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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/09/2025, n. 3024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3024 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 6941/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.6.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] l'[...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Barbara Corbella presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in Cesano Boscone (MI), via Don Giovanni Minzoni con l'Avv. Manuela D'Ercole presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 5.10.1974 (anno 1974 atto n. 93 reg. parte II serie A) In comunione legale dei beni.
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FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.6.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto.
2. La casa familiare sita in Cesano Boscone (MI), via Don Minzoni 7, viene assegnata temporaneamente alla IG.ra , che continuerà ad abitarvi con il figlio Parte_1 Per_1
3. La moglie si sta già facendo carico del pagamento dei canoni di locazione e delle utenze dal mese di dicembre 2024, data di allontanamento del marito dalla casa familiare e così
continuerà a fare fino a quando utilizzerà detto immobile, congiuntamente al pagamento delle utenze.
4. Dalla data di separazione la moglie si impegna ad attivarsi immediatamente nella richiesta di assegnazione di un nuovo alloggio (ALER o Comunale) e a ivi trasferirsi non appena l'avrà ottenuto, tenendo aggiornato sul punto il IG. se il marito, nel frattempo, dovesse Pt_2 decidere di rinunciare all'assegnazione della ex casa familiare e trasferirsi in altro immobile, ne darà prontamente notizia alla SI.ra . Il figlio rimarrà collocato presso la madre fino a Pt_1 Per_1 quando il padre non avrà reperito un nuovo alloggio e/o dovesse fare ritorno presso la casa familiare;
da tale momento il figlio starà stabilmente presso il SInor Pt_2
5. Il marito continuerà a versare, alla IG.ra come fatto fino ad oggi, a titolo di Pt_1
contributo al suo mantenimento, la somma di €. 570,00.= (cinquecentosettanta/00) al mese,
versando l'importo sul c/c intestato alla IG.ra con IBAN: Pt_1
[...].
6. La somma sopra riportata verrà versata fino al verificarsi delle seguenti condizioni: i) il SI.
- che attualmente non sostiene costi per l'abitazione, perché ospitato dai figli - avrà reperito Pt_2 altra soluzione abitativa per la quale dovrà sostenere un canone di locazione;
ii) la IG.ra Pt_1 sarà diventata titolare di pensione sociale.
7. A quel punto l'assegno da versare in favore della moglie, anche in considerazione dello stabile trasferimento presso l'abitazione del IG. del figlio , (che, come già detto, sarà Pt_2 Per_1 quindi a integrale carico del padre), verrà rideterminato in Euro 250,00.= mensili (somma questa rivalutabile annualmente).
pagina 2 di 4 8. Qualora la SI.ra dovesse ospitare per un periodo di tempo, superiore ai tre Pt_1 Per_1
mesi, l'assegno di mantenimento di cui al precedente punto 4) da versare in favore di quest'ultima, per i mesi in cui il figlio starà con lei, verrà aumentato a Euro 350,00.=.
9. La SI.ra , a sua volta, si impegna ad attivarsi tempestivamente per l'ottenimento del Pt_1 trattamento pensionistico, tenendo informato il IG. dell'esito della domanda. Pt_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1 Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Milano il 5.10.1974.
1 Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2 Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3 Compensa tra le parti le spese di procedura
4 Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano e di Cesano Boscone (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale. Così deciso in Milano, il 17.9.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
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