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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/05/2025, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 11697/2023
All'udienza del 13.5.2025, davanti al giudice dr. Liana Pernice, chiamata la causa promossa da
Parte_1 contro
Controparte_1
[...]
e nei confronti del
Controparte_2 sono presenti: per il ricorrente, gli avv.ti Dell'Oglio; per i resistenti, l'avv. Lucido;
per il terzo chiamato, l'avv. Giovanni Zaffuto, in sostituzione dell'avv. Dario
Anzalone.
L'avv. Zaffuto precisa che in data odierna è stato depositato certificato di collaudo datato 24.5.2024, da cui si evince che i lavori all'interno del sono terminati in data 29.12.2023. CP_2
L'avv. Lucido non si oppone alla produzione deducendo che il sorgere del documento è comunque successivo alle decadenze processualmente intervenute nel procedimento.
L'avv. Dell'Oglio si oppone alla produzione stante la tardività e ne contesta integralmente il contenuto.
I procuratori discutono la causa riportandosi alle conclusioni in atti e chiedono che sia decisa.
Dichiarano altresì di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Indi il Giudice si ritira in camera di consiglio riservando all'esito della stessa la decisione della causa, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ. dr.ssa Liana Pernice - G.O.T.
Dalle ore 10.45, alle ore 13.30, viene sospesa la camera di consiglio. dr.ssa Liana Pernice - G.O.T.
1 Alle ore 23.00, terminata la camera di consiglio e all'esito di essa, viene data lettura della sentenza che segue, ex art. 429 cod. proc. civ.
dr.ssa Liana Pernice G.O.T.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Liana Pernice, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11697 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza del 13.5.2025 ex art. cod. proc. civ. ed avente ad oggetto “azione ex artt. 1584 e 1585 c.c.”
TRA
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
presso lo studio degli avv. ti Rosario Dell'Oglio (domicilio digitale: CP_2
e Giuseppe Dell'Oglio (domicilio digitale: Email_1
che lo rappresentano e difendono per procura ad litem in atti Email_2
RICORRENTE
E
(cod. fisc. ) e (cod. Controparte_1 C.F._2 Controparte_1 fisc. ), elettivamente domiciliati in presso lo studio C.F._3 CP_2 dell'avv. Alessandro Lucido (domicilio digitale: , che li Email_3 rappresenta e difende per procura ad litem in atti
RESISTENTI
E NEI CONFRONTI DI
(cod. fisc. ), in persona Controparte_3 P.IVA_1 del l.r. pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Dario
Anzalone (domicilio digitale: iuffrè.it), che lo rappresenta e Email_4 difende per procura ad litem in atti
TERZO CHIAMATO
RAGIONI DELLA DECISIONE
2 1.- Fatti controversi
1.1.- Con ricorso depositato in cancelleria il 26.9.2023 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, il signor nel Parte_1 convenire in giudizio innanzi il Tribunale di Palermo i signori CP_1
e , esponeva:
[...] Controparte_1
.- di condurre in locazione l'immobile di via Libertà, 159, in , posta CP_2 al piano 4^, facente parte del Condominio di via Libertà n. 159, in forza del contratto stipulato con i resistenti e a decorrere CP_1 CP_1 dall'1.8.2016 per il canone di €.
7.800 annuo da corrispondersi in n. 12 rate mensili di €. 650,00 ciascuna;
.- che, per far fronte a problemi di staticità dello stabile condominiale, il aveva deliberato in data 16.7.2019 l'esecuzione di lavori CP_2 straordinari e, nello specifico, interventi di manutenzione alla facciata dell'edificio e alle strutture portanti, nonché lavori all'interno dei singoli edifici dei condomini, tra cui l'unità abitativa condotta in locazione dal ricorrente;
.- che l'esecuzione dei lavoro, in corso alla data del deposito del ricorso, aveva determinato e determinava a suo carico una situazione di disagio perché lo aveva privato dell'utilizzo del balcone facente parte dell'appartamento per effetto della collocazione dei ponteggi, i quali avevano altresì oscurato le stanze dell'abitazione prospicenti la via
Tommaso Gargallo e il retrostante vano cucina e impedito al conduttore di fare arieggiare gli ambienti interni impedendo il proliferarsi di muffe;
.- che, inoltre, i lavori in parola causavano la produzione di polveri e rumori, a causa specialmente dell'uso di trapani e martelli pneumatici, in misura esorbitanti il criterio della normale tollerabilità, fin dalle prime ore del mattino e sino a tardo pomeriggio, con pregiudizio per la salute del ricorrente e della di lui moglie seco dimorante;
Persona_1
.- che in conseguenza di tale stato di disagio aveva chiesto ai locatori, infruttuosamente, di risolvere anticipatamente dal contratto di locazione e successivamente sospeso il pagamento dei canoni di locazione a motivo che non era possibile abitare l'immobile durante i lavori: canoni che tuttavia era stato poi costretto a corrispondere a seguito di notifica di sfratto per morosità da parte dei resistenti;
.- che, ancora, nel novembre 2022, in conseguenza dei menzionati lavori si era verificato uno sbalzo di corrente elettrice che aveva danneggiato in modo irreparabile la caldaia (nell'aprile 2023 sostituita), il forno elettrico e
3 un condizionatore di sua proprietà collocati all'interno dell'immobile locato.
Chiedeva sulla base delle suddette allegazioni, dopo avere premesso che senza esito era rimasto il tentativo di conciliazione esperito, in ragione del minore godimento dell'immobile, la riduzione ex art. 1584 c.c. del canone di locazione nella misura del 50% o altra diversa misura a far data dall'inizio dei lavori edili sino alla loro conclusione, oltre al pagamento della somma di €. 1.646,04 a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti a causa dello sbalzo della corrente elettrice, e, ancora il danno non patrimoniali patiti in conseguenza dell'esposizione ai continui rumori fastidiosi prodotti dall'esecuzione dei lavori da liquidarsi ex art. 1226 c.c.
1.2.- Con comparsa del 20.11.2023 si costituivano in giudizio CP_1
e , i quali preliminarmente eccepivano il proprio
[...] Controparte_1 difetto di legittimazione passiva richiamando l'art. 1585 comma 2 c.c., e nel merito, dopo averla contestata, chiedevano il rigetto della domanda.
Chiedevano, poi, la chiamata in giudizio del Controparte_4
, sul rilievo che le molestie allegate erano in ogni caso
[...] riconducibili all'operato dell'impresa esecutrice di lavori commissionati dal predetto Condominio.
1.3.- Nel costituirsi in giudizio a seguito della disposta chiamata, con comparsa di risposta del 5.1.2024, il Controparte_4
[d'ora in avanti, più semplicemente, anche solo il ”],
[...] CP_2 preliminarmente eccepiva l'incompetenza del Tribunale in favore del
Giudice di Pace di sul rilievo che la domanda rientrava tra quelle CP_2 devolute ex art. 7 comma 3 c.p.c.. Nel merito, poi, contestava le domande e ne chiedeva il rigetto.
Nello specifico adduceva:
.- che i lavori condominiali avevano avuto inizio solo nell'aprile 2022 e non nel novembre 2021;
.- che i lavori non avevano interessato l'unità immobiliare in locazione all'attore;
.- che il ricorrente, durante il periodo di esecuzione dei lavori condominiali aveva continuato ad abitare, senza alcuna modifica percepibile, l'immobile oggetto della locazione.
Negava poi la riconducibilità del danno di €. 1.646,04 (per danni agli elettrodomestici) al Condominio, e contestava la sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile.
4 1.4.- Con ordinanza del 24.2.2024 le parti erano inviate in mediazione che si concludeva con esito negativo. Successivamente a causa veniva istruita con la documentazione offerta in comunicazione dalle parti, l'espletamento dell'interrogatorio formale dei resistenti e , l'assunzione CP_1 CP_1 dei testi , , , . Indi, la causa era Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 rinviata per discussione all'udienza del 13.5.2025 e all'esito della camera di consiglio decisa ex art. 429 c.p.c.
2.- Merito della lite.
2.1.- Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dal . Il ricorrente ha avanzato nei confronti dei locatori una CP_2 domanda volta ad ottenere, nella sua qualità di conduttore, la riduzione, in ragione del minore godimento del bene durante il periodo di durata dei lavori di riparazione e delle molestie di fatto correlative allegate, del canone di locazione contrattualmente pattuito (i), nonché il risarcimento dei danni anche non patrimoniali consequenziali subiti (ii). Si tratta all'evidenza di domande che trovano fondamento nella sua qualità di conduttore e che trovano la tutela nelle disposizioni di cui agli artt. 1584 e 1585 cod. civ. e che egli può fare valere anche agendo direttamente contro il terzo invocando l'art. 2043 c.c. La predetta domanda, come formulata dal ricorrente, va fatta rientrare tra quelle locatizie ex art. 447 bis c.p.c. in quanto tale di competenza del giudice adito e non del Giudice di Pace.
2.2.- Nel merito, la domanda va accolta nei termini di seguito precisati.
Per l'art. 1585 c.c. il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa arrecate anche da terzi mediante molestie di fatto quale va configurato il ridotto godimento dell'immobile lamentato dal conduttore e attribuito all'installazione dei ponteggi (cfr. Trib. Palermo 6.4.2023 n.
1689/2023, est. Monteleone;
Cass. N. 25219/2015). In tale evenienza, il conduttore può agire contro il proprio locatore per ottenere eventualmente la riduzione del canone locativo, oppure rivolgersi direttamente contro il terzo facendo valere la violazione dell'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. n. 17881/2011; Cass. n. 12220/2003).
Ne inferisce che, nell'ipotesi in esame, sussiste la legittimazione passiva sia dei locatori sia del terzo chiamato.
Orbene, costituisce circostanza non contestata, emergente peraltro dal contratto di locazione in atti, che il ricorrente conduce in locazione dell'unità immobile di
[...]
Palermo piano 4 di proprietà dei resistenti e e CP_4 CP_1 CP_1 facente parte dell'edificio condominiale di , dietro il Controparte_4 CP_2 pagamento di un canone di €. 650,00 al mese. E' parimenti non contestato sia l'esecuzione dei lavori almeno a partire dal mese di aprile 2022, sia la collocazione dei ponteggi interessanti, tra l'altro, l'unità immobiliare in locazione al . Pt_1
5 Costituisce ancora circostanza non contestata e comunque oggetto di confessione
(cfr. ) l'avvenuto sbalzo di corrente elettrica durante i suddetti Controparte_1 lavori, che ha avuto l'effetto di danneggiare gli elettrodomestici in uso all'attore.
Parimenti non è contestato (cfr. anche quanto dichiarato in sede di interrogatorio dai locatori) che il , il quale evidentemente in tal modo ha riconosciuto la CP_2 responsabilità a suo carico del sinistro, ebbe a sostituire la sola caldaia ma non gli altri elettrodomestici.
Dalla deposizione sostanzialmente concorde resa dai testi , Testimone_6
e , della cui attendibilità non vi è ragione di Testimone_7 Testimone_8 dubitare, anche perché trovano conforto nelle riproduzioni dei luoghi e nella c.t.p. in atti, è emerso poi che in ragione delle modalità di esecuzione dei lavori e della loro estensione in effetti il conduttore era impossibilitato ad utilizzare il balcone del salone, quello verandato della cucina, e ancora ad aprire gli infissi durante gli orari di lavoro, ad arieggiare l'immobile, etc. Tale minore godimento dell'immobile può essere stimato nella misura del 25%, con l'effetto che anche il canone di locazione va sottoposto ad una riduzione nella medesima misura per tutta la durata dei lavori e nello specifico, tenuto conto delle risultante, per tutto il periodo aprile 2022 – giugno 2024.
Per quanto sopra, i resistenti e vanno Controparte_1 Controparte_1 condannati a ridurre il canone di locazione cui è tenuto al pagamento Parte_1 del 25% per il periodo aprile 2022 – giugno 2024, mentre il Controparte_4
va condannato a tenere indenne i locatori da ogni relativo pregiudizio.
[...]
Va, poi, accolta la domanda risarcitoria per i danni materiali richiesti per il danneggiamento degli elettrodomestici nella misura di €. 1.646,04 richiesta, di cui vi è prova in atti. Pertanto, e vanno condannati Controparte_1 Controparte_1
a pagare in favore di la somma di €. 1.646,04, oltre interessi legali Parte_1 dalla domanda, mentre il va condannato a Controparte_4 tenere quest'ultimi indenni da ogni relativo pregiudizio.
2.3.- Deve essere, invece, respinta la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali avanzata.
Giova premettere che il danno non patrimoniale si sostanzia, ontologicamente, nella lesione di un diritto costituzionalmente tutelato, mentre, sul piano funzionale, si caratterizza per la sua duplice componente - morale e relazionale - (Cass. 901/2018,
Cass. 7513/2018, Cass. 2788/2019) e che tale conclusione non contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sent. sez. un. n. 26972/2008, posto che quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti (Cass. n. 20292/2012; Cass. n. 9770/2013;
Cass. n. 22585/2013; Cass. n. 1361/2014). Tuttavia, anche il danno non patrimoniale deve essere allegato in modo specifico e soprattutto provato, mentre nella specie la ditta ricorrente non lo ha allegato, se non in maniera del tutto generica ed inidonea,
6 e tantomeno lo ha provato.
3.- Spese.
Le spese, in esse comprese quelle per la mediazione, vanno poste in applicazione del principio della soccombenza a carico dei resistenti in solido nei confronti del ricorrente, mentre nei rapporti tra resistenti e terzo chiamato le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, in parziale accoglimento delle domande di cui in ricorso:
.- condanna e a ridurre il canone di Controparte_1 Controparte_1 locazione cui è tenuto al pagamento del 25% per il periodo Parte_1 aprile 2022 – giugno 2024;
.- condanna il a tenere indenne i Controparte_4 locatori da ogni relativo pregiudizio in ordine alla suddetta riduzione del canone;
.- condanna e a pagare in favore di Controparte_1 Controparte_1 Parte_1
, per le causali di cui in motivazione, la somma di €. 1.646,04, oltre interessi
[...] legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
.- condanna il a tenere indenni Controparte_4 CP_1
e da ogni pregiudizio relativo anche relativamente alla
[...] Controparte_1 predetta condanna;
.- respinge nel resto le domande avanzate dal ricorrente;
.- condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida, avuto riguardo all'attività svolta e ai criteri di cui al DM n. 55/2014, in complessive €. 3.120,00 di cui €. 120,00 per esborsi, oltre spese generali, cpa ed iva;
.- compensa tra e , da una parte, e il Controparte_1 Controparte_1
, dall'altra, le spese di lite. Controparte_4
Palermo, li 13.5.2025
dr.ssa Liana Pernice – CP_5
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