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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/12/2025, n. 2871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2871 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
Causa n. 11555/2023 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Undicesima Sezione Stranieri
Riunito in Camera di consiglio nella video-conferenza del 23.12.25 in composizione collegiale, nelle persone di:
EL CH Presidente
OL BO ST CE rel.
NZ UC CE
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego del Questore di LA
SPEZIA di istanza rilascio permesso di soggiorno per “protezione speciale” promossa da
, in atti generalizzato, - Avv. FEDERICO LERA Parte_1
RICORRENTE
contro
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di diniego emesso in data 21.11.2023 dal Questore di La Spezia a seguito di istanza di riconoscimento della protezione speciale formalizzata dal ricorrente il 25.11.2022.
Il Questore ha rifiutato la domanda di protezione speciale dando atto che:
Pagina 1 di 16 ➢ la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino/sez. Genova, il 16.06.2023, ha espresso parere contrario per le ragioni che costituiscono “parte integrante del decreto” quale “parere
endoprocedimentale obbligatorio e vincolante” al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale
➢ è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di rifiuto ex art.10 bis
legge 241/90 ed il richiedente “non ha fatto pervenire…memorie…o
documentazione…”
➢ il richiedente non risulta più essere regolarmente soggiornante sul TN dal
1.1.2009, data alla quale è spirata la validità del rilasciato dalla C.F._1
questura il 18.12.08 per motivi “attesa occupazione dopo dimissioni”
➢ pur avendo trascorso metà della sua vita sul TN, per sua stessa ammissione conserva legami familiari nel Paese di origine, avendo riferito di non essere coniugato, non avere figli e non svolgere alcuna attività lavorativa.
La Commissione ha basato la propria valutazione negativa sulle produzioni allegate e sommariamente descritte come: foto prima pagina di passaporto, dichiarazione di ospitalità
e contratto di locazione relativo immobile ove vive il richiedente e memoria Avv.Lera, dando atto di aver acquisito anche certificato storico di residenza, elementi tutti che ha ritenuto non sufficienti a dimostrare un effettivo radicamento personale od integrazione socio-lavorativa, considerato che tutta la famiglia vive in Albania.
Il ricorso si fonda - in fatto – sull'essere cittadino albanese che ha vissuto in Italia
metà della propria vita, ovvero gli ultimi 30 anni, non avendo più fatto ritorno in
Albania dove vive il suo nucleo familiare che è tuttavia estraneo alle sue vicende di vita, sull'essere stato sul TN regolare fino al 2009 (ndr., irregolare quindi per oltre 13
anni) e sulla regolare condotta tenuta non avendo segnalazioni per NDR.
Si fonda – in diritto – sulla violazione della normativa di riferimento.
A fondamento della domanda, il ricorrente produce quanto segue: copia di passaporto biometrico albanese rilasciato da autorità albanese il 9.6.2021 e ricevuta domanda PDS del 25.11.22.
Pagina 2 di 16 Acquisite informative in via sommaria e preliminare, con decreto inaudita altera
parte del 05.01.24, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata udienza per la prosecuzione.
Dichiarata la contumacia del e confermata la sospensiva, all'udienza del 17 CP_1
aprile 2024, la giudice ha sentito il ricorrente - senza ausilio di interprete parlando e comprendendo l'italiano– il quale ha riferito di:
-essere venuto in Italia la prima volta nel 1996, avendo fatto avanti/indietro con l'Albania fino al 2006, perché in Albania aveva la famiglia ma in Italia aveva il lavoro,
avendo avuto regolari titoli di soggiorno dal 1997 al 2009 “per motivi di lavoro” della durata di due anni ciascuno, l'ultimo dei quali è scaduto per assenza di lavoro
-aver vissuto per 12 anni a Milano e, dal 2002, a La Spezia, avendo sempre vissuto ospite da amici, salvo un periodo che aveva la sua casa che aveva dovuto lasciare dopo il 2006 con la perdita del lavoro, vivendo -in quel momento- a Favaro ospite di un amico al quale da un mano quando può con le spese, lavorando da diversi anni “in nero” in edilizia solo per amici perché senza documenti e, avendo le gambe lesionate,
non può lavorare sui tetti
-aver avuto un infortunio sul lavoro nel 2003-2004 avendo “fatto l'invalidità” al 50%
non avendo però preso soldi
-aver atteso fino a novembre 2022 (ndr. quasi 14 anni) prima di fare la domanda di
P.Speciale perché era stato “poco attento” e ci voleva un lavoro
-avere in Albania la mamma, 4 sorelle sposate per conto loro, la moglie – che lavora come infermiera - e due figli – che studiano e lavorano quando riescono – tutti a
Libofshe, avendo invece in Italia solo amici
-non tornare in Albania perché altrimenti non potrebbe ritornare in Italia (ndr.,
aggiunge che i familiari vengono in Italia in visita) e di inviare denaro quando può.
All'esito, la CE ha sollecitato la parte a documentare tutto quanto utile con riguardo al riferito infortunio sul lavoro con postumi invalidanti asseritamente al 50%.
Dopo rinvio ex artt. 309 e 127-ter/comma 4 cpc., con note autorizzate per la successiva udienza cartolare, la difesa ha fatto presente che “…nonostante le richieste avanzate ai
Pagina 3 di 16 competenti Uffici, ad oggi nulla è emerso su quanto riferito in udienza …“ e “..stante il
mancato riscontro a quanto specificamente indagato SI RIMETTE al CE al fine di valutare
la necessità di procedere oltre nel reperimento di detta documentazione..”.
La causa è stata quindi differita in prosecuzione istruttoria, al fine di consentire alla parte un congruo riscontro documentale con riferimento alla vicenda infortunistica dedotta per la prima volta in udienza (documentazione ospedaliera e/o previdenziale o tutto quanto ritenuto utile anche con riguardo alla riferita invalidità) sollecitato altresì
il deposito dei PDS che il ricorrente ha riferito di avere avuto in precedenza -di durata biennale - dal 1997 al 2009.
Nelle more, si è tardivamente costituito il contestando gli Controparte_1
assunti del ricorrente concludendo per il rigetto della domanda ed evidenziando che non sussistono i requisiti necessari al fine dell'accoglimento dell'istanza in ossequio al disposto normativo di cui all'art 19 commi 1 e 1.1 del D. Lgs. 286/1998, come recentemente modificato dal Decreto-legge 130/2020 (convertito con modificazioni nella Legge 173/2020), necessari per il rilascio di un permesso di soggiorno per
“protezione speciale” ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del D. Lgs. 286/1998.
Inoltre, il si è offerto di produrre documentazione indicata in indice ma mai CP_1
depositata nonostante la natura informale del rito e nonostante espressa acquisizione ex art. 213 cpc tramite lo stesso . CP_1
Dopo alcuni rinvii per consentire alle parti di produrre tutto quanto sollecitato, nulla essendo pervenuto - con provvedimento del 20.12.24 e reiterato il 29.4.25 - la giudice ha mandato alla cancelleria per le acquisizioni ex art. 213 cpc presso INPS ed IL.
Risultano quindi pervenute a PCT a settembre 2025 informative IL che segnalano due (e non uno) eventi infortunistici riferiti al ricorrente occorsi entrambi nel 2001 (e non 2003-2004) “definiti positivamente e gestiti dalla sede di Legnano”.
La causa è stata posta in decisione e, in data 17/12/2025, all'esito della discussione orale, la CE ha rimesso gli atti al Collegio con riserva di riferire.
Tutto ciò premesso
OSSERVA
Pagina 4 di 16 L'attuale situazione del ricorrente non consente il riconoscimento di quanto richiesto.
Il ricorrente ha pacificamente manifestato la sua intenzione di chiedere la protezione speciale in data antecedente all' 11.03.2023.
Sulla protezione speciale, ratione temporis (non rilevando la novella di cui al D.L.
20/23, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, applicabile solo alle domande presentate successivamente alla sua entrata in vigore ovvero dall'11.03.2023),
si osserva, innanzitutto, che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), ha modificato la disciplina delle protezioni “minori” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o
la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o
accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di
soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in
grassetto le parti aggiunte):
“
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso
uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui
all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in
tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il
respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati
motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una
violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso
non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica
nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo
statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Pagina 5 di 16 Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene
conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo
effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio
nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.».
È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della
Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU).
Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta,
prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della
protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con
modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è
fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del
23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02;
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104
del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato,
quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130 del 2020.
Pagina 6 di 16 Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo
19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività
dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del
Paese di accoglienza.
Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I,
Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59,
CEDU 2006-XII).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che
«il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più
soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del
migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale
di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è
visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”
(...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il
richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di
una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia
nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ».
Pagina 7 di 16 Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono anche stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del
10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19,
comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla
l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del
cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello
sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini
della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita
privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma
bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari,
ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali
pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella
molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità”.
Per concludere, anche a seguito dell'abrogazione della cd. protezione umanitaria, si potrà sempre fare riferimento alla prima parte dell'art. 19 comma 1.1 cit. , restando fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso
uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. […]”.
A sua volta, resta immutato il sesto comma dell'art. 5 TUI cui tale norma fa rinvio, che dispone che nell'adottare una decisione di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno allo straniero occorre fare “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano”.
Pagina 8 di 16 Pertanto, continuano a trovare tutela nell'alveo della prima parte dell'art. 19 comma
1.1. TUI tutte le situazioni di vulnerabilità ed i diritti che trovavano tutela in precedenza, in quanto rientranti vuoi nel divieto di refoulement (pericolo di tortura, di trattamenti inumani o degradanti, violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani nel
Paese di origine), vuoi più in generale nel rispetto degli obblighi costituzionali (diritto di asilo, art. 10; alla salute art. 32; alla parità, art. 3; alle relazioni familiari, artt. 29-31,
ecc.) ed internazionali, tra i quali ultimi i diritti alla vita privata ed alla vita familiare.
Sulla tale indicazione si sono collocati anche i primi orientamenti della Suprema Corte
dopo il D.L. 20/23, la quale, in una decisione relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione, offre -sebbene in un obiter dictum- una importante precisazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19
TUI del 2023, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI. “..In tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7,
comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori
stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro),
convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo
dell'art. 19, comma 1.1. d.lgs. n. 286 del 1998 (…). In ogni caso, il diritto al rispetto della vita
privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma
continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti
fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità
nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo
fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. In questo contesto normativo, si dovrà pertanto tenere conto dei principi elaborati, anche in materia di protezione umanitaria, dalla giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione, a partire, quanto a quest'ultima, dalla ben nota pronuncia della Sez. 1, n. 4455/2018, che non solo ha aperto a una concezione allargata della vulnerabilità del cittadino straniero, ma ha, altresì, introdotto la necessità di “una valutazione individuale, caso per
caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale
che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del
Pagina 9 di 16 rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in
cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i
due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto
indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”.
Tutto ciò premesso, con riferimento al caso in esame, la situazione del ricorrente non consente il riconoscimento di tali forme di protezione “complementare”.
Invero, nulla è in atti a documentare un percorso inclusivo in rapporto al lunghissimo periodo trascorso sul territorio nazionale dal 1996, quasi 30 anni – 12 dei quali (dal riferito arrivo nel 1996 al incontestato ultimo PDS scaduto il 1.1.2009) in modo regolare e successivi 13 (gennaio 2009 - novembre 2022) in modo irregolare -
ragione per la quale ha appreso perfettamente l'italiano unico elemento rimasto a comprovare la dedotta inclusione in Italia.
Si osserva per il resto, invece, che il richiedente ha espressamente escluso di avere legami affettivi o familiari su avendoli tutti in Albania ed avendo in Italia solo CP_2
legami amicali legati al mondo del lavoro.
Nulla ha illustrato, né documentato, sulla sua collocazione abitativa, avendo dichiarato di aver sempre vissuto ospite di amici avendo avuto per un periodo una casa in autonomia che ha perduto con la perdita del lavoro prima del 2009.
Nulla, infine, sulla sua autonomia economica con stabili e regolari rapporti di lavoro e redditi compatibili con una vita dignitosa.
Del resto, sentito in udienza, il ricorrente ha dichiarato di essere senza lavoro da prima del 2009, ragione per la quale ha perso il permesso di soggiorno scaduto il 1.1.2009,
lavorando – da allora – sempre e solo “in nero”, sebbene – con il rilascio della ricevuta per la domanda di novembre 2022 e la sospensiva ottenuta in questa sede essendo già
titolare di CF in ragione dei precedenti PDS – ben avrebbe potuto concludere contratti di lavoro in regola.
Nulla ha documentato con riguardo all'asserito infortunio sul lavoro ed alla asserita invalidità, pur direttamente coinvolto e dunque destinatario di tutto quanto lo riguarda oltre alla possibilità di accedere alla documentazione.
Pagina 10 di 16 Sul punto, da quanto in atti, non emergono profili di vulnerabilità, considerato l'esito riportato da IL e considerato quanto riferito dallo stesso ricorrente che ha dichiarato di lavorare, seppur in nero, sempre nell'edilizia con l'unico limite dato dal non poter salire sui tetti.
Nessuna terapia sanitaria è stata dedotta, né tanto meno documentata, né altre ragioni di inabilità non avendo documentato alcunché sulla riferita invalidità al 50%.
Non si ritiene pertanto che l'eventuale rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante e che esporrebbe il richiedente, tenuto conto della situazione esistente nella sua zona di provenienza dove sono tutti i suoi familiari, al rischio di una grave violazione dei diritti umani o del diritto al rispetto della vita privata e familiare,
garantito dall'art. 8 CEDU, evidenziato inoltre che il ricorrente è venuto in Italia solo per lavorare e che questo elemento è venuto meno da prima del 2009 e che, nonostante la sospensione concessa da gennaio 2024, inspiegabilmente il ricorrente non ha dedotto
- né documentato- il reperimento di regolari attività lavorative nel corso del giudizio
(2023-2025), pur avendone diritto (essendo anche già titolare di codice fiscale).
Alla luce delle allegazioni del ricorrente, che afferma di essere venuto in Italia solo per motivi di lavoro, che non ha più da prima del 2009, l'eventuale rimpatrio in Albania
non lo esporrebbe in alcun modo a rischio di trattamenti inumani o degradanti, anche sotto il profilo delle violazioni sistematiche dei diritti umani, violazioni che del resto non trovano alcun riscontro nelle COI consultate1.
Tra i problemi più significativi in materia di diritti umani l'organismo americano
(USDOS) nel suo report ha infatti evidenziato problemi legati all'indipendenza e all'integrità della magistratura, alla corruzione nel governo, nelle forze dell'ordine e nelle istituzioni municipali ed alla mancanza di media indipendenti ma il governo ha adottato misure credibili per identificare e punire i funzionari che potrebbero aver commesso violazioni dei diritti umani. L'Albania, del resto, ha presentato domanda di adesione all'UE nell'aprile 2009, ha poi ottenuto nel giugno del 2014 lo status di paese
“candidato” all'adesione all'UE che ha tenuto la prima conferenza intergovernativa
Pagina 11 di 16 con l'Albania nel luglio 20222. Nonostante la sfida di affrontare le conseguenze economiche e sociali della triplice scossa del terremoto del 2019, della pandemia e della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, l'Albania ha continuato a soddisfare tutte le condizioni stabilite nelle conclusioni del Consiglio di marzo 2020 per il primo convegno intergovernativo3.
Il 19 luglio 2022 si è svolta la prima Conferenza intergovernativa sui negoziati di adesione con l'Albania e la Commissione ha immediatamente avviato il processo di
screening. Il 15 ottobre 2024 i rappresentanti dello Stato balcanico hanno partecipato in Lussemburgo alla seconda conferenza intergovernativa con i partner UE. Si è trattato della luce verde ufficiale per l'avvio dei negoziati di adesione di , con l'apertura Pt_2
del cluster contenente i capitoli cosiddetti “fondamentali”.
Il primo ministro albanese, Edi AM, ha partecipato di persona alla riunione con l'obiettivo di portare “l'Albania nell'Unione europea entro il 2030”. AM si è detto pronto a “iniziare finalmente con la parte più pesante del lavoro”, riferendosi all'apertura del cluster
dei “fondamentali” che contiene “i cinque capitoli più coerenti, più i tre criteri che ci
faranno andare oltre e concludere entro la nostra scadenza molto ambiziosa” il processo di adesione. Anche dal lato europeo si registra soddisfazione. Il commissario uscente all'Allargamento, l'ungherese si è congratulato con le autorità albanesi Persona_1
per il “traguardo importante”, che è stato possibile raggiungere “poiché l'Albania ha portato a termine le riforme richieste” con “determinazione” e “impegno”. Gli ha fatto eco il suo connazionale titolare degli Esteri, , che ha dichiarato, sempre Persona_2
dal Lussemburgo, che “una delle priorità più importanti della presidenza ungherese (del Consiglio, ndr) che abbiamo messo in cima all'agenda è stata l'accelerazione dell'allargamento” dell'Ue nei Balcani occidentali.
I capitoli aperti formalmente il 15 ottobre sono il 5 (appalti pubblici), 18 (statistiche), 23
e 24 (i cosiddetti capitoli sullo Stato di diritto: sistema giudiziario e diritti fondamentali da un lato, giustizia, libertà e sicurezza dall'altro) e 32 (controllo finanziario), cui si
Pagina 12 di 16 aggiungono i negoziati sul funzionamento delle istituzioni democratiche, sulla riforma della pubblica amministrazione e sui criteri economici per l'ingresso nell'Unione. Solo
quando saranno stati centrati i parametri intermedi fissati dai capitoli 23 e 24, nonché
quelli relativi ad altri elementi orizzontali del cluster, i negoziati potranno proseguire anche per il resto dei capitoli4.
L'Albania ha mantenuto il pieno allineamento con la politica dell'UE sugli affari esteri e la sicurezza (CFSP). In qualità di membro non permanente dal gennaio 2022,
l'Albania è stata attivamente impegnata nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
come co-firmatario di risoluzioni di condanna dell'aggressione, allineandosi così con la posizione dell'UE quando co-sponsorizza e vota le risoluzioni delle Nazioni Unite
sull'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e sul suo impatto umanitario. Il suo impegno è altresì emerso nella votazione sulla sospensione della Russia nel Consiglio
dei diritti umani5.
In ordine alle garanzie volte a garantire l'equità nei processi e l'imparzialità dei giudici occorre rilevare che sebbene la costituzione preveda una magistratura indipendente, la pressione politica, l'intimidazione, la corruzione e le risorse limitate hanno impedito alla magistratura di funzionare in modo completo, indipendente ed efficiente. A
maggio l'Alto Consiglio giudiziario ha rimosso tutte le restrizioni relative al COVID-19,
consentendo ai giornalisti o al pubblico di entrare nei locali del tribunale e seguire i processi. Il governo ha continuato ad attuare un processo monitorato a livello internazionale per esaminare giudici e pubblici ministeri e licenziare coloro che avevano ricchezze inspiegabili o legami con la criminalità organizzata6.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, non concretizzano dunque i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma
1.1 D. Lgs. n. 286/98.
Pagina 13 di 16 La situazione del ricorrente, vigente la pregressa disciplina, non avrebbe permesso neanche il riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari.
Detta considerazione non richiede pertanto di affrontare il problema dell'applicabilità
diretta dell'art.10 Cost. e della verifica dei profili di incostituzionalità della normativa vigente, problema che invece si sarebbe potuto porre se vi fossero state le condizioni per riconoscere la protezione umanitaria prevista dal previgente art.5/6°comma TUI.
Le situazioni di vulnerabilità che possono dar luogo alla richiesta di rilascio di un permesso per motivi umanitari costituiscono un catalogo aperto (Cass., 27 novembre
2013, n. 26566), che può comprendere situazioni soggettive, quali per esempio motivi di salute, di età, familiari, ma anche situazioni oggettive (cioè relative al paese di provenienza), quali una grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari.
L'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 infatti non definisce i “seri” motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità,
ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani, a traumi subiti in patria o durante il viaggio, di cui egli risenta le conseguenze.
Nel caso di specie, per le stesse ragioni viste per la protezione speciale, non consta alcuna situazione di vulnerabilità personale. Il ricorrente non ha rappresentato problemi di salute e le circostanze riferite, per le ragioni esposte, con specifico riguardo alle ragioni della partenza ed ai timori in caso di rimpatrio, sono rimaste superate,
atteso che dal lontano gennaio 2009 è privo di regolare lavoro vivendo in giro ospite di amici, non essendo emersa alcuna situazione di vulnerabilità individuale attuale od accertata, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal suo rimpatrio mancando ogni riscontro circa l'asserita invalidità.
Pagina 14 di 16 L'accertamento della situazione oggettiva del Paese d'origine e della condizione soggettiva del ricorrente in quel contesto, alla luce della sua vicenda personale rimasta priva di profili di rischio e di vulnerabilità, costituiscono il punto di partenza ineludibile dell'accertamento da compiere. (cfr. Cass. n. 420/2012, n. 359/2013, n.
15756/2013, cass.civ.sez.I 4455/18, cass.civ.sez.I 538/19).
Dovendo partire dalla situazione oggettiva del paese di origine del richiedente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, ai fini della protezione umanitaria, nel caso di specie non emerge una condizione personale/individuale di effettiva deprivazione dei diritti umani che possa da sola aver giustificato l'allontanamento. L'allegazione di una situazione di partenza di vulnerabilità, riferita alla ricerca di un lavoro ed alla riferita (per la prima volta in udienza) invalidità, è rimasta inconsistente per le ragioni evidenziate, derivandone che non sono state accertate condizioni di partenza di privazione dei diritti umani con riguardo a quanto dedotto in ricorso ed esposto in giudizio.
Il raggiungimento di un livello d'integrazione sociale personale (peraltro, nel caso,
assente per le ragioni viste) non può costituire un elemento di valutazione isolato,
dovendo essere comparativo e finalizzato a verificare la sussistenza di una delle variabili rilevanti della "vulnerabilità" non potendo esaurirne il contenuto.
Non è comunque sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore nel paese di accoglienza, sotto il profilo del radicamento affettivo, sociale e/o lavorativo,
indicandone genericamente la carenza nel paese d'origine, ma è necessaria una valutazione comparativa che consenta, in concreto, di verificare che il ricorrente si è
allontanato da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell'impedimento all'esercizio dei diritti umani inalienabili. Solo
all'interno di questa puntuale indagine comparativa, che nel caso ha dato esito negativo, deve essere valutata, come fattore di rilievo concorrente, l'effettività
dell'inserimento sociale e lavorativo e/o la significatività dei legami personali e familiari in base alla loro durata nel tempo e stabilità.
Pagina 15 di 16 Per tutte le ragioni esposte, non si ritiene che il ricorrente, una volta rientrato nel suo
Paese, si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (cfr. Cass.
3347/2015 e anche Cass. 4455/2018), idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali, né tanto meno, a rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
(forfetariamente in assenza di nota spese e considerata la partecipazione alla sola udienza di discussione con due udienze cartolari con note di mero rinvio alla comparsa senza produzioni documentali).
Vista la domanda on-line allegata con il ricorso, RISERVA di provvedere con separato decreto
- ai sensi dell'art. 83, comma 3-bis, D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore
del difensore all'esito del deposito di rituale istanza, del provvedimento del COA e delle
autocertificazioni sui redditi percepiti “in nero” per gli anni 2023, 2024 e 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Rigetta il ricorso.
• Pone a carico del ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 1.300,
oltre accessori di legge se dovuti.
Inviato per la controfirma il 24 dicembre 2025
Il CE estensore Il Presidente
(OL BO ST) (EL CH)
Pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/albania/; 2 https://www.consilium.europa.eu/it/policies/enlargement/albania/; 3 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7002-2020-INIT/en/pdf; 4 https://www.eunews.it/2024/10/15/albania-negoziati-adesione-ue/; CP_ 5 https://www. et/en/file/local/2082842/Albania+Report+2022.pdf; 6 https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/albania/;
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Undicesima Sezione Stranieri
Riunito in Camera di consiglio nella video-conferenza del 23.12.25 in composizione collegiale, nelle persone di:
EL CH Presidente
OL BO ST CE rel.
NZ UC CE
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego del Questore di LA
SPEZIA di istanza rilascio permesso di soggiorno per “protezione speciale” promossa da
, in atti generalizzato, - Avv. FEDERICO LERA Parte_1
RICORRENTE
contro
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di diniego emesso in data 21.11.2023 dal Questore di La Spezia a seguito di istanza di riconoscimento della protezione speciale formalizzata dal ricorrente il 25.11.2022.
Il Questore ha rifiutato la domanda di protezione speciale dando atto che:
Pagina 1 di 16 ➢ la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino/sez. Genova, il 16.06.2023, ha espresso parere contrario per le ragioni che costituiscono “parte integrante del decreto” quale “parere
endoprocedimentale obbligatorio e vincolante” al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale
➢ è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di rifiuto ex art.10 bis
legge 241/90 ed il richiedente “non ha fatto pervenire…memorie…o
documentazione…”
➢ il richiedente non risulta più essere regolarmente soggiornante sul TN dal
1.1.2009, data alla quale è spirata la validità del rilasciato dalla C.F._1
questura il 18.12.08 per motivi “attesa occupazione dopo dimissioni”
➢ pur avendo trascorso metà della sua vita sul TN, per sua stessa ammissione conserva legami familiari nel Paese di origine, avendo riferito di non essere coniugato, non avere figli e non svolgere alcuna attività lavorativa.
La Commissione ha basato la propria valutazione negativa sulle produzioni allegate e sommariamente descritte come: foto prima pagina di passaporto, dichiarazione di ospitalità
e contratto di locazione relativo immobile ove vive il richiedente e memoria Avv.Lera, dando atto di aver acquisito anche certificato storico di residenza, elementi tutti che ha ritenuto non sufficienti a dimostrare un effettivo radicamento personale od integrazione socio-lavorativa, considerato che tutta la famiglia vive in Albania.
Il ricorso si fonda - in fatto – sull'essere cittadino albanese che ha vissuto in Italia
metà della propria vita, ovvero gli ultimi 30 anni, non avendo più fatto ritorno in
Albania dove vive il suo nucleo familiare che è tuttavia estraneo alle sue vicende di vita, sull'essere stato sul TN regolare fino al 2009 (ndr., irregolare quindi per oltre 13
anni) e sulla regolare condotta tenuta non avendo segnalazioni per NDR.
Si fonda – in diritto – sulla violazione della normativa di riferimento.
A fondamento della domanda, il ricorrente produce quanto segue: copia di passaporto biometrico albanese rilasciato da autorità albanese il 9.6.2021 e ricevuta domanda PDS del 25.11.22.
Pagina 2 di 16 Acquisite informative in via sommaria e preliminare, con decreto inaudita altera
parte del 05.01.24, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata udienza per la prosecuzione.
Dichiarata la contumacia del e confermata la sospensiva, all'udienza del 17 CP_1
aprile 2024, la giudice ha sentito il ricorrente - senza ausilio di interprete parlando e comprendendo l'italiano– il quale ha riferito di:
-essere venuto in Italia la prima volta nel 1996, avendo fatto avanti/indietro con l'Albania fino al 2006, perché in Albania aveva la famiglia ma in Italia aveva il lavoro,
avendo avuto regolari titoli di soggiorno dal 1997 al 2009 “per motivi di lavoro” della durata di due anni ciascuno, l'ultimo dei quali è scaduto per assenza di lavoro
-aver vissuto per 12 anni a Milano e, dal 2002, a La Spezia, avendo sempre vissuto ospite da amici, salvo un periodo che aveva la sua casa che aveva dovuto lasciare dopo il 2006 con la perdita del lavoro, vivendo -in quel momento- a Favaro ospite di un amico al quale da un mano quando può con le spese, lavorando da diversi anni “in nero” in edilizia solo per amici perché senza documenti e, avendo le gambe lesionate,
non può lavorare sui tetti
-aver avuto un infortunio sul lavoro nel 2003-2004 avendo “fatto l'invalidità” al 50%
non avendo però preso soldi
-aver atteso fino a novembre 2022 (ndr. quasi 14 anni) prima di fare la domanda di
P.Speciale perché era stato “poco attento” e ci voleva un lavoro
-avere in Albania la mamma, 4 sorelle sposate per conto loro, la moglie – che lavora come infermiera - e due figli – che studiano e lavorano quando riescono – tutti a
Libofshe, avendo invece in Italia solo amici
-non tornare in Albania perché altrimenti non potrebbe ritornare in Italia (ndr.,
aggiunge che i familiari vengono in Italia in visita) e di inviare denaro quando può.
All'esito, la CE ha sollecitato la parte a documentare tutto quanto utile con riguardo al riferito infortunio sul lavoro con postumi invalidanti asseritamente al 50%.
Dopo rinvio ex artt. 309 e 127-ter/comma 4 cpc., con note autorizzate per la successiva udienza cartolare, la difesa ha fatto presente che “…nonostante le richieste avanzate ai
Pagina 3 di 16 competenti Uffici, ad oggi nulla è emerso su quanto riferito in udienza …“ e “..stante il
mancato riscontro a quanto specificamente indagato SI RIMETTE al CE al fine di valutare
la necessità di procedere oltre nel reperimento di detta documentazione..”.
La causa è stata quindi differita in prosecuzione istruttoria, al fine di consentire alla parte un congruo riscontro documentale con riferimento alla vicenda infortunistica dedotta per la prima volta in udienza (documentazione ospedaliera e/o previdenziale o tutto quanto ritenuto utile anche con riguardo alla riferita invalidità) sollecitato altresì
il deposito dei PDS che il ricorrente ha riferito di avere avuto in precedenza -di durata biennale - dal 1997 al 2009.
Nelle more, si è tardivamente costituito il contestando gli Controparte_1
assunti del ricorrente concludendo per il rigetto della domanda ed evidenziando che non sussistono i requisiti necessari al fine dell'accoglimento dell'istanza in ossequio al disposto normativo di cui all'art 19 commi 1 e 1.1 del D. Lgs. 286/1998, come recentemente modificato dal Decreto-legge 130/2020 (convertito con modificazioni nella Legge 173/2020), necessari per il rilascio di un permesso di soggiorno per
“protezione speciale” ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del D. Lgs. 286/1998.
Inoltre, il si è offerto di produrre documentazione indicata in indice ma mai CP_1
depositata nonostante la natura informale del rito e nonostante espressa acquisizione ex art. 213 cpc tramite lo stesso . CP_1
Dopo alcuni rinvii per consentire alle parti di produrre tutto quanto sollecitato, nulla essendo pervenuto - con provvedimento del 20.12.24 e reiterato il 29.4.25 - la giudice ha mandato alla cancelleria per le acquisizioni ex art. 213 cpc presso INPS ed IL.
Risultano quindi pervenute a PCT a settembre 2025 informative IL che segnalano due (e non uno) eventi infortunistici riferiti al ricorrente occorsi entrambi nel 2001 (e non 2003-2004) “definiti positivamente e gestiti dalla sede di Legnano”.
La causa è stata posta in decisione e, in data 17/12/2025, all'esito della discussione orale, la CE ha rimesso gli atti al Collegio con riserva di riferire.
Tutto ciò premesso
OSSERVA
Pagina 4 di 16 L'attuale situazione del ricorrente non consente il riconoscimento di quanto richiesto.
Il ricorrente ha pacificamente manifestato la sua intenzione di chiedere la protezione speciale in data antecedente all' 11.03.2023.
Sulla protezione speciale, ratione temporis (non rilevando la novella di cui al D.L.
20/23, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, applicabile solo alle domande presentate successivamente alla sua entrata in vigore ovvero dall'11.03.2023),
si osserva, innanzitutto, che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), ha modificato la disciplina delle protezioni “minori” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o
la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o
accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di
soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in
grassetto le parti aggiunte):
“
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso
uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui
all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in
tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il
respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati
motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una
violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso
non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica
nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo
statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Pagina 5 di 16 Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene
conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo
effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio
nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.».
È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della
Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU).
Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta,
prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della
protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con
modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è
fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del
23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02;
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104
del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato,
quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130 del 2020.
Pagina 6 di 16 Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo
19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività
dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del
Paese di accoglienza.
Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I,
Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59,
CEDU 2006-XII).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che
«il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più
soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del
migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale
di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è
visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”
(...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il
richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di
una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia
nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ».
Pagina 7 di 16 Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono anche stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del
10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19,
comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla
l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del
cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello
sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini
della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita
privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma
bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari,
ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali
pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella
molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità”.
Per concludere, anche a seguito dell'abrogazione della cd. protezione umanitaria, si potrà sempre fare riferimento alla prima parte dell'art. 19 comma 1.1 cit. , restando fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso
uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. […]”.
A sua volta, resta immutato il sesto comma dell'art. 5 TUI cui tale norma fa rinvio, che dispone che nell'adottare una decisione di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno allo straniero occorre fare “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano”.
Pagina 8 di 16 Pertanto, continuano a trovare tutela nell'alveo della prima parte dell'art. 19 comma
1.1. TUI tutte le situazioni di vulnerabilità ed i diritti che trovavano tutela in precedenza, in quanto rientranti vuoi nel divieto di refoulement (pericolo di tortura, di trattamenti inumani o degradanti, violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani nel
Paese di origine), vuoi più in generale nel rispetto degli obblighi costituzionali (diritto di asilo, art. 10; alla salute art. 32; alla parità, art. 3; alle relazioni familiari, artt. 29-31,
ecc.) ed internazionali, tra i quali ultimi i diritti alla vita privata ed alla vita familiare.
Sulla tale indicazione si sono collocati anche i primi orientamenti della Suprema Corte
dopo il D.L. 20/23, la quale, in una decisione relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione, offre -sebbene in un obiter dictum- una importante precisazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19
TUI del 2023, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI. “..In tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7,
comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori
stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro),
convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo
dell'art. 19, comma 1.1. d.lgs. n. 286 del 1998 (…). In ogni caso, il diritto al rispetto della vita
privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma
continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti
fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità
nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo
fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. In questo contesto normativo, si dovrà pertanto tenere conto dei principi elaborati, anche in materia di protezione umanitaria, dalla giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione, a partire, quanto a quest'ultima, dalla ben nota pronuncia della Sez. 1, n. 4455/2018, che non solo ha aperto a una concezione allargata della vulnerabilità del cittadino straniero, ma ha, altresì, introdotto la necessità di “una valutazione individuale, caso per
caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale
che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del
Pagina 9 di 16 rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in
cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i
due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto
indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”.
Tutto ciò premesso, con riferimento al caso in esame, la situazione del ricorrente non consente il riconoscimento di tali forme di protezione “complementare”.
Invero, nulla è in atti a documentare un percorso inclusivo in rapporto al lunghissimo periodo trascorso sul territorio nazionale dal 1996, quasi 30 anni – 12 dei quali (dal riferito arrivo nel 1996 al incontestato ultimo PDS scaduto il 1.1.2009) in modo regolare e successivi 13 (gennaio 2009 - novembre 2022) in modo irregolare -
ragione per la quale ha appreso perfettamente l'italiano unico elemento rimasto a comprovare la dedotta inclusione in Italia.
Si osserva per il resto, invece, che il richiedente ha espressamente escluso di avere legami affettivi o familiari su avendoli tutti in Albania ed avendo in Italia solo CP_2
legami amicali legati al mondo del lavoro.
Nulla ha illustrato, né documentato, sulla sua collocazione abitativa, avendo dichiarato di aver sempre vissuto ospite di amici avendo avuto per un periodo una casa in autonomia che ha perduto con la perdita del lavoro prima del 2009.
Nulla, infine, sulla sua autonomia economica con stabili e regolari rapporti di lavoro e redditi compatibili con una vita dignitosa.
Del resto, sentito in udienza, il ricorrente ha dichiarato di essere senza lavoro da prima del 2009, ragione per la quale ha perso il permesso di soggiorno scaduto il 1.1.2009,
lavorando – da allora – sempre e solo “in nero”, sebbene – con il rilascio della ricevuta per la domanda di novembre 2022 e la sospensiva ottenuta in questa sede essendo già
titolare di CF in ragione dei precedenti PDS – ben avrebbe potuto concludere contratti di lavoro in regola.
Nulla ha documentato con riguardo all'asserito infortunio sul lavoro ed alla asserita invalidità, pur direttamente coinvolto e dunque destinatario di tutto quanto lo riguarda oltre alla possibilità di accedere alla documentazione.
Pagina 10 di 16 Sul punto, da quanto in atti, non emergono profili di vulnerabilità, considerato l'esito riportato da IL e considerato quanto riferito dallo stesso ricorrente che ha dichiarato di lavorare, seppur in nero, sempre nell'edilizia con l'unico limite dato dal non poter salire sui tetti.
Nessuna terapia sanitaria è stata dedotta, né tanto meno documentata, né altre ragioni di inabilità non avendo documentato alcunché sulla riferita invalidità al 50%.
Non si ritiene pertanto che l'eventuale rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante e che esporrebbe il richiedente, tenuto conto della situazione esistente nella sua zona di provenienza dove sono tutti i suoi familiari, al rischio di una grave violazione dei diritti umani o del diritto al rispetto della vita privata e familiare,
garantito dall'art. 8 CEDU, evidenziato inoltre che il ricorrente è venuto in Italia solo per lavorare e che questo elemento è venuto meno da prima del 2009 e che, nonostante la sospensione concessa da gennaio 2024, inspiegabilmente il ricorrente non ha dedotto
- né documentato- il reperimento di regolari attività lavorative nel corso del giudizio
(2023-2025), pur avendone diritto (essendo anche già titolare di codice fiscale).
Alla luce delle allegazioni del ricorrente, che afferma di essere venuto in Italia solo per motivi di lavoro, che non ha più da prima del 2009, l'eventuale rimpatrio in Albania
non lo esporrebbe in alcun modo a rischio di trattamenti inumani o degradanti, anche sotto il profilo delle violazioni sistematiche dei diritti umani, violazioni che del resto non trovano alcun riscontro nelle COI consultate1.
Tra i problemi più significativi in materia di diritti umani l'organismo americano
(USDOS) nel suo report ha infatti evidenziato problemi legati all'indipendenza e all'integrità della magistratura, alla corruzione nel governo, nelle forze dell'ordine e nelle istituzioni municipali ed alla mancanza di media indipendenti ma il governo ha adottato misure credibili per identificare e punire i funzionari che potrebbero aver commesso violazioni dei diritti umani. L'Albania, del resto, ha presentato domanda di adesione all'UE nell'aprile 2009, ha poi ottenuto nel giugno del 2014 lo status di paese
“candidato” all'adesione all'UE che ha tenuto la prima conferenza intergovernativa
Pagina 11 di 16 con l'Albania nel luglio 20222. Nonostante la sfida di affrontare le conseguenze economiche e sociali della triplice scossa del terremoto del 2019, della pandemia e della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, l'Albania ha continuato a soddisfare tutte le condizioni stabilite nelle conclusioni del Consiglio di marzo 2020 per il primo convegno intergovernativo3.
Il 19 luglio 2022 si è svolta la prima Conferenza intergovernativa sui negoziati di adesione con l'Albania e la Commissione ha immediatamente avviato il processo di
screening. Il 15 ottobre 2024 i rappresentanti dello Stato balcanico hanno partecipato in Lussemburgo alla seconda conferenza intergovernativa con i partner UE. Si è trattato della luce verde ufficiale per l'avvio dei negoziati di adesione di , con l'apertura Pt_2
del cluster contenente i capitoli cosiddetti “fondamentali”.
Il primo ministro albanese, Edi AM, ha partecipato di persona alla riunione con l'obiettivo di portare “l'Albania nell'Unione europea entro il 2030”. AM si è detto pronto a “iniziare finalmente con la parte più pesante del lavoro”, riferendosi all'apertura del cluster
dei “fondamentali” che contiene “i cinque capitoli più coerenti, più i tre criteri che ci
faranno andare oltre e concludere entro la nostra scadenza molto ambiziosa” il processo di adesione. Anche dal lato europeo si registra soddisfazione. Il commissario uscente all'Allargamento, l'ungherese si è congratulato con le autorità albanesi Persona_1
per il “traguardo importante”, che è stato possibile raggiungere “poiché l'Albania ha portato a termine le riforme richieste” con “determinazione” e “impegno”. Gli ha fatto eco il suo connazionale titolare degli Esteri, , che ha dichiarato, sempre Persona_2
dal Lussemburgo, che “una delle priorità più importanti della presidenza ungherese (del Consiglio, ndr) che abbiamo messo in cima all'agenda è stata l'accelerazione dell'allargamento” dell'Ue nei Balcani occidentali.
I capitoli aperti formalmente il 15 ottobre sono il 5 (appalti pubblici), 18 (statistiche), 23
e 24 (i cosiddetti capitoli sullo Stato di diritto: sistema giudiziario e diritti fondamentali da un lato, giustizia, libertà e sicurezza dall'altro) e 32 (controllo finanziario), cui si
Pagina 12 di 16 aggiungono i negoziati sul funzionamento delle istituzioni democratiche, sulla riforma della pubblica amministrazione e sui criteri economici per l'ingresso nell'Unione. Solo
quando saranno stati centrati i parametri intermedi fissati dai capitoli 23 e 24, nonché
quelli relativi ad altri elementi orizzontali del cluster, i negoziati potranno proseguire anche per il resto dei capitoli4.
L'Albania ha mantenuto il pieno allineamento con la politica dell'UE sugli affari esteri e la sicurezza (CFSP). In qualità di membro non permanente dal gennaio 2022,
l'Albania è stata attivamente impegnata nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
come co-firmatario di risoluzioni di condanna dell'aggressione, allineandosi così con la posizione dell'UE quando co-sponsorizza e vota le risoluzioni delle Nazioni Unite
sull'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e sul suo impatto umanitario. Il suo impegno è altresì emerso nella votazione sulla sospensione della Russia nel Consiglio
dei diritti umani5.
In ordine alle garanzie volte a garantire l'equità nei processi e l'imparzialità dei giudici occorre rilevare che sebbene la costituzione preveda una magistratura indipendente, la pressione politica, l'intimidazione, la corruzione e le risorse limitate hanno impedito alla magistratura di funzionare in modo completo, indipendente ed efficiente. A
maggio l'Alto Consiglio giudiziario ha rimosso tutte le restrizioni relative al COVID-19,
consentendo ai giornalisti o al pubblico di entrare nei locali del tribunale e seguire i processi. Il governo ha continuato ad attuare un processo monitorato a livello internazionale per esaminare giudici e pubblici ministeri e licenziare coloro che avevano ricchezze inspiegabili o legami con la criminalità organizzata6.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, non concretizzano dunque i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma
1.1 D. Lgs. n. 286/98.
Pagina 13 di 16 La situazione del ricorrente, vigente la pregressa disciplina, non avrebbe permesso neanche il riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari.
Detta considerazione non richiede pertanto di affrontare il problema dell'applicabilità
diretta dell'art.10 Cost. e della verifica dei profili di incostituzionalità della normativa vigente, problema che invece si sarebbe potuto porre se vi fossero state le condizioni per riconoscere la protezione umanitaria prevista dal previgente art.5/6°comma TUI.
Le situazioni di vulnerabilità che possono dar luogo alla richiesta di rilascio di un permesso per motivi umanitari costituiscono un catalogo aperto (Cass., 27 novembre
2013, n. 26566), che può comprendere situazioni soggettive, quali per esempio motivi di salute, di età, familiari, ma anche situazioni oggettive (cioè relative al paese di provenienza), quali una grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari.
L'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 infatti non definisce i “seri” motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità,
ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani, a traumi subiti in patria o durante il viaggio, di cui egli risenta le conseguenze.
Nel caso di specie, per le stesse ragioni viste per la protezione speciale, non consta alcuna situazione di vulnerabilità personale. Il ricorrente non ha rappresentato problemi di salute e le circostanze riferite, per le ragioni esposte, con specifico riguardo alle ragioni della partenza ed ai timori in caso di rimpatrio, sono rimaste superate,
atteso che dal lontano gennaio 2009 è privo di regolare lavoro vivendo in giro ospite di amici, non essendo emersa alcuna situazione di vulnerabilità individuale attuale od accertata, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal suo rimpatrio mancando ogni riscontro circa l'asserita invalidità.
Pagina 14 di 16 L'accertamento della situazione oggettiva del Paese d'origine e della condizione soggettiva del ricorrente in quel contesto, alla luce della sua vicenda personale rimasta priva di profili di rischio e di vulnerabilità, costituiscono il punto di partenza ineludibile dell'accertamento da compiere. (cfr. Cass. n. 420/2012, n. 359/2013, n.
15756/2013, cass.civ.sez.I 4455/18, cass.civ.sez.I 538/19).
Dovendo partire dalla situazione oggettiva del paese di origine del richiedente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, ai fini della protezione umanitaria, nel caso di specie non emerge una condizione personale/individuale di effettiva deprivazione dei diritti umani che possa da sola aver giustificato l'allontanamento. L'allegazione di una situazione di partenza di vulnerabilità, riferita alla ricerca di un lavoro ed alla riferita (per la prima volta in udienza) invalidità, è rimasta inconsistente per le ragioni evidenziate, derivandone che non sono state accertate condizioni di partenza di privazione dei diritti umani con riguardo a quanto dedotto in ricorso ed esposto in giudizio.
Il raggiungimento di un livello d'integrazione sociale personale (peraltro, nel caso,
assente per le ragioni viste) non può costituire un elemento di valutazione isolato,
dovendo essere comparativo e finalizzato a verificare la sussistenza di una delle variabili rilevanti della "vulnerabilità" non potendo esaurirne il contenuto.
Non è comunque sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore nel paese di accoglienza, sotto il profilo del radicamento affettivo, sociale e/o lavorativo,
indicandone genericamente la carenza nel paese d'origine, ma è necessaria una valutazione comparativa che consenta, in concreto, di verificare che il ricorrente si è
allontanato da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell'impedimento all'esercizio dei diritti umani inalienabili. Solo
all'interno di questa puntuale indagine comparativa, che nel caso ha dato esito negativo, deve essere valutata, come fattore di rilievo concorrente, l'effettività
dell'inserimento sociale e lavorativo e/o la significatività dei legami personali e familiari in base alla loro durata nel tempo e stabilità.
Pagina 15 di 16 Per tutte le ragioni esposte, non si ritiene che il ricorrente, una volta rientrato nel suo
Paese, si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (cfr. Cass.
3347/2015 e anche Cass. 4455/2018), idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali, né tanto meno, a rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
(forfetariamente in assenza di nota spese e considerata la partecipazione alla sola udienza di discussione con due udienze cartolari con note di mero rinvio alla comparsa senza produzioni documentali).
Vista la domanda on-line allegata con il ricorso, RISERVA di provvedere con separato decreto
- ai sensi dell'art. 83, comma 3-bis, D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore
del difensore all'esito del deposito di rituale istanza, del provvedimento del COA e delle
autocertificazioni sui redditi percepiti “in nero” per gli anni 2023, 2024 e 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Rigetta il ricorso.
• Pone a carico del ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 1.300,
oltre accessori di legge se dovuti.
Inviato per la controfirma il 24 dicembre 2025
Il CE estensore Il Presidente
(OL BO ST) (EL CH)
Pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/albania/; 2 https://www.consilium.europa.eu/it/policies/enlargement/albania/; 3 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7002-2020-INIT/en/pdf; 4 https://www.eunews.it/2024/10/15/albania-negoziati-adesione-ue/; CP_ 5 https://www. et/en/file/local/2082842/Albania+Report+2022.pdf; 6 https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/albania/;