CASS
Sentenza 14 ottobre 2020
Sentenza 14 ottobre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2020, n. 28530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28530 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL EM HA ES SH nato il [...] avverso l'ordinanza del 29/05/2020 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
4etp/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA CL- / ka01.giAB=EbtfICIta0 l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore;
E' presente l'avvocato ROSSETTI FRANCESCA del foro di Roma, in sostituzione dell'avvocato GRAGNANI MARIO del foro di MILANO, come da nomina depositata in udienza, in difesa di AL EM HA ES SH che conclude riportandosi ai motivi del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 28530 Anno 2020 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: TALERICO PALMA Data Udienza: 08/09/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 maggio 2020, il Tribunale di Milano, investito ex art. 309 cod. proc. pen. della richiesta di riesame proposta nell'interesse di LA EM ME SA AR, confermava il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale in data 5 maggio 2020, con il quale, previa convalida dell'arresto, era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al delitto, in concorso con i suoi due fratelli LA AR ME SA AR e Hata AL ME SA AR, di tentato omicidio di DE AD ME Mahmoud, per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte e, in particolare, per avere - dopo averlo percosso all'interno dell'appartamento dove abitavano ed essere scesi in strada - proseguito nella violenta aggressione con calci e pugni sul corpo, nonché averlo colpito più volte al capo con un bastone e ferito con un coltello alla mano e al volto, continuando nell'azione anche quando la vittima era a terra fino al sopraggiungere di una pattuglia dei Carabinieri nel frattempo allertata. Secondo il Tribunale andava condiviso il giudizio di gravità indiziaria formulato dal Giudice delle indagini preliminari che aveva dato atto come la violenta aggressione a opera di tre persone contro la vittima era stata constatata in flagranza dai Carabinieri intervenuti ed era stata descritta dai testimoni (LT e DI) che avevano assistito al pestaggio dalla finestra dello stabile da dove si erano affacciati dopo avere sentito le urla provenienti dalla strada, nonché dal proprietario dell'appartamento occupato dai tre fratelli (YE Hibab), che era stato chiamato per via della lite all'interno dell'appartamento. Il Tribunale, dopo avere dato atto delle condizioni nelle quali la vittima era stata trovata dai Carabinieri e di quanto la stessa aveva riferito (cioè di essere stato accoltellato al volto, preso a bastonate alla testa e percosso violentemente e di essersi salvato perché si era protetto il capo con le braccia attutendo i colpi e di avere bloccato un fendente mettendo il palmo della mano sinistra a protezione della testa), evidenziava che all'arrivo dei Carabinieri i tre si erano dati alla fuga e che i militari avevano proceduto al sequestro di un coltello multiuso di cui si era disfatto LA SH prima di essere raggiunto, nonché di un bastone di legno di circa 60 cm (indicato da alcuni testimoni affacciati ai balconi come l'arma utilizzata dagli aggressori) e di un frammento di esso sporco di sangue. Sempre secondo l'ordinanza impugnata, andavano condivise le argomentazioni e le conclusioni del giudice della cautela in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta del presidio di contenimento. 2 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia dell'indagato, avvocato Mario Gragnani, ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "vizio di motivazione in ordine alle contestazioni difensive circa la corretta qualificazione giuridica dei fatti", sostenendo che, poiché secondo le dichiarazioni rese da DE AD e da DI CA l'aggressione era già terminata all'arrivo dei Carabinieri, il fatto andava derubricato nel reato di lesioni personali;
ha aggiunto che andava contestata l'affermazione secondo cui i testimoni oculari avrebbero confermato integralmente l'ipotesi accusatoria e che appariva priva di riscontro la circostanza che la vittima sarebbe stata trovata priva di coscienza durante le prime cure. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Ha, in proposito, osservato che: quanto alla ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, "nulla suggerisce nella storia del ricorrente, persona incensurata e senza un passato criminale, un comportamento quasi mafioso come quello descritto nel provvedimento impugnato"; quanto alla ritenuta sussistenza del pericolo di fuga, l'argomentare del Tribunale, secondo cui tale rischio discenderebbe dal fatto che il soggetto all'arrivo delle Forze dell'Ordine si sia dato alla fuga, non sarebbe adeguato;
quanto alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione di ulteriori reati, non sarebbe sufficiente "la mera citazione del fatto contestato, tutto ancora da chiarire nella sua' genesi". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondati, oltre che assolutamente generici. Quanto al primo motivo di impugnazione, giova, innanzitutto, premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della 3 motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto" (Cass. Sez. 1 sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566; Cass. Sez. 2 sent. n. 56 del 7.12.2011 dep. 4.1.2012, rv 251761; Cass. Sez. 4 sent. n. 26992 del 29.5.2013 dep. 20.6.2013, rv 255460, secondo cui, "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie"; Cass. Sez. Fer. n. 47748 dell'11.8.2014, rv 261400). 2. Ciò posto, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze procedimentali operato dal Tribunale di Milano (in precedenza riportato e al quale ci si richiama al fine di evitare inutili ripetizioni) non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Le osservazioni del ricorrente, per la verità piuttosto generiche, non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di illogicità della stessa;
nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono, sul punto dell'accertamento del quadro indiziario, considerazioni in fatto, relative ala ricostruzione dei fatti, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito, che - con motivazione assolutamente logica e congrua, in linea con i dati procedimentali - ha ritenuto che , nel caso di specie, era configurabile il contestato delitto di tentato omicidio, tenuto conto delle modalità dell'aggressione, della violenza utilizzata da più persone contro un solo soggetto, dei mezzi adoperati (un bastone e un coltello) del più che apprezzabile lasso di tempo con cui l'azione si era sviluppata, circostanze tutte ritenute idonee a ritenere integrato il dolo omicidiario "non potendosi ragionevolmente escludere in base alle risultanze attuali, che gli aggressori si fossero rappresentati l'evento morte come conseguenza altamente probabile (quantomeno alternativa a quella delle lesioni gravi) della propria condotta". 3. Con riguardo al profilo della sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta del presidio di contenimento, l'ordinanza impugnata ha affermato che "pienamente 4 condivisibile appare anche la diagnosi cautelare effettuata dal GIP nell'impugnata ordinanza, sussistendo un concreto e attuale pericolo di recidiva"; che "è legittima l'attribuzione di una duPlice valenza alle modalità e circostanze del fatto sia sotto il profilo della gravità del reato, sia sotto il profilo della capacità a delinquere"; che "a conferma dell'elevato profilo di pericolosità sociale del prevenuto, non può neppure essere trascurata la condotta immediatamente successiva alla violenta aggressione, atteso che il ricorrente si è dato repentinamente alla fuga unitamente ai due fratelli, nel tentativo di sottrarsi alla cattura"; che, inoltre, "l'indagato ha raccontato una versione dei fatti che, allo stato, appare palesemente smentita dalle risultanze in atti"; che "le modalità di esecuzione della condotta illecita [...] denotano una spiccata capacità delinquenziale a fronte della quale anche il dato formale della incensuratezza" è del tutto irrilevante. Ha, altresì, evidenziato che "sussiste un concreto e attuale pericolo di inquinamento probatorio, atteso che il ricorrente potrebbe reiterare le proprie condotte violente al fine di ottenere dalla persona ES o dagli altri soggetti sentiti sui fatti la ritrattazione di quanto già dichiarato o, comunque, una versione di comodo a sé più favorevole"; che, "a fronte di una pena che si prospetta sicuramente elevata, nonché della mancanza di un concreto radicamento sul territorio italiano, è verosimile che il ricorrente possa approfittare di misure meno afflittive per darsi alla fuga, come del resto ha già cercato di fare senza successo in occasione dell'intervenuto arresto in flagranza"; che dette esigenze "appaiono, allo stato, salvaguardabili soltanto con la custodia in carcere, giacché solo una forma di eterocontrollo continuo e costante dell'indagato è in grado di impedire il ripetersi di simili condotte". Ebbene, dette considerazioni risultano logicamente coerenti e del tutto conformi ai criteri di inferenza che presiedono all'apprezzamento delle esigenze cautelari e alla scelta della misura di contenimento;
così che l'ordinanza resiste alle censure difensive (in verità piuttosto generiche), con le quali, in buona sostanza, si richiede una rivalutazione e/o alternativa rilettura dei dati procedimentali. Per completezza, occorre evidenziare che, fermo restando che la gravità dell'incolpazione mantiene pur sempre un rilievo nella valutazione cautelare (come evincibile dall'avverbio "esclusivamente" contenuto nell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen.), gravità del reato non significa gravità del fatto e che a quest'ultima - che ha un significato più ampio del mero addebito astratto, attenendo a quelle modalità e circostanze del fatto come connotazioni comportamentali concrete - ha fatto riferimento il Tribunale nella propria decisione. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di 5 inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. 5. Va, infine, disposta la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso, 1'8 settembre 2020
4etp/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA CL- / ka01.giAB=EbtfICIta0 l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore;
E' presente l'avvocato ROSSETTI FRANCESCA del foro di Roma, in sostituzione dell'avvocato GRAGNANI MARIO del foro di MILANO, come da nomina depositata in udienza, in difesa di AL EM HA ES SH che conclude riportandosi ai motivi del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 28530 Anno 2020 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: TALERICO PALMA Data Udienza: 08/09/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 maggio 2020, il Tribunale di Milano, investito ex art. 309 cod. proc. pen. della richiesta di riesame proposta nell'interesse di LA EM ME SA AR, confermava il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale in data 5 maggio 2020, con il quale, previa convalida dell'arresto, era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al delitto, in concorso con i suoi due fratelli LA AR ME SA AR e Hata AL ME SA AR, di tentato omicidio di DE AD ME Mahmoud, per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte e, in particolare, per avere - dopo averlo percosso all'interno dell'appartamento dove abitavano ed essere scesi in strada - proseguito nella violenta aggressione con calci e pugni sul corpo, nonché averlo colpito più volte al capo con un bastone e ferito con un coltello alla mano e al volto, continuando nell'azione anche quando la vittima era a terra fino al sopraggiungere di una pattuglia dei Carabinieri nel frattempo allertata. Secondo il Tribunale andava condiviso il giudizio di gravità indiziaria formulato dal Giudice delle indagini preliminari che aveva dato atto come la violenta aggressione a opera di tre persone contro la vittima era stata constatata in flagranza dai Carabinieri intervenuti ed era stata descritta dai testimoni (LT e DI) che avevano assistito al pestaggio dalla finestra dello stabile da dove si erano affacciati dopo avere sentito le urla provenienti dalla strada, nonché dal proprietario dell'appartamento occupato dai tre fratelli (YE Hibab), che era stato chiamato per via della lite all'interno dell'appartamento. Il Tribunale, dopo avere dato atto delle condizioni nelle quali la vittima era stata trovata dai Carabinieri e di quanto la stessa aveva riferito (cioè di essere stato accoltellato al volto, preso a bastonate alla testa e percosso violentemente e di essersi salvato perché si era protetto il capo con le braccia attutendo i colpi e di avere bloccato un fendente mettendo il palmo della mano sinistra a protezione della testa), evidenziava che all'arrivo dei Carabinieri i tre si erano dati alla fuga e che i militari avevano proceduto al sequestro di un coltello multiuso di cui si era disfatto LA SH prima di essere raggiunto, nonché di un bastone di legno di circa 60 cm (indicato da alcuni testimoni affacciati ai balconi come l'arma utilizzata dagli aggressori) e di un frammento di esso sporco di sangue. Sempre secondo l'ordinanza impugnata, andavano condivise le argomentazioni e le conclusioni del giudice della cautela in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta del presidio di contenimento. 2 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia dell'indagato, avvocato Mario Gragnani, ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "vizio di motivazione in ordine alle contestazioni difensive circa la corretta qualificazione giuridica dei fatti", sostenendo che, poiché secondo le dichiarazioni rese da DE AD e da DI CA l'aggressione era già terminata all'arrivo dei Carabinieri, il fatto andava derubricato nel reato di lesioni personali;
ha aggiunto che andava contestata l'affermazione secondo cui i testimoni oculari avrebbero confermato integralmente l'ipotesi accusatoria e che appariva priva di riscontro la circostanza che la vittima sarebbe stata trovata priva di coscienza durante le prime cure. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Ha, in proposito, osservato che: quanto alla ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, "nulla suggerisce nella storia del ricorrente, persona incensurata e senza un passato criminale, un comportamento quasi mafioso come quello descritto nel provvedimento impugnato"; quanto alla ritenuta sussistenza del pericolo di fuga, l'argomentare del Tribunale, secondo cui tale rischio discenderebbe dal fatto che il soggetto all'arrivo delle Forze dell'Ordine si sia dato alla fuga, non sarebbe adeguato;
quanto alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione di ulteriori reati, non sarebbe sufficiente "la mera citazione del fatto contestato, tutto ancora da chiarire nella sua' genesi". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondati, oltre che assolutamente generici. Quanto al primo motivo di impugnazione, giova, innanzitutto, premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della 3 motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto" (Cass. Sez. 1 sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566; Cass. Sez. 2 sent. n. 56 del 7.12.2011 dep. 4.1.2012, rv 251761; Cass. Sez. 4 sent. n. 26992 del 29.5.2013 dep. 20.6.2013, rv 255460, secondo cui, "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie"; Cass. Sez. Fer. n. 47748 dell'11.8.2014, rv 261400). 2. Ciò posto, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze procedimentali operato dal Tribunale di Milano (in precedenza riportato e al quale ci si richiama al fine di evitare inutili ripetizioni) non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Le osservazioni del ricorrente, per la verità piuttosto generiche, non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di illogicità della stessa;
nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono, sul punto dell'accertamento del quadro indiziario, considerazioni in fatto, relative ala ricostruzione dei fatti, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito, che - con motivazione assolutamente logica e congrua, in linea con i dati procedimentali - ha ritenuto che , nel caso di specie, era configurabile il contestato delitto di tentato omicidio, tenuto conto delle modalità dell'aggressione, della violenza utilizzata da più persone contro un solo soggetto, dei mezzi adoperati (un bastone e un coltello) del più che apprezzabile lasso di tempo con cui l'azione si era sviluppata, circostanze tutte ritenute idonee a ritenere integrato il dolo omicidiario "non potendosi ragionevolmente escludere in base alle risultanze attuali, che gli aggressori si fossero rappresentati l'evento morte come conseguenza altamente probabile (quantomeno alternativa a quella delle lesioni gravi) della propria condotta". 3. Con riguardo al profilo della sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta del presidio di contenimento, l'ordinanza impugnata ha affermato che "pienamente 4 condivisibile appare anche la diagnosi cautelare effettuata dal GIP nell'impugnata ordinanza, sussistendo un concreto e attuale pericolo di recidiva"; che "è legittima l'attribuzione di una duPlice valenza alle modalità e circostanze del fatto sia sotto il profilo della gravità del reato, sia sotto il profilo della capacità a delinquere"; che "a conferma dell'elevato profilo di pericolosità sociale del prevenuto, non può neppure essere trascurata la condotta immediatamente successiva alla violenta aggressione, atteso che il ricorrente si è dato repentinamente alla fuga unitamente ai due fratelli, nel tentativo di sottrarsi alla cattura"; che, inoltre, "l'indagato ha raccontato una versione dei fatti che, allo stato, appare palesemente smentita dalle risultanze in atti"; che "le modalità di esecuzione della condotta illecita [...] denotano una spiccata capacità delinquenziale a fronte della quale anche il dato formale della incensuratezza" è del tutto irrilevante. Ha, altresì, evidenziato che "sussiste un concreto e attuale pericolo di inquinamento probatorio, atteso che il ricorrente potrebbe reiterare le proprie condotte violente al fine di ottenere dalla persona ES o dagli altri soggetti sentiti sui fatti la ritrattazione di quanto già dichiarato o, comunque, una versione di comodo a sé più favorevole"; che, "a fronte di una pena che si prospetta sicuramente elevata, nonché della mancanza di un concreto radicamento sul territorio italiano, è verosimile che il ricorrente possa approfittare di misure meno afflittive per darsi alla fuga, come del resto ha già cercato di fare senza successo in occasione dell'intervenuto arresto in flagranza"; che dette esigenze "appaiono, allo stato, salvaguardabili soltanto con la custodia in carcere, giacché solo una forma di eterocontrollo continuo e costante dell'indagato è in grado di impedire il ripetersi di simili condotte". Ebbene, dette considerazioni risultano logicamente coerenti e del tutto conformi ai criteri di inferenza che presiedono all'apprezzamento delle esigenze cautelari e alla scelta della misura di contenimento;
così che l'ordinanza resiste alle censure difensive (in verità piuttosto generiche), con le quali, in buona sostanza, si richiede una rivalutazione e/o alternativa rilettura dei dati procedimentali. Per completezza, occorre evidenziare che, fermo restando che la gravità dell'incolpazione mantiene pur sempre un rilievo nella valutazione cautelare (come evincibile dall'avverbio "esclusivamente" contenuto nell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen.), gravità del reato non significa gravità del fatto e che a quest'ultima - che ha un significato più ampio del mero addebito astratto, attenendo a quelle modalità e circostanze del fatto come connotazioni comportamentali concrete - ha fatto riferimento il Tribunale nella propria decisione. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di 5 inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. 5. Va, infine, disposta la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso, 1'8 settembre 2020