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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/12/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3102/2022 + 3373/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Gian Andrea Morbelli pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. r.g. 3102/2022 + 3373/2022
Conclusioni delle parti: come richiamate nel verbale dell'udienza del 4 novembre 2025
Svolgimento del processo
I
Con atto di citazione notificato il 20/10/2022 citava in giudizio e la Parte_1 CP_1 sua compagnia di assicurazioni chiedendone la condanna al risarcimento dei Controparte_2 danni subiti in data 22/06/2020 allorquando l'autovettura Mercedes A 180 tg. FZ485CS, in proprietà e condotta dall' sulla quale l'attrice era trasportata, a causa dell'alta velocità e comunque per CP_1 imprudenza, negligenza o imperizia del conducente, era uscita di strada ed aveva terminato la corsa dopo plurimi ribaltamenti.
A seguito del sinistro la aveva riportato un ematoma subdurale evoluto in ematoma Pt_2 epidurale in sede frontale destra in politrauma con trauma cranico commotivo, frattura composta della teca cranica e della parete laterale dell'orbita di destra, oltre a frattura vertebrale composta di C2 e a frattura composta a livello del V arco costale sinistro.
Il medico legale incaricato dalla compagnia assicurativa, in sostanziale consonanza con il medico successivamente incaricato dall'attrice, aveva valutato il danno biologico permanente nella misura del
13%, con ITT di giorni 11, ITP al 75% di giorni 75, ITP al 50% di giorni 30 e ITP al 25% di giorni 30.
pagina 1 di 9 In base alle tabelle 2018 del tribunale di Milano il danno biologico, comprensivo del danno morale e dell'aumento del 20% per la personalizzazione, era quindi quantificabile in €. 60.307,00, oltre ad €.
3.164,68 per danno patrimoniale emergente - di cui €. 976,00 per la visita medico legale ed €. 2.188,68 per compensi di avvocato relativi all'attività stragiudiziale - per complessivi €. 63.471,68; di tale somma si chiedeva la condanna al risarcimento.
La causa veniva iscritta a ruolo e rubricata al n. 3102/2022 RG
Con comparsa di costituzione e risposta del 23/02/2023 si costituiva in giudizio Controparte_2 la quale rilevava, in via preliminare, la pendenza di altra causa analoga presso questo tribunale,
[...] rubricata al n. 3373/2022, di cui chiedeva la riunione. Nel merito contestava le domande proposte nei suoi confronti sostenendo:
- l'esclusione della copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 18 delle condizioni generali di polizza, poiché, in base a quanto rilevato dagli agenti intervenuti in loco, il conducente si trovava in stato di ebbrezza, sul veicolo erano trasportate sei persone, ossia un numero superiore a quello indicato nella carta di circolazione, e la vettura viaggiava ad una velocità superiore ai massimi consentiti;
- il fatto colposo del danneggiato, ex art. 1227, secondo comma, in quanto aveva accettato un passaggio di cortesia su un'autovettura non omologata per il trasporto di n. 6 passeggeri e non aveva indossato le cinture di sicurezza;
- in ogni caso, la non debenza della personalizzazione del danno e del danno morale;
- la non debenza della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.
Dava atto di avere comunque già liquidato la somma di €. 14.655,03, corrispondente al 50% dei danni e delle spese legali, somma ritenuta satisfattiva.
, parimenti costituito, CP_1
- aderiva all'istanza di riunione formulata dall'assicurazione;
- sosteneva che, in base a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia, le normative interne dei singoli Stati non possono limitare il diritto al risarcimento del danno del passeggero solo perché corresponsabile del sinistro;
- affermava che sulla vettura vi erano n. 5 trasportati e non 6, i quali tutti indossavano le cinture di sicurezza ad eccezione di che si trovava nella parte anteriore del veicolo, sulle Persona_1 ginocchia di Persona_2
Concludeva chiedendo di essere manlevato dall'assicurazione in caso di accoglimento delle domande attoree, con vittoria delle spese.
II
pagina 2 di 9 Con separato atto di citazione anch'essa trasportata sulla vettura in proprietà e CP_3 condotta dall' dava atto di avere riportato nel sinistro politrauma con frattura dello sterno e CP_1 cedimenti vertebrali sosteneva che, sottoposta a visita medico legale per conto della C.F._1
, le era stato riconosciuto un danno biologico nella misura del 10 – 11%, con un Controparte_2 periodo di incapacità temporanea biologica ITT pari a giorni 2, ITP al 75% di giorni 30, ITP al 50% di giorni 60 e ITP al 25% di giorni 30. Chiedeva la condanna in solido dell' e della Compagnia al CP_1 risarcimento dei danni, quantificati in €. 53.635,20 sulla base delle tabelle di Milano, comprensivi di €.
8.869,00 per danno morale ed €. 7.864,20 per personalizzazione al 20%.
La causa veniva iscritta a ruolo e rubricata al n. 3373/2022 RG.
Si costituiva la Compagnia svolgendo difese del tutto analoghe a quelle del precedente giudizio e dando atto di avere già corrisposto la somma di €. 7.135,68 per danni e concorso spese legali, pari al risarcimento dovuto ridotto all' 80%, somma ritenuta satisfattiva.
Si costituiva parimenti svolgendo difese sovrapponibili a quelle del primo giudizio. CP_1
III
Le due cause venivano riunite all'udienza del 17 luglio 2023.
Fallita la possibilità di una definizione conciliativa della vertenza, con ordinanza riservata 30 gennaio 2024 il precedente giudice istruttore condannava le parti convenute al pagamento di una provvisionale di €. 6.000,00 a e di €. 5.000,00 a favore di oltre interessi Parte_1 CP_3 ex art. 1284, quarto comma, cpc dalla comunicazione dell'ordinanza al saldo.
Espletata l'istruttoria orale e disposta CTU medico legale, questo giudice istruttore fissava udienza per la discussione orale, ex art. 281 sexies cpc, alli 4 novembre 2025, riservando all'esito il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni.
MOTIVI della DECISIONE
1. La responsabilità nella causazione del sinistro in capo ad - il quale guidava in CP_1 statio di ebbrezza, ha accettato di trasportare sul proprio veicolo un numero di persone superiore a quello consentito dalla carta di circolazione (fatti ammessi dallo stesso in sede di interpello) ed è stato altresì multato per eccesso di velocità – non è sostanzialmente contestata.
2. La Compagnia ha eccepito, per le ragioni suddette, l'inoperatività della polizza assicurativa ma l'eccezione è infondata - come correttamente rilevato dalla difesa dell' e dal precedente CP_1 giudice istruttore – stante l'orientamento della Corte di Giustizia UE e, sulla base dello stesso, della giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia, secondo cui il principio vulneratus ante omnia reficiendus si applica in favore dei terzi danneggiati senza che l'assicuratore possa avvalersi di pagina 3 di 9 disposizioni legali o di clausole contrattuali allo scopo di negare a detti terzi il risarcimento del danno conseguente ad un sinistro causato dal veicolo assicurato, con il limite dato dal fatto che la vittima fosse a conoscenza che il veicolo aveva formato oggetto di furto (cfr. Cass. Civ., sez. 3, ord. nn.
1269/2018 e 13738/2020, sent. nn. 34788/2021, 11246/2022, 15982/2023).
3. Il principio giurisprudenziale suddetto fa salva la necessità di tenere conto dell' … eventuale concorrente comportamento colposo in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass. Civ., sez. 3, 1269/2018 e 11246/2022, espressamente, in motivazione).
3.1. In proposito la Compagnia ha innanzitutto eccepito che le attrici non indossavano le cinture di sicurezza al momento dell'incidente.
La circostanza, negata dal conducente e dai trasportati, non trova riscontro nella comunicazione ex art. 223 del CdS, agli atti. Dalle difese e dall'istruttoria è emerso che soltanto la trasportata Per_1
, seduta sulle ginocchia di altro trasportato, non utilizzava la cintura (vedi interpello e
[...] Pt_1 comparsa di costituzione . CP_1
La CTU affidata al medico legale dott. , inoltre, ha affermato che i CTP di parte nel Persona_3 corso della discussione, hanno trovato un accordo sul fatto che le lesioni riportate dalle attrici a seguito del sinistro stradale siano compatibili con l'utilizzo delle cinture di sicurezza (relazione di consulenza, pagg. 3-4) ed ha aggiunto che l'utilizzo o il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, nel caso in esame, risulta … sostanzialmente ininfluente ai fini della determinazione delle lesioni riportate dalle persone coinvolte (ibidem, pag. 6)
Siccome l'onere della prova incombeva sulla Compagnia che ha eccepito il concorso di colpa, il mancato utilizzo delle cinture e, comunque, il nesso causale tra tale omissione ed il danno ritratto dall'incidente non può considerarsi provato.
3.2. L'Assicurazione ha altresì eccepito che sul veicolo si trovavano sei passeggeri oltre al conducente.
Anche questa circostanza non è esatta. Essa è bensì indicata sulla Comunicazione ex art. 223 del
CdS, cit. ma in modo apodittico perché, come di legge nella Comunicazione stessa, all'arrivo dei soccorritori erano presenti 5 persone, le altre due asseritamente trasportate sono indicate come ignote e non è precisato da chi sia stata tratta l'informazione relativa alla presenza di altri due passeggeri trasportati. Neppure la circostanza in esame è stata confermata dal teste , ispettore di Testimone_1 polizia intervenuto sul luogo dell'incidente, il quale ha dato atto che tra i coinvolti erano presenti cinque persone e che più di una persona tra i coinvolti dall'incidente ci dissero che vi era anche una sesta persona tra coloro che erano a bordo del veicolo, che però non era più presente quando arrivammo noi. pagina 4 di 9 Evidentemente, nella Comunicazione è stato ritenuto che le sei persone non ricomprendessero il conducente, ma ciò non ha trovato riscontro né nell'istruttoria documentale né nelle deposizioni assunte.
Pacifico è, invece, che sulla vettura vi fossero, oltre al conducente, cinque soggetti trasportati
(vedi interpello e comparsa . Pt_1 CP_1
Non può ritenersi sufficientemente dimostrato, peraltro, dove fosse posizionato il sesto passeggero, ossia , che non indossava la cintura: nella propria comparsa afferma Persona_1 CP_1 che era seduta nella parte posteriore del veicolo, con al fianco destro Parte_1 Persona_4
e alla propria sinistra;
nella parte anteriore, oltre al conducente si
[...] CP_3 CP_1 trovavano su cui appoggiava sulle ginocchia la sig.ra . Persona_2 Persona_1
Nel corso dell'interpello ha invece affermato che la era seduta nella parte Parte_1 Per_1 posteriore, sulle ginocchia di , ma si è espressa in forma dubitativa: non è vero, avevamo Persona_4 tutti la cintura tranne la sig.ra che se non erro era seduta sulle gambe del sig. Persona_1
che era un altro trasportato. Persona_4
La circostanza non è irrilevante perché il CTU afferma che se la Signora era effettivamente Per_1 seduta sulle gambe del Signor e – ragionevolmente - non indossava la cintura, il rischio di Persona_4 traumi significativi per lei e per gli altri passeggeri posteriori sarebbe stato maggiore. Questa ricostruzione evidenzia come la posizione e il numero effettivo di passeggeri possano aver influito sulla dinamica dell'incidente e sulle lesioni riportate. Per una valutazione più precisa, sarebbe utile un'analisi tecnica sui danni al veicolo e sulle forze d'impatto.
L'aggravamento delle lesioni subite dalle attrici a causa della presenza, a bordo del veicolo, della
, quinto passeggero (oltre al conducente) e non munita di cinture, è quindi dal CTU collegato Per_1 al fatto che la stessa fosse effettivamente seduta nella parte posteriore della vettura, sulle ginocchia di un altro passeggero;
ma questo dato, per le considerazioni che precedono, non può ritenersi sufficientemente provato. E' intuitivo, d'altra parte, che se invece la si fosse trovata nella parte Per_1 anteriore la sua presenza non avrebbe aggravato le lesioni degli altri passeggeri seduti posteriormente, in quanto non avrebbe interferito sulla sequenza di colpi e contraccolpi subiti dalle attrici allorchè la vettura uscì di strada e si capovolse.
Aggiunge inoltre il CTU che, per una valutazione più precisa, sarebbe utile un'analisi tecnica sui danni al veicolo e sulle forze d'impatto: il consulente d'ufficio, analizzando i dati a sua disposizione, non è quindi in grado di quantificare l'entità dell'aggravamento del danno dovuto al comportamento negligente delle due attrici trasportate, che hanno accettato di salire a bordo nonostante vi fossero altri tre passeggeri, uno dei quali non munito di cintura di sicurezza. pagina 5 di 9 In questo contesto probatorio non è possibile quantificare il concorso di colpa delle attrici e diminuire il risarcimento dovuto dalla Compagnia.
4. Il risarcimento va quantificato sulla base delle Tabelle di Milano, edizione 2024. L'adozione della tabella unica nazionale, infatti, è possibile solo per i sinistri verificatisi successivamente all'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12 (vedi art. 5 del decreto – disposizioni transitorie e art. 138, primo comma, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 269, applicabile secondo il disposto dell'art. 1, comma 18, della LO. 4 agosto 2017, n. 124.
Il risarcimento dovuto può quindi essere liquidato come segue:
4.1. Parte_1
La percentuale d'invalidità permanente ed i giorni di invalidità temporanea indicati dal medico legale della Compagnia non sono contestati, in quanto sostanzialmente corrispondenti a quelli indicati dal medico di parte. L'età della vittima al momento del sinistro era di 17 anni.
Pertanto:
- danno non patrimoniale da invalidità permanente: €. 45.854,00 (esclusa la personalizzazione, non provata, e ricompreso, in quanto dovuto, il danno morale da sofferenza derivante dal sinistro),
- danno da invalidità temporanea: €. 10.321,25,
- spese: €. 976,00 per visita medico-legale (non riconoscibile il compenso per attività stragiudiziale, in quanto confluita in quella giudiziale),
- totale: €. 57.151,25, devalutato ad €. 48.188,24 alla data del sinistro.
Tale somma andrà rivalutata, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata
(interessi da liquidare, a far tempo dalla data della domanda, ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, cc) sino al soddisfo e diminuita degli acconti ricevuti medio tempore, che ammontano ad €.
14.655,03, versati prima del giudizio, e ad €. 6.000,00, versati in forza del provvedimento del giudice del 30.01.2024.
Gli acconti, in mancanza di un'indicazione più precisa sulla data della loro corresponsione, devono ritenersi corrisposti:
- quanto ad €. 14.655,03 in data 1° novembre 2022, sulla base della lettera inviata dalla
Compagnia il 16 settembre precedente;
- quanto ad €. 6.000,00 in data 26 aprile 2024, non avendo parte attrice, nella memoria ex art. 183, n. 3, riprodotto l'osservazione, contenuta nella precedente memoria n. 1, di non avere ancora ricevuto la somma oggetto del pagamento del giudice.
pagina 6 di 9 Si osserva che la somma riconosciuta non è superiore a quella richiesta nelle condizioni definitive, in quanto in essa viene richiesta la somma di €. 54.948,68, ridotta ad €. 34.293,65 per gli acconti ricevuti, oltre ad interessi legali e rivalutazione dal giorno dell'evento alla domanda giudiziale e oltre interessi moratori ex art. 1284, comma IV, c.c … dalla domanda al saldo effettivo (la sottolineatura è dello scrivente): ciò dimostra che la somma capitale richiesta era da intendersi quella dovuta al momento del sinistro.
4.2. CP_3
La percentuale d'invalidità permanente ed il periodo d'invalidità temporanea indicati dal medico della
Compagnia sono stati accettati dall'attrice. L'età della stessa al momento del sinistro era di 17 anni.
Pertanto:
- danno non patrimoniale da invalidità permanente: €. 32.701,50 (10,5%);
- danno da invalidità temporanea: €. 7.130,00;
- spese: €. 366,00 per visita medica
- totale: 40.197,50, devalutato ad €. 33.893,34 alla data del sinistro.
Tale somma andrà rivalutata, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata (interessi da quantificare, a far tempo dalla data della domanda, ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, cc) sino al soddisfo e diminuita degli acconti ricevuti medio tempore, che ammontano ad €. 7.135,68, versati in data 27.09.2022 (vedi atto di citazione, pag. 3, punto 20), e ad €. 5.000,00, versati in forza del provvedimento del giudice del 30.01.2024.
Il secondo acconto, in mancanza di un'indicazione precisa in ordine alla sua corresponsione, deve ritenersi corrisposto in data 26 aprile 2024, non avendo parte attrice, nella memoria ex art. 183, n. 3, riprodotto l'osservazione, contenuta nella precedente memoria n. 1, di non avere ancora ricevuto la somma oggetto del pagamento del giudice.
Anche tale somma non è superiore a quella domandata nelle conclusioni definitive, per considerazioni analoghe a quelle svolte alla fine del precedente paragrafo 4.1.
4.3. Le parti convenute andranno quindi condannate in solido al pagamento delle somme sopra liquidate.
5. Parte ha concluso chiedendo in caso di accoglimento della domanda attorea, previo CP_1 accertamento e dichiarazione di garanzia e manleva del convenuto sig. da parte della CP_1 compagnia e dichiararla tenuta a risarcire l'attrice per quanto ritenuto Controparte_2 all'esito del giudizio.
pagina 7 di 9 La domanda dell' di essere manlevato dalla Compagnia va respinta, stante l'inoperatività della CP_1 polizza (tra le parti contraenti) ai sensi dell'art. 18 delle condizioni generali, per quanto esposto al precedente paragrafo 1.
6. Le spese processuali vanno liquidate tenendo conto:
- della evidente similarità delle due cause;
- della loro riunione all'udienza del 17 luglio 2023.
Sono quindi liquidati: due compensi separati per ciascuna causa, limitatamente alle fasi di studio ed introduttiva, ai valori medi per la prima causa e ai valori minimi per la seconda;
un solo compenso per la fase istruttoria, ai valori medi maggiorati del 30% ex art. 4, secondo comma, del DM n. 55/2014; un solo compenso per la fase decisionale, ai valori minimi non essendo state depositate comparse conclusionali e note di replica, aumentato anch'esso del 30%. Non è dovuto l'aumento ex art. 4, ottavo comma, della tariffa, in quanto le somme richieste dalla parte vittoriosa non sono state ritenute interamente fondate.
La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese per un quinto. Lo scaglione applicabile è quello da €. 26.001 ad €. 52.000.
Le spese processuali, di cui viene disposta condanna per quattro quinti a carico della Compagnia e dell' in solido tra loro, e la compensazione per il restante quinto, sono liquidate, per l'intero: CP_1
- per compensi, in complessivi €. (1.701 + 851 + 1204 + 602 + (1806 + 30%=) 2.347.80 + (1.453 +
30%=) 1.888.90 =) 8.594,70, di cui €. 2.905,00 a favore di €. 1.453,00 a favore di Parte_1 ed €. 4.236,70 a favore in solido della e della CP_3 Pt_1 CP_3 oltre rimborso spese forfettarie 15%, cpa ed iva come per legge;
- per esposti, €. 759,00 per CU ed €. 27,00 per marca a favore della ed altrettanto a favore della Pt_1
CP_3 disponendo la condanna al pagamento per quattro quinti a carico solidale della Compagnia e dell CP_1
Le spese tra la Compagnia e l relative alla domanda di manleva possono essere CP_1 compensate.
Le spese della CTU, di cui è stato liquidato un acconto ritenuto satisfattivo dal consulente, sono poste definitivamente a carico della Compagnia e dell' CP_1
PqM
condanna e in solido tra loro, a corrispondere: Controparte_2 CP_1
1. a la somma di €. 48.188,24, già devalutata alla data del sinistro, oltre a Parte_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata (interessi da pagina 8 di 9 liquidare, a far tempo dalla data della domanda, ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, cc) sino al soddisfo, diminuita degli acconti di €. 14.655,03 ed €. 6.000,00 versati, rispettivamente, in data 1° novembre 2022 e in data 26 aprile 2024;
2. a la somma di €. 33.893,34, già devalutata alla data del sinistro, oltre a CP_3 rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata (interessi da liquidare, a far tempo dalla data della domanda, ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, cc) sino al soddisfo, diminuita degli acconti di €. 7.135,68 ed €. 5.000,00 versati, rispettivamente, in data 27.09.2022 e in data 26 aprile 2024; respinge le restanti domande proposte;
dichiara compensate per un quinto le spese dei giudizi riuniti e condanna le parti convenute, in solido, a corrispondere alle attrici i restanti quattro quinti - spese liquidate, per l'intero:
- per compensi, in complessivi €. 8.594,70, di cui €. 2.905,00 a favore di €. 1.453,00 a Parte_1 favore di ed €. 4.236,70 a favore in solido della e della CP_3 Pt_1 CP_3 oltre rimborso spese forfettarie 15%, cpa ed iva come per legge;
- per esposti, €. 759,00 per CU ed €. 27,00 per marca a favore della ed altrettanto a favore della Pt_1
CP_3 dichiara compensate le spese tra la Compagnia e l CP_1 pone le spese della CTU, nell'importo già liquidato, definitivamente a carico solidale della Parte_3
e dell' CP_1
Asti, lì 4 dicembre 2025
Il Giudice dott. Gian Andrea Morbelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Gian Andrea Morbelli pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. r.g. 3102/2022 + 3373/2022
Conclusioni delle parti: come richiamate nel verbale dell'udienza del 4 novembre 2025
Svolgimento del processo
I
Con atto di citazione notificato il 20/10/2022 citava in giudizio e la Parte_1 CP_1 sua compagnia di assicurazioni chiedendone la condanna al risarcimento dei Controparte_2 danni subiti in data 22/06/2020 allorquando l'autovettura Mercedes A 180 tg. FZ485CS, in proprietà e condotta dall' sulla quale l'attrice era trasportata, a causa dell'alta velocità e comunque per CP_1 imprudenza, negligenza o imperizia del conducente, era uscita di strada ed aveva terminato la corsa dopo plurimi ribaltamenti.
A seguito del sinistro la aveva riportato un ematoma subdurale evoluto in ematoma Pt_2 epidurale in sede frontale destra in politrauma con trauma cranico commotivo, frattura composta della teca cranica e della parete laterale dell'orbita di destra, oltre a frattura vertebrale composta di C2 e a frattura composta a livello del V arco costale sinistro.
Il medico legale incaricato dalla compagnia assicurativa, in sostanziale consonanza con il medico successivamente incaricato dall'attrice, aveva valutato il danno biologico permanente nella misura del
13%, con ITT di giorni 11, ITP al 75% di giorni 75, ITP al 50% di giorni 30 e ITP al 25% di giorni 30.
pagina 1 di 9 In base alle tabelle 2018 del tribunale di Milano il danno biologico, comprensivo del danno morale e dell'aumento del 20% per la personalizzazione, era quindi quantificabile in €. 60.307,00, oltre ad €.
3.164,68 per danno patrimoniale emergente - di cui €. 976,00 per la visita medico legale ed €. 2.188,68 per compensi di avvocato relativi all'attività stragiudiziale - per complessivi €. 63.471,68; di tale somma si chiedeva la condanna al risarcimento.
La causa veniva iscritta a ruolo e rubricata al n. 3102/2022 RG
Con comparsa di costituzione e risposta del 23/02/2023 si costituiva in giudizio Controparte_2 la quale rilevava, in via preliminare, la pendenza di altra causa analoga presso questo tribunale,
[...] rubricata al n. 3373/2022, di cui chiedeva la riunione. Nel merito contestava le domande proposte nei suoi confronti sostenendo:
- l'esclusione della copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 18 delle condizioni generali di polizza, poiché, in base a quanto rilevato dagli agenti intervenuti in loco, il conducente si trovava in stato di ebbrezza, sul veicolo erano trasportate sei persone, ossia un numero superiore a quello indicato nella carta di circolazione, e la vettura viaggiava ad una velocità superiore ai massimi consentiti;
- il fatto colposo del danneggiato, ex art. 1227, secondo comma, in quanto aveva accettato un passaggio di cortesia su un'autovettura non omologata per il trasporto di n. 6 passeggeri e non aveva indossato le cinture di sicurezza;
- in ogni caso, la non debenza della personalizzazione del danno e del danno morale;
- la non debenza della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.
Dava atto di avere comunque già liquidato la somma di €. 14.655,03, corrispondente al 50% dei danni e delle spese legali, somma ritenuta satisfattiva.
, parimenti costituito, CP_1
- aderiva all'istanza di riunione formulata dall'assicurazione;
- sosteneva che, in base a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia, le normative interne dei singoli Stati non possono limitare il diritto al risarcimento del danno del passeggero solo perché corresponsabile del sinistro;
- affermava che sulla vettura vi erano n. 5 trasportati e non 6, i quali tutti indossavano le cinture di sicurezza ad eccezione di che si trovava nella parte anteriore del veicolo, sulle Persona_1 ginocchia di Persona_2
Concludeva chiedendo di essere manlevato dall'assicurazione in caso di accoglimento delle domande attoree, con vittoria delle spese.
II
pagina 2 di 9 Con separato atto di citazione anch'essa trasportata sulla vettura in proprietà e CP_3 condotta dall' dava atto di avere riportato nel sinistro politrauma con frattura dello sterno e CP_1 cedimenti vertebrali sosteneva che, sottoposta a visita medico legale per conto della C.F._1
, le era stato riconosciuto un danno biologico nella misura del 10 – 11%, con un Controparte_2 periodo di incapacità temporanea biologica ITT pari a giorni 2, ITP al 75% di giorni 30, ITP al 50% di giorni 60 e ITP al 25% di giorni 30. Chiedeva la condanna in solido dell' e della Compagnia al CP_1 risarcimento dei danni, quantificati in €. 53.635,20 sulla base delle tabelle di Milano, comprensivi di €.
8.869,00 per danno morale ed €. 7.864,20 per personalizzazione al 20%.
La causa veniva iscritta a ruolo e rubricata al n. 3373/2022 RG.
Si costituiva la Compagnia svolgendo difese del tutto analoghe a quelle del precedente giudizio e dando atto di avere già corrisposto la somma di €. 7.135,68 per danni e concorso spese legali, pari al risarcimento dovuto ridotto all' 80%, somma ritenuta satisfattiva.
Si costituiva parimenti svolgendo difese sovrapponibili a quelle del primo giudizio. CP_1
III
Le due cause venivano riunite all'udienza del 17 luglio 2023.
Fallita la possibilità di una definizione conciliativa della vertenza, con ordinanza riservata 30 gennaio 2024 il precedente giudice istruttore condannava le parti convenute al pagamento di una provvisionale di €. 6.000,00 a e di €. 5.000,00 a favore di oltre interessi Parte_1 CP_3 ex art. 1284, quarto comma, cpc dalla comunicazione dell'ordinanza al saldo.
Espletata l'istruttoria orale e disposta CTU medico legale, questo giudice istruttore fissava udienza per la discussione orale, ex art. 281 sexies cpc, alli 4 novembre 2025, riservando all'esito il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni.
MOTIVI della DECISIONE
1. La responsabilità nella causazione del sinistro in capo ad - il quale guidava in CP_1 statio di ebbrezza, ha accettato di trasportare sul proprio veicolo un numero di persone superiore a quello consentito dalla carta di circolazione (fatti ammessi dallo stesso in sede di interpello) ed è stato altresì multato per eccesso di velocità – non è sostanzialmente contestata.
2. La Compagnia ha eccepito, per le ragioni suddette, l'inoperatività della polizza assicurativa ma l'eccezione è infondata - come correttamente rilevato dalla difesa dell' e dal precedente CP_1 giudice istruttore – stante l'orientamento della Corte di Giustizia UE e, sulla base dello stesso, della giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia, secondo cui il principio vulneratus ante omnia reficiendus si applica in favore dei terzi danneggiati senza che l'assicuratore possa avvalersi di pagina 3 di 9 disposizioni legali o di clausole contrattuali allo scopo di negare a detti terzi il risarcimento del danno conseguente ad un sinistro causato dal veicolo assicurato, con il limite dato dal fatto che la vittima fosse a conoscenza che il veicolo aveva formato oggetto di furto (cfr. Cass. Civ., sez. 3, ord. nn.
1269/2018 e 13738/2020, sent. nn. 34788/2021, 11246/2022, 15982/2023).
3. Il principio giurisprudenziale suddetto fa salva la necessità di tenere conto dell' … eventuale concorrente comportamento colposo
3.1. In proposito la Compagnia ha innanzitutto eccepito che le attrici non indossavano le cinture di sicurezza al momento dell'incidente.
La circostanza, negata dal conducente e dai trasportati, non trova riscontro nella comunicazione ex art. 223 del CdS, agli atti. Dalle difese e dall'istruttoria è emerso che soltanto la trasportata Per_1
, seduta sulle ginocchia di altro trasportato, non utilizzava la cintura (vedi interpello e
[...] Pt_1 comparsa di costituzione . CP_1
La CTU affidata al medico legale dott. , inoltre, ha affermato che i CTP di parte nel Persona_3 corso della discussione, hanno trovato un accordo sul fatto che le lesioni riportate dalle attrici a seguito del sinistro stradale siano compatibili con l'utilizzo delle cinture di sicurezza (relazione di consulenza, pagg. 3-4) ed ha aggiunto che l'utilizzo o il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, nel caso in esame, risulta … sostanzialmente ininfluente ai fini della determinazione delle lesioni riportate dalle persone coinvolte (ibidem, pag. 6)
Siccome l'onere della prova incombeva sulla Compagnia che ha eccepito il concorso di colpa, il mancato utilizzo delle cinture e, comunque, il nesso causale tra tale omissione ed il danno ritratto dall'incidente non può considerarsi provato.
3.2. L'Assicurazione ha altresì eccepito che sul veicolo si trovavano sei passeggeri oltre al conducente.
Anche questa circostanza non è esatta. Essa è bensì indicata sulla Comunicazione ex art. 223 del
CdS, cit. ma in modo apodittico perché, come di legge nella Comunicazione stessa, all'arrivo dei soccorritori erano presenti 5 persone, le altre due asseritamente trasportate sono indicate come ignote e non è precisato da chi sia stata tratta l'informazione relativa alla presenza di altri due passeggeri trasportati. Neppure la circostanza in esame è stata confermata dal teste , ispettore di Testimone_1 polizia intervenuto sul luogo dell'incidente, il quale ha dato atto che tra i coinvolti erano presenti cinque persone e che più di una persona tra i coinvolti dall'incidente ci dissero che vi era anche una sesta persona tra coloro che erano a bordo del veicolo, che però non era più presente quando arrivammo noi. pagina 4 di 9 Evidentemente, nella Comunicazione è stato ritenuto che le sei persone non ricomprendessero il conducente, ma ciò non ha trovato riscontro né nell'istruttoria documentale né nelle deposizioni assunte.
Pacifico è, invece, che sulla vettura vi fossero, oltre al conducente, cinque soggetti trasportati
(vedi interpello e comparsa . Pt_1 CP_1
Non può ritenersi sufficientemente dimostrato, peraltro, dove fosse posizionato il sesto passeggero, ossia , che non indossava la cintura: nella propria comparsa afferma Persona_1 CP_1 che era seduta nella parte posteriore del veicolo, con al fianco destro Parte_1 Persona_4
e alla propria sinistra;
nella parte anteriore, oltre al conducente si
[...] CP_3 CP_1 trovavano su cui appoggiava sulle ginocchia la sig.ra . Persona_2 Persona_1
Nel corso dell'interpello ha invece affermato che la era seduta nella parte Parte_1 Per_1 posteriore, sulle ginocchia di , ma si è espressa in forma dubitativa: non è vero, avevamo Persona_4 tutti la cintura tranne la sig.ra che se non erro era seduta sulle gambe del sig. Persona_1
che era un altro trasportato. Persona_4
La circostanza non è irrilevante perché il CTU afferma che se la Signora era effettivamente Per_1 seduta sulle gambe del Signor e – ragionevolmente - non indossava la cintura, il rischio di Persona_4 traumi significativi per lei e per gli altri passeggeri posteriori sarebbe stato maggiore. Questa ricostruzione evidenzia come la posizione e il numero effettivo di passeggeri possano aver influito sulla dinamica dell'incidente e sulle lesioni riportate. Per una valutazione più precisa, sarebbe utile un'analisi tecnica sui danni al veicolo e sulle forze d'impatto.
L'aggravamento delle lesioni subite dalle attrici a causa della presenza, a bordo del veicolo, della
, quinto passeggero (oltre al conducente) e non munita di cinture, è quindi dal CTU collegato Per_1 al fatto che la stessa fosse effettivamente seduta nella parte posteriore della vettura, sulle ginocchia di un altro passeggero;
ma questo dato, per le considerazioni che precedono, non può ritenersi sufficientemente provato. E' intuitivo, d'altra parte, che se invece la si fosse trovata nella parte Per_1 anteriore la sua presenza non avrebbe aggravato le lesioni degli altri passeggeri seduti posteriormente, in quanto non avrebbe interferito sulla sequenza di colpi e contraccolpi subiti dalle attrici allorchè la vettura uscì di strada e si capovolse.
Aggiunge inoltre il CTU che, per una valutazione più precisa, sarebbe utile un'analisi tecnica sui danni al veicolo e sulle forze d'impatto: il consulente d'ufficio, analizzando i dati a sua disposizione, non è quindi in grado di quantificare l'entità dell'aggravamento del danno dovuto al comportamento negligente delle due attrici trasportate, che hanno accettato di salire a bordo nonostante vi fossero altri tre passeggeri, uno dei quali non munito di cintura di sicurezza. pagina 5 di 9 In questo contesto probatorio non è possibile quantificare il concorso di colpa delle attrici e diminuire il risarcimento dovuto dalla Compagnia.
4. Il risarcimento va quantificato sulla base delle Tabelle di Milano, edizione 2024. L'adozione della tabella unica nazionale, infatti, è possibile solo per i sinistri verificatisi successivamente all'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12 (vedi art. 5 del decreto – disposizioni transitorie e art. 138, primo comma, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 269, applicabile secondo il disposto dell'art. 1, comma 18, della LO. 4 agosto 2017, n. 124.
Il risarcimento dovuto può quindi essere liquidato come segue:
4.1. Parte_1
La percentuale d'invalidità permanente ed i giorni di invalidità temporanea indicati dal medico legale della Compagnia non sono contestati, in quanto sostanzialmente corrispondenti a quelli indicati dal medico di parte. L'età della vittima al momento del sinistro era di 17 anni.
Pertanto:
- danno non patrimoniale da invalidità permanente: €. 45.854,00 (esclusa la personalizzazione, non provata, e ricompreso, in quanto dovuto, il danno morale da sofferenza derivante dal sinistro),
- danno da invalidità temporanea: €. 10.321,25,
- spese: €. 976,00 per visita medico-legale (non riconoscibile il compenso per attività stragiudiziale, in quanto confluita in quella giudiziale),
- totale: €. 57.151,25, devalutato ad €. 48.188,24 alla data del sinistro.
Tale somma andrà rivalutata, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata
(interessi da liquidare, a far tempo dalla data della domanda, ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, cc) sino al soddisfo e diminuita degli acconti ricevuti medio tempore, che ammontano ad €.
14.655,03, versati prima del giudizio, e ad €. 6.000,00, versati in forza del provvedimento del giudice del 30.01.2024.
Gli acconti, in mancanza di un'indicazione più precisa sulla data della loro corresponsione, devono ritenersi corrisposti:
- quanto ad €. 14.655,03 in data 1° novembre 2022, sulla base della lettera inviata dalla
Compagnia il 16 settembre precedente;
- quanto ad €. 6.000,00 in data 26 aprile 2024, non avendo parte attrice, nella memoria ex art. 183, n. 3, riprodotto l'osservazione, contenuta nella precedente memoria n. 1, di non avere ancora ricevuto la somma oggetto del pagamento del giudice.
pagina 6 di 9 Si osserva che la somma riconosciuta non è superiore a quella richiesta nelle condizioni definitive, in quanto in essa viene richiesta la somma di €. 54.948,68, ridotta ad €. 34.293,65 per gli acconti ricevuti, oltre ad interessi legali e rivalutazione dal giorno dell'evento alla domanda giudiziale e oltre interessi moratori ex art. 1284, comma IV, c.c … dalla domanda al saldo effettivo (la sottolineatura è dello scrivente): ciò dimostra che la somma capitale richiesta era da intendersi quella dovuta al momento del sinistro.
4.2. CP_3
La percentuale d'invalidità permanente ed il periodo d'invalidità temporanea indicati dal medico della
Compagnia sono stati accettati dall'attrice. L'età della stessa al momento del sinistro era di 17 anni.
Pertanto:
- danno non patrimoniale da invalidità permanente: €. 32.701,50 (10,5%);
- danno da invalidità temporanea: €. 7.130,00;
- spese: €. 366,00 per visita medica
- totale: 40.197,50, devalutato ad €. 33.893,34 alla data del sinistro.
Tale somma andrà rivalutata, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata (interessi da quantificare, a far tempo dalla data della domanda, ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, cc) sino al soddisfo e diminuita degli acconti ricevuti medio tempore, che ammontano ad €. 7.135,68, versati in data 27.09.2022 (vedi atto di citazione, pag. 3, punto 20), e ad €. 5.000,00, versati in forza del provvedimento del giudice del 30.01.2024.
Il secondo acconto, in mancanza di un'indicazione precisa in ordine alla sua corresponsione, deve ritenersi corrisposto in data 26 aprile 2024, non avendo parte attrice, nella memoria ex art. 183, n. 3, riprodotto l'osservazione, contenuta nella precedente memoria n. 1, di non avere ancora ricevuto la somma oggetto del pagamento del giudice.
Anche tale somma non è superiore a quella domandata nelle conclusioni definitive, per considerazioni analoghe a quelle svolte alla fine del precedente paragrafo 4.1.
4.3. Le parti convenute andranno quindi condannate in solido al pagamento delle somme sopra liquidate.
5. Parte ha concluso chiedendo in caso di accoglimento della domanda attorea, previo CP_1 accertamento e dichiarazione di garanzia e manleva del convenuto sig. da parte della CP_1 compagnia e dichiararla tenuta a risarcire l'attrice per quanto ritenuto Controparte_2 all'esito del giudizio.
pagina 7 di 9 La domanda dell' di essere manlevato dalla Compagnia va respinta, stante l'inoperatività della CP_1 polizza (tra le parti contraenti) ai sensi dell'art. 18 delle condizioni generali, per quanto esposto al precedente paragrafo 1.
6. Le spese processuali vanno liquidate tenendo conto:
- della evidente similarità delle due cause;
- della loro riunione all'udienza del 17 luglio 2023.
Sono quindi liquidati: due compensi separati per ciascuna causa, limitatamente alle fasi di studio ed introduttiva, ai valori medi per la prima causa e ai valori minimi per la seconda;
un solo compenso per la fase istruttoria, ai valori medi maggiorati del 30% ex art. 4, secondo comma, del DM n. 55/2014; un solo compenso per la fase decisionale, ai valori minimi non essendo state depositate comparse conclusionali e note di replica, aumentato anch'esso del 30%. Non è dovuto l'aumento ex art. 4, ottavo comma, della tariffa, in quanto le somme richieste dalla parte vittoriosa non sono state ritenute interamente fondate.
La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese per un quinto. Lo scaglione applicabile è quello da €. 26.001 ad €. 52.000.
Le spese processuali, di cui viene disposta condanna per quattro quinti a carico della Compagnia e dell' in solido tra loro, e la compensazione per il restante quinto, sono liquidate, per l'intero: CP_1
- per compensi, in complessivi €. (1.701 + 851 + 1204 + 602 + (1806 + 30%=) 2.347.80 + (1.453 +
30%=) 1.888.90 =) 8.594,70, di cui €. 2.905,00 a favore di €. 1.453,00 a favore di Parte_1 ed €. 4.236,70 a favore in solido della e della CP_3 Pt_1 CP_3 oltre rimborso spese forfettarie 15%, cpa ed iva come per legge;
- per esposti, €. 759,00 per CU ed €. 27,00 per marca a favore della ed altrettanto a favore della Pt_1
CP_3 disponendo la condanna al pagamento per quattro quinti a carico solidale della Compagnia e dell CP_1
Le spese tra la Compagnia e l relative alla domanda di manleva possono essere CP_1 compensate.
Le spese della CTU, di cui è stato liquidato un acconto ritenuto satisfattivo dal consulente, sono poste definitivamente a carico della Compagnia e dell' CP_1
PqM
condanna e in solido tra loro, a corrispondere: Controparte_2 CP_1
1. a la somma di €. 48.188,24, già devalutata alla data del sinistro, oltre a Parte_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata (interessi da pagina 8 di 9 liquidare, a far tempo dalla data della domanda, ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, cc) sino al soddisfo, diminuita degli acconti di €. 14.655,03 ed €. 6.000,00 versati, rispettivamente, in data 1° novembre 2022 e in data 26 aprile 2024;
2. a la somma di €. 33.893,34, già devalutata alla data del sinistro, oltre a CP_3 rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata (interessi da liquidare, a far tempo dalla data della domanda, ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, cc) sino al soddisfo, diminuita degli acconti di €. 7.135,68 ed €. 5.000,00 versati, rispettivamente, in data 27.09.2022 e in data 26 aprile 2024; respinge le restanti domande proposte;
dichiara compensate per un quinto le spese dei giudizi riuniti e condanna le parti convenute, in solido, a corrispondere alle attrici i restanti quattro quinti - spese liquidate, per l'intero:
- per compensi, in complessivi €. 8.594,70, di cui €. 2.905,00 a favore di €. 1.453,00 a Parte_1 favore di ed €. 4.236,70 a favore in solido della e della CP_3 Pt_1 CP_3 oltre rimborso spese forfettarie 15%, cpa ed iva come per legge;
- per esposti, €. 759,00 per CU ed €. 27,00 per marca a favore della ed altrettanto a favore della Pt_1
CP_3 dichiara compensate le spese tra la Compagnia e l CP_1 pone le spese della CTU, nell'importo già liquidato, definitivamente a carico solidale della Parte_3
e dell' CP_1
Asti, lì 4 dicembre 2025
Il Giudice dott. Gian Andrea Morbelli
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