Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2024, n. 8804
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Sentenza 2 febbraio 2024

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L'accoglimento del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. nella fase rescindente esclude che, rispetto alla fase rescissoria, debba pronunciarsi la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria, anche in caso di successiva inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2024, n. 8804
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8804
    Data del deposito : 2 febbraio 2024

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