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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/12/2025, n. 3414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3414 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 640/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'esito dell'udienza cartolare del'11.12.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
640/2021 r.g.a.c., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv.
CE TA, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli, al Viale Augusto 162;
APPELLANTE -
CONTRO
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, CP_1 dall'avv. Assunta Miranda, unitamente al quale elettivamente domicilia in Pollena Trocchia (NA), alla via Garibaldi n. 30;
- APPELLATA –
NONCHE'
, Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Sant'Anastasia n. 1393/2020, pubblicata in data 24.07.2020;
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 11.12.2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, nella qualità di pedone, convenne in CP_1 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Sant'Anastasia, la società Parte_1
(di seguito, per brevità, solo ) e al fine di sentirli condannare,
[...] Pt_1 Controparte_2 in solido, al risarcimento delle lesioni personali subite a causa del sinistro verificatosi in data
12.11.2009, alle ore 11.50 circa in Cercola (Na) alla Via Don Minzoni, allorquando il veicolo
Lancia Y tg. AZ429MAS, di proprietà del convenuto, la investì sulle strisce pedonali, scaraventandola al suolo.
1.1 Nella Contumacia del , resistette alla domanda la compagnia Controparte_2 [...]
. Parte_1
1.2 Espletata la prova testimoniale e le operazioni peritali ad opera di un CTU all'uopo nominato, il
Giudice di Pace di Sant'Anastasia con sentenza 1393/2020, affermata la proponibilità della domanda e la legittimazione delle parti, accolse la richiesta di parte attrice, riconoscendole la somma di euro 5.911,00 oltre interessi legali, condannando il convenuto contumace e la compagnia assicurativa al pagamento delle spese di lite.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello la società , censurando la Pt_1 pronuncia di prime cure per: violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per omessa esposizione delle ragioni di fatto della decisione;
per insufficiente motivazione;
omesso vaglio dell'intero quadro probatorio ed inattendibilità dell'unico teste escusso;
per omessa pronuncia sulle osservazioni sollevate dal perito dell'assicurazione. Ha, così, concluso per l'integrale riforma della sentenza impugnata o, in subordine, per la riquantificazione del danno risarcibile;
ha chiesto altresì, la ripetizione di quanto corrisposto all'appellata in esecuzione della pronuncia di primo grado, vinte le spese di lite del doppio grado di giudizio.
3. Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c.; nel merito ha insistito per il rigetto, con conferma integrale della sentenza di primo grado e conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
4. Non si è, invece, costituito in giudizio, nonostante la ritualità e la tempestività della notifica,
. Controparte_2
5. A seguito di molteplici rinvii dovuti alla mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, nel subentro dello scrivente magistrato, all'udienza del 08.07.2025, la causa ritenuta matura per la decisione, è stata spedita per precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., all'udienza dell'11 dicembre 2025 e, all'esito dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione
1. In limine litis, va dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio a Controparte_2 dispetto della ritualità nei suoi confronti della notifica dell'atto di citazione in appello.
2. Sempre in via preliminare, quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis
c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta), occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, l'intestato Tribunale ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle citate norme,
è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
3. Giova, peraltro, osservare che l'odierno appellante ha addotto, a sostegno del gravame, argomentazioni logico-giuridiche meritevoli di approfondimento e che, conformemente ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., dalla lettura dello stesso si evince chiaramente che oggetto di censura è la statuizione del giudice di pace che ha accolto la domanda per avere ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato valutando attendibile la prova orale raccolta, della quale l'appellante ha evidenziato la scorrettezza sulla scorta di una lettura alternativa dell'assetto probatorio in atti (cfr. Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
3. Ciò posto, va evidenziato che, nonostante la cancelleria abbia inoltrato ben 3 richieste di acquisizione del fascicolo di primo grado al Giudice di Pace di Sant'Anastasia, ancora oggi esso non è presente agli atti di causa, né è pervenuto alcun riscontro.
Ora, consapevole che tale sollecitazione abbia natura di un mero invito e, dunque, dalla sua mancata ottemperanza non può conseguire alcuna sanzione per le parti, questo Tribunale, a fronte della ricostruzione compiuta dalle parti, non può che assumere la propria decisione allo stato degli atti.
4. Ciò nondimeno, nel merito, ritiene il Tribunale che, all'esito di una complessiva rivalutazione del materiale istruttorio acquisito nel giudizio di prime cure, debba essere mantenuta ferma la statuizione di accoglimento della domanda, anche a voler prescindere dall'eccezione di giudicato esterno sollevata dall'appellata in forza della intervenuta sentenza n. 1660/2022 riguardante lo stesso sinistro di cui è stata fornita la prova del passaggio in giudicato solo con le note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dell'11.12.2025.
4.1 Infondato è il primo motivo di gravame, con cui l'appellante ha denunciato la violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per omessa esposizione delle ragioni di fatto della decisione.
Ed invero, dalla lettura dell'impugnata pronuncia emerge come il giudice di prime cure ha fondato la decisione di accoglimento della domanda su un'articolata e puntuale motivazione, nella quale ha richiamato in modo espresso e dettagliato le risultanze emerse in sede istruttoria. In particolare, il giudicante ha fatto riferimento sia alle dichiarazioni rese in sede testimoniale sia agli esiti della
CTU medico-legale e, nel contesto della propria valutazione, lungi dal limitarsi a recepire acriticamente le conclusioni del perito nominato d'ufficio, dott. , ha preso in esame e dato Per_1 atto del raffrontato compiuto tra le osservazioni sollevate dal CTP e i riscontri resi dal CTU, ritenendoli esaustivi e convincenti.
4.2. Destituito di fondamento è anche il secondo motivo di appello, con il quale l'impresa assicuratrice ha contestato l'idoneità della prova testimoniale acquisita a costituire prova del sinistro per cui è causa, sia per la genericità delle dichiarazioni, avendo omesso di specificare alcuni aspetti inerenti alle circostanze di tempo e di luogo in cui si verificato il sinistro (cfr. pp.
5-6 atto di appello) che per l'inverosimiglianza delle stesse, specie con riguardo ai dolori lamentati dal danneggiato a seguito dell'impatto.
Sul punto, infatti, mette conto premettere che laddove la prova sia libera, cioè non sia predeterminata la sua valutazione ad opera della legge, il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento, così come disposto dall' art. 116 c.p.c. Il giudice è libero di trarre il proprio convincimento da parametri diversi, di cui l'espressione "prudente apprezzamento" adoperata dal legislatore rappresenta la sintesi. In particolare, nella valutazione della prova testimoniale il giudice, per pervenire ad un proprio convincimento sul fatto controverso, deve valutare l'attendibilità del teste, cioè, considerare sia elementi di ordine soggettivo (es. qualità personali del teste), sia elementi che attengono al contenuto delle dichiarazioni rese (precisione nell'esposizione, presenza o meno di contraddizioni ecc.).
Ciò posto, nella specie, il Tribunale osserva che il giudizio in ordine all'attendibilità del teste, unitamente alla valutazione concernente il grado di specificità e precisione delle dichiarazioni rese, non può che essere svolto alla luce dei fatti puntualmente dedotti nei capitolati di prova, nonché delle domande concretamente e ritualmente formulate in sede di escussione testimoniale. Ne consegue che eventuali omissioni o mancate indicazioni su profili che non abbiano costituito oggetto di specifica domanda non possono assumere alcun rilievo negativo ai fini della valutazione della deposizione, né possono essere utilizzate per infirmarne la credibilità o la coerenza complessiva.
Parimenti, non è idonea a incidere sulla verosimiglianza della ricostruzione offerta dal teste la circostanza che lo stesso, nel riferire quali parti del corpo ricordasse essere maggiormente interessate dalle lesioni a seguito dell'impatto e della caduta al suolo, abbia omesso di menzionare il lato destro del corpo sul quale l'urto si è inizialmente verificato. Tale omissione, infatti, risulta del tutto irrilevante ove si consideri che, al di là della fisiologica contusione derivante dall'impatto, la caduta si è concretamente realizzata sul lato sinistro, sicché è del tutto plausibile che l'attenzione del teste si sia concentrata sulle conseguenze lesive riconducibili a tale dinamica.
Né dall'esame della documentazione prodotta nel presente grado di giudizio da parte appellante è dato rinvenire alcuna analisi di viaggio estratta dalla c.d. “scatola nera”, rispetto alla quale l'appellante lamenta la mancata valutazione da parte del giudice di primo grado, con la conseguente impossibilità sia di apprezzare la fondatezza della censura mossa al primo giudice per asserita omessa valutazione di un elemento rilevante ai fini della decisione, sia di verificare la stessa attendibilità e fondatezza delle conclusioni che l'appellante pretenderebbe di trarne in ordine alla fondatezza nel merito della domanda attorea.
4.3 Con il terzo motivo di gravame l'appellante si duole dell'omessa pronuncia in merito alle contestazioni mosse dal perito assicurativo verso l'elaborato peritale redatto dal consulente d'ufficio.
La doglianza non merita accoglimento, giacché, come ripetutamente affermato da consolidata giurisprudenza, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (ex multis Cassazione, civile, Ordinanza|16 novembre 2022 n. 33742).
Nel caso di specie, peraltro, come innanzi anticipato, il giudice di prime cure ha dato conto in sentenza dei riscontri resi dal CTU alle osservazioni del CTP, non limitandosi ad una adesione meramente formale delle conclusioni rassegnate dal perito nominato d'ufficio, ma - al contrario - ritenendo le risposte rese dal consulente complete, coerenti ed idonee a superare le critiche mosse.
5. Donde, alla luce delle su esposte ragioni l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata, con conseguente assorbimento di ogni altra questione, ivi inclusa la domanda di ripetizione delle somme corrisposte alla danneggiata in esecuzione dell'impugnata pronuncia.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante (art. 91 c.p.c.), che deve essere condannato a pagare quelle sostenute da nella misura di cui in dispositivo, CP_1 determinata in applicazione dei parametri minimi (in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato) previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. 147/2022, per lo scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00 (così individuato in base al valore della domanda), inclusa la fase istruttoria sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021,
n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
Le stesse devono poi essere distratte in favore del procuratore della parte appellata, avv. Assunta
Miranda, che dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
6.1. Nulla sulle spese nei rapporti con , stante la contumacia dello stesso. Controparte_2
6.2 Il rigetto dell'appello e la sua introduzione in epoca successiva al 30.01.2013, costituiscono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n.
115/2002,
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Anastasia n. 1393/2020, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
c) condanna l'appellante, , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a rifondere in favore di le spese del presente grado del giudizio, CP_1 liquidate in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Assunta Miranda.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
Nola, 17.12.2025
Il Giudice
dott. ssa Donatella Cennamo