Art. 1.
E' autorizzato lo stanziamento di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1957-58 e 1958-59, e di lire 300 milioni per l'esercizio 1959-60, al fine di conseguire, mediante lo studio e l'applicazione di sistemi e di processi tecnici piu' progrediti, una maggiore produttivita' delle superfici investite a canapa ed una riduzione dei costi di produzione e di conservazione della fibra.
E' autorizzato lo stanziamento di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1957-58 e 1958-59, e di lire 300 milioni per l'esercizio 1959-60, al fine di conseguire, mediante lo studio e l'applicazione di sistemi e di processi tecnici piu' progrediti, una maggiore produttivita' delle superfici investite a canapa ed una riduzione dei costi di produzione e di conservazione della fibra.