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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 163/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1707/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239008236730
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110017049215000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110017049215000 TARI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1178/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1707/2024 depositato il 10/05/2024, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.291 2023 90082367 30/000, comprensiva della cartella di pagamento n.291 2011
0017049215000.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1- nullità della intimazione di pagamento per omessa notifica della cartella di pagamento ivi richiamata;
2-difetto di motivazione;
3-intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa tributaria.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
La Corte all'udienza dell'8/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e, quindi, deve essere accolto.
Parte ricorrente ha impugnato l'avviso d'intimazione, rilevando l'insussistenza della pretesa tributaria, per inesistenza giuridica della notifica della sottostante cartella di pagamento.
La censura deve essere disattesa, in quanto dalla produzione in atti, la cartella di pagamento n.291 2011
0017049215000 risulta notificata a familiare convivente in data 16/12/2011 (cfr. relata di notificazione), compresa la distinta di accettazione dell'ufficio postale, da cui è possibile riscontrare le spedizione della raccomandata informativa.
Fondata appare, invece, l'eccezione di prescrizione sopravvenuta alla notifica della citata cartella di pagamento.
Sul punto si osserva che risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale per i tributi locali (TARSU), di cui alla suddetta cartella di pagamento notificata in data 16/12/2011 rispetto all'intimazione impugnata notificata in data 16/02/2024.
Infatti, non può essere condiviso l'assunto dell'agente della riscossione, secondo cui avrebbe notificato un precedente atto, avente valore interruttivo della eccepita prescrizione.
D'altra parte, l'assunto dell'Agente della riscossione, laddove asserisce di avere notificato una precedente intimazione di pagamento (n.29120169007799555), avente effetti interruttivi, è rimasto allo stato labiale.
A tale scopo non può ritenersi idoneo l'avviso di ricevimento postale, ovvero l'attestazione della relazione di notifica, senza l'atto interruttivo contenente la pretesa erariale.
Infatti, in assenza dell'intimazione di pagamento precedente, contenente la specificazione della pretesa erariale, alla Corte non è possibile riscontrare l'indispensabile collegamento con la relata di notifica e l'avviso di ricevimento postale depositato in atti. Dunque, risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale, senza idonei atti interruttivi, tra la notifica della cartella di pagamento (16/12/2011) e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (16/02/2024).
Considerata la peculiarità della controversia sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento impugnata;
Spese compensate.
Agrigento, 08/10/2025
Il Giudice Monocratico
EP ET
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1707/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239008236730
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110017049215000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110017049215000 TARI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1178/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1707/2024 depositato il 10/05/2024, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.291 2023 90082367 30/000, comprensiva della cartella di pagamento n.291 2011
0017049215000.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1- nullità della intimazione di pagamento per omessa notifica della cartella di pagamento ivi richiamata;
2-difetto di motivazione;
3-intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa tributaria.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
La Corte all'udienza dell'8/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e, quindi, deve essere accolto.
Parte ricorrente ha impugnato l'avviso d'intimazione, rilevando l'insussistenza della pretesa tributaria, per inesistenza giuridica della notifica della sottostante cartella di pagamento.
La censura deve essere disattesa, in quanto dalla produzione in atti, la cartella di pagamento n.291 2011
0017049215000 risulta notificata a familiare convivente in data 16/12/2011 (cfr. relata di notificazione), compresa la distinta di accettazione dell'ufficio postale, da cui è possibile riscontrare le spedizione della raccomandata informativa.
Fondata appare, invece, l'eccezione di prescrizione sopravvenuta alla notifica della citata cartella di pagamento.
Sul punto si osserva che risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale per i tributi locali (TARSU), di cui alla suddetta cartella di pagamento notificata in data 16/12/2011 rispetto all'intimazione impugnata notificata in data 16/02/2024.
Infatti, non può essere condiviso l'assunto dell'agente della riscossione, secondo cui avrebbe notificato un precedente atto, avente valore interruttivo della eccepita prescrizione.
D'altra parte, l'assunto dell'Agente della riscossione, laddove asserisce di avere notificato una precedente intimazione di pagamento (n.29120169007799555), avente effetti interruttivi, è rimasto allo stato labiale.
A tale scopo non può ritenersi idoneo l'avviso di ricevimento postale, ovvero l'attestazione della relazione di notifica, senza l'atto interruttivo contenente la pretesa erariale.
Infatti, in assenza dell'intimazione di pagamento precedente, contenente la specificazione della pretesa erariale, alla Corte non è possibile riscontrare l'indispensabile collegamento con la relata di notifica e l'avviso di ricevimento postale depositato in atti. Dunque, risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale, senza idonei atti interruttivi, tra la notifica della cartella di pagamento (16/12/2011) e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (16/02/2024).
Considerata la peculiarità della controversia sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento impugnata;
Spese compensate.
Agrigento, 08/10/2025
Il Giudice Monocratico
EP ET