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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/12/2025, n. 5115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5115 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10866/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. IACOBELLI GIANNI EMILIO Parte_1
e avv. IACOBELLI EMILIO come da procura in atti
- ricorrente
Contro
, in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2
- resistente contumace
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione viene resa all'esito della trattazione scritta disposta per l'udienza del 3.12.2025.
Parte ricorrente ha chiesto accertarsi l'illegittimità dell'applicazione del criterio della temporizzazione in luogo di quello previsto per la ricostruzione di carriera ed il conseguenziale diritto al riconoscimento dell'intero servizio pre ruolo prestato nell'amministrazione convenuta con collocazione nella corrispondente posizione stipendiale e pensionistica maturata ed il pagamento delle differenze retributive dovute per un totale non inferiore ad euro 32.543,63.
A fondamento della domanda ha dedotto:
- di essere in pensione dal 31.08.2017;
- di essere stato nominato “applicato di segreteria (dall'allora) preside, in qualità di Supplente temporaneo, presso la S.M.S. “G.MOSCATI” di Napoli dal 02.03.1977 al 05.04.1977 e, successivamente, in data 06.04.1977, nominato applicato di segreteria a tempo indeterminato dal
Provveditore agli Studi di Napoli con decorrenza giuridica dal 01.10.1976”;
- di essere stato immesso in ruolo quale applicato di segreteria con decorrenza giuridica dal 20.09.1977 ed economica dal 05.09.1978 e nominato coordinatore amministrativo dal
01.09.1995;
- di vantare alla data del 31.08.2000 un'anzianità di anni 23 e mesi 8 e di essere stato inquadrato nella fascia stipendiale di anni 21 a norma del CCNL 26.05.1999 (cfr. doc. all. n.
1) e dal 01.09.2000 quale direttore dei servizi generali ed amministrativi presso l'I.C.
“Socrate” DI CP_3
- che con decreto di ricostruzione carriera n. 1327 del 10.05.2002 per effetto della temporizzazione gli era stata riconosciuta a decorrere dal 01.09.2000 un'anzianità di anni
16 mesi 7 giorni 29 ed attribuita la fascia stipendiale di anni 15 (cfr. doc. all. n. 3);
2 - che con successivo decreto di ricostruzione di carriera n. 1382 del 27/08/2004, gli era stata riconosciuta decorrere dal 01.09.2000 un'anzianità di anni 20 mesi 11 giorni e confermata la posizione stipendiale corrispondente ad anni 15;
- che tale ricostruzione, adottando il criterio della temporizzazione aveva penalizzato la posizione del ricorrente determinando una perdita di 7 anni di anzianità per tutta la progressione di carriera fino al 31.08.2017, data del pensionamento.
L'Amministrazione scolastica non si è costituita in giudizio.
2. Va osservato in generale che l'anzianità maturata nel corso di rapporti a termine riceve una certa valorizzazione soltanto dopo l'immissione in ruolo e solo con efficacia ex nunc dal momento della conferma in ruolo. Il , cioè, corrisponde soltanto eventuali CP_1
arretrati maturati da tale momento fino alla ricostruzione di carriera.
Al momento dell'immissione in ruolo il dipendente viene inquadrato nella prima fascia stipendiale. Successivamente al superamento positivo del periodo di prova, però, a domanda dell'interessato, il prende in considerazione i servizi eventualmente CP_1 prestati da costui anteriormente all'immissione in ruolo nel corso di rapporti di lavoro a termine e, in un apposito decreto di ricostruzione della carriera, li trasforma in anzianità di servizio aggiuntiva rispetto a quella maturata e maturanda in ruolo quindi ridetermina la corretta fascia stipendiale spettante al momento della conferma in ruolo e ne trae tutte le conseguenze in termini di evoluzione successiva della retribuzione, compreso il pagamento di eventuali arretrati che risultino dovuti per il periodo dalla conferma al decreto.
Le norme che regolano tale operazione sono costituite dagli art. 485 e 489 del d.lvo.
297/1994.
L'art. 485 T.U. l.n. 297/1994 “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” stabilisce quanto segue: “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono
3 conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 489, rubricato “Periodi di servizio utili al riconoscimento”, stabilisce: “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”. La norma va letta congiuntamente all'art. 11 comma 14 l. 124 del 1999 che stabilisce che “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
In applicazione dell'art. 489 come interpretato dall'art. 11 comma 14, il CP_1
raggruppa i servizi a termine in base all'anno scolastico di riferimento, quindi prende in
4 considerazione ai fini della ricostruzione della carriera soltanto quelli che, sommati tra loro, raggiungono almeno 180 giorni nell'ambito dell'anno scolastico corrispondente.
Gli anni scolastici in cui ci sono da 180 a 365 giorni di servizio entrano dunque nel computo dell'anzianità come anno intero, mentre quelli in cui ci sono meno di 180 giorni non contano nulla.
Una volta calcolata così l'anzianità anteriore all'immissione in ruolo, il fa CP_1
applicazione dell'art. 485 e dunque ricostruisce l'anzianità utile a fini retributivi prendendo in considerazione i primi 4 anni per intero e quelli successivi soltanto per due terzi.
Il terzo escluso dal computo dell'anzianità utile ai fini retributivi – che nei decreti di ricostruzione della carriera viene definita come “utile ai fini giuridici ed economici” – viene accantonato con la qualificazione come utile “ai soli fini economici” in attesa che il docente maturi l'anzianità complessiva di cui all'art. 4 comma 3 l. 399/1988 ( ad es. 16 anni per i docenti laureati di scuola media superiore).
Superato tale momento, a domanda dell'interessato, viene emesso un nuovo decreto di ricostruzione della carriera in cui – con efficacia ex nunc dal compimento dell'anzianità rilevante in base all'art.
4 - anche gli anni accantonati vengono inseriti nell'anzianità “utile ai fini giuridici ed economici”, con conseguente adeguamento della fascia stipendiale spettante.
Nel periodo successivo all'immissione in ruolo la situazione è più complessa.
L'anzianità anteriore all'immissione in ruolo viene sì valorizzata, ma in modo diverso da come avviene per l'anzianità che matura in ruolo.
Quest'ultima infatti viene agevolmente ricostruita sommando per ogni anno scolastico 12 mesi di servizio comprensivi di ferie, malattia, congedi parentali e casi di aspettativa retribuita e rileva sempre e comunque per intero.
L'anzianità preruolo, invece, non rileva affatto se rimane al di sotto dei 180 giorni in un anno scolastico, viene sopravvalutata quando è pari a 180 giorni o superiore, ma comunque inferiore a 365 ( essendo comunque considerata anno scolastico intero) e, in ogni caso, quando il docente viene immesso in ruolo con un'anzianità preruolo maggiore
5 di 4 anni e inferiore a quelle previste dall'art. 4, per un certo periodo risulta decurtata di un terzo per gli anni successivi ai primi quattro.
Tanto premesso, occorre partire dalla considerazione che la normativa italiana non disconosce completamente l'anzianità maturata dai lavoratori nel servizio pre-ruolo.
Il riconoscimento integrale di tutta l'anzianità maturata alle dipendenze del è CP_4
possibile soltanto disapplicando quest'ultima norma, ove ritenuta discriminatoria, posto che anche in materia di ricostruzione della carriera del docente immesso in ruolo dopo un periodo di servizi a termine può configurarsi una disparità di trattamento e ciò, soltanto nel caso in cui l'applicazione delle sue regole si traduca in uno svantaggio reale e concreto rispetto ai docenti di ruolo.
In realtà, la ricostruzione della carriera prevista dall'ordinamento interno presenta sia svantaggi che vantaggi rispetto ad una valutazione dell'anzianità che tenga conto di tutto il servizio effettivamente prestato.
Inoltre, nell'ambito di un bilanciamento discrezionale degli interessi in gioco, sono previste ulteriori norme di favore, come la valutazione del servizio militare, di servizi svolti alle dipendenze di altre p.a., di alcuni altri soggetti (ad esempio, sono previste ipotesi di supervalutazione del servizio, come nel caso dei servizi prestati presso le scuole estere o nelle istituzioni di istruzione straniere con incarico conferito dal Controparte_5
Esteri).
Da un lato, infatti, non è riconosciuto integralmente il pre-ruolo, dall'altro si opera una fictio iuris, considerando come anno scolastico completo il servizio prestato per 180 giorni.
Costituisce, in buona sostanza, una supervalutazione anche la fictio iuris di cui al precitato art. 11 comma 14, legge n. 124/99, secondo la quale si considera prestato per l'intero anno scolastico il servizio superiore a 180 giorni oppure prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Come si è visto, in effetti, a fronte di un servizio pre- ruolo discontinuo, la valorizzazione come anni scolastici interi dei servizi compresi tra 180 e 365 giorni fa da contrappeso alla riduzione di cui all'art. 485.
Ove i servizi pre-ruolo siano tali, la disparità di trattamento con i docenti di ruolo derivante dall'art. 485 viene in tutto o in parte annullata e addirittura, come si è visto, si
6 possono riscontrare casi in cui gli ex docenti a termine si ritrovano in posizione di vantaggio rispetto a chi è sempre stato di ruolo.
Ciò che impedisce di valorizzare tale aspetto per escludere in radice l'esistenza della disparità di trattamento è il fatto che, come si è pure sottolineato sopra, a fronte di servizi a termine di 12 mesi ( o comunque di molti mesi all'anno), la regola non risulta invece idonea ad escludere in concreto la disparità di trattamento o, quantomeno, a renderla irrisoria.
Deve anzitutto evidenziarsi come, partendo dal presupposto della legittimità dei contratti a termine, non posti in discussione, e comunque dell'insussistenza di un unico ininterrotto periodo lavorativo, non potendosi operare nel pubblico impiego la conversione di un rapporto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, nessuna norma statale imponga al datore di lavoro di riconoscere l'anzianità maturata dal dipendente in occasione dei diversi rapporti a termine intrattenuti inter partes, che, alla scadenza del termine, hanno cessato di produrre i loro effetti (dando luogo al pagamento delle competenze di fine rapporto).
In altri termini, l'assunzione a tempo indeterminato determina l'instaurarsi di un nuovo rapporto di impiego. Mentre il datore di lavoro privato può a sua discrezione individuare una anzianità convenzionale diversa da quella determinata dalla data di assunzione, il datore pubblico potrà riconoscere l'anzianità pregressa nei limiti previsti dal legislatore nell'ambito delle valutazioni discrezionali operate dallo stesso.
Tornando alla fattispecie in esame, è da rilevare che a priori, in astratto, non può dirsi che un sistema sia più favorevole dell'altro: soltanto ex post, considerando ogni singola posizione, le peculiarità e tutte le variabili che possono presentarsi nel caso concreto, può individuarsi il trattamento più favorevole.
Quanto alla violazione della normativa europea, così come interpretata dalla Corte di
Lussemburgo, la sentenza della CGUE del 18 ottobre 2012 resa nelle cause riunite da C
302/11 a C 305/11) ha stabilito, tra l'altro: “La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio 7 compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione
a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere”.
Viene anche precisato nei punti 48 e 49 che il divieto di trattamento deteriore per il personale assunto con contratto a tempo determinato stabilito dalla direttiva vale soltanto in ipotesi di funzioni corrispondenti e non si estende all'ipotesi di svolgimento di funzioni diverse.
Con la sentenza della CGUE del 20.9.2018, decidendo su una delle tre questioni pregiudiziali (e precisamente, “se il principio di non discriminazione ex clausola 4 dell'accordo quadro osti a una norma interna, quale quella dettata dall'articolo 485, comma 1, del decreto legislativo n. 297, del 16 aprile 1994, la quale dispone che ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio al momento dell'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per quelli ulteriori si riduce di un terzo a fini giuridici e di due terzi a fini economici, in ragione dell'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico»), è stato statuito “la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
Ovviamente, la disparità di trattamento non può escludersi a prescindere ma deve, come già detto in precedenza, essere valutata di volta in volta nel caso concreto del singolo lavoratore. Quando tale condizione di svantaggio non sussiste, non è configurabile alcuna violazione della normativa europea.
8 Pertanto, considerate la valutabilità in misura non simbolica dei periodi lavorati a tempo determinato alle dipendenze del con le stesse funzioni e dei servizi svolti alle CP_1
dipendenze di altro datore di lavoro e/o con altre funzioni, nonché l'assenza di un trattamento meno favorevole per il solo fatto di aver lavorato con contratto a tempo determinato, ed, ancora, l'impossibilità, a priori, di individuare la disciplina statale come in ogni caso più sfavorevole rispetto alla valorizzazione di tutti i giorni effettivamente lavorati nell'ambito di servizi comparabili, deve concludersi che disciplina relativa alla ricostruzione della carriera, nel caso in esame, si sottrae alla censura di discriminatorietà.
In relazione al personale ATA risulta rilevante sentenza n. 31149/19 con la quale la Corte di Cassazione ha chiarito che “un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n.
297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art.
485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato”. Nella pronuncia viene pertanto precisato che “Il giudice una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio prestato”.
3. Nella fattispecie, procedendo alla valutazione in concreto dei servizi prestati in applicazione della suindicata giurisprudenza di legittimità, va riconosciuto al ricorrente il diritto alla ricostruzione della propria carriera con riconoscimento integrale del servizio di pre-ruolo prestato ed il trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative sarebbe stato attribuito all'assunto a tempo indeterminato.
Alla luce delle difese svolte il Tribunale ha disposto la consulenza tecnica alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 31149/19 ed, in particolare, ai fini della necessaria comparazione in concreto tra il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello ab origine a tempo indeterminato.
E' stata disposta apposita consulenza tecnico contabile formulando ctu il seguente quesito:
“verifichi il CTU – riconoscendo gli anni di servizio prestati pre-ruolo risultanti dal certificato di servizio del 27.1.2021 in misura integrale anziché nei limiti della cd. Temporizzazione (cfr. Cass. n.
9 9144 del 06/05/2016) – a) quale fascia stipendiale avrebbe dovuto essere riconosciuta alla data del
1.9.2000 e con quale anzianità di servizio;
– b) consequenzialmente, ove tale anzianità risultasse maggiore di quella riconosciuta dal in sede di ricostruzione della carriera del 27.8.2004, CP_1 determini il C.T.U. l'importo delle eventuali differenze retributive che sarebbero spettate alla parte ricorrente fino alla data del pensionamento 31/8/2017.
Nell'elaborato peritale depositato in data 22.10.2025 il CTU ha accertato che: a) alla data del
31.08.2000, l'anzianità effettivamente maturata era pari ad anni 23 e mesi 8, corrispondente alla fascia stipendiale 21-27; tuttavia era stata attribuita la fascia relativa ai 15 anni, con conseguente scostamento in difetto rispetto alla fascia spettante;
b) Tale discrasia permane negli anni successivi sino al 01.01.2004: nonostante l'anzianità maturata fosse progressivamente incrementata fino a 27 anni, la fascia attribuita resta ferma a quella dei 15 anni, laddove la fascia spettante era già la 21-
27; c) A decorrere dal 01.01.2005, risulta attribuita la fascia 21-27, ma anche in questo caso permane uno scostamento, poiché, in ragione dell'anzianità effettivamente maturata (28 anni), il ricorrente aveva diritto all'inquadramento nella fascia 28-34; d) Il disallineamento nell'inquadramento perdura fino al 01.01.2009. In tale arco temporale, pur aumentando l'anzianità di anno in anno, la fascia attribuita resta quella 21-27, mentre la fascia spettante era la 28-34; e)
Soltanto a decorrere dal 01.01.2010 risulta attribuita la fascia corretta 28-34, coerente con
l'anzianità maturata (33 anni); f) A partire dal 01.01.2012, con il raggiungimento dei 35 anni di anzianità, la fascia spettante sarebbe stata quella 35 e oltre, mentre l'attribuzione effettiva è rimasta ferma alla fascia 28-34, determinando un ulteriore scostamento che si è protratto fino alla data del pensionamento (31.08.2017)”.
In sintesi, è emersa alla luce delle risultanze della CTU una attribuzione di fasce inferiori rispetto a quelle effettivamente spettanti sulla base dell'anzianità maturata, circostanza che ha determinato la mancata corresponsione delle differenze retributive dovute.
Previa ricostruzione della carriera e determinazione delle fasce stipendiali spettanti, il
CTU ha proceduto alla quantificazione delle differenze retributive derivanti dall'attribuzione di fasce stipendiali inferiori rispetto a quelle effettivamente spettanti in relazione all'anzianità maturata, ponendo a confronto gli importi effettivamente percepiti, come risultanti dall'analisi dei cedolini paga presenti nel fascicolo telematico, con quelli che sarebbero dovuti spettare in base al corretto inquadramento stipendiale ed ha
10 concluso nei termini che seguono: “nel periodo considerato (2000–2017), le differenze retributive complessivamente maturate dal Sig. ammontano a € 28.197,90”. Pt_1
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, immune da vizi logico-giuridici, possono, quindi, essere poste a fondamento della presente decisione, non essendo, peraltro, stati evidenziati, dopo il deposito della relazione, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni (o, comunque, errori tali da condurre ad una differente valutazione) e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della sentenza. Del resto, l'elaborato peritale non è stato in alcun modo oggetto di contestazione delle parti.
Il , non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcun elemento idoneo a CP_1 contrastare l'assunto di parte ricorrente.
Il resistente deve pertanto essere condannato a corrispondere le relative CP_1
differenze retributive dovute sulla base del corretto inquadramento, al lordo delle ritenute di legge, pari ad € 28.197,90 oltre al maggior importo tra rivalutazione ed interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo alla stregua di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sent. n.459 del 2000, stante il divieto di cumulo con la rivalutazione per i crediti nei confronti del datore di lavoro pubblico di cui all'art. 22, comma trentaseiesimo, L. 23 dicembre 1994, n. 724.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, da distrarsi ex art 93 c.p.c.; vanno poste definitivamente a carico del CP_1
le spese di CTU, già provvisoriamente liquidata in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- condanna l'amministrazione scolastica resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive pari ad € 28.197,90come precisato in parte motiva, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, comma trentaseiesimo, L. 23 dicembre 1994, n. 724;
11 - condanna parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.540,00 oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'IVA e del contributo integrativo, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico del le spese di CTU, liquidate con separato CP_1
decreto.
Aversa, 17.12.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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