Decreto cautelare 31 luglio 2025
Ordinanza cautelare 18 settembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 3489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3489 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03489/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01646/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1646 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Sirugo, Antonino Campisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del Decreto Prefettizio di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. n° -OMISSIS-, notificato in data 26.05.2025, con il quale alla ditta individuale “-OMISSIS-” è stata rigettata l’istanza di rinnovo della licenza n. -OMISSIS- rilasciata in favore dell’odierno ricorrente per la detenzione e vendita di fuochi artificiali di IV e V categoria, oltre alla comunicazione di avvio del procedimento n. -OMISSIS-, le note della Guardia di Finanza del -OMISSIS-, le note della Questura di -OMISSIS- del 17.12.2024, 16.01.2025 e 05.05.2025;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche di carattere istruttorio e non conosciuti perché mai notificati al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. IO AR SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è il rappresentante legale della ditta individuale “-OMISSIS-” e, come tale, è stato autorizzato con licenza n. -OMISSIS- ex art. 47 T.U.L.P.S. a vendere fuochi pirotecnici di IV e V categoria (F3-F2-F1 ex art. 3 D.lgs. n°123 del 2015) presso l’esercizio di minuta vendita sito in -OMISSIS- (SR), per le quantità e tipologia di cui all’autorizzazione rilasciata dal Prefetto di -OMISSIS-, raddoppiabili come per legge in caso di articoli blisterati e con gli incrementi previsti, come nel caso di specie, dal capitolo VI dell’allegato B del Reg. Tulps in caso di rinuncia alla IV cat.- F3, oltre che autorizzato con altra licenza commerciale alla vendita di materiale non pirotecnico, quali gadget per eventi, articoli sportivi per il tempo libero, illuminazione o coriandoli e articoli non soggetti a licenza di P.S..
L’unica controindicazione rilevata nei suoi confronti è consistita nel fatto che in data 27.12.2023 la G.d.F. di -OMISSIS- ha operato a carico del ricorrente un sequestro di prodotti pirotecnici di V categoria per un totale di 677 Kg di massa attiva (tutti marchiati CE ed appartenenti alle categorie di libera commerciabilità F1-F2 ex art. 3 D.lgs. n° 123 del 2015 corrispondenti alla categoria V gruppo D, V gruppo E, e solo in parte alla categoria V gruppo C), detenuti in due distinti luoghi ritenuti dagli accertatori non idonei, in quanto, non autorizzati e situati in centro urbano.
Il materiale, riconducibile alla ditta individuale del Sig. -OMISSIS-, aveva un peso lordo complessivo di kg. 6.046,35 e NEC di kg. 677,377 e veniva sottoposto a sequestro ex art. 354 c.p.p.; inoltre il Sig. --OMISSIS-veniva deferito all'A.G. competente per violazione di cui all'art. 47 TULPS, art. 2 legge 865/1967, art. 678 c.p., art. 679 c.p. e art. 97 R.D. 635/1940.
Assume preliminarmente il ricorrente che l’autorizzazione di P.S. è necessaria, secondo quanto previsto dal R.D. 18 giugno 1931, n.773 (T.u.l.p.s.) e dal R.D. 6 maggio 1940, n.635 (Reg. T.u.l.p.s.) e in considerazione della circolare del Ministero dell’Interno -OMISSIS-, solo relativamente alla sottocategoria di libera commerciabilità F2/ V cat. gruppo C, in quanto, per le categorie F2/V gruppo D ed F1/V gruppo E, il legislatore ha previsto, per la mera detenzione, un regime di esenzione da titoli autorizzatori (art. 98 Reg. Tulps) e per la vendita presso esercizi non soggetti a licenza di P.S., in locali con accesso al pubblico, per un massimo di 50 Kg di massa attiva e, in un attiguo locale privo di accesso al pubblico, la detenzione di Kg 150 di massa attiva, in esenzione da licenza di minuta vendita di cui all’art. 47 T.u.l.p.s..
Precisa, inoltre, che l’allegato B del Reg. Tulps prevede norme specifiche sull’ubicazione fuori dai centri abitati solo relativamente ai depositi di fabbrica ovvero ai depositi permanenti di vendita relativi alle categorie F4-P2-T2, maggiormente rischiose e destinate a persone con conoscenze specialistiche, differenti da quelle specificatamente detenibili negli esercizi di minuta vendita disciplinati al capitolo VI della summenzionata specifica normativa di settore.
In riferimento al deferimento all’A.G. per i reati di cui agli artt. 47 T.u.lp.s., art. 2 L. n. 895/67, art. 678 c.p. ecc., il procedimento è stato archiviato dal G.i.p. presso il Tribunale di -OMISSIS- proprio in considerazione della minima offensività della condotta emersa a seguito delle indagini preliminari.
Sotto il profilo amministrativo, il ricorrente è stato destinatario di un provvedimento amministrativo sanzionatorio ex art. 10 T.u.l.p.s. consistente nella sospensione della licenza di P.S. per mesi sei (estesa anche alle attività non pirotecniche e non soggette a licenza di P.S.), emesso dal competente U.T.G., con decreto n°-OMISSIS-, notificato ed eseguito a partire dal 19.03.2024 fino al 17.06.2024.
Avverso tale provvedimento, ricorrente ha proposto ricorso presso questo Tribunale.
Con ordinanza n° 245 del 17 giugno 2024 è stata accolta la domanda cautelare e, per l’effetto, è stata disposta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
Nel merito, con sentenza n. 519/2025, pubblicata il 10.02.2025, questo Tribunale ha respinto il ricorso, specificando, però, che la legittimità dell’atto si poteva riscontrare anche in considerazione della corretta applicazione da parte della Prefettura del principio di proporzionalità ed adeguatezza riguardo alla scelta del provvedimento sanzionatorio di sospensione rispetto al più grave provvedimento di revoca, tenuto conto anche dell’assenza di pregiudizi e di pregressi rilievi critici a carico del titolare di licenza di P.S..
Inoltre con la detta decisione è stato specificato che il decreto sanzionatorio di sospensione ex art. 10 T.u.l.p.s. poteva considerarsi legittimo relativamente alle sole attività indicate nel titolo rilasciato e non anche alle ulteriori attività commerciali svolte dal ricorrente nel negozio di minuta vendita, palesando di fatto l’implicita illegittimità delle modalità esecutive della sospensione operata dalla P.A. che ha eseguito il provvedimento in modo totalizzante.
Esercitato il potere di cui all’art. 10 T.u.l.p.s., con il decreto di sospensione per mesi sei della licenza di P.S., prot. n.-OMISSIS-, e a seguito della cessazione dell’esecuzione del provvedimento, sia la Prefettura che le Autorità locali di P.S., hanno concesso al ricorrente più licenze di trasporto ex art. 47 T.u.l.p.s., svariate licenze d’impiego per singoli eventi ex art. 57 T.u.l.p.s. e titoli autorizzatori che prevedono tutti la necessaria verifica dei requisiti soggettivi e la conseguente applicazione dell’art. 11 T.u.l.p.s..
Sulla base del regolare ripristino dell’attività imprenditoriale, a seguito dell’esecuzione del provvedimento di sospensione comminato e del legittimo affidamento conseguente alla regolare concessione di titoli autorizzatori che prevedono la specifica verifica dei requisiti soggettivi, il ricorrente, in data 09/10/2024, ha presentato rituale istanza di rinnovo della licenza di minuta vendita.
Con comunicazione Prot. uscita -OMISSIS-del 27/12/2024, il competente U.T.G. notificava al ricorrente comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e preavviso di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di P.S.
In data 26.05.2025 gli è stato notificato dalla Questura di -OMISSIS- - Commissariato di Avola, decreto Prefettizio di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza ex art. 47 Tulps n° -OMISSIS- e per l’effetto è stata revocata la licenza dell’esercizio di minuta vendita summenzionato.
Non avendo ricevuto esito dall’istanza di annullamento frattanto presentata del predetto provvedimento dell’8.5.2025, il ricorrente, lo ha impugnato con ricorso notificato il 24.7.2025 e depositato il 28.7.2025, affidandosi alle seguenti censure:
1) Sulla violazione del principio del ne bis in idem e del legittimo affidamento – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27 e 97 cost., dell’art. 50 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli artt. 1, comma 2 bis, 3, 7 e 10 bis della legge 7/08/1990 n. 241, degli artt. 10, 11, 43, 47 e 52 del r.d. 18.06.1931 n. 773 e del giusto procedimento amministrativo - eccesso di potere per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, carenza motivazionale e motivazione erronea.
Assume il ricorrente che il provvedimento impugnato, che rigetta l’istanza di rinnovo della licenza e revoca la stessa, si fonda esclusivamente sul medesimo fatto storico del sequestro di artifici pirotecnici avvenuto in data 27.12.2023. Tale fatto è già stato oggetto di valutazione e sanzione da parte della Prefettura di -OMISSIS- con il decreto n. -OMISSIS-, che ha disposto la sospensione della licenza per sei mesi.
La legittimità di tale provvedimento di sospensione è stata, peraltro, confermata dalla sentenza n. 519/2025 resa da questo Tribunale, ad oggi non definitiva, la quale ha specificato che la scelta della sospensione, anziché della più grave revoca, era conforme ai principi di proporzionalità e adeguatezza.
La successiva adozione di un provvedimento di revoca per il medesimo fatto storico, senza l'emersione di nuovi elementi istruttori o criticità ulteriori, configurerebbe una chiara violazione del principio del ne bis in idem e del legittimo affidamento del privato.
La Pubblica Amministrazione, avendo già esercitato il proprio potere sanzionatorio e discrezionale con la sospensione, non può duplicare la sanzione per lo stesso fatto, soprattutto quando la precedente valutazione è stata ritenuta legittima e proporzionata da un organo giurisdizionale.
L’aver ottenuto anche successive (al periodo di sospensione di sei mesi) autorizzazioni, continuando a esercitare la propria attività imprenditoriale nel settore, avrebbe ingenerato un legittimo affidamento, tale da portare il ricorrente a fare ulteriori investimenti in termini di sicurezza e di implementazioni di strutture operative che gli potessero consentire, nel pieno rispetto della normativa di settore, di fornire servizi e prestazioni ancora più professionali e di maggior rilievo imprenditoriale. Questi ha acquistato un veicolo omologato in Adr, ha conseguito il certificato di formazione per il trasporto di merci pericolose (patente Adr), ha acquistato un terreno ove poter costruire un deposito permanente isolato di fuochi d’artificio, ha ottenuto la valutazione del progetto da parte dei VVF relativamente alla costruzione del deposito, ha investito in sponsorizzazioni o contrattualistica pubblicitaria per consolidare il suo brand nel settore dei fuochi d’artificio.
Sotto altro profilo, il provvedimento di rigetto del rinnovo della licenza sarebbe illegittimo e non in linea con il preminente interesse pubblico alla sicurezza e alla tutela dell’incolumità pubblica, in quanto, non consentirebbe neanche la regolare e sicura commercializzazione dei prodotti di V F2 gruppo C, attualmente in giacenza presso il locale deposito dell’esercizio di minuta vendita in oggetto, i quali, a seguito del rigetto dell’istanza e della conseguente revoca della licenza, non possono più essere correttamente smaltiti e rischiano di rimanere in giacenza sine die , in quanto, non possono essere venduti (non è stata rinnovata la licenza di vendita), non possono essere spostati in altro deposito (non può essere concessa licenza al trasporto perché il titolare è stato considerato in difetto dei requisiti soggettivi di cui all’art. 11 Tulps).
2) Sull'eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità manifesta.
Assume il ricorrente che il provvedimento impugnato è viziato da eccesso di potere sotto molteplici profili:
a) Contraddittorietà e difetto di istruttoria nella valutazione dell'affidabilità: la Prefettura, con il decreto di sospensione, aveva già valutato il medesimo fatto storico del 27.12.2023, ritenendo adeguata e proporzionata la sanzione della sospensione per sei mesi.
b) Contraddittorietà con pareri successivi della stessa Amministrazione: il provvedimento di rigetto si basa anche sul parere sfavorevole della Questura di -OMISSIS-. Tuttavia, la stessa Questura aveva in precedenza concesso al ricorrente licenze di P.S. ex art. 57 TULPS, verificando positivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi di affidabilità anche dopo i fatti del 27.12.2023.
c) Travisamento e/o erronea valutazione dei presupposti di fatto: il provvedimento impugnato non tiene conto che una parte significativa del materiale pirotecnico sequestrato (categoria V-F2 gruppo D e V F1-F2 gruppo E) non richiede alcuna autorizzazione per la detenzione, vendita, acquisto, trasporto ed impiego, come espressamente previsto dall'art. 98 del Regolamento TULPS. Inoltre, l'Amministrazione non ha adeguatamente considerato la richiesta di archiviazione in sede penale. Sebbene non vincolante, “un provvedimento di archiviazione ... costituisce un elemento che l'autorità amministrativa ha l'onere di considerare nel quadro istruttorio complessivo”.
d) Violazione del preminente interesse pubblico alla sicurezza: la revoca della licenza impedisce al ricorrente di commercializzare in modo regolare e sicuro i prodotti di V F2 gruppo C attualmente in giacenza nel deposito. Tale situazione, non consentendo lo smaltimento o il trasporto lecito del materiale, rischia di creare un problema di sicurezza pubblica, in quanto il materiale rimane in giacenza senza una gestione autorizzata, in contrasto con l'interesse pubblico alla sicurezza.
3) Sulla violazione dei principi di ragionevolezza, efficacia e buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.)
La discrasia di valutazione del medesimo fatto storico da parte della Prefettura, che prima ha ritenuto sufficiente la sospensione e poi ha optato per la revoca, lede i principi di ragionevolezza, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa, sanciti dall'art. 97 della Costituzione. Tale comportamento amministrativo, contraddittorio e illogico, genera incertezza del diritto e pregiudica il legittimo affidamento del cittadino.
Costituitasi, l’Amministrazione, con ampia ed esaustiva memoria, ha concluso per l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza n. 305/2025 è stata accolta la domanda cautelare.
All’Udienza pubblica del 3.12.2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
II. Il ricorso è fondato.
Ritiene il Collegio che il percorso argomentativo trasfuso nella prima doglianza sia suscettibile di positivo apprezzamento.
Va premesso che, ai sensi dell’art. 10 TULPS, “le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata”.
Invero, il provvedimento impugnato, che rigetta l’istanza di rinnovo della licenza e revoca la stessa, in effetti si fonda esclusivamente sul medesimo fatto storico del sequestro di artifici pirotecnici avvenuto in data 27.12.2023.
Tale evento è stato oggetto di valutazione e sanzione da parte della Prefettura di -OMISSIS- con il decreto n. -OMISSIS-, che, ai sensi della norma sopra individuata, ha optato per la sospensione della licenza per sei mesi, piuttosto che per la pur possibile più grave “sanzione” della revoca.
Questa Sezione, inoltre, nel rigettare con sentenza n. 519/2025 il ricorso avverso il detto provvedimento, ha ritenuto legittima la “mera” sospensione di tale provvedimento, evidenziando l’insindacabilità del giudizio espresso nel provvedimento (adottato per i medesimi fatti rilevanti anche nel presente giudizio), secondo il quale «la condotta posta in essere dal ricorrente “integra un abuso suscettibile di concreto apprezzamento e […] la misura della sospensione della licenza rappresenta il provvedimento più adeguato - anche in ragione dei principi di gradualità e di proporzionalità - rivestendo natura cautelativa e preventiva, finalizzata alla salvaguardia della tutela della sicurezza ed incolumità pubblica rispetto alla rilevanza del rischio di comportamenti abusivi e pericolosi”», valorizzando, pertanto, la valutazione attenuata della condotta del ricorrente, meritevole della mera sospensione del titolo di polizia.
Il medesimo giudizio attenuato sulla condotta, infine, è stato reso in sede di procedimento penale, laddove il competente GIP, pur non concordando con un teorema assolutorio più ampio contenuto nella proposta di archiviazione del PM, ha ritenuto “nondimeno, che alla luce della incensuratezza, del modesto disvalore dell’offesa al bene giuridico tutelato sia possibile applicare al caso di specie la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., a cagione, quindi, della particolare tenuità dell’offesa”.
Vero è che il giudizio amministrativo può certamente prescindere dalle valutazioni contenute in un procedimento penale, ma è altrettanto vero che, trattandosi di un giudizio sulla condotta del ricorrente, l’Amministrazione deve evidenziare elementi motivazionali tali da garantire la diversa tutela (certamente più avanzata) derivante dal potere da esercitare a garanzia della tutela dell’ordine pubblico.
Il punto è, si ribadisce, che tale valutazione, invero, è stata già effettuata, mediante un provvedimento che ha aperto una parentesi sul precedente titolo e che, conseguentemente, non ha impedito la continuazione teorica dell’esercizio della medesima attività, sicché, come dedotto in ricorso, in mancanza di fatti diversi e di una stringente articolata motivazione, l’impugnato diniego di rinnovo collide con la mancata precedente adozione della pur possibile revoca della autorizzazione.
Tanto appare sufficiente per accogliere il ricorso e, quindi, per annullare il provvedimento impugnato.
La novità e la complessità della questione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO AR SA, Presidente, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IO AR SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.