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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 130/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRAS DONATA, Presidente
SA MP, EL
CONTINI MICHELE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 715/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Quartu Sant'Elena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 30662 TARSU/TIA
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO n. 9319 TARI 2015
- PROVVEDIMENTO n. 9317 TARES 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Voglia la Corte adita:
1. Accertare l'avvenuta prescrizione del diritto di credito del Comune di Quartu Sant'Elena nei confronti del sig. Ricorrente_1 azionato coi provvedimenti 9217 e 9319 del 2017 a titolo di Tarsu Tia Tares Tari relativo alle annualità dal 2013 al 2017 notificati in data 04/09/2017 e per l'effetto annullare i provvedimenti 9217 e 9319 del 24/08/2017 e l'intimazione di pagamento 30662/2025, mandando esente il sig. Ricorrente_1
dalla richiesta del Comune di Quartu Sant'Elena.
2. Con vittoria delle spese e onorari di avvocato secondo la soccombenza.
Resistente: codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale si compiaccia - nel merito, di respingere il ricorso siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in toto l'operato del Comune dovendosi dichiarare la legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata con conseguente condanna del RG
715/2025 UD. 19/01/2026 Sez.02 13 contribuente al pagamento delle maggiori imposte, sanzioni ed interessi maturati e maturandi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 4 giugno 2025 il Comune di Quartu Sant'Elena notificò a Ricorrente_1 la intimazione di pagamento 30662/2025 con la quale, fra le altre, intimò il pagamento delle somme contenute nei provvedimenti 9319 e 9317 del 24/08/2017, notificati in data 04/09/2017, a titolo di Tarsu Tia Tares Tari relativo alle annualità dal 2013 al 2017.
Con ricorso notificato il 2/9/2025 Ricorrente_1 ha impugnato la menzionata intimazione.
Il Comune di Quartu Sant'Elena si è costituito in giudizio resistendo.
La causa è stata decisa sulle conclusioni trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato l'atto di intimazione già menzionato eccependo la prescrizione del diritto fatto valere dall'Amministrazione resistente, essendo decorso il termine quinquennale.
L'assunto del ricorrente non merita di essere accolto.
L'atto di intimazione e le cartelle esattoriali nello stesso menzionate non sono stati impugnati per vizi propri, giacché l'impugnazione ha per oggetto l'eccezione di prescrizione dei crediti fatti valere nel momento in cui la ricorrente aveva ricevuto la notifica della stessa intimazione.
Tali prospettazioni sono però irrilevanti per quanto appresso si dirà.
Il Comune di Quartu Sant'Elena, nel costituirsi in giudizio, ha esposto tra l'altro che l'atto impugnato col ricorso introduttivo del giudizio definito con la presente sentenza nel presente giudizio è l'intimazione n.
30662, che scaturisce dalla prodromica intimazione di pagamento n. 29238 notificata e ritirata a mani proprie dal ricorrente il 02/05/2023 senza essere impugnata.
Tale assunto è rimasto incontestato e risulta comprovato dalle produzioni documentali.
Ciò posto va detto in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le più recenti Cass. 05/08/2024, n. 22108 che, a propria volta richiama numerosa giurisprudenza di legittimità conforme). Risulta dunque evidente che essendo preclusa alla ricorrente la possibilità di far valere la prescrizione maturata anteriormente alla notifica del menzionato atto di intimazione n. 29238 e non essendo maturato nel frattempo un ulteriore termine prescrizionale l'eccezione della ricorrente deve essere rigettata.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Il ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese del giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Ufficio impositivo, che liquida in euro 1.200,00, oltre accessori.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRAS DONATA, Presidente
SA MP, EL
CONTINI MICHELE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 715/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Quartu Sant'Elena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 30662 TARSU/TIA
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO n. 9319 TARI 2015
- PROVVEDIMENTO n. 9317 TARES 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Voglia la Corte adita:
1. Accertare l'avvenuta prescrizione del diritto di credito del Comune di Quartu Sant'Elena nei confronti del sig. Ricorrente_1 azionato coi provvedimenti 9217 e 9319 del 2017 a titolo di Tarsu Tia Tares Tari relativo alle annualità dal 2013 al 2017 notificati in data 04/09/2017 e per l'effetto annullare i provvedimenti 9217 e 9319 del 24/08/2017 e l'intimazione di pagamento 30662/2025, mandando esente il sig. Ricorrente_1
dalla richiesta del Comune di Quartu Sant'Elena.
2. Con vittoria delle spese e onorari di avvocato secondo la soccombenza.
Resistente: codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale si compiaccia - nel merito, di respingere il ricorso siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in toto l'operato del Comune dovendosi dichiarare la legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata con conseguente condanna del RG
715/2025 UD. 19/01/2026 Sez.02 13 contribuente al pagamento delle maggiori imposte, sanzioni ed interessi maturati e maturandi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 4 giugno 2025 il Comune di Quartu Sant'Elena notificò a Ricorrente_1 la intimazione di pagamento 30662/2025 con la quale, fra le altre, intimò il pagamento delle somme contenute nei provvedimenti 9319 e 9317 del 24/08/2017, notificati in data 04/09/2017, a titolo di Tarsu Tia Tares Tari relativo alle annualità dal 2013 al 2017.
Con ricorso notificato il 2/9/2025 Ricorrente_1 ha impugnato la menzionata intimazione.
Il Comune di Quartu Sant'Elena si è costituito in giudizio resistendo.
La causa è stata decisa sulle conclusioni trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato l'atto di intimazione già menzionato eccependo la prescrizione del diritto fatto valere dall'Amministrazione resistente, essendo decorso il termine quinquennale.
L'assunto del ricorrente non merita di essere accolto.
L'atto di intimazione e le cartelle esattoriali nello stesso menzionate non sono stati impugnati per vizi propri, giacché l'impugnazione ha per oggetto l'eccezione di prescrizione dei crediti fatti valere nel momento in cui la ricorrente aveva ricevuto la notifica della stessa intimazione.
Tali prospettazioni sono però irrilevanti per quanto appresso si dirà.
Il Comune di Quartu Sant'Elena, nel costituirsi in giudizio, ha esposto tra l'altro che l'atto impugnato col ricorso introduttivo del giudizio definito con la presente sentenza nel presente giudizio è l'intimazione n.
30662, che scaturisce dalla prodromica intimazione di pagamento n. 29238 notificata e ritirata a mani proprie dal ricorrente il 02/05/2023 senza essere impugnata.
Tale assunto è rimasto incontestato e risulta comprovato dalle produzioni documentali.
Ciò posto va detto in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le più recenti Cass. 05/08/2024, n. 22108 che, a propria volta richiama numerosa giurisprudenza di legittimità conforme). Risulta dunque evidente che essendo preclusa alla ricorrente la possibilità di far valere la prescrizione maturata anteriormente alla notifica del menzionato atto di intimazione n. 29238 e non essendo maturato nel frattempo un ulteriore termine prescrizionale l'eccezione della ricorrente deve essere rigettata.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Il ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese del giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Ufficio impositivo, che liquida in euro 1.200,00, oltre accessori.