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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/11/2025, n. 3370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3370 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2629/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
MA IS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2629.2022 del ruolo generale, promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Baccari;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno;
CONVENUTA
NONCHE' CONTRO
, in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno;
CONVENUTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, In via preliminare A) Sospendere la pretesa creditoria di cui alla cartella
n.10020200023684168000 notificata il 13.04.2022 Ruolo n.2020/005755 contenente il presunto credito di euro 26.270,88 con efficacia diretta anche nei confronti dell'esattore, allo scopo di evitare il pregiudizio che l'istante potrebbe subire, laddove nelle more del Giudizio venisse iniziata l'esecuzione, nonostante la palese ed evidente inesistenza della pretesa creditoria che si evince già per tabulas;
Nel merito B) Accertare e dichiarare la nullità e
pagina 1 di 5 l'inesistenza della pretesa creditoria di cui alla cartella esattoriale n.10020200023684168000 notificata il 13.04.2022 e quindi dichiararsi non dovuta la somma di euro 26.270,88 da parte di
nei confronti di e dell'Ente Parte_1 Controparte_1
Impositore per intervenuta prescrizione del presunto credito per i motivi Controparte_2 di cui ai capi sopra dedotti in fatto ed in diritto e dichiarare non fondata la pretesa creditoria vantata dai convenuti, e in p.l.r.p.t nei Controparte_1 Controparte_2 confronti dell'opponente sig. per l'importo complessivo pari ad Euro Parte_1
26.270,88 e annullare la cartella n.10020200023684168000 notificata il 13.04.2022 Ruolo
n.2020/005755 ; C) Condannare la in persona del Prefetto p.t. e la Controparte_2 società in pers. del legale rapp.te p.t., congiuntamente in Controparte_1 solido, o disgiuntamente ciascuno per il proprio titolo, al pagamento del compenso professionale, rimborso forfettario e spese oltre iva c.pa in favore e con attribuzione all'avvocato anticipatario Avv. Anna Baccari.”.; Per il CONVENUTO (
[...]
): “-Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere:
1. Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione; nella denegata e non creduta ipotesi che Codesto Giudice ritenesse ammissibile la presente opposizione, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell;
2. nel merito, rigettare la domanda attorea perchè Controparte_1 infondata sia in fatto che in diritto;
3. nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea, accertare la carenza di qualsivoglia responsabilità dell' , Controparte_1 condannando l'ente impositore evocato in giudizio manlevarla e tenerla indenne da qualsiasi effetto pregiudizievole dell'emananda sentenza;
4. condannare, in ogni caso, l'attore al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio ovvero l'ente impositore evocato in giudizio anche nei confronti della convenuta, condannando l'ente impositore evocato in giudizio a manlevarla e tenerla indenne da qualsivoglia effetto pregiudizievole dell'emananda sentenza;
5. condannare, in ogni caso,
l'attore al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio ovvero l'ente impositore evocato in giudizio anche nei confronti della convenuta.”; per il CONVENUTO (PREFETTURA DI
SALERNO): “Voglia l'adita Giustizia, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'atto opposto per mancanza dei presupposti di legge, nel merito, rigettare ogni avversa pretesa, in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese di difesa”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07);
pagina 2 di 5
ritenuto che
il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso cartella esattoriale di pagamento n.10020200023684168000 dell'importo di €
26.270,88 (ruolo n.2020/005755), notificata in data 13.4.2022 dall' Controparte_1
, per omesso pagamento della sanzione amministrativa n.740421921 per
[...] violazione del Codice della Strada, irrogata in data 22.1.2017 e notificata il 23.1.2017.
Parte opponente a sostegno della domanda eccepiva la nullità e l'inesistenza della pretesa creditoria di cui alla cartella esattoriale n.10020200023684168000 notificata il 13.4.2022 e, quindi, dichiararsi non dovuta la somma di euro 26.270,88 da parte di Parte_1 nei confronti di e dell'Ente Impositore Controparte_1 Controparte_2 per intervenuta prescrizione del presunto credito essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione tra la notifica del verbale di accertamento (23.1.2017) e la notifica della cartella di pagamento impugnata (13.4.2022).
Con comparsa depositata in data 22.6.2022 si costituiva la , in persona Controparte_2 del Prefetto p.t., che nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, ritenendo che nel caso di specie trovava applicazione l'art. 68 comma 4 bis del
D.L. n. 18/2020 a mente del quale “
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”; la cartella di pagamento opposta, infatti, pagina 3 di 5 riportava chiaramente sia la data nella quale il ruolo era stato reso esecutivo (6/10/2020), sia la data nella quale era stato consegnato all'Agente della riscossione (10/12/2020), collocandosi entrambe le date nel periodo temporale cui fa riferimento il comma 4 bis sopra citato.
Con comparsa depositata in data 29.8.2022 si costituiva l Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., che in via preliminare chiedeva accertare la carenza di qualsivoglia responsabilità dell'Ente Riscossore, condannando l'ente impositore evocato in giudizio a manlevarla e tenerla indenne da qualsiasi effetto pregiudizievole dell'emananda sentenza, nel merito rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, richiamando anch'essa la necessaria sospensione della prescrizione durante la fase emergenziale da Covid 19.
All'udienza del 6.10.2022, il Giudice rilevava d'ufficio la questione preliminare di incompetenza per materia del Tribunale adito e rinviava all'udienza del 4.5.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso in fatto, ritenuta sussistente la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 6 comma 5 D.lgs 150/2011, la domanda va rigettata per le motivazioni di seguito indicate.
Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, atteso che nel caso di specie trova applicazione l'art. 68 comma 4 bis del D.L. n. 18/2020 sopra richiamato.
Tale disposizione introdotta in ragione dell'emergenza epidemologica da Covid 19 ha natura eccezionale e mira a sospendere in via generalizzata il decorso dei termini di prescrizione e decadenza connessi all'attività di accertamento e riscossione, indipendentemente dalla circostanza che il termine sia venuta a scadenza nel periodo considerato.
La ratio della norma è quella di neutralizzare gli effetti del periodo di sospensione dell'attività amministrativa e di riscossione coattiva;
nel caso di specie, la cartella di pagamento impugnata n. 10020200023684168000 (ruolo n. 2020/005755) – ruolo esecutivo in data
6.10.2020 e consegnato il 10.12.2020 ricadeva in maniera evidente nella disciplina sopra richiamata, con una proroga di 24 mesi per cui l'attività dell'Ente Riscossore è perfettamente legittima e rituale.
La cartella di pagamento risulta notificata in data 13.4.2022 e, dunque, entro il termine prescrizionale prorogato, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente.
pagina 4 di 5 Deve, pertanto, affermarsi che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza prevista dall'art 68 comma 4 bis del D.L. 18/2020 opera per tutti i crediti la cui prescrizione era in corso alla data dell'8 marzo 2020, indipendentemente dal fatto che la scadenza del termine cada o meno all'interno del periodo di sospensione.
In ragione della natura tecnica della decisione e della complessità della materia trattata, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
MA IS, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) compensa tra le parti le spese processuali;
Si comunichi.
02.11.2025.
Il Giudice
Dr.ssa MA IS
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
MA IS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2629.2022 del ruolo generale, promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Baccari;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno;
CONVENUTA
NONCHE' CONTRO
, in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno;
CONVENUTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, In via preliminare A) Sospendere la pretesa creditoria di cui alla cartella
n.10020200023684168000 notificata il 13.04.2022 Ruolo n.2020/005755 contenente il presunto credito di euro 26.270,88 con efficacia diretta anche nei confronti dell'esattore, allo scopo di evitare il pregiudizio che l'istante potrebbe subire, laddove nelle more del Giudizio venisse iniziata l'esecuzione, nonostante la palese ed evidente inesistenza della pretesa creditoria che si evince già per tabulas;
Nel merito B) Accertare e dichiarare la nullità e
pagina 1 di 5 l'inesistenza della pretesa creditoria di cui alla cartella esattoriale n.10020200023684168000 notificata il 13.04.2022 e quindi dichiararsi non dovuta la somma di euro 26.270,88 da parte di
nei confronti di e dell'Ente Parte_1 Controparte_1
Impositore per intervenuta prescrizione del presunto credito per i motivi Controparte_2 di cui ai capi sopra dedotti in fatto ed in diritto e dichiarare non fondata la pretesa creditoria vantata dai convenuti, e in p.l.r.p.t nei Controparte_1 Controparte_2 confronti dell'opponente sig. per l'importo complessivo pari ad Euro Parte_1
26.270,88 e annullare la cartella n.10020200023684168000 notificata il 13.04.2022 Ruolo
n.2020/005755 ; C) Condannare la in persona del Prefetto p.t. e la Controparte_2 società in pers. del legale rapp.te p.t., congiuntamente in Controparte_1 solido, o disgiuntamente ciascuno per il proprio titolo, al pagamento del compenso professionale, rimborso forfettario e spese oltre iva c.pa in favore e con attribuzione all'avvocato anticipatario Avv. Anna Baccari.”.; Per il CONVENUTO (
[...]
): “-Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere:
1. Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione; nella denegata e non creduta ipotesi che Codesto Giudice ritenesse ammissibile la presente opposizione, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell;
2. nel merito, rigettare la domanda attorea perchè Controparte_1 infondata sia in fatto che in diritto;
3. nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea, accertare la carenza di qualsivoglia responsabilità dell' , Controparte_1 condannando l'ente impositore evocato in giudizio manlevarla e tenerla indenne da qualsiasi effetto pregiudizievole dell'emananda sentenza;
4. condannare, in ogni caso, l'attore al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio ovvero l'ente impositore evocato in giudizio anche nei confronti della convenuta, condannando l'ente impositore evocato in giudizio a manlevarla e tenerla indenne da qualsivoglia effetto pregiudizievole dell'emananda sentenza;
5. condannare, in ogni caso,
l'attore al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio ovvero l'ente impositore evocato in giudizio anche nei confronti della convenuta.”; per il CONVENUTO (PREFETTURA DI
SALERNO): “Voglia l'adita Giustizia, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'atto opposto per mancanza dei presupposti di legge, nel merito, rigettare ogni avversa pretesa, in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese di difesa”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07);
pagina 2 di 5
ritenuto che
il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso cartella esattoriale di pagamento n.10020200023684168000 dell'importo di €
26.270,88 (ruolo n.2020/005755), notificata in data 13.4.2022 dall' Controparte_1
, per omesso pagamento della sanzione amministrativa n.740421921 per
[...] violazione del Codice della Strada, irrogata in data 22.1.2017 e notificata il 23.1.2017.
Parte opponente a sostegno della domanda eccepiva la nullità e l'inesistenza della pretesa creditoria di cui alla cartella esattoriale n.10020200023684168000 notificata il 13.4.2022 e, quindi, dichiararsi non dovuta la somma di euro 26.270,88 da parte di Parte_1 nei confronti di e dell'Ente Impositore Controparte_1 Controparte_2 per intervenuta prescrizione del presunto credito essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione tra la notifica del verbale di accertamento (23.1.2017) e la notifica della cartella di pagamento impugnata (13.4.2022).
Con comparsa depositata in data 22.6.2022 si costituiva la , in persona Controparte_2 del Prefetto p.t., che nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, ritenendo che nel caso di specie trovava applicazione l'art. 68 comma 4 bis del
D.L. n. 18/2020 a mente del quale “
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”; la cartella di pagamento opposta, infatti, pagina 3 di 5 riportava chiaramente sia la data nella quale il ruolo era stato reso esecutivo (6/10/2020), sia la data nella quale era stato consegnato all'Agente della riscossione (10/12/2020), collocandosi entrambe le date nel periodo temporale cui fa riferimento il comma 4 bis sopra citato.
Con comparsa depositata in data 29.8.2022 si costituiva l Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., che in via preliminare chiedeva accertare la carenza di qualsivoglia responsabilità dell'Ente Riscossore, condannando l'ente impositore evocato in giudizio a manlevarla e tenerla indenne da qualsiasi effetto pregiudizievole dell'emananda sentenza, nel merito rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, richiamando anch'essa la necessaria sospensione della prescrizione durante la fase emergenziale da Covid 19.
All'udienza del 6.10.2022, il Giudice rilevava d'ufficio la questione preliminare di incompetenza per materia del Tribunale adito e rinviava all'udienza del 4.5.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso in fatto, ritenuta sussistente la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 6 comma 5 D.lgs 150/2011, la domanda va rigettata per le motivazioni di seguito indicate.
Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, atteso che nel caso di specie trova applicazione l'art. 68 comma 4 bis del D.L. n. 18/2020 sopra richiamato.
Tale disposizione introdotta in ragione dell'emergenza epidemologica da Covid 19 ha natura eccezionale e mira a sospendere in via generalizzata il decorso dei termini di prescrizione e decadenza connessi all'attività di accertamento e riscossione, indipendentemente dalla circostanza che il termine sia venuta a scadenza nel periodo considerato.
La ratio della norma è quella di neutralizzare gli effetti del periodo di sospensione dell'attività amministrativa e di riscossione coattiva;
nel caso di specie, la cartella di pagamento impugnata n. 10020200023684168000 (ruolo n. 2020/005755) – ruolo esecutivo in data
6.10.2020 e consegnato il 10.12.2020 ricadeva in maniera evidente nella disciplina sopra richiamata, con una proroga di 24 mesi per cui l'attività dell'Ente Riscossore è perfettamente legittima e rituale.
La cartella di pagamento risulta notificata in data 13.4.2022 e, dunque, entro il termine prescrizionale prorogato, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente.
pagina 4 di 5 Deve, pertanto, affermarsi che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza prevista dall'art 68 comma 4 bis del D.L. 18/2020 opera per tutti i crediti la cui prescrizione era in corso alla data dell'8 marzo 2020, indipendentemente dal fatto che la scadenza del termine cada o meno all'interno del periodo di sospensione.
In ragione della natura tecnica della decisione e della complessità della materia trattata, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
MA IS, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) compensa tra le parti le spese processuali;
Si comunichi.
02.11.2025.
Il Giudice
Dr.ssa MA IS
pagina 5 di 5