TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/10/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4961/2024
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EV CC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4961/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 P.IVA_1
SO MA, elettivamente domiciliato in VIA G. L. BERNINI, 1 40138 BOLOGNA presso il difensore avv. DI SO MA
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. BENINI FABIO elettivamente domiciliato in VIA EMILIA CENTRO 72 41121 MODENA presso il difensore avv. BENINI FABIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità, chiedeva la Parte_1
pagina 1 di 3 condanna al rilascio dell'immobile condotto in locazione da atteso il Controparte_1 suo grave inadempimento. Esponeva, in particolare, che il conduttore: aveva omesso il pagamento del canone di agosto 2024; il pagamento dell'IMU; arbitrariamente registrato il contratto di locazione nonché omesso di consegnare idonea polizza fideiussoria contrattualmente prevista.
Si costituiva dando atto del pagamento della mensilità di agosto e Controparte_1 chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie.
Il Giudice non convalidava lo sfratto, attesa la sanatoria della morosità e la pendenza di altro procedimento tra le stesse parti con il medesimo oggetto.
A seguito di mutamento del rito, le parti depositavano le rispettive memorie integrative e, infine, ritenendosi la causa matura per la decisione, essa veniva discussa all'udienza del 16.10.2025.
Tutto ciò premesso, la domanda attorea è infondata.
Si ritiene che non sussistano i presupposti per la risoluzione giudiziale, attesa la mancata prova della non scarsa importanza dell'inadempimento.
È documentale, infatti, che la morosità ha riguardato una sola rata, sanata entro l'udienza fissata per lo sfratto, insieme alle spese legali.
Rispetto agli altri inadempimenti allegati da parte attorea, si osserva che: il rimborso dell'IMU era oggetto di altro contratto tra le parti (rent to buy), non oggetto del presente giudizio, essendo pertanto irrilevante;
il mancato ottenimento della polizza fideiussoria a garanzia delle obbligazioni non costituisce inadempimento grave, tenuto conto del regolare svolgimento del rapporto e della circostanza che non è emerso chiaramente un inadempimento “definitivo” e cioè
l'impossibilità di ottenere tale garanzia;
la registrazione del contratto ad opera del conduttore, anche a ritenere sussistente un patto tra le parti nel senso contrario alla registrazione, non risulta un inadempimento di particolare gravità, trattandosi di formalità richiesta dalla legge.
In conclusione, gli allegati inadempimenti non integrano il requisito della “non scarsa importanza”, osservandosi che il mutamento delle conclusioni da ultimo precisate dall'attrice alla scorsa udienza (nel senso di accertarsi la risoluzione di diritto per effetto della clausola risolutiva espressa) non è ammissibile, trattandosi pagina 2 di 3 di domanda nuova.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle fasi processuali e delle attività effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA tutte le domande.
2. NN altresì la parte attorea a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15
%, i.v.a., c.p.a., se dovuti e nelle aliquote legali.
Modena, 17 ottobre 2025
Il Giudice
EV CC
pagina 3 di 3
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EV CC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4961/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 P.IVA_1
SO MA, elettivamente domiciliato in VIA G. L. BERNINI, 1 40138 BOLOGNA presso il difensore avv. DI SO MA
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. BENINI FABIO elettivamente domiciliato in VIA EMILIA CENTRO 72 41121 MODENA presso il difensore avv. BENINI FABIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità, chiedeva la Parte_1
pagina 1 di 3 condanna al rilascio dell'immobile condotto in locazione da atteso il Controparte_1 suo grave inadempimento. Esponeva, in particolare, che il conduttore: aveva omesso il pagamento del canone di agosto 2024; il pagamento dell'IMU; arbitrariamente registrato il contratto di locazione nonché omesso di consegnare idonea polizza fideiussoria contrattualmente prevista.
Si costituiva dando atto del pagamento della mensilità di agosto e Controparte_1 chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie.
Il Giudice non convalidava lo sfratto, attesa la sanatoria della morosità e la pendenza di altro procedimento tra le stesse parti con il medesimo oggetto.
A seguito di mutamento del rito, le parti depositavano le rispettive memorie integrative e, infine, ritenendosi la causa matura per la decisione, essa veniva discussa all'udienza del 16.10.2025.
Tutto ciò premesso, la domanda attorea è infondata.
Si ritiene che non sussistano i presupposti per la risoluzione giudiziale, attesa la mancata prova della non scarsa importanza dell'inadempimento.
È documentale, infatti, che la morosità ha riguardato una sola rata, sanata entro l'udienza fissata per lo sfratto, insieme alle spese legali.
Rispetto agli altri inadempimenti allegati da parte attorea, si osserva che: il rimborso dell'IMU era oggetto di altro contratto tra le parti (rent to buy), non oggetto del presente giudizio, essendo pertanto irrilevante;
il mancato ottenimento della polizza fideiussoria a garanzia delle obbligazioni non costituisce inadempimento grave, tenuto conto del regolare svolgimento del rapporto e della circostanza che non è emerso chiaramente un inadempimento “definitivo” e cioè
l'impossibilità di ottenere tale garanzia;
la registrazione del contratto ad opera del conduttore, anche a ritenere sussistente un patto tra le parti nel senso contrario alla registrazione, non risulta un inadempimento di particolare gravità, trattandosi di formalità richiesta dalla legge.
In conclusione, gli allegati inadempimenti non integrano il requisito della “non scarsa importanza”, osservandosi che il mutamento delle conclusioni da ultimo precisate dall'attrice alla scorsa udienza (nel senso di accertarsi la risoluzione di diritto per effetto della clausola risolutiva espressa) non è ammissibile, trattandosi pagina 2 di 3 di domanda nuova.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle fasi processuali e delle attività effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA tutte le domande.
2. NN altresì la parte attorea a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15
%, i.v.a., c.p.a., se dovuti e nelle aliquote legali.
Modena, 17 ottobre 2025
Il Giudice
EV CC
pagina 3 di 3