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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 16/02/2026, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 369/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
04/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO DANIELA, Presidente e Relatore
BORSANI LUISA CARLA, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1185/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4567/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
20 e pubblicata il 18/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 23/1T/120042/000/P002 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 293/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede la riforma della sentenza poichè, non essendosi verificato alcun effetto traslativo del bene oggetto della compravendita, l'imposta è dovuta in misura fissa, secondo la disciplina dettata dall'art. 27 del TUR.
Resistente/Appellato: chiede la conferma della sentenza poichè l'imposta è stata liquidata sull'accordo risolutivo di mutuo dissenso, è stata tassata la prestazione patrimoniale restitutoria di euro 1.466.576,56, quale corrispettivo per la risoluzione, ai sensi dell'art. 9 Tariffa Parte I allegata al DPR n. 131 del 1986, secondo la disciplina dettata dall'art. 28 del TUR.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La questione riguarda l'imposta di registro proporzionale di euro 43.205,75 richiesta con avviso di liquidazione sull'accordo risolutivo di un contratto di compravendita di un blocco di terreni in Campoformido, contratto sottoposto alla condizione sospensiva della rinnovazione o nuova stipulazione di una Convenzione edilizia con il Comune, condizione non realizzata, con rimborso, per tale motivo, dell'acconto di euro 1.466.576,56
a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo.
Con atto di appello, la contribuente Ricorrente_1 Srl impugna la sentenza n. 4567/20/2024 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, che ha respinto il ricorso.
Per l'appellante, non essendosi verificato alcun effetto traslativo del bene oggetto della compravendita è dovuta l'imposta in misura fissa, secondo la disciplina dettata dall'art. 27 del TUR.
Per l'Ufficio, l'imposta è stata liquidata sull'accordo risolutivo di mutuo dissenso, è stata tassata la prestazione patrimoniale restitutoria di euro 1.466.576,56, quale corrispettivo per la risoluzione, ai sensi dell'art. 9 Tariffa
Parte I allegata al DPR n. 131 del 1986, secondo la disciplina dettata dall'art. 28 del TUR.
In particolare, a parere dell'Agenzia delle Entrate, l'atto con cui le parti dichiarano che la condizione sospensiva non si è avverata, dispongono la restituzione dell'acconto e risolvono il contratto è un atto autonomo, diverso dal contratto condizionato originario. Per tale ragione deve essere tassato come atto risolutivo con effetti patrimoniali, ai sensi dell'articolo 28 del TUR e non come atto inefficace, ai sensi dell'articolo 27 del TUR. In pratica, per l'Ufficio l'atto di risoluzione è soggetto a imposta di registro proporzionale in quanto la restituzione dell'acconto è vista come prestazione patrimoniale. In concreto, la restituzione dell'acconto non è neutra fiscalmente perché deriva da un nuovo accordo tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Se in un contratto di compravendita o in un preliminare sottoposto a condizione sospensiva la condizione non si realizza il contratto è inefficace. Se le parti formalizzano la risoluzione e restituiscono l'acconto versato,
l'imposta di registro dovuta è dunque l'imposta in misura fissa sull'atto di risoluzione e non l'imposta proporzionale sulla restituzione dell'acconto perché l'effetto economico del contratto non si è mai prodotto.
Lo stesso orientamento dell'Agenzia delle Entrate è in questo senso: la mancata realizzazione della condizione sospensiva equivale, dal punto di vista fiscale, a un contratto mai divenuto efficace. In particolare, la risposta a interpello n. 78/2024 chiarisce il trattamento fiscale degli atti sottoposti a condizione sospensiva ai fini dell'imposta di registro. Richiamando la disciplina dell'art. 27 TUR precisa: un atto sottoposto a condizione sospensiva va registrato con imposta a misura fissa;
se la condizione si verifica si deve denunciare l'avveramento e versare la differenza di imposta dovuta, se la condizione non si verifica il contratto non produce effetti giuridici e non si genera imposta proporzionale perché non è mai stato efficace.
Anche la Corte di cassazione ha osservato che, se la causa dell'imposta viene meno perché il contratto non si realizza\ non sussiste capacità contributiva. (Cass. Sez. I, Ord. n. 27093/24).
Al contrario, l'Ufficio considera l'accordo risolutivo un nuovo accordo tra le parti e lo assimila a un atto dispositivo. Tesi non condivisibile perché il contratto di compravendita non ha mai prodotto effetti giuridici e dunque non si può parlare di risoluzione in senso tecnico perché non c'è mai stato un contratto da risolvere e la restituzione dell'acconto non deriva dalla risoluzione del contratto, ma da un indebito oggettivo, così come dichiarato nell'accordo risolutivo.
Del resto, l'imposta di registro mira a tassare atti con capacità contributiva reale, non una mera restituzione di somme indebitamente versate, che non può essere ritenuta un trasferimento di ricchezza.
Il contrasto giurisprudenziale giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello. Spese compensate. Il Presidente Daniela Borgonovo
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
04/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO DANIELA, Presidente e Relatore
BORSANI LUISA CARLA, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1185/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4567/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
20 e pubblicata il 18/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 23/1T/120042/000/P002 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 293/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede la riforma della sentenza poichè, non essendosi verificato alcun effetto traslativo del bene oggetto della compravendita, l'imposta è dovuta in misura fissa, secondo la disciplina dettata dall'art. 27 del TUR.
Resistente/Appellato: chiede la conferma della sentenza poichè l'imposta è stata liquidata sull'accordo risolutivo di mutuo dissenso, è stata tassata la prestazione patrimoniale restitutoria di euro 1.466.576,56, quale corrispettivo per la risoluzione, ai sensi dell'art. 9 Tariffa Parte I allegata al DPR n. 131 del 1986, secondo la disciplina dettata dall'art. 28 del TUR.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La questione riguarda l'imposta di registro proporzionale di euro 43.205,75 richiesta con avviso di liquidazione sull'accordo risolutivo di un contratto di compravendita di un blocco di terreni in Campoformido, contratto sottoposto alla condizione sospensiva della rinnovazione o nuova stipulazione di una Convenzione edilizia con il Comune, condizione non realizzata, con rimborso, per tale motivo, dell'acconto di euro 1.466.576,56
a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo.
Con atto di appello, la contribuente Ricorrente_1 Srl impugna la sentenza n. 4567/20/2024 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, che ha respinto il ricorso.
Per l'appellante, non essendosi verificato alcun effetto traslativo del bene oggetto della compravendita è dovuta l'imposta in misura fissa, secondo la disciplina dettata dall'art. 27 del TUR.
Per l'Ufficio, l'imposta è stata liquidata sull'accordo risolutivo di mutuo dissenso, è stata tassata la prestazione patrimoniale restitutoria di euro 1.466.576,56, quale corrispettivo per la risoluzione, ai sensi dell'art. 9 Tariffa
Parte I allegata al DPR n. 131 del 1986, secondo la disciplina dettata dall'art. 28 del TUR.
In particolare, a parere dell'Agenzia delle Entrate, l'atto con cui le parti dichiarano che la condizione sospensiva non si è avverata, dispongono la restituzione dell'acconto e risolvono il contratto è un atto autonomo, diverso dal contratto condizionato originario. Per tale ragione deve essere tassato come atto risolutivo con effetti patrimoniali, ai sensi dell'articolo 28 del TUR e non come atto inefficace, ai sensi dell'articolo 27 del TUR. In pratica, per l'Ufficio l'atto di risoluzione è soggetto a imposta di registro proporzionale in quanto la restituzione dell'acconto è vista come prestazione patrimoniale. In concreto, la restituzione dell'acconto non è neutra fiscalmente perché deriva da un nuovo accordo tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Se in un contratto di compravendita o in un preliminare sottoposto a condizione sospensiva la condizione non si realizza il contratto è inefficace. Se le parti formalizzano la risoluzione e restituiscono l'acconto versato,
l'imposta di registro dovuta è dunque l'imposta in misura fissa sull'atto di risoluzione e non l'imposta proporzionale sulla restituzione dell'acconto perché l'effetto economico del contratto non si è mai prodotto.
Lo stesso orientamento dell'Agenzia delle Entrate è in questo senso: la mancata realizzazione della condizione sospensiva equivale, dal punto di vista fiscale, a un contratto mai divenuto efficace. In particolare, la risposta a interpello n. 78/2024 chiarisce il trattamento fiscale degli atti sottoposti a condizione sospensiva ai fini dell'imposta di registro. Richiamando la disciplina dell'art. 27 TUR precisa: un atto sottoposto a condizione sospensiva va registrato con imposta a misura fissa;
se la condizione si verifica si deve denunciare l'avveramento e versare la differenza di imposta dovuta, se la condizione non si verifica il contratto non produce effetti giuridici e non si genera imposta proporzionale perché non è mai stato efficace.
Anche la Corte di cassazione ha osservato che, se la causa dell'imposta viene meno perché il contratto non si realizza\ non sussiste capacità contributiva. (Cass. Sez. I, Ord. n. 27093/24).
Al contrario, l'Ufficio considera l'accordo risolutivo un nuovo accordo tra le parti e lo assimila a un atto dispositivo. Tesi non condivisibile perché il contratto di compravendita non ha mai prodotto effetti giuridici e dunque non si può parlare di risoluzione in senso tecnico perché non c'è mai stato un contratto da risolvere e la restituzione dell'acconto non deriva dalla risoluzione del contratto, ma da un indebito oggettivo, così come dichiarato nell'accordo risolutivo.
Del resto, l'imposta di registro mira a tassare atti con capacità contributiva reale, non una mera restituzione di somme indebitamente versate, che non può essere ritenuta un trasferimento di ricchezza.
Il contrasto giurisprudenziale giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello. Spese compensate. Il Presidente Daniela Borgonovo