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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/12/2025, n. 2743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2743 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Andrea Paiano ha pronunciato la seguente:
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al numero R.G. 4103/2043, promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Salvatore Coppola;
attrice nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Monaco Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierfrancesco Lupo;
Controparte_2
e per essa in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Attilio Cavallo;
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_5 dall'Avv. Maria Pia Magistro;
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t.; CP_7
, rappresentata e difesa dall'Avv. Filomena D'Addario; Parte_2
convenuti
*********
Nell'ambito del procedimento esecutivo R.G.E. 181/2021 avviato da ai Parte_1 danni di , il G.E. - con ordinanza del 29/05/2024 - ha disposto la Controparte_1 sospensione del procedimento esecutivo onerando il creditore pignorante ovvero quello più diligente di introdurre il giudizio di divisione, alla luce dell'esistenza, sull'intero compendio pignorato, di un diritto di comproprietà in favore dei Controparte_2
A tanto ha provveduto la che con atto di citazione del 24/09/2024 ha Parte_1 chiesto - in via preliminare - di accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita di eredità da parte di e della successione di e - in Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 via principale - di dichiarare lo scioglimento della comunione dei beni immobili pignorati disponendo la vendita degli stessi.
Alle suddette conclusioni si sono associati e Controparte_3 Parte_2 Controparte_5
(creditori intervenuti nella procedura esecutiva R.G.E. 181/2021).
[...]
Quanto alla posizione dei comproprietari, - pur prestando adesione alla domanda Controparte_2 di scioglimento della divisione - ha chiesto che la stessa avvenga “in natura” e non già attraverso la vendita dell'intero compendio per cui è causa.
Infine, (comproprietario-esecutato) pur opponendosi alla domanda Controparte_1 preliminare formulata dall'attrice, ha comunque chiesto procedersi allo scioglimento della comunione dei beni immobili pignorati, mediante attribuzione dei singoli beni a ciascun comproprietario, in base al piano divisionale concordato;
inoltre, ha chiesto di accertare la carenza di legittimazione di e per essa di asserendo che la Controparte_3 Controparte_4 suddetta società non ha adeguatamente provato di essere divenuta titolare del credito originariamente in capo a BCC di San Marzano di San Giuseppe e contestando, inoltre, la violazione dell'art. 2 co. 6) della legge n. 130/1999, in quanto né la società veicolo ( CP_3
né quella incaricata di recuperare il credito ( risultano inserite
[...] Controparte_4 nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB.
Ciò premesso, in primo luogo appare opportuno esaminare le contestazioni che CP_1
ha formulato avverso la posizione di dovendo rilevarsi come le stesse
[...] Controparte_3 risultano, in questa sede, inammissibili.
Al riguardo, infatti, la legittimazione a contraddire nel presente giudizio di divisione da parte di e per essa di discende automaticamente dall'intervento Controparte_3 Controparte_4 depositato dalla suddetta società – ai sensi dell'art. 499 c.p.c. - nel procedimento esecutivo R.G.E. 181/2021; ciò in quanto, la legittimazione a formulare domande nell'ambito del processo di divisione promosso ai sensi dell'art. 600 c.p.c. appartiene a tutte le parti del procedimento esecutivo (e quindi sia al creditore pignorante che a ciascuno dei creditori intervenuti).
Né risulta possibile per l'esecutato formulare contestazioni avverso il diritto di uno dei creditori di procedere ad esecuzione forzata nell'ambito del giudizio di divisone, potendo tali contestazioni essere formulate unicamente nel corso del processo esecutivo e mediante lo strumento dell'opposizione all'esecuzione.
In questo senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il giudizio di divisione dei beni indivisi pignorati ha natura di procedimento incidentale di cognizione del procedimento esecutivo, e come tale, pur essendo in collegamento funzionale con il procedimento esecutivo, ha una sua funzione circoscritta e autonoma, nonché una sua autonomina funzionale. Esso costituisce un giudizio di scioglimento della comunione devoluto alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, che provvede alla trattazione della causa quale giudice istruttore. Ne consegue che la divisione endoesecutiva non può essere considerata una fase, o un subprocedimento, dell'espropriazione immobiliare in cui si innesta, ma rimane autonoma rispetto ad essa in quanto procedimento eventuale ed incidentale di cognizione e che, stante la sua autonomia con il procedimento esecutivo, nell'abito del procedimento divisionale non possono essere introdotte, e se introdotte non possono essere esaminare e decise, eventuali opposizioni esecutive” (cfr. Cass. Civ., sez. III, 04/08/2021, n. 22210).
Esclusa – per quanto fino ad ora esposto – la carenza di legittimazione di e per Controparte_3 essa di è possibile ora passare ad esaminare la domanda formulata dalla Controparte_4 società attrice volta ad accertare che i sigg. e hanno Controparte_1 Controparte_2 accettato tacitamente l'eredità di . Persona_1
Tal domanda, evidentemente preliminare da un punto di vista logico-giuridico rispetto a quella divisione, è fondata e va accolta.
E infatti, che e abbiano accettato tacitamente l'eredità di Controparte_1 Controparte_2
si desume da una serie di indici tra loro concordanti. Persona_1
In primo luogo, un primo dato è costituito dal fatto che fin dal 2007 - ossia dalla data di apertura della successione di - i due chiamati all'eredità sono stati nel possesso dei beni Persona_1 immobili caduti in successione (come si evince dalla relazione di stima del compendio pignorato, predisposta nel procedimento esecutivo), senza aver provveduto a predisporre - nel termine di tre mesi dalla suddetta apertura – l'inventario, con conseguente applicazione dell'art. 485 co. 3) c.c.
Ulteriore elemento che depone nel senso dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte dei chiamati è rappresentato dalla voltura catastale dei beni;
sul punto, va infatti rilevato come - secondo la giurisprudenza di legittimità - mentre sono inidonei a provare l'accettazione tacita atti di natura meramente fiscale (come la denuncia di successione) tale accettazione può invece essere desunta dal compimento di atti che sono al contempo di natura fiscale e civile, come la voltura catastale, che rileva non solo da un punto di vista fiscale ma anche da quello civile (cfr. Cass. Civ., sez. II, 11/0572009, n. 10796).
Infine, ulteriore e decisivo elemento è quello per il quale sia che Controparte_2 CP_1
si sono costituiti nel presente giudizio chiedendo espressamente lo scioglimento della
[...] comunione;
domanda che evidentemente presuppone l'accettazione tacita dell'eredità.
In ragione di quanto fino ad ora esposto, può quindi disporsi il proseguo del giudizio di divisione introdotto da verificando in particolare se è possibile – così come Parte_1 richiesto dai comproprietari – procedere alla divisione in natura del compendio oggetto di causa (soluzione preferita dal legislatore, come si evince dal disposto dell'art. 720 c.c.), ovvero se - in assenza dei presupposti per la comoda divisibilità dello stesso - è necessario procedere alla vendita del suddetto compendio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Andrea Paiano:
RIGETTA la domanda proposta da nei confronti di e per Controparte_1 Controparte_3 essa di Controparte_4
DICHIARA che e hanno accettato tacitamente l'eredità Controparte_2 Controparte_1 di;
Persona_1 DISPONE la comparizione delle parti – per il proseguo del giudizio – all'udienza del 09/03/2026;
SPESE al definitivo.
Si comunichi. Il Giudice
Taranto, lì 22/12/2025 Dott. Andrea Paiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Andrea Paiano ha pronunciato la seguente:
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al numero R.G. 4103/2043, promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Salvatore Coppola;
attrice nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Monaco Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierfrancesco Lupo;
Controparte_2
e per essa in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Attilio Cavallo;
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_5 dall'Avv. Maria Pia Magistro;
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t.; CP_7
, rappresentata e difesa dall'Avv. Filomena D'Addario; Parte_2
convenuti
*********
Nell'ambito del procedimento esecutivo R.G.E. 181/2021 avviato da ai Parte_1 danni di , il G.E. - con ordinanza del 29/05/2024 - ha disposto la Controparte_1 sospensione del procedimento esecutivo onerando il creditore pignorante ovvero quello più diligente di introdurre il giudizio di divisione, alla luce dell'esistenza, sull'intero compendio pignorato, di un diritto di comproprietà in favore dei Controparte_2
A tanto ha provveduto la che con atto di citazione del 24/09/2024 ha Parte_1 chiesto - in via preliminare - di accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita di eredità da parte di e della successione di e - in Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 via principale - di dichiarare lo scioglimento della comunione dei beni immobili pignorati disponendo la vendita degli stessi.
Alle suddette conclusioni si sono associati e Controparte_3 Parte_2 Controparte_5
(creditori intervenuti nella procedura esecutiva R.G.E. 181/2021).
[...]
Quanto alla posizione dei comproprietari, - pur prestando adesione alla domanda Controparte_2 di scioglimento della divisione - ha chiesto che la stessa avvenga “in natura” e non già attraverso la vendita dell'intero compendio per cui è causa.
Infine, (comproprietario-esecutato) pur opponendosi alla domanda Controparte_1 preliminare formulata dall'attrice, ha comunque chiesto procedersi allo scioglimento della comunione dei beni immobili pignorati, mediante attribuzione dei singoli beni a ciascun comproprietario, in base al piano divisionale concordato;
inoltre, ha chiesto di accertare la carenza di legittimazione di e per essa di asserendo che la Controparte_3 Controparte_4 suddetta società non ha adeguatamente provato di essere divenuta titolare del credito originariamente in capo a BCC di San Marzano di San Giuseppe e contestando, inoltre, la violazione dell'art. 2 co. 6) della legge n. 130/1999, in quanto né la società veicolo ( CP_3
né quella incaricata di recuperare il credito ( risultano inserite
[...] Controparte_4 nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB.
Ciò premesso, in primo luogo appare opportuno esaminare le contestazioni che CP_1
ha formulato avverso la posizione di dovendo rilevarsi come le stesse
[...] Controparte_3 risultano, in questa sede, inammissibili.
Al riguardo, infatti, la legittimazione a contraddire nel presente giudizio di divisione da parte di e per essa di discende automaticamente dall'intervento Controparte_3 Controparte_4 depositato dalla suddetta società – ai sensi dell'art. 499 c.p.c. - nel procedimento esecutivo R.G.E. 181/2021; ciò in quanto, la legittimazione a formulare domande nell'ambito del processo di divisione promosso ai sensi dell'art. 600 c.p.c. appartiene a tutte le parti del procedimento esecutivo (e quindi sia al creditore pignorante che a ciascuno dei creditori intervenuti).
Né risulta possibile per l'esecutato formulare contestazioni avverso il diritto di uno dei creditori di procedere ad esecuzione forzata nell'ambito del giudizio di divisone, potendo tali contestazioni essere formulate unicamente nel corso del processo esecutivo e mediante lo strumento dell'opposizione all'esecuzione.
In questo senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il giudizio di divisione dei beni indivisi pignorati ha natura di procedimento incidentale di cognizione del procedimento esecutivo, e come tale, pur essendo in collegamento funzionale con il procedimento esecutivo, ha una sua funzione circoscritta e autonoma, nonché una sua autonomina funzionale. Esso costituisce un giudizio di scioglimento della comunione devoluto alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, che provvede alla trattazione della causa quale giudice istruttore. Ne consegue che la divisione endoesecutiva non può essere considerata una fase, o un subprocedimento, dell'espropriazione immobiliare in cui si innesta, ma rimane autonoma rispetto ad essa in quanto procedimento eventuale ed incidentale di cognizione e che, stante la sua autonomia con il procedimento esecutivo, nell'abito del procedimento divisionale non possono essere introdotte, e se introdotte non possono essere esaminare e decise, eventuali opposizioni esecutive” (cfr. Cass. Civ., sez. III, 04/08/2021, n. 22210).
Esclusa – per quanto fino ad ora esposto – la carenza di legittimazione di e per Controparte_3 essa di è possibile ora passare ad esaminare la domanda formulata dalla Controparte_4 società attrice volta ad accertare che i sigg. e hanno Controparte_1 Controparte_2 accettato tacitamente l'eredità di . Persona_1
Tal domanda, evidentemente preliminare da un punto di vista logico-giuridico rispetto a quella divisione, è fondata e va accolta.
E infatti, che e abbiano accettato tacitamente l'eredità di Controparte_1 Controparte_2
si desume da una serie di indici tra loro concordanti. Persona_1
In primo luogo, un primo dato è costituito dal fatto che fin dal 2007 - ossia dalla data di apertura della successione di - i due chiamati all'eredità sono stati nel possesso dei beni Persona_1 immobili caduti in successione (come si evince dalla relazione di stima del compendio pignorato, predisposta nel procedimento esecutivo), senza aver provveduto a predisporre - nel termine di tre mesi dalla suddetta apertura – l'inventario, con conseguente applicazione dell'art. 485 co. 3) c.c.
Ulteriore elemento che depone nel senso dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte dei chiamati è rappresentato dalla voltura catastale dei beni;
sul punto, va infatti rilevato come - secondo la giurisprudenza di legittimità - mentre sono inidonei a provare l'accettazione tacita atti di natura meramente fiscale (come la denuncia di successione) tale accettazione può invece essere desunta dal compimento di atti che sono al contempo di natura fiscale e civile, come la voltura catastale, che rileva non solo da un punto di vista fiscale ma anche da quello civile (cfr. Cass. Civ., sez. II, 11/0572009, n. 10796).
Infine, ulteriore e decisivo elemento è quello per il quale sia che Controparte_2 CP_1
si sono costituiti nel presente giudizio chiedendo espressamente lo scioglimento della
[...] comunione;
domanda che evidentemente presuppone l'accettazione tacita dell'eredità.
In ragione di quanto fino ad ora esposto, può quindi disporsi il proseguo del giudizio di divisione introdotto da verificando in particolare se è possibile – così come Parte_1 richiesto dai comproprietari – procedere alla divisione in natura del compendio oggetto di causa (soluzione preferita dal legislatore, come si evince dal disposto dell'art. 720 c.c.), ovvero se - in assenza dei presupposti per la comoda divisibilità dello stesso - è necessario procedere alla vendita del suddetto compendio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Andrea Paiano:
RIGETTA la domanda proposta da nei confronti di e per Controparte_1 Controparte_3 essa di Controparte_4
DICHIARA che e hanno accettato tacitamente l'eredità Controparte_2 Controparte_1 di;
Persona_1 DISPONE la comparizione delle parti – per il proseguo del giudizio – all'udienza del 09/03/2026;
SPESE al definitivo.
Si comunichi. Il Giudice
Taranto, lì 22/12/2025 Dott. Andrea Paiano