Art. 16-ter. ((Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per la disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392; esso sara' determinato, con effetto dal 1 luglio 1970, secondo il criterio della chiarezza retributiva e della onnicomprensivita' di cui alla lettera a) dell'articolo 16-bis, in relazione alle scale dei rapporti risultanti dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, per le categorie di magistrati di cui alla tabella A e per le corrispondenti qualifiche del personale di cui alla tabella D, equiparandosi, a tutti gli effetti, il trattamento dei consiglieri di Cassazione a quello definitivamente spettante in applicazione del precedente articolo 16-bis, ai funzionari con qualifica di direttore generale o equiparata.
Sara' previsto l'adeguamento automatico del trattamento economico come sopra fissato alle variazioni del trattamento dei funzionari con qualifica di direttore generale o equiparata.
Restano ferme le disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo dovranno osservarsi le norme dettate dall'articolo 14, ultimo comma, nonche' quelle relative alla conservazione dei trattamenti economici e delle posizioni giuridiche conseguite, previste dalla lettera i) dell'articolo 16))
Sara' previsto l'adeguamento automatico del trattamento economico come sopra fissato alle variazioni del trattamento dei funzionari con qualifica di direttore generale o equiparata.
Restano ferme le disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo dovranno osservarsi le norme dettate dall'articolo 14, ultimo comma, nonche' quelle relative alla conservazione dei trattamenti economici e delle posizioni giuridiche conseguite, previste dalla lettera i) dell'articolo 16))