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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 24/10/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3255/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisa Romagnoli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3255/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Giacomo Foschini
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Resta e Marina CP_1 C.F._1
Tambini
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate:
- Per l'appellante il 5.10.2025;
- Per l'appellato in data 8.10.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. L' ha impugnato la sentenza n. 74 del 2022 pubblicata il Parte_1
20.05.2022, con la quale il Giudice di Pace di Lugo ha accolto l'opposizione proposta da , CP_1
quale esercente la potestà genitoriale nei confronti del figlio minore , avverso n. 4 verbali di Per_1
violazione del codice della strada per trasgressioni commesse dal minore:
1) n. 644015/2022 del 2.01.2022 per violazione dell'art. 116 commi 1/15 del C.d.S., perché il conducente circolava alla guida del ciclomotore… targa … senza essere munito della prescritta patente di guida perché mai conseguita;
pagina 1 di 6 2) n. 644016/2022 del 2.01.2022 per violazione dell'art. 97 comma 8 C.d.S., perché il conducente circolava con ciclomotore sprovvisto della prescritta targa;
3) n. 644017/2022 del 2.01.2022 per violazione dell'art. 141 commi 3/8 poiché ometteva di regolare particolarmente la velocità che non era adeguata alle situazioni ambientali di tratti stradali stretti con andamento curvilineo e a visibilità limitata.
4) n. 644018/2022 del 2.01.2022 per violazione dell'art. 143 comma 11 C.d.S. poiché circolava contromano.
L'opponente aveva contestato l'assenza di prove circa la commissione dei fatti e, in particolare, la loro ascrivibilità al minore, chiedendo di annullare i verbali anche in riferimento alla sanzione accessoria della decurtazione dei punti, non essendo applicabile al soggetto tenuto alla sorveglianza del minore.
L'odierna appellante eccepiva in via preliminare l'inammissibilità della domanda ex art. 221 C.d.S., stante la competenza a decidere sulla sanzione amministrativa del giudice penale, nel caso in esame il
Tribunale dei Minorenni di Bologna, a fronte del reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato a
; nel merito, esponeva le indagini che avevano portato all'identificazione del conducente Per_1
responsabile delle violazioni opposte ed in particolare il riconoscimento di da parte degli agenti Per_1
che avevano proceduto al suo inseguimento.
Il Giudice di Pace, senza pronunciarsi sull'eccezione preliminare, ha annullato i verbali perché “In base all'art. 383 del D.P.R. n. 495 del 1992 sono elementi essenziali previsti a pena di nullità: il tipo di veicolo e la relativa targa di riconoscimento. In tutti i verbali è indicato ciclomotore……., targa……. Quindi tale elemento non è soddisfatto. I verbali sono, perciò nulli. Le spese sono a carico di parte soccombente”.
2. L' nel proprio atto di appello, ha reiterato l'eccezione di Parte_1
incompetenza ex art. 221 C.d.S. Nel merito, ha ribadito che le indagini condotte avevano portato all'identificazione incontrovertibile del conducente in , e che la mancata indicazione della targa Per_1
era da ricondursi alla circostanza, indicata nelle deduzioni depositate in prime cure, che una delle contestazioni specifiche era proprio quella di aver circolato con un veicolo sprovvisto di targa.
Evidenziava, in ogni caso, che il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, all'art. 383, indica che il verbale debba contenere “ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento”, non risultando pertanto detti elementi essenziali a pena di nullità.
3. Il ricorso e decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati all'appellato, con prima udienza fissata per il 27.06.2023, poi rinviata al 21.11.2023 e sostituita dal deposito di note scritte.
pagina 2 di 6 L'appellato si è costituito in data 17.11.2023, osservando che anche considerando la connessione ex art. 221 C.d.S., la conseguenza sarebbe comunque l'annullamento dei verbali impugnati, non avendo l'autorità che ha comminato le contravvenzioni potere sanzionatorio. Nel merito, richiamava le deduzioni svolte in primo grado in ordine alla mancata prova della sussistenza/imputabilità del fatto a
. Per_1
***
4. L'udienza di discussione fissata in data 10.10.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi del disposto dell'art. 127 ter c.p.c1, previo deposito di memorie difensive.
Si ritiene che l'introduzione della citata disposizione consenta di derogare alla previsione di cui all'art. 429 c.p.c. in merito alla necessità dell'udienza di discussione orale e alle modalità di pronuncia e redazione della sentenza (come ritenuto dalla S.C. in una recente pronuncia, emessa con riguardo alla previsione di cui all'art. 83 co. 7 lett. h, D.L. 18/2020, conv, nella L. 27/2020, avente il medesimo contenuto precettivo del citato art. 127 ter c.p.c. e contemplante i medesimi presupposti applicativi:
“udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti”: cfr. Cass. civ.
Sez. Lavoro, Sent. 05/10/2022, n. 35109) e legittimi, pertanto, la pronuncia della sentenza senza necessità di ulteriori incombenti.
5. L'eccezione svolta in via pregiudiziale è parzialmente fondata.
L'art. 221 C.d.S. prevede che “
1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 220”.
La disposizione attribuisce la competenza per attrazione al giudice penale competente a conoscere del reato, senza circoscriverla ad un particolare stato del procedimento, e dunque sia esso il Gip, Gup o il
Giudice del dibattimento, a seconda della particolare fase processuale in cui si versi.
Nel caso di specie l'amministrazione appellante aveva dato atto, in prime cure, della pendenza del procedimento penale presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna nei confronti di;
il difensore dell'appellato, da ultimo anche nelle note depositate il 3.10.2025, Per_1
ha rappresentato di non aver ancora ricevuto alcun avviso di conclusione indagine ex art. 415 bis c.p.p.; pertanto, non risultando né l'estinzione del reato né il difetto di una condizione di procedibilità (comma
2), il procedimento deve reputarsi ancora pendente.
pagina 3 di 6 Sussiste connessione obiettiva fra la violazione dell'art. 141 commi 3/8 (ometteva di regolare particolarmente la velocità che non era adeguata alle situazioni ambientali di tratti stradali stretti con andamento curvilineo e a visibilità limitata) e 143 comma 11 C.d.S. (circolava contromano); infatti, integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale il soggetto che tenti la fuga con un veicolo mettendo in pericolo, a cagione della guida spericolata, la vita di terze persone (C., Sez. I, 4.7-9.10.2019, n. 41408; C.,
Sez. II, 20.11.2009; C., Sez. II, 18.9.2009), o compia una serie di manovre finalizzate a impedire l'inseguimento, così inducendo nell'inseguitore una percezione di pericolo per la propria incolumità (C.,
Sez. VI, 17.4-16.7.2012, n. 28477) ovvero ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida oggettivamente pericolosa, l'incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada (C., Sez. VI, 8.3.2016, n. 17378).
A mente dell'art. 221 C.d.S. il Giudice di Pace avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza in via preliminare relativamente a tali violazioni.
In merito alla questione relativa alla conservazione di efficacia o meno dei verbali opposti, dopo la trasmissione degli atti al giudice penale ai sensi dell'art. 221 C.d.S., secondo l'orientamento più risalente
"quando la competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta al giudice penale per obiettiva connessione con un reato ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 24, resta precluso fin dall'origine ogni potere sanzionatorio della pubblica amministrazione, con la conseguenza che, una volta emessa dall'Autorità amministrativa l'ordinanza - ingiunzione per il pagamento della sanzione, il giudice investito della relativa opposizione non può declinare la propria competenza in relazione alla supposta originaria competenza del giudice penale ad irrogare la sanzione, ma deve decidere sull'opposizione e, ove ritenga che sussistano i presupposti di cui alla
L. n. 689 del 1981, citato art. 24, revocare l'opposta ordinanza per incompetenza originaria della P.A. ad emetterle”(Cass. Civ., Sez. 1, n. 4638 del 12/04/2000, Rv. 535604); secondo un arresto più recente, invece, “allorchè il giudice civile, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 24, rilevi la connessione obiettiva per pregiudizialità della violazione amministrativa con l'accertamento dell'esistenza di un reato, non sussistono i presupposti per la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., dovendo egli limitarsi a trasmettere gli atti al giudice competente a decidere del reato, il quale è altresì competente a decidere sulla predetta violazione”(Cass. Civ.
Sez. 6 - 2, Ord. n. 5341 del 06/03/2018, Rv. 647990- 02).
Ritiene questo Giudice di aderire al primo orientamento, richiamato anche da una recente pronuncia della S.C. (Cass. n. 5846/2023) la quale, ravvisata nel caso sottopostole la competenza del giudice penale, ha annullato il verbale impugnato “in virtù del principio generale in base al quale, quando la competenza per
l'irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta al giudice penale ai sensi della citata L. n. 689 del 1981, art. 24, per la connessione tra illecito amministrativo e illecito penale, resta precluso fin dall'origine ogni potere sanzionatorio della P.A. e, con esso, lo svolgimento di qualsiasi attività preordinata (come quella di accertamento di possibili infrazioni amministrative) a tal fine”, evidenziando peraltro che resta devoluta all'autorità giudiziaria pagina 4 di 6 penale rimettere, ove ne ravvisi i presupposti (in conformità all'art. 220 C.d.S., comma 4), gli atti all'ufficio o comando che aveva comunicato la notizia di reato perché, allorché sia divenuta l'autorità amministrativa nuovamente competente, proceda per eventuali violazioni amministrative che si fossero eventualmente configurate, riattivando il procedimento sanzionatorio amministrativo a carico di chi potesse essere ritenuto responsabile di siffatte violazioni.
I predetti verbali devono quindi essere annullati, attesa l'incompetenza originaria della P.A. ad emetterli.
Invece, non appare sussistente la connessione obiettiva rispetto alle violazioni degli artt.116 commi 1/15 del C.d.S. (circolazione senza patente perché mai conseguita) e 97 comma 8 C.d.S. (ciclomotore sprovvisto della prescritta targa).
Entrando nel merito delle predette violazioni, si osserva che gli atti delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (annotazione attività di indagine ex art. 357 c.p.p.) risultano regolarmente acquisite previo nulla osta della Procura e costituiscono prove pienamente utilizzabili.
Da esse emerge che gli Agenti e (gli stessi indicati come accertatori nei verbali impugnati) Per_2 Tes_1
riconoscevano con certezza , perché i medesimi, ponendosi all'inseguimento di due ciclomotori, Per_1
uno grigio e uno azzurro/blu, entrambi senza targa, vedevano distintamente il volto del conducente del ciclomotore blu (“il conducente del veicolo blu, sopra meglio descritto, mentre procedeva lungo la strada ad elevata velocità, superando di gran lunga i limiti consentiti (…) girava più volte la testa nella direzione degli Agenti, e pertanto risultava essere chiaramente riconoscibile avendo casco aperto modello jet”) identificandolo in , Per_1 grazie al raffronto con le foto del conducente del ciclomotore blu pubblicate sul gruppo social monitorato dagli Agenti.
Infine, la doglianza relativa alla mancata indicazione, nei verbali, della targa e del tipo di veicolo, è all'evidenza ininfluente: il veicolo era infatti sprovvisto di targa, mentre sussiste l'indicazione del tipo di veicolo “ciclomotore”, e tanto basta senza che sia necessario dettagliarne il modello.
Le spese di lite, stante l'annullamento parziale dei verbali, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento del proposto appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di
Lugo n. n. 74 del 2022 pubblicata il 20.05.2022, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza del Giudice adito in favore del Giudice penale limitatamente ai verbali n.
644017/2022 del 2.01.2022 per violazione dell'art. 141 commi 3/8 e n. 644018/2022 del 2.01.2022 per violazione dell'art. 143 comma 11 C.d.S., che annulla per incompetenza originaria della P.A. ad emettere i provvedimenti;
pagina 5 di 6 2) conferma i verbali n. 644015/2022 del 2.01.2022 per violazione dell'art. 116 commi 1/15 del C.d.S.,
e n. 644016/2022 del 2.01.2022 per violazione dell'art. 97 comma 8 C.d.S.;
3) compensa le spese del presente giudizio.
Ravenna, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Elisa Romagnoli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisa Romagnoli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3255/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Giacomo Foschini
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Resta e Marina CP_1 C.F._1
Tambini
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate:
- Per l'appellante il 5.10.2025;
- Per l'appellato in data 8.10.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. L' ha impugnato la sentenza n. 74 del 2022 pubblicata il Parte_1
20.05.2022, con la quale il Giudice di Pace di Lugo ha accolto l'opposizione proposta da , CP_1
quale esercente la potestà genitoriale nei confronti del figlio minore , avverso n. 4 verbali di Per_1
violazione del codice della strada per trasgressioni commesse dal minore:
1) n. 644015/2022 del 2.01.2022 per violazione dell'art. 116 commi 1/15 del C.d.S., perché il conducente circolava alla guida del ciclomotore… targa … senza essere munito della prescritta patente di guida perché mai conseguita;
pagina 1 di 6 2) n. 644016/2022 del 2.01.2022 per violazione dell'art. 97 comma 8 C.d.S., perché il conducente circolava con ciclomotore sprovvisto della prescritta targa;
3) n. 644017/2022 del 2.01.2022 per violazione dell'art. 141 commi 3/8 poiché ometteva di regolare particolarmente la velocità che non era adeguata alle situazioni ambientali di tratti stradali stretti con andamento curvilineo e a visibilità limitata.
4) n. 644018/2022 del 2.01.2022 per violazione dell'art. 143 comma 11 C.d.S. poiché circolava contromano.
L'opponente aveva contestato l'assenza di prove circa la commissione dei fatti e, in particolare, la loro ascrivibilità al minore, chiedendo di annullare i verbali anche in riferimento alla sanzione accessoria della decurtazione dei punti, non essendo applicabile al soggetto tenuto alla sorveglianza del minore.
L'odierna appellante eccepiva in via preliminare l'inammissibilità della domanda ex art. 221 C.d.S., stante la competenza a decidere sulla sanzione amministrativa del giudice penale, nel caso in esame il
Tribunale dei Minorenni di Bologna, a fronte del reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato a
; nel merito, esponeva le indagini che avevano portato all'identificazione del conducente Per_1
responsabile delle violazioni opposte ed in particolare il riconoscimento di da parte degli agenti Per_1
che avevano proceduto al suo inseguimento.
Il Giudice di Pace, senza pronunciarsi sull'eccezione preliminare, ha annullato i verbali perché “In base all'art. 383 del D.P.R. n. 495 del 1992 sono elementi essenziali previsti a pena di nullità: il tipo di veicolo e la relativa targa di riconoscimento. In tutti i verbali è indicato ciclomotore……., targa……. Quindi tale elemento non è soddisfatto. I verbali sono, perciò nulli. Le spese sono a carico di parte soccombente”.
2. L' nel proprio atto di appello, ha reiterato l'eccezione di Parte_1
incompetenza ex art. 221 C.d.S. Nel merito, ha ribadito che le indagini condotte avevano portato all'identificazione incontrovertibile del conducente in , e che la mancata indicazione della targa Per_1
era da ricondursi alla circostanza, indicata nelle deduzioni depositate in prime cure, che una delle contestazioni specifiche era proprio quella di aver circolato con un veicolo sprovvisto di targa.
Evidenziava, in ogni caso, che il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, all'art. 383, indica che il verbale debba contenere “ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento”, non risultando pertanto detti elementi essenziali a pena di nullità.
3. Il ricorso e decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati all'appellato, con prima udienza fissata per il 27.06.2023, poi rinviata al 21.11.2023 e sostituita dal deposito di note scritte.
pagina 2 di 6 L'appellato si è costituito in data 17.11.2023, osservando che anche considerando la connessione ex art. 221 C.d.S., la conseguenza sarebbe comunque l'annullamento dei verbali impugnati, non avendo l'autorità che ha comminato le contravvenzioni potere sanzionatorio. Nel merito, richiamava le deduzioni svolte in primo grado in ordine alla mancata prova della sussistenza/imputabilità del fatto a
. Per_1
***
4. L'udienza di discussione fissata in data 10.10.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi del disposto dell'art. 127 ter c.p.c1, previo deposito di memorie difensive.
Si ritiene che l'introduzione della citata disposizione consenta di derogare alla previsione di cui all'art. 429 c.p.c. in merito alla necessità dell'udienza di discussione orale e alle modalità di pronuncia e redazione della sentenza (come ritenuto dalla S.C. in una recente pronuncia, emessa con riguardo alla previsione di cui all'art. 83 co. 7 lett. h, D.L. 18/2020, conv, nella L. 27/2020, avente il medesimo contenuto precettivo del citato art. 127 ter c.p.c. e contemplante i medesimi presupposti applicativi:
“udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti”: cfr. Cass. civ.
Sez. Lavoro, Sent. 05/10/2022, n. 35109) e legittimi, pertanto, la pronuncia della sentenza senza necessità di ulteriori incombenti.
5. L'eccezione svolta in via pregiudiziale è parzialmente fondata.
L'art. 221 C.d.S. prevede che “
1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 220”.
La disposizione attribuisce la competenza per attrazione al giudice penale competente a conoscere del reato, senza circoscriverla ad un particolare stato del procedimento, e dunque sia esso il Gip, Gup o il
Giudice del dibattimento, a seconda della particolare fase processuale in cui si versi.
Nel caso di specie l'amministrazione appellante aveva dato atto, in prime cure, della pendenza del procedimento penale presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna nei confronti di;
il difensore dell'appellato, da ultimo anche nelle note depositate il 3.10.2025, Per_1
ha rappresentato di non aver ancora ricevuto alcun avviso di conclusione indagine ex art. 415 bis c.p.p.; pertanto, non risultando né l'estinzione del reato né il difetto di una condizione di procedibilità (comma
2), il procedimento deve reputarsi ancora pendente.
pagina 3 di 6 Sussiste connessione obiettiva fra la violazione dell'art. 141 commi 3/8 (ometteva di regolare particolarmente la velocità che non era adeguata alle situazioni ambientali di tratti stradali stretti con andamento curvilineo e a visibilità limitata) e 143 comma 11 C.d.S. (circolava contromano); infatti, integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale il soggetto che tenti la fuga con un veicolo mettendo in pericolo, a cagione della guida spericolata, la vita di terze persone (C., Sez. I, 4.7-9.10.2019, n. 41408; C.,
Sez. II, 20.11.2009; C., Sez. II, 18.9.2009), o compia una serie di manovre finalizzate a impedire l'inseguimento, così inducendo nell'inseguitore una percezione di pericolo per la propria incolumità (C.,
Sez. VI, 17.4-16.7.2012, n. 28477) ovvero ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida oggettivamente pericolosa, l'incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada (C., Sez. VI, 8.3.2016, n. 17378).
A mente dell'art. 221 C.d.S. il Giudice di Pace avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza in via preliminare relativamente a tali violazioni.
In merito alla questione relativa alla conservazione di efficacia o meno dei verbali opposti, dopo la trasmissione degli atti al giudice penale ai sensi dell'art. 221 C.d.S., secondo l'orientamento più risalente
"quando la competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta al giudice penale per obiettiva connessione con un reato ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 24, resta precluso fin dall'origine ogni potere sanzionatorio della pubblica amministrazione, con la conseguenza che, una volta emessa dall'Autorità amministrativa l'ordinanza - ingiunzione per il pagamento della sanzione, il giudice investito della relativa opposizione non può declinare la propria competenza in relazione alla supposta originaria competenza del giudice penale ad irrogare la sanzione, ma deve decidere sull'opposizione e, ove ritenga che sussistano i presupposti di cui alla
L. n. 689 del 1981, citato art. 24, revocare l'opposta ordinanza per incompetenza originaria della P.A. ad emetterle”(Cass. Civ., Sez. 1, n. 4638 del 12/04/2000, Rv. 535604); secondo un arresto più recente, invece, “allorchè il giudice civile, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 24, rilevi la connessione obiettiva per pregiudizialità della violazione amministrativa con l'accertamento dell'esistenza di un reato, non sussistono i presupposti per la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., dovendo egli limitarsi a trasmettere gli atti al giudice competente a decidere del reato, il quale è altresì competente a decidere sulla predetta violazione”(Cass. Civ.
Sez. 6 - 2, Ord. n. 5341 del 06/03/2018, Rv. 647990- 02).
Ritiene questo Giudice di aderire al primo orientamento, richiamato anche da una recente pronuncia della S.C. (Cass. n. 5846/2023) la quale, ravvisata nel caso sottopostole la competenza del giudice penale, ha annullato il verbale impugnato “in virtù del principio generale in base al quale, quando la competenza per
l'irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta al giudice penale ai sensi della citata L. n. 689 del 1981, art. 24, per la connessione tra illecito amministrativo e illecito penale, resta precluso fin dall'origine ogni potere sanzionatorio della P.A. e, con esso, lo svolgimento di qualsiasi attività preordinata (come quella di accertamento di possibili infrazioni amministrative) a tal fine”, evidenziando peraltro che resta devoluta all'autorità giudiziaria pagina 4 di 6 penale rimettere, ove ne ravvisi i presupposti (in conformità all'art. 220 C.d.S., comma 4), gli atti all'ufficio o comando che aveva comunicato la notizia di reato perché, allorché sia divenuta l'autorità amministrativa nuovamente competente, proceda per eventuali violazioni amministrative che si fossero eventualmente configurate, riattivando il procedimento sanzionatorio amministrativo a carico di chi potesse essere ritenuto responsabile di siffatte violazioni.
I predetti verbali devono quindi essere annullati, attesa l'incompetenza originaria della P.A. ad emetterli.
Invece, non appare sussistente la connessione obiettiva rispetto alle violazioni degli artt.116 commi 1/15 del C.d.S. (circolazione senza patente perché mai conseguita) e 97 comma 8 C.d.S. (ciclomotore sprovvisto della prescritta targa).
Entrando nel merito delle predette violazioni, si osserva che gli atti delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (annotazione attività di indagine ex art. 357 c.p.p.) risultano regolarmente acquisite previo nulla osta della Procura e costituiscono prove pienamente utilizzabili.
Da esse emerge che gli Agenti e (gli stessi indicati come accertatori nei verbali impugnati) Per_2 Tes_1
riconoscevano con certezza , perché i medesimi, ponendosi all'inseguimento di due ciclomotori, Per_1
uno grigio e uno azzurro/blu, entrambi senza targa, vedevano distintamente il volto del conducente del ciclomotore blu (“il conducente del veicolo blu, sopra meglio descritto, mentre procedeva lungo la strada ad elevata velocità, superando di gran lunga i limiti consentiti (…) girava più volte la testa nella direzione degli Agenti, e pertanto risultava essere chiaramente riconoscibile avendo casco aperto modello jet”) identificandolo in , Per_1 grazie al raffronto con le foto del conducente del ciclomotore blu pubblicate sul gruppo social monitorato dagli Agenti.
Infine, la doglianza relativa alla mancata indicazione, nei verbali, della targa e del tipo di veicolo, è all'evidenza ininfluente: il veicolo era infatti sprovvisto di targa, mentre sussiste l'indicazione del tipo di veicolo “ciclomotore”, e tanto basta senza che sia necessario dettagliarne il modello.
Le spese di lite, stante l'annullamento parziale dei verbali, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento del proposto appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di
Lugo n. n. 74 del 2022 pubblicata il 20.05.2022, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza del Giudice adito in favore del Giudice penale limitatamente ai verbali n.
644017/2022 del 2.01.2022 per violazione dell'art. 141 commi 3/8 e n. 644018/2022 del 2.01.2022 per violazione dell'art. 143 comma 11 C.d.S., che annulla per incompetenza originaria della P.A. ad emettere i provvedimenti;
pagina 5 di 6 2) conferma i verbali n. 644015/2022 del 2.01.2022 per violazione dell'art. 116 commi 1/15 del C.d.S.,
e n. 644016/2022 del 2.01.2022 per violazione dell'art. 97 comma 8 C.d.S.;
3) compensa le spese del presente giudizio.
Ravenna, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Elisa Romagnoli
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