Art. 8.
1. L'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 80 - (Imprese minime). - 1. Per le imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sono ammesse al regime di contabilita' semplificata, i cui ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente non hanno superato 18 milioni di lire, il reddito imponibile e' determinato applicando all'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 i seguenti coefficienti di redditivita' e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali (( secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 54 )) (( a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, 67 per
cento;
b) imprese aventi per oggetto altre attivita', 50 per cento ))
2. Per i contribuenti che esercitano attivita' in relazione alle quali sono previsti coefficienti diversi di redditivita', il reddito di impresa e' calcolato separatamente per ciascuna attivita' a condizione che le operazioni effettuate siano annotate distintamente nei registri di cui all' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 . In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le attivita', il coefficiente di redditivita' piu' elevato.
3. Ai fini del presente articolo i ricavi si considerano conseguiti nel periodo di imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini del terzo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , ovvero per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in cui si e' verificata la percezione. Si applica il penultimo comma dell'articolo 18 sopra indicato.
(( 4. Se nel corso dell'anno il limite di 18 milioni e' superato, il reddito in ogni caso, e anche nel primo anno di attivita', e' determinato a norma dell'articolo 79 e le annotazioni non risultanti possono essere effettuate nei registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione ))
1. L'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 80 - (Imprese minime). - 1. Per le imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sono ammesse al regime di contabilita' semplificata, i cui ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente non hanno superato 18 milioni di lire, il reddito imponibile e' determinato applicando all'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 i seguenti coefficienti di redditivita' e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali (( secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 54 )) (( a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, 67 per
cento;
b) imprese aventi per oggetto altre attivita', 50 per cento ))
2. Per i contribuenti che esercitano attivita' in relazione alle quali sono previsti coefficienti diversi di redditivita', il reddito di impresa e' calcolato separatamente per ciascuna attivita' a condizione che le operazioni effettuate siano annotate distintamente nei registri di cui all' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 . In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le attivita', il coefficiente di redditivita' piu' elevato.
3. Ai fini del presente articolo i ricavi si considerano conseguiti nel periodo di imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini del terzo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , ovvero per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in cui si e' verificata la percezione. Si applica il penultimo comma dell'articolo 18 sopra indicato.
(( 4. Se nel corso dell'anno il limite di 18 milioni e' superato, il reddito in ogni caso, e anche nel primo anno di attivita', e' determinato a norma dell'articolo 79 e le annotazioni non risultanti possono essere effettuate nei registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione ))