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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 441/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CRISCENTI CATERINA, Presidente
AD NO, EL
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5981/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 1085403 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2025 00131344 77 001 IVA-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7736/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B&B s.a.s. di Ricorrente_1 e Ricorrente_1, rappresentati e difesi dall'Avv. Nominativo_1 , ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Messina, Agenzia delle Entrate-Direzione
Generale, Agenzia delle Entrate OS Messina, Agenzia delle Entrate OS –Roma, avverso
1)Diniego Autotutela del 04.07.2025, prot. n. 1085403 (all. 1), per l'annullamento delle cartelle n. 295 2010
00165567 52 000, n. 295 2025 00131344 77 001, n. 295 2025 00129512 12 000, relative all'accertamento anno 2004 n. RJG020100126/2009 e n. RJG010100232/2009, e per, correttamente, riliquidare quanto dovuto dai ricorrenti a titolo di imposte ed interessi e per rideterminare la relativa sanzione pecuniaria unica in esecuzione della sentenza n. 4050/2024 del 30.07.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Messina
2)Cartella di pagamento n. 295 2025 00131344 77 001, (all. 2) notificata in data 20 maggio 2025 all'indirizzo pec: Email_4 del Sig. Ricorrente_1, quale rappresentante legale pro tempore e coobbligato della B&B SA (accomandatario 90%), relativo al periodo di imposta 2004 (Accertamento
Modello Unico anno 2004) per un ammontare complessivo pari ad euro 32.518,93, comprensivo di:
-I.V.A .(Imposta sul Valore Aggiunto) pari ad euro 7.568,50,
-I.V.A. interessi pari ad euro 5.661,55,
-Sanzioni pecuniarie pari ad euro 19.283,00,
Diritti di notifica spettanti all' Agenzia delle Entrate-OS pari ad euro 5,88;
3)Cartella di pagamento n. 295 2025 00129512 12 000, (all. 3) notificata in data 20 maggio 2025 all'indirizzo pec: Email_4 del Sig. Ricorrente_1 in proprio, relativo al periodo di imposta 2004 (Accertamento Modello Unico anno 2004) per un ammontare complessivo pari ad euro 22.710,88, comprensivo di:
-Sanzioni pecuniarie pari ad euro 22.705,00,
-Diritti di notifica spettanti all' Agenzia delle Entrate-OS pari ad euro 5,88;
Sottese alle superiori cartelle vi sono:
Accertamento anno d'imposta 2004 n. RJG020100126/2009 per la B&B SA di Ricorrente_1, rappresentante legale pro tempore;
Accertamento anno d'imposta 2004 n. RJG010100232/2009 per il Sig. Ricorrente_1 in proprio;
Cartella di pagamento anno d'imposta 2004 n. 295 2010 00165567 52 000 ( All.to n.7) per Ricorrente_1 in proprio;
Intimazione di pagamento anno d'imposta 2004 n. 295 2022 90021667 92 000 per Ricorrente_1 in proprio;
eccependo che la PA non abbia ottemperato al dispositivo della sentenza di primo grado n. 4050/24 secondo le modalità ivi indicate;
ha errato nel non annullare gli atti di accertamento e gli atti consequenziali ai fini della successiva rideterminazione degli esatti importi dovuti sul reddito d'impresa dell'anno 2024 accertato in euro 21.940,00.
Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Messina deduceva che sono stati disposti in quanto erroneamente era stato riportato in motivazione un numero errato di sentenza e le partite di ruolo sono state reiscritte con motivazione corretta, per come, peraltro, comunicato a controparte nella comunicazione mail del 04 luglio 2025 in sua allegazione documentale ed evidenziava la correttezza degli importi riliquidati ed iscritti a ruolo chiedendo il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si considera che “il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo o un provvedimento sanzionatorio, già divenuti definitivi, non può limitarsi alla deduzione, ormai preclusa, di eventuali vizi dell'atto, ma è tenuto a prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dello stesso;
ne consegue che, contro il diniego opposto dall'Amministrazione all'esercizio del potere di autotutela, può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria”. (cfr. Cass. Sez. 5, 03/01/2024, n. 161). Pertanto con l'impugnazione del diniego di autotutela il contribuente è tenuto a prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dello stesso e, all'uopo si riscontra che le cartelle opposte venivano motivate sulla base di una sentenza sconosciuta alle parti ricorrenti in quanto non individuabile in alcuna parte del procedimento giudiziario che ha interessato le parti ricorrenti in questi anni. La sentenza riportata era la n. 2109/10/2023 depositata il 14/09/2023 ed emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina in luogo della sentenza n. 4050/2024 del 30 luglio 2024 della medesima Corte di Giustizia. Nell'istanza di autotutela si rappresentava, inoltre, la disponibilità dei ricorrenti ad un incontro presso la sede territoriale di riferimento ai fini di una proficua collaborazione e della definitiva risoluzione dei fatti oggetto di causa. Da quanto rappresentato e proposto in atti sussiste il presupposto per l'impugnazione.
L'Agenzia delle Entrate resistente affermava che le iscrizioni a ruolo superiormente indicate sono state oggetto di provvedimenti di sgravio totale n. 2025S0408045 e n. 2025S0408000 del 04 luglio 2025, disposti in quanto erroneamente era stato riportato in motivazione un numero errato di sentenza e le partite di ruolo sono state reiscritte con motivazione corretta, che l'annullamento delle partite di ruolo non implica il riconoscimento delle richieste di controparte, che In conformità a quanto statuito dal Giudicante ha provveduto a riliquidare quanto dovuto dalla società e dal socio, che, trattandosi di avvisi di accertamento emessi anteriormente all'emanazione dell'art. 29 del D.L. n. 78 del 2010, convertito in legge, con modifiche,
dalla L. 30.07.2010, n. 122, non è dovuta l'emissione di ulteriori atti a seguito di sentenza di rideterminazione delle imposte dovute, e le imposte riliquidate, con interessi e sanzioni, vanno direttamente iscritte a ruolo, iscrizioni a ruolo che, nella fattispecie, sono motivate, per imposte, interessi e sanzioni, consentendo alla parte di svolgere adeguate difese. L'ufficio ha determinato in € 21.940,00 il reddito d'impresa conseguito dalla società nell'anno 2004, da valere ai fini del reddito di partecipazione del socio ed anche quale valore della produzione netta ai fini Irap, riliquidata in euro 932,00 (con applicazione di aliquota al 4,25%) somma che corrisponde a quella ritenuta come dovuta da controparte nei propri conteggi;
l'Iva dovuta dalla società
è stata mantenuta in euro 15.137,00, somma dovuta applicando l'aliquota del 10% al volume d'affari di € 151.370,00, importo ricavi non dichiarati confermati in sentenza e la circostanza che ai fini della determinazione del reddito siano stati riconosciuti dei costi, non ne implica il riconoscimento automatico anche ai fini Iva.
L'Ufficio, nell'atto di costituzione, dà informazione che, in ragione del rideterminato da sentenza, si era già
proceduto allo sgravio dell'iscrizione a ruolo disposta per l'avviso di accertamento RJG010100232/2009 di cui alla cartella di pagamento n. 295 2016 0023902127000 presupposta all'intimazione di pagamento n.29520229002166792000 sgravio protocollo 2025S173796 dell'11 marzo 2025; che, per la cartella
2952010006556752000, le iscrizioni a ruolo ivi recate, si riferiscono ad imposte e sanzioni e lo sgravio è stato parziale, in quanto è stata mantenuta l'iscrizione a ruolo di quanto dovuto dal signor Ricorrente_1 sulla base dell'accertamento, in esito alla sentenza n. 4050/2024, su indicata, appunto €91,00 per addizionale comunale, €411,00 per addizionale regionale ed € 12.614,00 per Irpef, oltre interessi;
che per le sanzioni chieste in pagamento con la cartella 29520250012951212000, l'importo di € 22.705,00 è stato calcolato con applicazione del criterio del cumulo giuridico, e l'ammontare della sanzione, secondo le percentuali applicate nell'avviso di accertamento, risulta inferiore:
sanzione Irpef euro 15.136,80 (120% di euro 12.614,00)
sanzione per addizionale regionale euro 493,20 (120% di euro 411,00)
sanzione per addizionale comunale euro 258,00 (importo minimo da corrispondere atteso che il 120% di euro 91,00 è pari ad euro 109,20); per un totale di euro 15.888,00.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, con la Sentenza n. 4050/2024 del
22/02/2024, depositata il 30/07/2024, motivando:
“Nel caso in esame, in applicazione dei principi richiamati, la Corte, previo annullamento degli avvisi di accertamento e dell'intimazione impugnata, determina i ricavi nella misura corrispondente all'importo di cui alla dichiarazione dei redditi per il 2003, presentata nel 2004, pari ad euro 151.370,00, indicata nel rigo IQ1 ritenuta anche dall'Ufficio.
Correlativamente, la Corte determina anche i componenti negativi del reddito nella misura corrispondente all'importo di cui alla medesima dichiarazione dei redditi per il 2003, pari ad euro 129.430,00, indicata nel rigo IQ20.
Di conseguenza, si determina il reddito da recuperare a tassazione nell'importo corrispondente alla differenza tra ricavi di euro 151.370,00 e componenti negativi di euro 129.430,00, ponendo a carico dell'Agenzia delle
Entrate l'onere di riliquidare quanto conseguentemente dovuto dai contribuenti a titolo di imposte ed interessi e di rideterminare la relativa sanzione pecuniaria unica.”, disponeva:
“………….., in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti iscritti ai numeri 3377/2022 e 1847/2023 R.G., annulla gli avvisi di accertamento e l'intimazione impugnati e ridetermina il reddito d'impresa per l'anno d'imposta
2004 da recuperare a tassazione nell'importo corrispondente alla differenza tra totale delle operazioni attive di euro 151.370,00 e totale dei componenti negativi di euro 129.430,00, ponendo a carico dell'Agenzia delle
Entrate l'onere di riliquidare quanto conseguentemente dovuto dal contribuente a titolo di imposte ed interessi e di rideterminare la relativa sanzione pecuniaria unica. Spese di giudizio compensate.”
La sentenza di riliquidare quanto dovuto dai contribuenti a titolo di imposte ed interessi e di rideterminare la relativa sanzione pecuniaria unica è una decisione giudiziaria che, accogliendo parzialmente un ricorso, nella specie annulla esplicitamente gli avvisi di accertamento e l'intimazione impugnata, costringendo l'Agenzia delle Entrate non solo a ricalcolare correttamente imposte, interessi e sanzioni, applicando riduzioni e considerando la specifica situazione per arrivare a una somma dovuta più equa e conforme alla legge, ma nel proseguo non ha più un atto fondante la pretesa. L'atto impositivo (es. avviso di accertamento) originario non è più valido e non solo per le parti non annullate, ma a maggior ragione per quelle espressamente annullate, quindi l'Agenzia deve emettere un nuovo atto con le somme correttamente determinate. In seguito a una sentenza di questo tipo, l'Amministrazione Finanziaria ha l'obbligo di conformarsi alla decisione del giudice. Deve, quindi, emettere un nuovo atto (o ricalcolare l'importo dovuto) che rispetti i principi stabiliti dalla corte.
L'affermazione dell'Ufficio che il computo del dovuto dalla società e dal socio in esito alla prefata sentenza n. 4050/2024 è agevolmente effettuabile sulla base degli atti di causa è censurabile in ragione del disposto in sentenza “………….., in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti iscritti ai numeri 3377/2022 e 1847/2023
R.G., annulla gli avvisi di accertamento e l'intimazione impugnati e ridetermina il reddito d'impresa per l'anno d'imposta 2004 da recuperare a tassazione, unitamente …”, considerato che lo stesso è stato “onerato” “di riliquidare quanto conseguentemente dovuto dal contribuente a titolo di imposte ed interessi e di rideterminare la relativa sanzione pecuniaria unica.”
E' conseguenziale prevedere che l'ufficio procede a un riesame della posizione fiscale del contribuente alla luce delle motivazioni espresse nella sentenza e che il contribuente si vedrà notificare una nuova richiesta di pagamento (o un rimborso, a seconda dei casi) con gli importi aggiornati per imposte, interessi e sanzioni.
Nel converso i ricorrenti chiedono di annullare gli atti impugnati per le motivazioni esposte a seguito della sentenza n. 4550/2024 della CGT di primo grado di Messina che, come già esposto, sono già stati annullati dalla stessa;
di disporre CTU contabile per l'esatta determinazione delle imposte derivanti dal reddito d'impresa anno 2004 di euro 21.940,00 così come disposto dalla sentenza in tema lamentando che l'Ufficio non ha determinato l'esatto importo, la mancanza di chiarezza, di motivazione, dei criteri applicati nei calcoli, ma non formula su quali punti contesta l'attuale determinazione poiché i calcoli dell'Agenzia delle Entrate risultano errati in quanto l'importo delle imposte non è stato determinato sul reale reddito d'impresa anno d'imposta 2004, che è stato calcolato sulla dichiarazione del 2003, per cui le richieste dell'Ente creditore risultano eccessivamente gravose rispetto all'importo reale.
Allo stato l'Ufficio afferma di aver rideterminato quanto conseguentemente dovuto dal contribuente a titolo di imposte ed interessi e la relativa sanzione pecuniaria unica per come esposto in ricorso, producendo i provvedimenti di sgravio relativi agli atti pregressi, ma non fornisce elementi chiari al fine di individuare il nuovo atto a cui fare riferimento a seguito del disposto della sentenza richiamata, generando assolutistici convincimenti sul proprio corretto operato a dispetto della dovuta informativa al contribuente.
Di contro il contribuente lamenta che l'importo delle imposte non è stato determinato sul reale reddito d'impresa anno d'imposta 2004, che è stato calcolato sulla dichiarazione del 2003, per cui le richieste dell'Ente creditore risultano eccessivamente gravose rispetto all'importo reale.
Pertanto questo Collegio, in coerenza al petitum, ritiene che, come dettagliato in precedenza, la Cartella di pagamento n. 295 2025 00131344 77 001 sia stato convalidato lo sgravio totale prot. 2025S0408000 e, contestualmente, reiscritta a ruolo con pari importo e motivazione corretta (iscritta a ruolo per IVA, euro
7.568,50 (pari alla differenza tra quanto dovuto-euro 15.137,00- e quanto già iscritto per la medesima causale in corso di causa-profilo non contestato), oltre interessi, e sanzioni pecuniarie per euro 19.283,00 (120% di
€15.137,00 e 120% di 932,00 secondo le misure indicate nell'avviso di accertamento n.
RJG020100126/2009), per la Cartella di pagamento n. 295 2025 00129512 12 000 l'importo di € 22.705,00
è stato calcolato con applicazione del criterio del cumulo giuridico per affermazione dello stesso Ufficio, ma l'importo effettivo è inferiore come lo stesso Ufficio afferma nelle sue deduzioni: “l'importo di € 22.705,00 è stato calcolato con applicazione del criterio del cumulo giuridico, e l'ammontare della sanzione, secondo le percentuali applicate nell'avviso di accertamento, risulta inferiore:
sanzione Irpef euro 15.136,80 (120% di euro 12.614,00)
sanzione per addizionale regionale euro 493,20 (120% di euro 411,00)
sanzione per addizionale comunale euro 258,00 (importo minimo da corrispondere atteso che il 120% di euro 91,00 è pari ad euro 109,20); per un totale di euro 15.888,00.”; in ordine al Diniego
Autotutela del 04.07.2025, prot. n. 1085403 per riliquidare quanto dovuto dai ricorrenti a titolo di imposte ed interessi e per rideterminare la relativa sanzione pecuniaria unica in esecuzione della sentenza n. 4050/2024 del 30.07.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, anche se con le riserve precedentemente osservate, non può che osservarsi che l'Ufficio abbia ottemperato.
Per come motivato la Corte accoglie parzialmente il ricorso per stessa ammissione dell'Ufficio in ordine all'ammontare della sanzione per un totale di euro 15.888,00 in luogo di € 22.705,00 per la Cartella di pagamento n. 295 2025 00129512 12 000 rigetta per il resto;
compensa le spese tra le parti per il parziale accoglimento e per la peculiarità della situazione giurisprudenziale trattata.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione rigetta per il resto e compensa le spese tra le parti in causa. Così deciso in Messina, lì 09/12/2025
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CRISCENTI CATERINA, Presidente
AD NO, EL
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5981/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 1085403 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2025 00131344 77 001 IVA-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7736/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B&B s.a.s. di Ricorrente_1 e Ricorrente_1, rappresentati e difesi dall'Avv. Nominativo_1 , ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Messina, Agenzia delle Entrate-Direzione
Generale, Agenzia delle Entrate OS Messina, Agenzia delle Entrate OS –Roma, avverso
1)Diniego Autotutela del 04.07.2025, prot. n. 1085403 (all. 1), per l'annullamento delle cartelle n. 295 2010
00165567 52 000, n. 295 2025 00131344 77 001, n. 295 2025 00129512 12 000, relative all'accertamento anno 2004 n. RJG020100126/2009 e n. RJG010100232/2009, e per, correttamente, riliquidare quanto dovuto dai ricorrenti a titolo di imposte ed interessi e per rideterminare la relativa sanzione pecuniaria unica in esecuzione della sentenza n. 4050/2024 del 30.07.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Messina
2)Cartella di pagamento n. 295 2025 00131344 77 001, (all. 2) notificata in data 20 maggio 2025 all'indirizzo pec: Email_4 del Sig. Ricorrente_1, quale rappresentante legale pro tempore e coobbligato della B&B SA (accomandatario 90%), relativo al periodo di imposta 2004 (Accertamento
Modello Unico anno 2004) per un ammontare complessivo pari ad euro 32.518,93, comprensivo di:
-I.V.A .(Imposta sul Valore Aggiunto) pari ad euro 7.568,50,
-I.V.A. interessi pari ad euro 5.661,55,
-Sanzioni pecuniarie pari ad euro 19.283,00,
Diritti di notifica spettanti all' Agenzia delle Entrate-OS pari ad euro 5,88;
3)Cartella di pagamento n. 295 2025 00129512 12 000, (all. 3) notificata in data 20 maggio 2025 all'indirizzo pec: Email_4 del Sig. Ricorrente_1 in proprio, relativo al periodo di imposta 2004 (Accertamento Modello Unico anno 2004) per un ammontare complessivo pari ad euro 22.710,88, comprensivo di:
-Sanzioni pecuniarie pari ad euro 22.705,00,
-Diritti di notifica spettanti all' Agenzia delle Entrate-OS pari ad euro 5,88;
Sottese alle superiori cartelle vi sono:
Accertamento anno d'imposta 2004 n. RJG020100126/2009 per la B&B SA di Ricorrente_1, rappresentante legale pro tempore;
Accertamento anno d'imposta 2004 n. RJG010100232/2009 per il Sig. Ricorrente_1 in proprio;
Cartella di pagamento anno d'imposta 2004 n. 295 2010 00165567 52 000 ( All.to n.7) per Ricorrente_1 in proprio;
Intimazione di pagamento anno d'imposta 2004 n. 295 2022 90021667 92 000 per Ricorrente_1 in proprio;
eccependo che la PA non abbia ottemperato al dispositivo della sentenza di primo grado n. 4050/24 secondo le modalità ivi indicate;
ha errato nel non annullare gli atti di accertamento e gli atti consequenziali ai fini della successiva rideterminazione degli esatti importi dovuti sul reddito d'impresa dell'anno 2024 accertato in euro 21.940,00.
Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Messina deduceva che sono stati disposti in quanto erroneamente era stato riportato in motivazione un numero errato di sentenza e le partite di ruolo sono state reiscritte con motivazione corretta, per come, peraltro, comunicato a controparte nella comunicazione mail del 04 luglio 2025 in sua allegazione documentale ed evidenziava la correttezza degli importi riliquidati ed iscritti a ruolo chiedendo il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si considera che “il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo o un provvedimento sanzionatorio, già divenuti definitivi, non può limitarsi alla deduzione, ormai preclusa, di eventuali vizi dell'atto, ma è tenuto a prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dello stesso;
ne consegue che, contro il diniego opposto dall'Amministrazione all'esercizio del potere di autotutela, può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria”. (cfr. Cass. Sez. 5, 03/01/2024, n. 161). Pertanto con l'impugnazione del diniego di autotutela il contribuente è tenuto a prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dello stesso e, all'uopo si riscontra che le cartelle opposte venivano motivate sulla base di una sentenza sconosciuta alle parti ricorrenti in quanto non individuabile in alcuna parte del procedimento giudiziario che ha interessato le parti ricorrenti in questi anni. La sentenza riportata era la n. 2109/10/2023 depositata il 14/09/2023 ed emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina in luogo della sentenza n. 4050/2024 del 30 luglio 2024 della medesima Corte di Giustizia. Nell'istanza di autotutela si rappresentava, inoltre, la disponibilità dei ricorrenti ad un incontro presso la sede territoriale di riferimento ai fini di una proficua collaborazione e della definitiva risoluzione dei fatti oggetto di causa. Da quanto rappresentato e proposto in atti sussiste il presupposto per l'impugnazione.
L'Agenzia delle Entrate resistente affermava che le iscrizioni a ruolo superiormente indicate sono state oggetto di provvedimenti di sgravio totale n. 2025S0408045 e n. 2025S0408000 del 04 luglio 2025, disposti in quanto erroneamente era stato riportato in motivazione un numero errato di sentenza e le partite di ruolo sono state reiscritte con motivazione corretta, che l'annullamento delle partite di ruolo non implica il riconoscimento delle richieste di controparte, che In conformità a quanto statuito dal Giudicante ha provveduto a riliquidare quanto dovuto dalla società e dal socio, che, trattandosi di avvisi di accertamento emessi anteriormente all'emanazione dell'art. 29 del D.L. n. 78 del 2010, convertito in legge, con modifiche,
dalla L. 30.07.2010, n. 122, non è dovuta l'emissione di ulteriori atti a seguito di sentenza di rideterminazione delle imposte dovute, e le imposte riliquidate, con interessi e sanzioni, vanno direttamente iscritte a ruolo, iscrizioni a ruolo che, nella fattispecie, sono motivate, per imposte, interessi e sanzioni, consentendo alla parte di svolgere adeguate difese. L'ufficio ha determinato in € 21.940,00 il reddito d'impresa conseguito dalla società nell'anno 2004, da valere ai fini del reddito di partecipazione del socio ed anche quale valore della produzione netta ai fini Irap, riliquidata in euro 932,00 (con applicazione di aliquota al 4,25%) somma che corrisponde a quella ritenuta come dovuta da controparte nei propri conteggi;
l'Iva dovuta dalla società
è stata mantenuta in euro 15.137,00, somma dovuta applicando l'aliquota del 10% al volume d'affari di € 151.370,00, importo ricavi non dichiarati confermati in sentenza e la circostanza che ai fini della determinazione del reddito siano stati riconosciuti dei costi, non ne implica il riconoscimento automatico anche ai fini Iva.
L'Ufficio, nell'atto di costituzione, dà informazione che, in ragione del rideterminato da sentenza, si era già
proceduto allo sgravio dell'iscrizione a ruolo disposta per l'avviso di accertamento RJG010100232/2009 di cui alla cartella di pagamento n. 295 2016 0023902127000 presupposta all'intimazione di pagamento n.29520229002166792000 sgravio protocollo 2025S173796 dell'11 marzo 2025; che, per la cartella
2952010006556752000, le iscrizioni a ruolo ivi recate, si riferiscono ad imposte e sanzioni e lo sgravio è stato parziale, in quanto è stata mantenuta l'iscrizione a ruolo di quanto dovuto dal signor Ricorrente_1 sulla base dell'accertamento, in esito alla sentenza n. 4050/2024, su indicata, appunto €91,00 per addizionale comunale, €411,00 per addizionale regionale ed € 12.614,00 per Irpef, oltre interessi;
che per le sanzioni chieste in pagamento con la cartella 29520250012951212000, l'importo di € 22.705,00 è stato calcolato con applicazione del criterio del cumulo giuridico, e l'ammontare della sanzione, secondo le percentuali applicate nell'avviso di accertamento, risulta inferiore:
sanzione Irpef euro 15.136,80 (120% di euro 12.614,00)
sanzione per addizionale regionale euro 493,20 (120% di euro 411,00)
sanzione per addizionale comunale euro 258,00 (importo minimo da corrispondere atteso che il 120% di euro 91,00 è pari ad euro 109,20); per un totale di euro 15.888,00.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, con la Sentenza n. 4050/2024 del
22/02/2024, depositata il 30/07/2024, motivando:
“Nel caso in esame, in applicazione dei principi richiamati, la Corte, previo annullamento degli avvisi di accertamento e dell'intimazione impugnata, determina i ricavi nella misura corrispondente all'importo di cui alla dichiarazione dei redditi per il 2003, presentata nel 2004, pari ad euro 151.370,00, indicata nel rigo IQ1 ritenuta anche dall'Ufficio.
Correlativamente, la Corte determina anche i componenti negativi del reddito nella misura corrispondente all'importo di cui alla medesima dichiarazione dei redditi per il 2003, pari ad euro 129.430,00, indicata nel rigo IQ20.
Di conseguenza, si determina il reddito da recuperare a tassazione nell'importo corrispondente alla differenza tra ricavi di euro 151.370,00 e componenti negativi di euro 129.430,00, ponendo a carico dell'Agenzia delle
Entrate l'onere di riliquidare quanto conseguentemente dovuto dai contribuenti a titolo di imposte ed interessi e di rideterminare la relativa sanzione pecuniaria unica.”, disponeva:
“………….., in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti iscritti ai numeri 3377/2022 e 1847/2023 R.G., annulla gli avvisi di accertamento e l'intimazione impugnati e ridetermina il reddito d'impresa per l'anno d'imposta
2004 da recuperare a tassazione nell'importo corrispondente alla differenza tra totale delle operazioni attive di euro 151.370,00 e totale dei componenti negativi di euro 129.430,00, ponendo a carico dell'Agenzia delle
Entrate l'onere di riliquidare quanto conseguentemente dovuto dal contribuente a titolo di imposte ed interessi e di rideterminare la relativa sanzione pecuniaria unica. Spese di giudizio compensate.”
La sentenza di riliquidare quanto dovuto dai contribuenti a titolo di imposte ed interessi e di rideterminare la relativa sanzione pecuniaria unica è una decisione giudiziaria che, accogliendo parzialmente un ricorso, nella specie annulla esplicitamente gli avvisi di accertamento e l'intimazione impugnata, costringendo l'Agenzia delle Entrate non solo a ricalcolare correttamente imposte, interessi e sanzioni, applicando riduzioni e considerando la specifica situazione per arrivare a una somma dovuta più equa e conforme alla legge, ma nel proseguo non ha più un atto fondante la pretesa. L'atto impositivo (es. avviso di accertamento) originario non è più valido e non solo per le parti non annullate, ma a maggior ragione per quelle espressamente annullate, quindi l'Agenzia deve emettere un nuovo atto con le somme correttamente determinate. In seguito a una sentenza di questo tipo, l'Amministrazione Finanziaria ha l'obbligo di conformarsi alla decisione del giudice. Deve, quindi, emettere un nuovo atto (o ricalcolare l'importo dovuto) che rispetti i principi stabiliti dalla corte.
L'affermazione dell'Ufficio che il computo del dovuto dalla società e dal socio in esito alla prefata sentenza n. 4050/2024 è agevolmente effettuabile sulla base degli atti di causa è censurabile in ragione del disposto in sentenza “………….., in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti iscritti ai numeri 3377/2022 e 1847/2023
R.G., annulla gli avvisi di accertamento e l'intimazione impugnati e ridetermina il reddito d'impresa per l'anno d'imposta 2004 da recuperare a tassazione, unitamente …”, considerato che lo stesso è stato “onerato” “di riliquidare quanto conseguentemente dovuto dal contribuente a titolo di imposte ed interessi e di rideterminare la relativa sanzione pecuniaria unica.”
E' conseguenziale prevedere che l'ufficio procede a un riesame della posizione fiscale del contribuente alla luce delle motivazioni espresse nella sentenza e che il contribuente si vedrà notificare una nuova richiesta di pagamento (o un rimborso, a seconda dei casi) con gli importi aggiornati per imposte, interessi e sanzioni.
Nel converso i ricorrenti chiedono di annullare gli atti impugnati per le motivazioni esposte a seguito della sentenza n. 4550/2024 della CGT di primo grado di Messina che, come già esposto, sono già stati annullati dalla stessa;
di disporre CTU contabile per l'esatta determinazione delle imposte derivanti dal reddito d'impresa anno 2004 di euro 21.940,00 così come disposto dalla sentenza in tema lamentando che l'Ufficio non ha determinato l'esatto importo, la mancanza di chiarezza, di motivazione, dei criteri applicati nei calcoli, ma non formula su quali punti contesta l'attuale determinazione poiché i calcoli dell'Agenzia delle Entrate risultano errati in quanto l'importo delle imposte non è stato determinato sul reale reddito d'impresa anno d'imposta 2004, che è stato calcolato sulla dichiarazione del 2003, per cui le richieste dell'Ente creditore risultano eccessivamente gravose rispetto all'importo reale.
Allo stato l'Ufficio afferma di aver rideterminato quanto conseguentemente dovuto dal contribuente a titolo di imposte ed interessi e la relativa sanzione pecuniaria unica per come esposto in ricorso, producendo i provvedimenti di sgravio relativi agli atti pregressi, ma non fornisce elementi chiari al fine di individuare il nuovo atto a cui fare riferimento a seguito del disposto della sentenza richiamata, generando assolutistici convincimenti sul proprio corretto operato a dispetto della dovuta informativa al contribuente.
Di contro il contribuente lamenta che l'importo delle imposte non è stato determinato sul reale reddito d'impresa anno d'imposta 2004, che è stato calcolato sulla dichiarazione del 2003, per cui le richieste dell'Ente creditore risultano eccessivamente gravose rispetto all'importo reale.
Pertanto questo Collegio, in coerenza al petitum, ritiene che, come dettagliato in precedenza, la Cartella di pagamento n. 295 2025 00131344 77 001 sia stato convalidato lo sgravio totale prot. 2025S0408000 e, contestualmente, reiscritta a ruolo con pari importo e motivazione corretta (iscritta a ruolo per IVA, euro
7.568,50 (pari alla differenza tra quanto dovuto-euro 15.137,00- e quanto già iscritto per la medesima causale in corso di causa-profilo non contestato), oltre interessi, e sanzioni pecuniarie per euro 19.283,00 (120% di
€15.137,00 e 120% di 932,00 secondo le misure indicate nell'avviso di accertamento n.
RJG020100126/2009), per la Cartella di pagamento n. 295 2025 00129512 12 000 l'importo di € 22.705,00
è stato calcolato con applicazione del criterio del cumulo giuridico per affermazione dello stesso Ufficio, ma l'importo effettivo è inferiore come lo stesso Ufficio afferma nelle sue deduzioni: “l'importo di € 22.705,00 è stato calcolato con applicazione del criterio del cumulo giuridico, e l'ammontare della sanzione, secondo le percentuali applicate nell'avviso di accertamento, risulta inferiore:
sanzione Irpef euro 15.136,80 (120% di euro 12.614,00)
sanzione per addizionale regionale euro 493,20 (120% di euro 411,00)
sanzione per addizionale comunale euro 258,00 (importo minimo da corrispondere atteso che il 120% di euro 91,00 è pari ad euro 109,20); per un totale di euro 15.888,00.”; in ordine al Diniego
Autotutela del 04.07.2025, prot. n. 1085403 per riliquidare quanto dovuto dai ricorrenti a titolo di imposte ed interessi e per rideterminare la relativa sanzione pecuniaria unica in esecuzione della sentenza n. 4050/2024 del 30.07.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, anche se con le riserve precedentemente osservate, non può che osservarsi che l'Ufficio abbia ottemperato.
Per come motivato la Corte accoglie parzialmente il ricorso per stessa ammissione dell'Ufficio in ordine all'ammontare della sanzione per un totale di euro 15.888,00 in luogo di € 22.705,00 per la Cartella di pagamento n. 295 2025 00129512 12 000 rigetta per il resto;
compensa le spese tra le parti per il parziale accoglimento e per la peculiarità della situazione giurisprudenziale trattata.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione rigetta per il resto e compensa le spese tra le parti in causa. Così deciso in Messina, lì 09/12/2025