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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/12/2025, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 24006/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR IN Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. DR SI Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 24006/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. RAFFAGLIO PAOLA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. CHELI STEFANIA) Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 3/12/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale sita in Desenzano del Garda (BS), Via Pratomaggiore, 634 – Interno 4, di proprietà della sig.ra
, sarà assegnata alla stessa, con tutte le pertinenze, nonché mobili ed accessori acquistati e ivi Controparte_1 presenti, la quale continuerà ad abitarvi.
3. Il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre.
4. I genitori continueranno, inoltre, ad esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio minore assumendo di comune accordo tutte le decisioni relative alla crescita, all'educazione, all'equilibrio psico-fisico del minore, tenendo conto in ogni caso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni.
5. I genitori si impegnano, altresì, a tenere aggiornato l'altro genitore, in quel momento non affidatario, riguardo le condizioni di salute del figlio e in generale, sulla propria quotidianità, ritenendo a ciò sufficiente anche solo l'invio di un messaggio riepilogativo al giorno, senza necessità o obbligo reciproco di invio fotografie e/o video del bambino
1 atte a documentare o comprovare lo scambio di informazioni che di per sé deve ritenersi sufficiente ed esaustivo per l'altro genitore.
6. Nel caso di specie, si evidenzia che il minore gode di ottimi rapporti con entrambi i genitori, pertanto, al fine di valorizzare il rapporto equilibrato e continuativo con ognuno di essi, i ricorrenti si accordano sul seguente diritto di visita:
DURANTE L'NN LA:
1^ SETTIMANA: FINE SETTIMANA CON IL PADRE:
- Il Sig. terrà con sé il figlio dal venerdì pomeriggio, avendo cura di recuperarlo dall'uscita Pt_1 dall'asilo/scuola, ovvero nei periodi di vacanze scolastiche, tra le ore 13 e le ore 14 presso la casa materna, sino al lunedì mattina, quando lo accompagnerà all'asilo/scuola, ovvero nei periodi di vacanze scolastiche, entro le ore 9 presso la casa materna.
2^ SETTIMANA: FINE SETTIMANA CON LA MADRE:
Il Sig. terrà con sé il figlio dal giovedì pomeriggio, avendo cura di recuperarlo dall'uscita Pt_1 dall'asilo/scuola, ovvero nei periodi di vacanze scolastiche, tra le ore 13 e le ore 14 presso la casa materna, sino al venerdì mattina, quando lo riaccompagnerà all'asilo/scuola, ovvero nei periodi di vacanze scolastiche, entro le ore
9 presso la casa materna.
DURANTE IL PERIODO FESTIVO:
Nei giorni festivi da calendario scolastico (1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile etc) i genitori concordano di mantenere comunque la frequenza secondo quanto sopra descritto.
Durante le vacanze natalizie, e solo fino a quando i nonni paterni saranno in vita, le trascorrerà con Persona_1 il padre, dal 22 Dicembre al 6 Gennaio, ad eccezione dei giorni dal 31 dicembre sino al 2 gennaio, durante i quali il minore starà con la madre, pernotti inclusi.
Allorquando i nonni paterni non saranno più in vita, i coniugi concordano sin d'ora per un'alternanza settimanale delle vacanze natalizie, dividendo a metà il periodo delle vacanze scolastiche ed alternando di anno in anno, Natale con Capodanno.
Durante le vacanze pasquali, i coniugi – salvo diversi accordi – divideranno a metà la settimana di vacanze scolastiche, alternando di anno in anno, la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo, con lo stesso genitore.
DURANTE LE VACANZE ESTIVE:
I genitori terranno con sé il minore per una settimana consecutiva, da stabilire entro il 30 maggio dell'anno, e con precisazione che tale settimana potrà essere scelta da ciascun genitore a prescindere dai giorni di competenza (e di collocazione del figlio) di uno o dell'altro; gli eventuali giorni perduti di collocazione presso l'uno o l'altro genitore, dovranno essere poi recuperati.
I genitori potranno viaggiare con il figlio, nei giorni/week end di propria competenza o nella settimana estiva comunicata, avendo premura di comunicare, almeno 2 settimane prima, i propri programmi vicendevolmente e di fornire tutte le indicazioni al riguardo all'altro genitore, garantendo un contatto telefonico (serale dalle ore 18 alle
20.30) al giorno tramite telefonate o videochiamate.
2 Il suddetto calendario potrà subire delle modifiche in base alle esigenze e ai bisogni del minore e sin da ora i genitori si impegnano a collaborare e ad essere flessibili nella gestione di eventi imprevisti straordinari, prendendo congiuntamente le decisioni nell'interesse precipuo del figlio.
I genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente ogni eventuale pernottamento fuori casa del minore.
7. I coniugi concordano che nei giorni in cui il figlio sarà con l'altro genitore, ciascuno potrà effettuare una videochiamata al giorno, tramite telefono del genitore e/o persona di fiducia che si stia prendendo cura del minore, tra le ore 18 e le ore 20.30.
8. I coniugi concordano sulla circostanza che entrambi hanno il diritto di essere informati reciprocamente, con almeno 10 giorni di anticipo, dei turni lavorativi - serali e/o dei viaggi/trasferte lavorative, che coinvolgano giorni o orari durante i quali il minore è collocato presso il genitore impegnato, affinché l'altro genitore possa occuparsi del figlio, se libero a sua volta da impegni, e tenerlo con sé nella serata o nei giorni in cui l'altro genitore è al lavoro, pernotto incluso, e riportandolo poi direttamente all'asilo/scuola il giorno o i giorni successivi. Se invece l'altro genitore è impossibilitato, avrà diritto a lasciare il figlio con nonni, a baby sitter o altre figure di fiducia, a libera scelta e spesa del genitore in quel momento collocatario.
In caso, invece, di impedimento temporaneo/imprevisto di uno dei genitori, l'altro genitore ne deve essere informato tempestivamente ed anche in questo caso ha la priorità a prendersi cura del minore, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, prima di ricorrere all'affidamento ai nonni o a baby sitter o altre figure di fiducia, sempre a libera scelta e spesa del genitore in quel momento affidatario.
9. Resta fermo l'obbligo per entrambi i genitori di contribuzione alle spese straordinarie come da Protocollo
d'intesa siglato tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia il 14 luglio 2016, allegato al presente ricorso (doc. 6), che vengono sin d'ora suddivise nella misura del 50% ciascuno (cfr. doc. n. 10).
Le stesse dovranno essere pagate entro la fine del mese del pagamento. Per quanto riguarda le attività extrascolastiche frequentate da , le Parti concordano che le stesse potranno essere due Persona_1 contemporaneamente, come già in atto, ma previamente concordate tra i genitori. Laddove uno dei due volesse far svolgere al figlio un'attività ulteriore (quindi una terza attività), il genitore che iscriverà il figlio all'attività sosterrà anche il 100% delle relative spese straordinarie.
10. Il padre, a decorrere dal deposito del presente ricorso sottoscritto congiuntamente, verserà il mantenimento in favore del figlio minore, per un importo mensile complessivo pari ad € 620,00 che verrà versato alla Sig.ra CP_1 entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. L'importo sopra indicato verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
11. L'assegno unico universale verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra in aggiunta a eventuali CP_1 bonus per il minore e/o eventuali detrazioni fiscali.
12. L'autovettura Citroen di proprietà del marito, resterà a quest'ultimo, senza previsione di alcun conguaglio/esborso/rimborso a favore della Sig.ra conseguentemente le parti dichiarano di nulla avere a CP_1 pretendere anche su detto aspetto.
13. Il sig. al contempo, si impegna a vincolare in conto a favore del minore, ma intestato al Sig. Pt_1 Pt_1
l'importo di € 8.000,00 entro e non oltre 30 giorni dalla avvenuta vendita e/o altra forma di alienazione (anche a
3 titolo gratuito) dell'autovettura di cui al precedente punto 12) ed a fornirne relativa prova (e documentazione comprovante il vincolo delle somme) alla moglie.
Il Sig. si obbliga ad inviare rendicontazione del conto suddetto alla Sig.ra entro il 31 Dicembre Pt_1 CP_1 di ogni anno. L'importo vincolato sarà utilizzato esclusivamente a favore di per tasse universitarie e/o Persona_1 eventuali spese sanitarie in caso di grave malattia dello stesso. Una volta esaurito il denaro vincolato, le spese suddette torneranno ad essere suddivise al 50% tra le parti come da Protocollo Spese straordinarie Tribunale di
Brescia. Qualsiasi utilizzo diverso di detto conto richiederà il consenso di entrambi i genitori, da formalizzarsi per iscritto.
14. Inoltre, entro e non oltre la data di deposito telematico del presente ricorso avanti il Tribunale, il sig. Pt_1 si impegna a spostare la propria residenza anagrafica dalla casa coniugale, affinché la sig.ra possa CP_1 aggiornare il proprio ISEE (anche ai fini dell'adeguamento dell'importo dell'assegno unico) e il proprio stato di famiglia.
15. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a richiedere un contributo per il loro mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
16. I coniugi prestano reciprocamente il proprio consenso al rilascio o rinnovazione da parte della competente autorità di documento valido per l'espatrio, anche per i figli minori.
17. Spese legali compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/06/2021, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di DESENZANO DEL GARDA (BS) (atto n. 44, parte II, serie C, anno 2021).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
DR IN DR SI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR IN Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. DR SI Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 24006/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. RAFFAGLIO PAOLA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. CHELI STEFANIA) Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 3/12/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale sita in Desenzano del Garda (BS), Via Pratomaggiore, 634 – Interno 4, di proprietà della sig.ra
, sarà assegnata alla stessa, con tutte le pertinenze, nonché mobili ed accessori acquistati e ivi Controparte_1 presenti, la quale continuerà ad abitarvi.
3. Il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre.
4. I genitori continueranno, inoltre, ad esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio minore assumendo di comune accordo tutte le decisioni relative alla crescita, all'educazione, all'equilibrio psico-fisico del minore, tenendo conto in ogni caso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni.
5. I genitori si impegnano, altresì, a tenere aggiornato l'altro genitore, in quel momento non affidatario, riguardo le condizioni di salute del figlio e in generale, sulla propria quotidianità, ritenendo a ciò sufficiente anche solo l'invio di un messaggio riepilogativo al giorno, senza necessità o obbligo reciproco di invio fotografie e/o video del bambino
1 atte a documentare o comprovare lo scambio di informazioni che di per sé deve ritenersi sufficiente ed esaustivo per l'altro genitore.
6. Nel caso di specie, si evidenzia che il minore gode di ottimi rapporti con entrambi i genitori, pertanto, al fine di valorizzare il rapporto equilibrato e continuativo con ognuno di essi, i ricorrenti si accordano sul seguente diritto di visita:
DURANTE L'NN LA:
1^ SETTIMANA: FINE SETTIMANA CON IL PADRE:
- Il Sig. terrà con sé il figlio dal venerdì pomeriggio, avendo cura di recuperarlo dall'uscita Pt_1 dall'asilo/scuola, ovvero nei periodi di vacanze scolastiche, tra le ore 13 e le ore 14 presso la casa materna, sino al lunedì mattina, quando lo accompagnerà all'asilo/scuola, ovvero nei periodi di vacanze scolastiche, entro le ore 9 presso la casa materna.
2^ SETTIMANA: FINE SETTIMANA CON LA MADRE:
Il Sig. terrà con sé il figlio dal giovedì pomeriggio, avendo cura di recuperarlo dall'uscita Pt_1 dall'asilo/scuola, ovvero nei periodi di vacanze scolastiche, tra le ore 13 e le ore 14 presso la casa materna, sino al venerdì mattina, quando lo riaccompagnerà all'asilo/scuola, ovvero nei periodi di vacanze scolastiche, entro le ore
9 presso la casa materna.
DURANTE IL PERIODO FESTIVO:
Nei giorni festivi da calendario scolastico (1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile etc) i genitori concordano di mantenere comunque la frequenza secondo quanto sopra descritto.
Durante le vacanze natalizie, e solo fino a quando i nonni paterni saranno in vita, le trascorrerà con Persona_1 il padre, dal 22 Dicembre al 6 Gennaio, ad eccezione dei giorni dal 31 dicembre sino al 2 gennaio, durante i quali il minore starà con la madre, pernotti inclusi.
Allorquando i nonni paterni non saranno più in vita, i coniugi concordano sin d'ora per un'alternanza settimanale delle vacanze natalizie, dividendo a metà il periodo delle vacanze scolastiche ed alternando di anno in anno, Natale con Capodanno.
Durante le vacanze pasquali, i coniugi – salvo diversi accordi – divideranno a metà la settimana di vacanze scolastiche, alternando di anno in anno, la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo, con lo stesso genitore.
DURANTE LE VACANZE ESTIVE:
I genitori terranno con sé il minore per una settimana consecutiva, da stabilire entro il 30 maggio dell'anno, e con precisazione che tale settimana potrà essere scelta da ciascun genitore a prescindere dai giorni di competenza (e di collocazione del figlio) di uno o dell'altro; gli eventuali giorni perduti di collocazione presso l'uno o l'altro genitore, dovranno essere poi recuperati.
I genitori potranno viaggiare con il figlio, nei giorni/week end di propria competenza o nella settimana estiva comunicata, avendo premura di comunicare, almeno 2 settimane prima, i propri programmi vicendevolmente e di fornire tutte le indicazioni al riguardo all'altro genitore, garantendo un contatto telefonico (serale dalle ore 18 alle
20.30) al giorno tramite telefonate o videochiamate.
2 Il suddetto calendario potrà subire delle modifiche in base alle esigenze e ai bisogni del minore e sin da ora i genitori si impegnano a collaborare e ad essere flessibili nella gestione di eventi imprevisti straordinari, prendendo congiuntamente le decisioni nell'interesse precipuo del figlio.
I genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente ogni eventuale pernottamento fuori casa del minore.
7. I coniugi concordano che nei giorni in cui il figlio sarà con l'altro genitore, ciascuno potrà effettuare una videochiamata al giorno, tramite telefono del genitore e/o persona di fiducia che si stia prendendo cura del minore, tra le ore 18 e le ore 20.30.
8. I coniugi concordano sulla circostanza che entrambi hanno il diritto di essere informati reciprocamente, con almeno 10 giorni di anticipo, dei turni lavorativi - serali e/o dei viaggi/trasferte lavorative, che coinvolgano giorni o orari durante i quali il minore è collocato presso il genitore impegnato, affinché l'altro genitore possa occuparsi del figlio, se libero a sua volta da impegni, e tenerlo con sé nella serata o nei giorni in cui l'altro genitore è al lavoro, pernotto incluso, e riportandolo poi direttamente all'asilo/scuola il giorno o i giorni successivi. Se invece l'altro genitore è impossibilitato, avrà diritto a lasciare il figlio con nonni, a baby sitter o altre figure di fiducia, a libera scelta e spesa del genitore in quel momento collocatario.
In caso, invece, di impedimento temporaneo/imprevisto di uno dei genitori, l'altro genitore ne deve essere informato tempestivamente ed anche in questo caso ha la priorità a prendersi cura del minore, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, prima di ricorrere all'affidamento ai nonni o a baby sitter o altre figure di fiducia, sempre a libera scelta e spesa del genitore in quel momento affidatario.
9. Resta fermo l'obbligo per entrambi i genitori di contribuzione alle spese straordinarie come da Protocollo
d'intesa siglato tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia il 14 luglio 2016, allegato al presente ricorso (doc. 6), che vengono sin d'ora suddivise nella misura del 50% ciascuno (cfr. doc. n. 10).
Le stesse dovranno essere pagate entro la fine del mese del pagamento. Per quanto riguarda le attività extrascolastiche frequentate da , le Parti concordano che le stesse potranno essere due Persona_1 contemporaneamente, come già in atto, ma previamente concordate tra i genitori. Laddove uno dei due volesse far svolgere al figlio un'attività ulteriore (quindi una terza attività), il genitore che iscriverà il figlio all'attività sosterrà anche il 100% delle relative spese straordinarie.
10. Il padre, a decorrere dal deposito del presente ricorso sottoscritto congiuntamente, verserà il mantenimento in favore del figlio minore, per un importo mensile complessivo pari ad € 620,00 che verrà versato alla Sig.ra CP_1 entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. L'importo sopra indicato verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
11. L'assegno unico universale verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra in aggiunta a eventuali CP_1 bonus per il minore e/o eventuali detrazioni fiscali.
12. L'autovettura Citroen di proprietà del marito, resterà a quest'ultimo, senza previsione di alcun conguaglio/esborso/rimborso a favore della Sig.ra conseguentemente le parti dichiarano di nulla avere a CP_1 pretendere anche su detto aspetto.
13. Il sig. al contempo, si impegna a vincolare in conto a favore del minore, ma intestato al Sig. Pt_1 Pt_1
l'importo di € 8.000,00 entro e non oltre 30 giorni dalla avvenuta vendita e/o altra forma di alienazione (anche a
3 titolo gratuito) dell'autovettura di cui al precedente punto 12) ed a fornirne relativa prova (e documentazione comprovante il vincolo delle somme) alla moglie.
Il Sig. si obbliga ad inviare rendicontazione del conto suddetto alla Sig.ra entro il 31 Dicembre Pt_1 CP_1 di ogni anno. L'importo vincolato sarà utilizzato esclusivamente a favore di per tasse universitarie e/o Persona_1 eventuali spese sanitarie in caso di grave malattia dello stesso. Una volta esaurito il denaro vincolato, le spese suddette torneranno ad essere suddivise al 50% tra le parti come da Protocollo Spese straordinarie Tribunale di
Brescia. Qualsiasi utilizzo diverso di detto conto richiederà il consenso di entrambi i genitori, da formalizzarsi per iscritto.
14. Inoltre, entro e non oltre la data di deposito telematico del presente ricorso avanti il Tribunale, il sig. Pt_1 si impegna a spostare la propria residenza anagrafica dalla casa coniugale, affinché la sig.ra possa CP_1 aggiornare il proprio ISEE (anche ai fini dell'adeguamento dell'importo dell'assegno unico) e il proprio stato di famiglia.
15. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a richiedere un contributo per il loro mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
16. I coniugi prestano reciprocamente il proprio consenso al rilascio o rinnovazione da parte della competente autorità di documento valido per l'espatrio, anche per i figli minori.
17. Spese legali compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/06/2021, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di DESENZANO DEL GARDA (BS) (atto n. 44, parte II, serie C, anno 2021).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
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