Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 441
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità del diniego di autotutela per errata indicazione della sentenza

    La Corte rileva che il diniego di autotutela è stato motivato sulla base di una sentenza errata, diversa da quella che ha definito il contenzioso precedente tra le parti. Questo costituisce un vizio nel rifiuto dell'autotutela, rendendo fondata l'impugnazione del diniego.

  • Rigettato
    Corretta riliquidazione e iscrizione a ruolo

    La Corte conferma che la cartella è stata oggetto di sgravio e reiscrizione a ruolo con motivazione corretta, includendo IVA, interessi e sanzioni. Tuttavia, la Corte rileva che l'importo delle sanzioni per questa cartella è stato calcolato in modo errato.

  • Accolto
    Eccessività della sanzione calcolata con criterio del cumulo giuridico

    La Corte accoglie parzialmente il ricorso, riconoscendo che l'importo della sanzione calcolato dall'Ufficio (€ 22.705,00) è superiore a quello effettivamente dovuto (€ 15.888,00) secondo le percentuali applicate nell'avviso di accertamento e il criterio del cumulo giuridico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 441
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 441
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo