Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 16/02/2026, n. 369
CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancata realizzazione della condizione sospensiva

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello, affermando che se la condizione sospensiva non si realizza, il contratto è inefficace e l'imposta di registro dovuta sull'atto di risoluzione è in misura fissa, non proporzionale sulla restituzione dell'acconto, poiché l'effetto economico del contratto non si è mai prodotto. La restituzione dell'acconto deriva da un indebito oggettivo e non da una risoluzione in senso tecnico.

  • Rigettato
    Tassazione della prestazione patrimoniale restitutoria

    La Corte ha ritenuto non condivisibile la tesi dell'Ufficio, secondo cui l'accordo risolutivo è un nuovo accordo tra le parti assimilabile a un atto dispositivo. La Corte ha affermato che il contratto di compravendita non ha mai prodotto effetti giuridici e dunque non si può parlare di risoluzione in senso tecnico, e la restituzione dell'acconto non deriva dalla risoluzione ma da un indebito oggettivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 16/02/2026, n. 369
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 369
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo