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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/11/2025, n. 4011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4011 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10702/2023 R.G.A.C.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., Dott.ssa Monica Marrazzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 10702 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione ex art. 615 c.p.c.
TRA
, elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (Na) alla Via Parte_1
Oasi Sacro Cuore n. 81, presso lo studio dell'Avv. Teresa Sommella, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
OPPONENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Napoli Controparte_1
(Na) alla Via Posillipo n. 281, presso lo studio dell'Avv. Silvia Contardi, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
OPPOSTO
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di intimazione n. 2022/00059835, notificato dal in data 11 novembre 2022, intimante il pagamento del complessivo importo di Controparte_1
€ 10.860,15, dovuto per l'erogazione del servizio idrico.
L'opponente aveva impugnato l'atto anzidetto innanzi al Giudice di Pace di Marano di Napoli, la causa veniva iscritta al N.R.G. 6933/2023 e, in sede d'udienza del 15.09.2023, l'autorità giudiziaria adita dichiarava la propria incompetenza per valore a favore del Tribunale competente per territorio. Riassunto tempestivamente il giudizio, l'opponente, in via pregiudiziale, deduceva l'inesistenza del diritto di credito azionato dall'Ente comunale e la propria carenza di titolarità passiva del rapporto obbligatorio, non avendo mai usufruito del servizio idrico in oggetto. Precisava di non aver stipulato alcun contratto di locazione, comodato d'uso e di non essere proprietario di immobili siti in e, pertanto, non aveva mai richiesto la fornitura del servizio idrico in tale CP_1 CP_1
Lamentava altresì l'assenza del titolo esecutivo, o comunque l'omessa notifica dello stesso e degli atti interruttivi della prescrizione;
quindi, eccepiva l'intervenuta prescrizione biennale della pretesa creditoria azionata con l'atto impugnato.
Per questi motivi
, chiedeva sospendersi inaudita altera parte gli effetti dell'intimazione di pagamento.
2. Si costituiva in giudizio il contestando le avverse eccezioni. Controparte_1
L'opposto evidenziava che l'atto impugnato faceva seguito all'avviso di accertamento n. 19642, notificato in data 30.07.2020, relativo ai periodi dall'1/1995 al 2/2015 per l'utenza n.14701, ubicata in alla Via Sergio Orata n. 33, ove l'odierno opponente risiedeva sino al 25.06.2014. CP_1
Tanto premesso, deduceva che non risultava decorso il termine di prescrizione, essendo stati notificati all'opponente i seguenti atti interruttivi: Atto di diffida n. 1510/012208, notificato in data
22.02.2007; Atto di diffida Prot. 680/C.I.d.A./ACQ del 18.05.2010, notificato in data 26.07.2010;
Atto di diffida Prot. N. 45/G.M. del 23.04.2015, notificato in data 21.05.2015; Accertamento esecutivo per morosità canoni idrici n. 19642, notificato in data 30.07.2020.
Invero, specificava che poteva ritenersi maturata la prescrizione in relazione alle sole fatture per periodi dal 01/1995 al 4/1996, essendo stato notificato in data 22.02.2007 il primo sollecito di pagamento;
invece, la fattura conguaglio n. 143827/2015, per il periodo dal 14.02.2012 al
28.04.2015, poteva essere ridotta poiché i consumi indicati non erano di totale competenza del
Parte_1
Deduceva altresì che, in assenza di un formale contratto di erogazione del servizio idrico, la fornitura di cui aveva giovato l'opponente costituiva un ingiustificato arricchimento e, di conseguenza, l'Ente erogatore poteva chiedere il pagamento delle morosità entro il termine di prescrizione decennale. Per tale ragione, in via subordinata, l'opposto proponeva domanda riconvenzionale per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
Con decreto del 19.07.2024 il Giudice precedente assegnatario del procedimento ordinava l'integrazione del contradditorio nei confronti dell'ente concessionario della riscossione. Tale decreto va revocato: sia l'atto impugnato sia i solleciti di pagamento sono stati emessi dal
[...]
unico soggetto legittimato passivo in tale procedura. CP_1
3. L'opposizione deve essere accolta per la ragioni di seguito esposte. Preliminarmente, appare opportuno precisare che il pagamento della tariffa del servizio idrico rappresenta il corrispettivo dovuto in ragione di un contratto di erogazione, ovvero un contratto di somministrazione, avente natura privatistica e, quindi, soggetto alla disciplina civilistica.
In merito, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza:
l'inestricabile connessione delle suddette componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione…”
(cfr. Corte di Cassazione, Sentenza n. 335 del 2008).
Quanto alla forma richiesta per la stipula di un contratto di fornitura, la giurisprudenza di legittimità ha espresso il seguente orientamento: “Poiché la P.A. non può assumere impegni e concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti, i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali (nella specie, contratto di prestazione di servizi) richiedono la forma scritta "ad substantiam", con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi;
tale regola può dirsi espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P. A. posti dall'art. 97 Cost. ed assolve a funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione
l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così controllabile da parte dell'autorità tutoria”. (cfr. Corte di Cassazione, Sez. I, Sentenza n. 22537 del 26.10.2007).
Dunque, la forma scritta ad substantiam del contratto di fornitura stipulato con l'utente costituisce un'estrinsecazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della P.A., posti a garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, attestato che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale del contratto.
In ragione di quanto precisato, in via del tutto assorbente, si osserva che assume rilievo derimente l'esistenza di un valido contratto relativo all'utenza idrica in oggetto.
Dalla documentazione in atti, non vi è prova di dell'esistenza di qualsivoglia contratto scritto tra l'odierno opponente e il (circostanza, peraltro, confermata dallo stesso opposto Controparte_1 in comparsa di costituzione). Pertanto, la pretesa creditoria sottesa all'intimazione di pagamento impugnata risulta illegittima e, conseguentemente, sia quest'ultimo atto sia i precedenti solleciti di pagamento devono essere annullati.
Tanto premesso, assorbite le ulteriori eccezioni, la presente opposizione all'esecuzione merita accoglimento. In riferimento alla domanda convenzionale per indebito arricchimento, proposta in via subordinata dall'opposto, si osserva che la stessa deve essere disattesa per i motivi che si vanno ad illustrare.
Si rammenta, infatti, che l'azione di cui all'art. 2041 c.c. trova applicazione qualora, in assenza di una valida causa giustificativa, si sia realizzato l'arricchimento di un soggetto a fronte del depauperamento di un altro;
secondo costante orientamento della Cassazione, tale azione “per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito;
b)
l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l'uno dall'altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cd. "indiretto", nei quali
l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito.” (cfr. Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza n. 29672 del 22.10.2021).
Nel caso in esame, stante la carenza di un contratto di fornitura, l'Ente erogatore del servizio idrico risulterebbe, quindi, legittimato a richiedere un indennizzo al soggetto arricchito. Tuttavia, quanto al secondo presupposto, non risulta dimostrato che l'impoverimento dedotto dal Controparte_1 discenda dalla locupletazione dell'odierno opponente.
Difatti, non appare condivisibile l'assunto sostenuto dall'opposto, dal momento che il solo certificato di residenza non costituisce adeguata evidenza dell'effettivo godimento da parte dell'opponente del servizio idrico fornito dall'Ente comunale. Pertanto, tra arricchimento e il depauperamento non risulta provata la sussistenza di un nesso di causalità, quale conseguenza diretta ed immediata originata dal medesimo fatto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario avv. Teresa Sommella..
P. Q. M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 10702/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, annulla l'atto di Parte_1 intimazione di pagamento n. 2022/00059835 e gli atti ad esso presupposti, stante l'inesistenza del credito azionato;
- rigetta la domanda riconvenzionale per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta dall'opposto Controparte_1 - condanna in p.l.r.p.t., al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che liquida in euro 5.077,00 per compenso, euro per esborsi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario avv. Teresa Sommella.
Così deciso in Aversa, il 14.11.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., Dott.ssa Monica Marrazzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 10702 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione ex art. 615 c.p.c.
TRA
, elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (Na) alla Via Parte_1
Oasi Sacro Cuore n. 81, presso lo studio dell'Avv. Teresa Sommella, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
OPPONENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Napoli Controparte_1
(Na) alla Via Posillipo n. 281, presso lo studio dell'Avv. Silvia Contardi, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
OPPOSTO
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di intimazione n. 2022/00059835, notificato dal in data 11 novembre 2022, intimante il pagamento del complessivo importo di Controparte_1
€ 10.860,15, dovuto per l'erogazione del servizio idrico.
L'opponente aveva impugnato l'atto anzidetto innanzi al Giudice di Pace di Marano di Napoli, la causa veniva iscritta al N.R.G. 6933/2023 e, in sede d'udienza del 15.09.2023, l'autorità giudiziaria adita dichiarava la propria incompetenza per valore a favore del Tribunale competente per territorio. Riassunto tempestivamente il giudizio, l'opponente, in via pregiudiziale, deduceva l'inesistenza del diritto di credito azionato dall'Ente comunale e la propria carenza di titolarità passiva del rapporto obbligatorio, non avendo mai usufruito del servizio idrico in oggetto. Precisava di non aver stipulato alcun contratto di locazione, comodato d'uso e di non essere proprietario di immobili siti in e, pertanto, non aveva mai richiesto la fornitura del servizio idrico in tale CP_1 CP_1
Lamentava altresì l'assenza del titolo esecutivo, o comunque l'omessa notifica dello stesso e degli atti interruttivi della prescrizione;
quindi, eccepiva l'intervenuta prescrizione biennale della pretesa creditoria azionata con l'atto impugnato.
Per questi motivi
, chiedeva sospendersi inaudita altera parte gli effetti dell'intimazione di pagamento.
2. Si costituiva in giudizio il contestando le avverse eccezioni. Controparte_1
L'opposto evidenziava che l'atto impugnato faceva seguito all'avviso di accertamento n. 19642, notificato in data 30.07.2020, relativo ai periodi dall'1/1995 al 2/2015 per l'utenza n.14701, ubicata in alla Via Sergio Orata n. 33, ove l'odierno opponente risiedeva sino al 25.06.2014. CP_1
Tanto premesso, deduceva che non risultava decorso il termine di prescrizione, essendo stati notificati all'opponente i seguenti atti interruttivi: Atto di diffida n. 1510/012208, notificato in data
22.02.2007; Atto di diffida Prot. 680/C.I.d.A./ACQ del 18.05.2010, notificato in data 26.07.2010;
Atto di diffida Prot. N. 45/G.M. del 23.04.2015, notificato in data 21.05.2015; Accertamento esecutivo per morosità canoni idrici n. 19642, notificato in data 30.07.2020.
Invero, specificava che poteva ritenersi maturata la prescrizione in relazione alle sole fatture per periodi dal 01/1995 al 4/1996, essendo stato notificato in data 22.02.2007 il primo sollecito di pagamento;
invece, la fattura conguaglio n. 143827/2015, per il periodo dal 14.02.2012 al
28.04.2015, poteva essere ridotta poiché i consumi indicati non erano di totale competenza del
Parte_1
Deduceva altresì che, in assenza di un formale contratto di erogazione del servizio idrico, la fornitura di cui aveva giovato l'opponente costituiva un ingiustificato arricchimento e, di conseguenza, l'Ente erogatore poteva chiedere il pagamento delle morosità entro il termine di prescrizione decennale. Per tale ragione, in via subordinata, l'opposto proponeva domanda riconvenzionale per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
Con decreto del 19.07.2024 il Giudice precedente assegnatario del procedimento ordinava l'integrazione del contradditorio nei confronti dell'ente concessionario della riscossione. Tale decreto va revocato: sia l'atto impugnato sia i solleciti di pagamento sono stati emessi dal
[...]
unico soggetto legittimato passivo in tale procedura. CP_1
3. L'opposizione deve essere accolta per la ragioni di seguito esposte. Preliminarmente, appare opportuno precisare che il pagamento della tariffa del servizio idrico rappresenta il corrispettivo dovuto in ragione di un contratto di erogazione, ovvero un contratto di somministrazione, avente natura privatistica e, quindi, soggetto alla disciplina civilistica.
In merito, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza:
l'inestricabile connessione delle suddette componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione…”
(cfr. Corte di Cassazione, Sentenza n. 335 del 2008).
Quanto alla forma richiesta per la stipula di un contratto di fornitura, la giurisprudenza di legittimità ha espresso il seguente orientamento: “Poiché la P.A. non può assumere impegni e concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti, i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali (nella specie, contratto di prestazione di servizi) richiedono la forma scritta "ad substantiam", con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi;
tale regola può dirsi espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P. A. posti dall'art. 97 Cost. ed assolve a funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione
l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così controllabile da parte dell'autorità tutoria”. (cfr. Corte di Cassazione, Sez. I, Sentenza n. 22537 del 26.10.2007).
Dunque, la forma scritta ad substantiam del contratto di fornitura stipulato con l'utente costituisce un'estrinsecazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della P.A., posti a garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, attestato che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale del contratto.
In ragione di quanto precisato, in via del tutto assorbente, si osserva che assume rilievo derimente l'esistenza di un valido contratto relativo all'utenza idrica in oggetto.
Dalla documentazione in atti, non vi è prova di dell'esistenza di qualsivoglia contratto scritto tra l'odierno opponente e il (circostanza, peraltro, confermata dallo stesso opposto Controparte_1 in comparsa di costituzione). Pertanto, la pretesa creditoria sottesa all'intimazione di pagamento impugnata risulta illegittima e, conseguentemente, sia quest'ultimo atto sia i precedenti solleciti di pagamento devono essere annullati.
Tanto premesso, assorbite le ulteriori eccezioni, la presente opposizione all'esecuzione merita accoglimento. In riferimento alla domanda convenzionale per indebito arricchimento, proposta in via subordinata dall'opposto, si osserva che la stessa deve essere disattesa per i motivi che si vanno ad illustrare.
Si rammenta, infatti, che l'azione di cui all'art. 2041 c.c. trova applicazione qualora, in assenza di una valida causa giustificativa, si sia realizzato l'arricchimento di un soggetto a fronte del depauperamento di un altro;
secondo costante orientamento della Cassazione, tale azione “per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito;
b)
l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l'uno dall'altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cd. "indiretto", nei quali
l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito.” (cfr. Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza n. 29672 del 22.10.2021).
Nel caso in esame, stante la carenza di un contratto di fornitura, l'Ente erogatore del servizio idrico risulterebbe, quindi, legittimato a richiedere un indennizzo al soggetto arricchito. Tuttavia, quanto al secondo presupposto, non risulta dimostrato che l'impoverimento dedotto dal Controparte_1 discenda dalla locupletazione dell'odierno opponente.
Difatti, non appare condivisibile l'assunto sostenuto dall'opposto, dal momento che il solo certificato di residenza non costituisce adeguata evidenza dell'effettivo godimento da parte dell'opponente del servizio idrico fornito dall'Ente comunale. Pertanto, tra arricchimento e il depauperamento non risulta provata la sussistenza di un nesso di causalità, quale conseguenza diretta ed immediata originata dal medesimo fatto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario avv. Teresa Sommella..
P. Q. M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 10702/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, annulla l'atto di Parte_1 intimazione di pagamento n. 2022/00059835 e gli atti ad esso presupposti, stante l'inesistenza del credito azionato;
- rigetta la domanda riconvenzionale per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta dall'opposto Controparte_1 - condanna in p.l.r.p.t., al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che liquida in euro 5.077,00 per compenso, euro per esborsi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario avv. Teresa Sommella.
Così deciso in Aversa, il 14.11.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo