'adempimento, e non ex post solo a seguito di contestazione del creditore, pena l'inefficacia della stessa.
D'altra parte, la difesa attorea ha puntualmente documentato l'imputabilità dei dedotti pagamenti ad altri e diversi titoli, non ricompresi nell'ingiunzione di pagamento opposta: “a) con l'Assegno A.B. BA IO AP non trasferibile n. 1453815 12 tratto sul
c/c 10541 intrattenuto dall' emesso in Alife il 23.3.2016 in favore di Parte_1
per l'importo di €.1.185,00 (Doc. n. 2 di parte opponente) veniva pagata Controparte_1 la retribuzione dovuta al Sig. per la mensilità di febbraio 2016, come da Controparte_1 corrispondente busta paga. b) con Assegno A.B. BA AP IO non trasferibile
n. 0001528299 tratto sul c/c 10541 intrattenuto dall emesso in Alife Parte_1 il 21.9.2016 in favore di per l'importo di €.1.275,00 (Doc. n. 4 di parte Controparte_1 opponente) veniva pagata la retribuzione dovuta al Sig. per la mensilità Controparte_1 di agosto 2016, come da corrispondente busta paga. c) con Assegno A.B. BA
AP IO non trasferibile n. 0001534990-02 tratto sul c/c 10541 intrattenuto dall' emesso in Alife il 24.3.2017 per l'importo di €.1.144,00 (Doc. Parte_1
n. 6 di parte opponente) veniva pagata la retribuzione dovuta al Sig. per Controparte_1 la mensilità di febbraio 2017, come da corrispondente busta paga” (v. all. buste paga).
Va, quindi, senz'altro disattesa la chiesta imputazione dei predetti “acconti” a titolo di mensilità accessorie.
In secondo luogo, è ormai acquisito che i crediti del lavoratore vanno liquidati in sede giudiziale al lordo e non già al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, essendo il datore di lavoro legittimato ad operare siffatte ritenute, nella veste di sostituto, solo nel caso in cui abbia tempestivamente adempiuto alla propria obbligazione retributiva1.
Più specificamente, l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo, sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Infatti, quanto a queste ultime, al dotare di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ex art. 19 L. n.
218/1952); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione delle stesse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, bensì a quello tributario tra contribuente ed ER (ex multis cfr. Cass. n. 19790/2011).
In ogni caso, è d'uopo evidenziare che la stessa società opponente ha ammesso di non aver provveduto a versare alla scadenza gli importi trattenuti quale sostituto di imposta dei propri dipendenti – “infatti sono pervenute all le intimazioni di Parte_1 pagamento dell ed avvisi di addebito relativi a tutti gli oneri contributivi e CP_2 CP_3 previdenziali (tra questi anche quelli che il rivendica con il d.i. opposto). CP_1
Nell'immediato l ha proposto l'adesione alla definizione agevolata Parte_1 prevista dall'art. 1, commi da 231 a 252 L.197/20229” – versando in atti un avviso di addebito per i contributi previdenziali del 2° trimestre 2017 (peraltro, non riferibili al sig.
) e la corrispondente domanda di definizione agevolata (v. all. 16 e 17), senza CP_1 tuttavia produrre prova del pagamento delle trattenute e/o degli importi condonati.
Infine, per quanto concerne la domanda di pagamento integrale del TFR – che non costituisce domanda nuova, trattandosi di posta retributiva espressamente ricompresa nel ricorso per ingiunzione – l'opponente ha contestato la quantificazione della somma pretesa a tale titolo, asserendo che si debba tener conto del “fondo assicurativo giacente presso l' costituito dalla in favore del e messo a Controparte_4 Parte_1 CP_1 disposizione del lavoratore…”. Non ha però fornito prova dell'avvenuta cessione del TFR da parte del;
al contrario, dall'allegata Certificazione Unica 2023 emerge che il CP_1
TFR maturato dal ricorrente al 25.08.2022 e rimasto in azienda è pari ad € 22.991,34, né si rinvengono annotazioni di versamenti effettuati al fondo.
A ciò consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della società opponente a corrispondere al lavoratore ricorrente la complessiva somma di € 59.437,11 che, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., va maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) Revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 96/2023; b) Condanna l' in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore di , della Controparte_1 complessiva somma di € 59.437,11, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo;
c) Condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
S.M.C.V., 08.10.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa A. Cozzolino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. ex multis Cass. Sez. L. n. 3525 del 13/2/2013; Cass. Sez. 3 n. 19790 del 28/09/2011:
“L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore”. Vds. anche Cass. Sez. L. n. 8842 del 01/07/2000: “L'accertamento e la liquidazione in giudizio dei crediti pecuniari del lavoratore vanno effettuati al lordo delle ritenute fiscali e contributive, in quanto le prime attengono al distinto rapporto di imposta e vanno eseguite in un momento successivo ed anche le seconde non possono essere considerate nell'ambito del giudizio di cognizione, poiché il datore di lavoro può provvedervi in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza”.