Art. 6.
Agli effetti delle esenzioni temporanee ed agevolazioni concernenti la normale imposta sui fabbricati e le relative sovrimposte si considera, in ogni caso, qualunque sia la dizione usata dalle vigenti disposizioni legislative in materia, l'epoca nella quale le costruzioni si rendono effettivamente abitabili o servibili all'uso cui sono destinate, ai sensi dell'art. 18 della legge organica del 26 gennaio 1865, n. 2136.
Agli effetti delle esenzioni temporanee ed agevolazioni concernenti la normale imposta sui fabbricati e le relative sovrimposte si considera, in ogni caso, qualunque sia la dizione usata dalle vigenti disposizioni legislative in materia, l'epoca nella quale le costruzioni si rendono effettivamente abitabili o servibili all'uso cui sono destinate, ai sensi dell'art. 18 della legge organica del 26 gennaio 1865, n. 2136.