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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 133/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
SO VITTORIA, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 41/2024 depositato il 11/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020220027463012000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:” annullare la cartella di pagamento impugnata con vittoria di spese“.
Agenzia Entrate DP2 di Torino : respingere il ricorso e disporre la rideterminazione delle somme dovute come indicate nella proposta di mediazione con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è proposto avverso la cartella di pagamento n. 11020220027463012 emessa a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 effettuato sulla dichiarazione modello 770/2018, anno di imposta 2017, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione le ritenute dichiarate ma non versate per l'ammontare di € 1.789,13 oltre sanzioni ed interessi.
Il ricorso seguiva una proposta di mediazione da parte dell'Ufficio che non veniva accettata dal ricorrente
.
Nel ricorso veniva rlevata l'erroneità del controllo automatizzato con produzione documentale a sostegno e si chiedeva l'annullamento della cartella.
Nelle controdeduzioni l'Ufficio ribadiva una discrasia tra le ritenute dichiarate nel modello 770/2018 e quelle dichiarate nelle Certificazioni Uniche rilasciate e l'errata indicazione del codice tributo da parte del contribuente che impediva l'abbinamento dei versamenti effettuati dal ricorrente e segnalava di aver notificato al contribuente una proposta di mediazione per conciliare la causa.
All'udienza del 25/9/2024 il Giudice preso atto della richiesta di rinvio di parte ricorrente, nulla opponendo l'ufficio, rinviava al 04/12/2024.
All'udienza del 4/12/2024 parte ricorrente chiedeva un breve rinvio per il controllo della documentazione e l'Ufficio si rimetteva ed il giudice rinviava al 12 febbraio 2025.
All'udienza del 12/2/2025 le parti concordemente chiedevano un breve rinvio al fine di chiarire l'origine dell'importo richiesto dall'Ufficio di euro 949,68 nella proposta di mediazione. il Giudice accoglieva l'istanza e rinviava al 09/04/2025.
All'udienza del 9/4/2025 Il Giudice preso atto dell'istanza di rinvio congiunta, rinviava al 18/06/2025 .
All'udienza del del 18/6/2025 il processo veniva rinviato al 15/10/2025 per tentativo di conciliazione .
In data 14/10/2025, a seguito della mancata conciliazione , l'Ufficio depositava una richiesta di parziale cessazione della materia del contendere a seguito dello sgravio parziale della cartella già disposto per
€ 1.429,48 e ribadiva di respingere il ricorso nel resto.
All'udienza del 15/10/2025 la causa andava a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, alla luce della documentazione agli atti e dello sgravio parziale effettuato dall'ufficio dispone la parziale cessazione della materia del contendere in relazione all'importo di
€ 1.429,48 oggetto di sgravio e respinge nel resto il ricorso.
Dall'esame della vicenda processuale emerge che l'ufficio abbia sin dall'inizio collaborato con il contribuente notificandogli prima una proposta di mediazione che prevedeva il riconoscimento dei versamenti effettuati e non abbinati a causa dell'errata indicazione del codice tributo da parte del contribuente nella dichiarazione mod. 770 /2018 e successivamente condividendo le numerose richieste di rinvio della causa per formalizzare una conciliazione ed infine provvedendo a sgravare gli importi delle ritenute versate relative al quadro ST che aveva potuto abbinare nell'istruttoria intercorsa. Viceversa il ricorrente non forniva alcuna documentazione a supporto di quanto affermato nel ricorso e neanche provvedeva a rimediare all'errore commesso mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa entro i termini previsti dall'art. 43 DPR 600/73, ossia il 31 dicembre 2021.
Per questi motivi
il ricorso , per la parte non oggetto di sgravio pari ad € 1.190,78, non merita accoglimento.
Le spese vengono compensate considerata la reciproca soccombenza .
P.Q.M.
dichiara la parziale cessazione della materia del contendere per € 1.429,48 sgravati dall'Ufficio , respinge nel resto. spese compensate.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
SO VITTORIA, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 41/2024 depositato il 11/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020220027463012000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:” annullare la cartella di pagamento impugnata con vittoria di spese“.
Agenzia Entrate DP2 di Torino : respingere il ricorso e disporre la rideterminazione delle somme dovute come indicate nella proposta di mediazione con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è proposto avverso la cartella di pagamento n. 11020220027463012 emessa a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 effettuato sulla dichiarazione modello 770/2018, anno di imposta 2017, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione le ritenute dichiarate ma non versate per l'ammontare di € 1.789,13 oltre sanzioni ed interessi.
Il ricorso seguiva una proposta di mediazione da parte dell'Ufficio che non veniva accettata dal ricorrente
.
Nel ricorso veniva rlevata l'erroneità del controllo automatizzato con produzione documentale a sostegno e si chiedeva l'annullamento della cartella.
Nelle controdeduzioni l'Ufficio ribadiva una discrasia tra le ritenute dichiarate nel modello 770/2018 e quelle dichiarate nelle Certificazioni Uniche rilasciate e l'errata indicazione del codice tributo da parte del contribuente che impediva l'abbinamento dei versamenti effettuati dal ricorrente e segnalava di aver notificato al contribuente una proposta di mediazione per conciliare la causa.
All'udienza del 25/9/2024 il Giudice preso atto della richiesta di rinvio di parte ricorrente, nulla opponendo l'ufficio, rinviava al 04/12/2024.
All'udienza del 4/12/2024 parte ricorrente chiedeva un breve rinvio per il controllo della documentazione e l'Ufficio si rimetteva ed il giudice rinviava al 12 febbraio 2025.
All'udienza del 12/2/2025 le parti concordemente chiedevano un breve rinvio al fine di chiarire l'origine dell'importo richiesto dall'Ufficio di euro 949,68 nella proposta di mediazione. il Giudice accoglieva l'istanza e rinviava al 09/04/2025.
All'udienza del 9/4/2025 Il Giudice preso atto dell'istanza di rinvio congiunta, rinviava al 18/06/2025 .
All'udienza del del 18/6/2025 il processo veniva rinviato al 15/10/2025 per tentativo di conciliazione .
In data 14/10/2025, a seguito della mancata conciliazione , l'Ufficio depositava una richiesta di parziale cessazione della materia del contendere a seguito dello sgravio parziale della cartella già disposto per
€ 1.429,48 e ribadiva di respingere il ricorso nel resto.
All'udienza del 15/10/2025 la causa andava a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, alla luce della documentazione agli atti e dello sgravio parziale effettuato dall'ufficio dispone la parziale cessazione della materia del contendere in relazione all'importo di
€ 1.429,48 oggetto di sgravio e respinge nel resto il ricorso.
Dall'esame della vicenda processuale emerge che l'ufficio abbia sin dall'inizio collaborato con il contribuente notificandogli prima una proposta di mediazione che prevedeva il riconoscimento dei versamenti effettuati e non abbinati a causa dell'errata indicazione del codice tributo da parte del contribuente nella dichiarazione mod. 770 /2018 e successivamente condividendo le numerose richieste di rinvio della causa per formalizzare una conciliazione ed infine provvedendo a sgravare gli importi delle ritenute versate relative al quadro ST che aveva potuto abbinare nell'istruttoria intercorsa. Viceversa il ricorrente non forniva alcuna documentazione a supporto di quanto affermato nel ricorso e neanche provvedeva a rimediare all'errore commesso mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa entro i termini previsti dall'art. 43 DPR 600/73, ossia il 31 dicembre 2021.
Per questi motivi
il ricorso , per la parte non oggetto di sgravio pari ad € 1.190,78, non merita accoglimento.
Le spese vengono compensate considerata la reciproca soccombenza .
P.Q.M.
dichiara la parziale cessazione della materia del contendere per € 1.429,48 sgravati dall'Ufficio , respinge nel resto. spese compensate.