Articolo 14 della Legge 11 giugno 1962, n. 546
Articolo 13Articolo 15
Versione
1 luglio 1962
Art. 14.
L' articolo 133 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , e' sostituito dal seguente:

Art. 133. - "Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede e' dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennita' di trasferta. Tale indennita' spetta per il viaggio di andata e ritorno ed e' stabilita nella misura di lire 20 per ogni chilometro. In ogni caso non sara' inferiore ad un minimo di 140 lire.
L'indennita' non e' dovuta per la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale".
Entrata in vigore il 1 luglio 1962
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