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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 427/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2386/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Dilettantistica Ricorrente_2 1957 - Ricorrente_3
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12170/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25 e pubblicata il 04/10/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK504F301227-2023 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK504F301227-2023 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK504F301227-2023 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ASD Ricorrente_2 ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di
Associazione_1accertamento TK504F301227/2023 emesso dalla II Roma con il quale venivano recuperate IRES per € 540.103,00, IVA per € 230.062,00, IRAP per 94.665,00, oltre interessi e sanzioni relative all'anno di imposta 2016.
Ricorrente_2La ASD ha evidenziato che l'accertamento è scaturito da un verbale della GdiF di
Ricorrente_2 Ricorrente_2 del 1/6/2022 a seguito di verifica a carico della SSD e che la ASD Ricorrente_2 era stata ritenuta responsabile in solido delle imposte a seguito di fusione sportiva eccependo che la fusione aveva avuto ad oggetto solo il trasferimento alla ASD
Ricorrente_2 Ricorrente_2 Ricorrente_2 del titolo sportivo della SSD tant'è che la SSD
è tutt'ora attiva e con una personalità giuridica autonoma, ragion per cui non poteva essere ritenuta responsabile in solido delle imposte in relazione alle quali l'ASD Ricorrente_2
aveva presentato istanza di accertamento con adesione in data 22/9/2023, con esito negativo.
Si è costituito in primo grado l'Ufficio insistendo per la legittimità dell'accertamento
Ricorrente_2evidenziando che la SSD è solo formalmente attiva essendo di fatto cessata, avendo la sede presso lo stesso indirizzo della ASD Ricorrente_2 e non ha più adempiuto agli obblighi dichiarativi dal 2019.
Con sentenza n. 12170/2024 la CGT di primo grado di Roma ha respinto il ricorso con spese compensate. La ASD Ricorrente_2 ha proposto appello avverso la sentenza chiedendo la riforma della stessa con condanna dell'ufficio alle spese. Si è costituito in appello l'Ufficio chiedendo il rigetto dell'appello con condanna alle spese. L'appellante ha altresì chiesto in via cautelare la sospensione dell'atto impugnato, istanza respinta da quetsa Corte con ordinanza n. 1621 del 9/9/2025.
All'udienza del 13/2/2026 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha impugnato la decisione di primo grado eccependo:
-la violazione dell'art. 112 e 132 cpc
-l'erronea applicazione dell'art. 14 c.1 e 4 del dlgs n. 472/1997
-l'erronea applicazione degli artt. 42 bis c.c. e 172 c.4 Dpr 917/1986
-omessa prova con violazione dell'art. 2697 c.c.
-violazione della disciplina sui debiti dell'azienda ceduta di cui all'art. 2560 c.c.
- violazione della disciplina sulla motivazione dell'atto di cui all'art. 7 c.1 parte prima, 10 comma 1 legge 212/2000 e 42 dpr 600/1973
-omessa autonoma valutazione da parte dell'Ufficio del contenuto del PVC
-lesione del diritto di difesa
-violazione dell'art. 7 comma 5 dlgs 546/92
-violazione dell'art. 7 comma 1 seconda parte legge 212/2000
I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, e sono da ritenersi infondati. In primo luogo rileva la Corte che l'art. 42 bis c.c. fa espresso richiamo all'applicazione dell'art. 2498
c.c. secondo il quale con la trasformazione, l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti dell'ente che ha effettuato la trasformazione.
Inoltre l'art. 172 c.4 del Dpr 917/1986 sancisce che “dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi”.
Nel caso in esame il giudice di primo grado ha correttamente respinto il ricorso con riferimento al verbale di assemblea straordinaria della SSD Ricorrente_2 del 20/6/2019 nel quale le società sportive dilettantistiche Penta Ricorrente_2 a 5 e SSD Ricorrente_2 “accettando di riunirsi in una sola ed in un'unica associativa sportiva dilettantistica…..intendono riunirsi in una sola ed in una unica struttura associativa mediante fusione sportiva in senso stretto per le opportunità e le positive prospettive sportive che ne deriverebbero in ragione di una contemporanea crescita dimensionale” Ricorrente_2assemblea da cui è derivata la neocostituita ASD che è subentrata non solo nel titolo sportivo delle preesistenti società ma anche in tutti i rapporti giuridici, economici e fiscali delle stesse a mente della disciplina sopra ricordata, tant'è che la Associazione_2 Ricorrente_2 a 5 risulta estinta dal
Ricorrente_230/6/2019 mentre la SSD , sebbene formalmente ancora attiva, è di fatto cessata in quanto dal 2019 non ha più adempiuto agli obblighi dichiarativi e fiscali mantenendo la sede nello stesso luogo in cui ha la sede la neocostituita ASD Ricorrente_2.
Non si ravvisa inoltre alcuna violazione del principio della motivazione dell'atto impugnato nella motivazione per relationem operata dall'Ufficio al PVC della GdiF atteso che nell'atto sono contenuti tutti gli elementi essenziali del PVC la cui indicazione ha consentito al contribuente di individuare le parti del processo verbale che formano gli elementi della motivazione dell'atto impugnato (ex multis
Cass. ord. n. 19138/2025). Non vi è poi alcuna violazione dell'art. 14 del dlgs. si riferisce alla responsabilità in solido del cessionario relativamente alle violazioni fiscali nell'anno in cui è avvenuta la cessione nel caso di specie la fusione è avvenuta nel 2019 mentre le imposte oggetto dell'accertamento riguardano l'anno 2016.
Il rigetto delle doglianze di cui sopra è assorbente di ogni altra censura formulata con conseguente
Ricorrente_2infondatezza dell'appello della ASD che deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata n. 12170/2024 della CGT di primo grado di Roma. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori.
Roma 13/1/2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2386/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Dilettantistica Ricorrente_2 1957 - Ricorrente_3
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12170/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25 e pubblicata il 04/10/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK504F301227-2023 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK504F301227-2023 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK504F301227-2023 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ASD Ricorrente_2 ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di
Associazione_1accertamento TK504F301227/2023 emesso dalla II Roma con il quale venivano recuperate IRES per € 540.103,00, IVA per € 230.062,00, IRAP per 94.665,00, oltre interessi e sanzioni relative all'anno di imposta 2016.
Ricorrente_2La ASD ha evidenziato che l'accertamento è scaturito da un verbale della GdiF di
Ricorrente_2 Ricorrente_2 del 1/6/2022 a seguito di verifica a carico della SSD e che la ASD Ricorrente_2 era stata ritenuta responsabile in solido delle imposte a seguito di fusione sportiva eccependo che la fusione aveva avuto ad oggetto solo il trasferimento alla ASD
Ricorrente_2 Ricorrente_2 Ricorrente_2 del titolo sportivo della SSD tant'è che la SSD
è tutt'ora attiva e con una personalità giuridica autonoma, ragion per cui non poteva essere ritenuta responsabile in solido delle imposte in relazione alle quali l'ASD Ricorrente_2
aveva presentato istanza di accertamento con adesione in data 22/9/2023, con esito negativo.
Si è costituito in primo grado l'Ufficio insistendo per la legittimità dell'accertamento
Ricorrente_2evidenziando che la SSD è solo formalmente attiva essendo di fatto cessata, avendo la sede presso lo stesso indirizzo della ASD Ricorrente_2 e non ha più adempiuto agli obblighi dichiarativi dal 2019.
Con sentenza n. 12170/2024 la CGT di primo grado di Roma ha respinto il ricorso con spese compensate. La ASD Ricorrente_2 ha proposto appello avverso la sentenza chiedendo la riforma della stessa con condanna dell'ufficio alle spese. Si è costituito in appello l'Ufficio chiedendo il rigetto dell'appello con condanna alle spese. L'appellante ha altresì chiesto in via cautelare la sospensione dell'atto impugnato, istanza respinta da quetsa Corte con ordinanza n. 1621 del 9/9/2025.
All'udienza del 13/2/2026 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha impugnato la decisione di primo grado eccependo:
-la violazione dell'art. 112 e 132 cpc
-l'erronea applicazione dell'art. 14 c.1 e 4 del dlgs n. 472/1997
-l'erronea applicazione degli artt. 42 bis c.c. e 172 c.4 Dpr 917/1986
-omessa prova con violazione dell'art. 2697 c.c.
-violazione della disciplina sui debiti dell'azienda ceduta di cui all'art. 2560 c.c.
- violazione della disciplina sulla motivazione dell'atto di cui all'art. 7 c.1 parte prima, 10 comma 1 legge 212/2000 e 42 dpr 600/1973
-omessa autonoma valutazione da parte dell'Ufficio del contenuto del PVC
-lesione del diritto di difesa
-violazione dell'art. 7 comma 5 dlgs 546/92
-violazione dell'art. 7 comma 1 seconda parte legge 212/2000
I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, e sono da ritenersi infondati. In primo luogo rileva la Corte che l'art. 42 bis c.c. fa espresso richiamo all'applicazione dell'art. 2498
c.c. secondo il quale con la trasformazione, l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti dell'ente che ha effettuato la trasformazione.
Inoltre l'art. 172 c.4 del Dpr 917/1986 sancisce che “dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi”.
Nel caso in esame il giudice di primo grado ha correttamente respinto il ricorso con riferimento al verbale di assemblea straordinaria della SSD Ricorrente_2 del 20/6/2019 nel quale le società sportive dilettantistiche Penta Ricorrente_2 a 5 e SSD Ricorrente_2 “accettando di riunirsi in una sola ed in un'unica associativa sportiva dilettantistica…..intendono riunirsi in una sola ed in una unica struttura associativa mediante fusione sportiva in senso stretto per le opportunità e le positive prospettive sportive che ne deriverebbero in ragione di una contemporanea crescita dimensionale” Ricorrente_2assemblea da cui è derivata la neocostituita ASD che è subentrata non solo nel titolo sportivo delle preesistenti società ma anche in tutti i rapporti giuridici, economici e fiscali delle stesse a mente della disciplina sopra ricordata, tant'è che la Associazione_2 Ricorrente_2 a 5 risulta estinta dal
Ricorrente_230/6/2019 mentre la SSD , sebbene formalmente ancora attiva, è di fatto cessata in quanto dal 2019 non ha più adempiuto agli obblighi dichiarativi e fiscali mantenendo la sede nello stesso luogo in cui ha la sede la neocostituita ASD Ricorrente_2.
Non si ravvisa inoltre alcuna violazione del principio della motivazione dell'atto impugnato nella motivazione per relationem operata dall'Ufficio al PVC della GdiF atteso che nell'atto sono contenuti tutti gli elementi essenziali del PVC la cui indicazione ha consentito al contribuente di individuare le parti del processo verbale che formano gli elementi della motivazione dell'atto impugnato (ex multis
Cass. ord. n. 19138/2025). Non vi è poi alcuna violazione dell'art. 14 del dlgs. si riferisce alla responsabilità in solido del cessionario relativamente alle violazioni fiscali nell'anno in cui è avvenuta la cessione nel caso di specie la fusione è avvenuta nel 2019 mentre le imposte oggetto dell'accertamento riguardano l'anno 2016.
Il rigetto delle doglianze di cui sopra è assorbente di ogni altra censura formulata con conseguente
Ricorrente_2infondatezza dell'appello della ASD che deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata n. 12170/2024 della CGT di primo grado di Roma. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori.
Roma 13/1/2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri