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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 09/01/2026, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 203/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
EA EP, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1927/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marina Di Gioiosa Ionica - --- 89046 Marina Di Gioiosa Ionica RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1099 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6923/2025 depositato il
27/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato in data 20.3.2025, la s.r.l. Ricorrente_1 (rappr. leg. Nominativo_1) proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di Marina di Gioiosa Ionica, relativo a TARI per gli anni dal 2018 al 2021, per un valore di causa di €. 4.964,00.
Parte ricorrente eccepiva: 1) la illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art.
6-bis legge
212/2000; 2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 162 l. 296/2006 e artt. 6 e 7 della l. 212/2000, la mancata indicazione dei presupposti dell'accertamento TARI ed il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria;
3) la nullità dell'avviso di accertamento TARI per gli anni 2018 e 2019 e conseguente intervenuta decadenza dell'azione di accertamento;
4) la nullità dell'avviso di accertamento TARI per prescrizione dei crediti per gli anni 2018 e 2019; 5) la nullità ex art. 21 septies l. 241/1990, la carenza di un elemento essenziale, nonchè la nullità dell'avviso impugnato per difetto di sottoscrizione e la violazione art. 22, 23 e
24 d.lgs. 82/2005; 6) la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 692 legge 147/2013 e art. 1 comma
162 l. 296/2006 e la nullità dell'avviso di accertamento per mancanza della firma del funzionario designato dal comune.
All'udienza del 7.7.2025 la Corte emetteva la seguente ordinanza: “Considerato che manca la prova della tempestività del ricorso, non avendo parte ricorrente allegato documentazione atta a comprovare la data di ricezione del provvedimento impugnato;
Ritenuto altresì che parte ricorrente non risulta avere allegato il provvedimento impugnato nella sua interezza;
P.Q.M.
Dispone che, a cura del ricorrente, sia documentata la tempestività del ricorso e sia depositata copia integrale del provvedimento impugnato, assegnando per l'incombente il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la causa all'udienza del 24.11.2025 ore 16,00”
In data 30.7.2025 si costituiva il Comune di Marina di Gioiosa Ionica, che chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato.
Parte ricorrente ottemperava all'ordinanza, effettuando deposito delle richiesta documentazione.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Parte ricorrente ha depositato il provvedimento impugnato, attestandone la conformità all'originale, nella stessa identica versione del documento allegato al ricorso introduttivo. Detto provvedimento, numerato solo nella prima pagina e non nelle altre, era apparso al decidente monco della parte dispositiva, sicchè se ne era ordinata la produzione integrale. Deve tuttavia prendersi atto che non risultano altre parti, non prodotte, del provvedimento, che pertanto risulta redatto in forma del tutto originale, e, quel che più conta, del tutto mancante della benchè minima descrizione dell'immobile (o degli immobili) oggetto di tassazione. Né il
Comune di Gioiosa Ionica, costituendosi, pur tardivamente, dopo la emissione dell'ordinanza sopra indicata, ha rilevato alcunchè, limitandosi ad affermare che il provvedimento è compiutamente motivato.
Così non è, dal momento che – giova ribadire – l'avviso di accertamento impugnato non contiene alcuna indicazione che possa valere a far comprendere alla società contribuente quale l'oggetto della tassazione, nessun dato esso riportando in relazione a ciò. Ne consegue che il provvedimento risulta affetto da nullità per omessa motivazione.
Le superiori considerazioni, dirimenti, dispensano dall'esaminare gli altri motivi di ricorso.
Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento e l'atto impugnato deve essere annullato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto dalla s.r.l. Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di Marina di Gioiosa Ionica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Marina di Gioiosa Ionica alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 463,00 più accessori come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
EA EP, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1927/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marina Di Gioiosa Ionica - --- 89046 Marina Di Gioiosa Ionica RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1099 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6923/2025 depositato il
27/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato in data 20.3.2025, la s.r.l. Ricorrente_1 (rappr. leg. Nominativo_1) proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di Marina di Gioiosa Ionica, relativo a TARI per gli anni dal 2018 al 2021, per un valore di causa di €. 4.964,00.
Parte ricorrente eccepiva: 1) la illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art.
6-bis legge
212/2000; 2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 162 l. 296/2006 e artt. 6 e 7 della l. 212/2000, la mancata indicazione dei presupposti dell'accertamento TARI ed il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria;
3) la nullità dell'avviso di accertamento TARI per gli anni 2018 e 2019 e conseguente intervenuta decadenza dell'azione di accertamento;
4) la nullità dell'avviso di accertamento TARI per prescrizione dei crediti per gli anni 2018 e 2019; 5) la nullità ex art. 21 septies l. 241/1990, la carenza di un elemento essenziale, nonchè la nullità dell'avviso impugnato per difetto di sottoscrizione e la violazione art. 22, 23 e
24 d.lgs. 82/2005; 6) la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 692 legge 147/2013 e art. 1 comma
162 l. 296/2006 e la nullità dell'avviso di accertamento per mancanza della firma del funzionario designato dal comune.
All'udienza del 7.7.2025 la Corte emetteva la seguente ordinanza: “Considerato che manca la prova della tempestività del ricorso, non avendo parte ricorrente allegato documentazione atta a comprovare la data di ricezione del provvedimento impugnato;
Ritenuto altresì che parte ricorrente non risulta avere allegato il provvedimento impugnato nella sua interezza;
P.Q.M.
Dispone che, a cura del ricorrente, sia documentata la tempestività del ricorso e sia depositata copia integrale del provvedimento impugnato, assegnando per l'incombente il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la causa all'udienza del 24.11.2025 ore 16,00”
In data 30.7.2025 si costituiva il Comune di Marina di Gioiosa Ionica, che chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato.
Parte ricorrente ottemperava all'ordinanza, effettuando deposito delle richiesta documentazione.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Parte ricorrente ha depositato il provvedimento impugnato, attestandone la conformità all'originale, nella stessa identica versione del documento allegato al ricorso introduttivo. Detto provvedimento, numerato solo nella prima pagina e non nelle altre, era apparso al decidente monco della parte dispositiva, sicchè se ne era ordinata la produzione integrale. Deve tuttavia prendersi atto che non risultano altre parti, non prodotte, del provvedimento, che pertanto risulta redatto in forma del tutto originale, e, quel che più conta, del tutto mancante della benchè minima descrizione dell'immobile (o degli immobili) oggetto di tassazione. Né il
Comune di Gioiosa Ionica, costituendosi, pur tardivamente, dopo la emissione dell'ordinanza sopra indicata, ha rilevato alcunchè, limitandosi ad affermare che il provvedimento è compiutamente motivato.
Così non è, dal momento che – giova ribadire – l'avviso di accertamento impugnato non contiene alcuna indicazione che possa valere a far comprendere alla società contribuente quale l'oggetto della tassazione, nessun dato esso riportando in relazione a ciò. Ne consegue che il provvedimento risulta affetto da nullità per omessa motivazione.
Le superiori considerazioni, dirimenti, dispensano dall'esaminare gli altri motivi di ricorso.
Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento e l'atto impugnato deve essere annullato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto dalla s.r.l. Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di Marina di Gioiosa Ionica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Marina di Gioiosa Ionica alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 463,00 più accessori come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore.