Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 13/04/2026, n. 6548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6548 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06548/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14609/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14609 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IS VA SR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Capria, Francesca Carlesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Viterbo, in persona del legale Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Felice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per L'Etruria Merid., Ufficio Territoriale del Governo Viterbo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero delle Imprese e del Made in Italy Isp. Terr. Lazio e Abruzzo Sede Roma, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Arlena di Castro, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Open Lazio SR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca AR Bogoni, Mattia Peretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di NI, Comune di IM, Comune di AR, Comune di Piansano, Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo, Asl di Viterbo, Consorzio di Bonifica Litorale Nord, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio – Arpalazio, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio – Arpalazio, Sede Territoriale di Viterbo, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale – Aubac, Agenzia Regionale per Lo Sviluppo e L’Innovazione Dell’Agricoltura del Lazio, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
− del verbale conclusivo della terza seduta della conferenza dei servizi adottato dalla Regione Lazio, Direzione regionale ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti, Area Valutazione di Impatto Ambientale, identificato dal n. di registro ufficiale I.0915462.17-09-2025 e recante quale oggetto: “ Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 27 bis del D.lgs.152/2006 e s.m.i. e D.M. 52/2015 relativo al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 5 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW per una potenza complessiva di 30 MW, da realizzarsi nei comuni di IM e AR (VT) con opere connesse ricadenti nei Comuni di Piansano, Arlena di Castro e NI (VT) ”;
− del parere del Ministero della Cultura, Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Viterbo e per l'Etruria Meridionale, identificato dal n. di protocollo MIC|MIC_SABAP-VTEM_U03|17/09/2025|0014897-P e recante quale oggetto: “ Comuni di IM, AR (VT). Indizione Conferenza dei Servizi per la Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 relativo al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nei comuni di IM e AR (VT) con opere connesse ricadenti nei comuni di Piansano, Arlena di Castro e NI (VT). Riavvio del Procedimento. Società proponente IS VA S.r.l. - Registro elenco progetti n. 105/2022 Trasmissione Parere di competenza ”;
− del parere del Ministero della Cultura, Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Viterbo e per l'Etruria Meridionale, nella sua qualità di rappresentante unico delle amministrazioni statali, identificato dal n. di protocollo MIC|MIC_SABAP-VT-EM_U03|17/09/2025|0014898-P, dal n. di registro ufficiale della Regione Lazio E.0913361.17-09-2025 e recante quale oggetto: “ Comuni di IM, AR (VT). Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 relativo al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nei comuni di IM e AR (VT) con opere connesse ricadenti nei comuni di Piansano, Arlena di Castro e NI (VT). Società proponente IS VA S.r.l. Registro elenco progetti n. 105/2022 Conferenza di Servizi art. 27 bis, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della D.G.R. n.132 del 27/02/2018 PARERE DEL RAPPRESENTANTTE UNICO DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 14-TER, COMMA 4, DELLA LEGGE N.241 DEL 1990 ”;
− del verbale della seconda seduta della conferenza dei servizi adottato dalla Regione Lazio, Direzione regionale ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti, Area Valutazione di Impatto Ambientale, identificato dal n. di registro ufficiale I.0692497.03-07-2025 recante quale oggetto: “ Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 27 bis del D.lgs.152/2006 e s.m.i. e D.M. 52/2015 relativo al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 5 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW per una potenza complessiva di 30 MW, da realizzarsi nei comuni di IM e AR (VT) con opere connesse ricadenti nei Comuni di Piansano, Arlena di Castro e NI (VT) ”;
− della comunicazione adottata dalla Regione Lazio, Direzione regionale ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti, Area Valutazione di Impatto Ambientale, identificata dal n. di registro ufficiale U.1081125.03-11-2025 recante quale oggetto: “ Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs.152/2006 relativo al progetto di “Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 5 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW per una potenza complessiva di 30 MW, da realizzarsi nei comuni di IM e AR (VT) con opere connesse ricadenti nei Comuni di Piansano, Arlena di Castro e NI (VT) ”;
− di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto dalla ricorrente.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IS VA SR il 16\1\2026:
− della Determinazione della Regione Lazio, Direzione regionale ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti, Area Valutazione di Impatto Ambientale n. G15009 dell’11 novembre 2025 recante quale oggetto: “ Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs.152/2006 relativo al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 5 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW per una potenza complessiva di 30 MW, da realizzarsi nei comuni di IM e AR (VT) con opere connesse ricadenti nei Comuni di Piansano, Arlena di Castro e NI (VT). Proponente: Società IS VA S.r.l. Registro elenco progetti: n. 105/2022 ”;
− della Determinazione dirigenziale della Provincia di Viterbo n. 2593 del 24 novembre 2025, identificata dal protocollo Partenza N. 45663/2025 del 25-11-2025 e recante quale oggetto: “ procedimento di valutazione di impatto ambientale - provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 27 bis del d.lgs.152/2006 e s.m.i. e d.m. 52/2015 relativo al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 5 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 mw per una potenza complessiva di 30 mw, da realizzarsi nei comuni di capodimonte e marta (vt) con opere connesse ricadenti nei comuni di piansano, arlena di castro e tuscania (vt). proponente: società iris rinnovabili s.r.l. registro elenco progetti via: n. 105/2022. prat.n. 628/ener - presa d'atto lavori della conferenza di servizi ”;
− della Determinazione della Regione Lazio, Direzione regionale ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti, Area Valutazione di Impatto Ambientale n. G16098 del 28 novembre 2025 recante quale oggetto: “ Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs.152/2006 relativo al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 5 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW per una potenza complessiva di 30 MW, da realizzarsi nei comuni di IM e AR con opere connesse ricadenti nei Comuni di Piansano, Arlena di Castro e NI, Provincia di Viterbo (VT). Proponente: Società IS VA S.r.l. Registro elenco progetti: n. 105/2022 ”;
− di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto dalla ricorrente;
- degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni e delle altre parti indicate in epigrafe;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa Benedetta ZU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente è titolare del progetto relativo alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 5 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW per una potenza complessiva pari a 30 MW, da realizzarsi nei comuni di IM e AR (VT), con opere connesse ricadenti nei comuni di Piansano, Arlena di Castro e NI (VT).
2. Per tale progetto, in data 17 novembre 2022, la società presentava istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, nel contesto del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’art. 27- bis del d.lgs n. 152/2006.
3. Nell’ambito del procedimento la società avviava una campagna di monitoraggio ante-operam della durata di un anno in relazione all’avifauna e alla chirotterofauna. In tale contesto, l’Area Protezione e Gestione della Biodiversità della Regione Lazio richiedeva che il progetto d’Impianto fosse effettivamente sottoposto a valutazione d’incidenza ambientale (“Vinca”). Quindi, la Società depositava la necessaria documentazione ai fini dell’espletamento della Vinca.
4. Durante i suddetti monitoraggi, l’Area Protezione e Gestione della Biodiversità della Regione Lazio concludeva negativamente il procedimento di Vinca.
5. Successivamente, la Direzione Ambiente, con la determinazione prot. G02494, esprimeva giudizio negativo di VIA per l’impianto di IS e, con nota prot. n. G03298 del 25 marzo 2024, concludeva negativamente il procedimento relativo al rilascio del PAUR.
6. Avverso tali atti la società proponeva ricorso innanzi a Codesto Tribunale il quale, con sentenza n. 19798/2024 annullava la determinazione conclusiva del PAUR, la presupposta determinazione negativa di VIA ed il parere negativo in materia di Vinca.
7. Riavviato il procedimento VIA-PAUR, con nota prot. 467055 del 24 aprile 2025, l’Autorità procedente convocava la conferenza dei servizi per il 21 maggio 2025; nella seduta del 21 maggio 2025 aveva luogo la seconda parte della prima seduta della conferenza dei servizi, nell’ambito della quale venivano indicate le date di aggiornamento per le successive sedute della conferenza (2 luglio 2025 e 19 agosto 2025) ai fini del rispetto dei tempi procedimentali; nella successiva riunione del 2 luglio 2025 veniva accordato il differimento della terza seduta – conclusiva - della conferenza dei servizi al 17 settembre 2025, così come richiesto dal MiC per esigenze organizzative interne.
8. Il 17 settembre 2025, aveva luogo la terza seduta della conferenza dei servizi. Nel relativo verbale conclusivo venivano registrati i pareri negativi: ( i ) del MIC (“Parere negativo MiC”); ( ii ) del rappresentante unico delle amministrazioni statali (“Parere negativo RUS”) a conferma del parere negativo fatto pervenire in vista della riunione; ( iii ) del rappresentante unico regionale (“RUR”) che reputava di cambiare avviso rispetto al parere favorevole rilasciato in vista della medesima riunione (primo “Parere RUR” prot. n. 0913729 del 17 settembre 2025) in quanto, alla luce delle evidenze istruttorie emerse – significativamente dal Parere negativo MiC –, non risultava rispettata la condizione precedentemente posta per assentire al progetto ovverosia la limitazione dell’impatto delle interferenze dell’impianto “ con le aree sottoposte a vincoli paesaggistici… confinanti e limitrofe… ” (condizione presente nel parere reso dalla Direzione Urbanistica prot. n° 873957 del 4 settembre 2025); ( iv ) dell’Area VIA della Direzione Ambiente della Regione Lazio (“Parere negativo Area VIA”) soprattutto “ considerato che era stata richiesta una rimodulazione alla quale il proponente non ha dato seguito in maniera esaustiva alla risoluzione delle interferenze e delle criticità evidenziate anche in relazione al cumulo ”; ( v ) della Provincia di Viterbo “ sulla base di quanto espresso dall’area VIA e di quanto emerso in sede di conferenza ” (il “Parere Provincia di Viterbo”).
9. La società presentava ulteriori osservazioni in risposta al parere MiC ed al verbale conclusivo della Conferenza, chiedendo una nuova riunione con le Amministrazioni preposte (note del 26 settembre 2025 e diffida del 29 ottobre 2025), cui la Regione rispondeva il 3 novembre 2025 comunicando che il procedimento volto al rilascio del PAUR era da intendersi concluso con la riunione svoltasi il 17 settembre 2025.
10. Avverso gli atti indicati in epigrafe proponeva ricorso la società IS chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.
10.1. Con un primo motivo (“ Violazione e falsa applicazione art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. Violazione della deliberazione del consiglio regionale n. 5 del 21 aprile 2021 e ss.mm. Violazione del d.p.r. n. 31/2017. Difetto di istruttoria. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere ”) la società lamenta che il MiC, anziché valutare il progetto d’impianto aggiornato e contenuto nella nota acquisita al protocollo della Regione Lazio n. 1182329 del 19 ottobre 2023, nel quale è prevista la lieve delocalizzazione delle piazzole di costruzione ed esercizio per gli aerogeneratori W004 (spostamento verso nord est di 35 m) e W005 (spostamento verso sud-ovest di 55 m, avrebbe emanato il proprio parere basandosi sul progetto originariamente presentato della società ed ormai ampiamente superato.
10.2. Con un secondo motivo (“ Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del D.Lgs. n. 152/2006. Violazione dell’art. 1 della l. n. 241/1990. Difetto di istruttoria. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere ”) la ricorrente lamenta che il parere del MiC sarebbe illegittimo, anche sotto il profilo istruttorio, ove afferma che l’impianto proposto dalla ricorrente violerebbe la D.G.R. n. 171/ 2023 della Regione Lazio (la “DGR 171”) in punto di superamento del limite del cumulo tra impianti, delibera annullata da questo Tribunale con sentenza n. 6969/2025, pubblicata l’8 aprile 2025 ovverosia anteriormente all’emissione del parere che di essa fa applicazione.
10.3. Con il terzo motivo di ricorso (“ Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 sotto altro profilo. Violazione della deliberazione del consiglio regionale n. 5 del 21 aprile 2021 e ss.mm. violazione del d.p.r. n. 31/2017. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere ”) la società lamenta che l’impianto, a differenza di quanto sostenuto nel Parere MiC, nel Parere RUS e nel Verbale, non avrebbe bisogno di alcuna autorizzazione paesaggistica.
10.4. Con il quarto motivo di gravame (“ Violazione e falsa applicazione dell’art. 14-ter della l. n. 241/1990 e dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006. Violazione art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. Violazione della deliberazione del consiglio regionale n. 5 del 21 aprile 2021 e ss.mm. Violazione del d.p.r. n. 31/2017. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. eccesso di potere. Difetto di motivazione ”) la società afferma che, indipendentemente dalla qualificazione dell’area (vincolata o meno), il Parere MiC, diversamente da quanto emerge dal Verbale della seduta della Conferenza di servizi del 17 novembre 2025, non avrebbe mai potuto essere considerato come vincolante.
10.5. Con il quinto motivo di ricorso (“ Travisamento del parere direzione urbanistica. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere. ingiustizia manifesta. Grave difetto di istruttoria. Difetto di motivazione ) la ricorrente denuncia, in sintesi, la contraddittorietà tra il parere espresso dalla Direzione Urbanistica - prot. n° 873957 del 4 settembre 2025, che si esprimeva favorevolmente all’impianto - ed il relativo superamento in sede di Conferenza di servizi da parte del RUR, motivato dal mancato superamento della condizione posta dal parere stesso, ovverosia l’obbligo di limitare l’impatto delle interferenze dell’impianto “ con le aree sottoposte a vincoli paesaggistici…confinanti e limitrofe… ”.
10.6. Con il sesto motivo di ricorso (“ Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. Violazione della deliberazione del consiglio regionale n. 5 del 21 aprile 2021 e ss.mm. violazione del d.p.r. n. 31/2017. Violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 152/2006. Violazione del decreto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione ”) la ricorrente critica le posizioni di segno negativo espresse dall’area VIA e dal rappresentante unico della Provincia di Viterbo in sede di Conferenza del 17 settembre 2025 perché, in sintesi, motivate sulla base di una rilevata eccessiva concentrazione nella Provincia di Viterbo degli impianti FER.
10.7. Con il settimo motivo di ricorso (“V iolazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere. Irragionevolezza ed ingiustizia manifeste. Violazione del principio di leale collaborazione. Difetto di motivazione ”) la società lamenta che il Parere MiC, il Parere RUS e le posizioni assunte da tutte le Amministrazioni partecipanti nell’ambito dell’ultima seduta della Conferenza sarebbero illegittime per violazione dell’obbligo del c.d. “soccorso istruttorio”, in quanto assunte con aprioristica e strumentale contrarietà all’Impianto.
10.8. Con l’ottavo motivo di ricorso (“E ccesso di potere. Irragionevolezza ed ingiustizia manifeste. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza ”) la società lamenta la violazione del principio di proporzionalità in quanto, nella ponderazione dei diversi interessi in gioco, quelli relativi all’Impianto non avrebbero mai potuto essere valutati totalmente recessivi rispetto a quelli della tutela paesaggistica.
10.9. Con il nono motivo di ricorso (“ Violazione del principio di non discriminazione. Eccesso di potere. Disparità di trattamento. Grave difetto di istruttoria. irragionevolezza ed ingiustizia manifeste. Difetto di motivazione ”) la ricorrente lamenta che i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per disparità di trattamento rispetto ai progetti presentati dalla FR spa e dalla Ski 30 SR.
10.10. Con il decimo motivo di ricorso ( Violazione e falsa applicazione dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006. Violazione della d.g.r. lazio n. 884 del 18 ottobre 2022. Violazione degli artt. Violazione dell’artt. 1 e 14-ter della l. n. 241/1990. Eccesso di potere. Violazione del principio di buon andamento, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa ”) afferma la ricorrente che la seconda parte della prima seduta della Conferenza ha avuto luogo 21 maggio 2025. Pertanto, in applicazione della normativa di riferimento, il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 19 agosto 2025 anziché, come effettivamente accaduto, il 17 settembre.
10.11. Con l’undicesimo motivo di ricorso (“ Violazione dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006. Violazione della d.g.r. lazio n. 884 del 18 ottobre 2022. Violazione degli artt. 1 e 14 ter della l. n. 241/1990. Violazione del decreto prefettizio n.0011101 del 13/02/2024. Eccesso di potere. Violazione del principio di buon andamento, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa ”) la Società afferma che la Regione avrebbe illegittimamente prorogato i termini di conclusione del procedimento in assenza di qualsivoglia presupposto di diritto ed in violazione del quadro normativo di riferimento.
11. Nelle more, il 12 novembre 2025 veniva resa disponibile sul relativo portale della Regione Lazio la Determinazione G15009 mediante la quale era espressa “ pronuncia negativa di compatibilità ambientale ”. Riproponendo sostanzialmente i contenuti del Verbale conclusivo della Conferenza, la Regione motiva la propria delibera di segno negativo anche tenuto conto dell’interferenza dell’impianto IS con quello fotovoltaico di nuova costruzione denominato "Vermigliesca" proposto da Open Lazio SR, già assentito dalla Commissione Tecnica PNRR - PNIEC del MASE; nonché per avere la società omesso di modificare il progetto d’impianto sulla base delle valutazioni formulate durante la seconda seduta della CDS per cui: “ è stata riscontrata l’interferenza percettiva/paesaggistica del progetto anche con aerogeneratori già presenti nel territorio (data la esigua distanza) ” ovverosia, dell’aerogeneratore W005 con due impianti eolici già realizzati.
12. Il 25 novembre 2025 la Provincia di Viterbo adottava la Determinazione Provinciale mediante la quale: 1) confermava di aver espresso un giudizio negativo in CDS; 2) prendeva atto del Verbale e della Determinazione G15009; 3) dichiarava l’impossibilità di emanare l’Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.
13. Infine, il 28 novembre 2025 veniva adottata dalla Regione la Determinazione G16098 la quale, sulla base del Verbale, della Determinazione G15009 e della Determinazione Provinciale, decretava “ di dare conclusione negativa al procedimento ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs. n. 152/06 ”.
14. Avverso le predette Determinazioni la società proponeva motivi aggiunti reputandole illegittime per invalidità derivata da tutti i vizi inficianti il Verbale ed i relativi pareri, già dedotti nel ricorso introduttivo, e per le autonome ragioni di seguito esposte.
14.1. Con il primo motivo aggiunto (“ Violazione art. 27-bis D.lgs. n. 152/2006. Violazione art. 14 e 14 ter della l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990. Travisamento dei presupposti di fatto. Illogicità manifesta. Difetto di motivazione. Violazione dei principi di coerenza istruttoria e correttezza procedimentale ”) la società lamenta che la Determinazione G15009 avrebbe decretato la valutazione ambientale negativa del progetto d’impianto ampliando i motivi ostativi con due profili (i.e., le supposte interferenze con il Progetto Open Lazio e gli impianti eolici presenti in loco) che, pur essendo stati oggetto di contraddittorio nel corso della Conferenza, non erano mai stati assunti né verbalizzati come ragioni ostative alla positiva valutazione ambientale del progetto d’impianto.
14.2. Con il secondo motivo aggiunto (“ Violazione art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del D.Lgs. n. 152/2006. Violazione del DM del 10 settembre 2010. Eccesso di potere. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Ingiustizia manifesta ”) la ricorrente lamenta che le Determinazioni impugnate risultano viziate per violazione di legge, travisamento dei presupposti di fatto e illogicità manifesta, avendo fondato il giudizio di incompatibilità ambientale anche su un progetto (quello di Open Lazio ) non rilevante né conoscibile e, comunque, privo di priorità ai sensi del DM 10 settembre 2010, con conseguente necessità del loro annullamento.
14.3. Con il terzo motivo aggiunto (“ Violazione del DM del 10 settembre 2010. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria” ) la società lamenta che la Determinazione negativa G15009 sarebbe illegittima in quanto applicherebbe le distanze previste dal paragrafo 3.2, lett. n, dell'Allegato 4 del DM 2010 (3D/5D) per affermare la presenza di interferenze negative con altri impianti eolici presenti in loco, pur non trattandosi di una distanza legale minima, ma soltanto di una “ possibile misura di mitigazione ” e, quindi, derogabile alla presenza di studi tecnici che dimostrino l’assenza di interferenze significative come nel caso di specie.
14.4. Con il quarto motivo aggiunto (“ Difetto di istruttoria. travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. eccesso di potere ”) la società lamenta l’illegittimità della Determinazione G15009 ove afferma che il progetto d’impianto interferirebbe con il vincolo idrogeologico. L’asserita interferenza del progetto d’impianto con il vincolo idrogeologico deriverebbe dalla valutazione degli originari elaborati progettuali (afferenti all’anno 2023) e non di quelli aggiornati al 2025 con conseguente illegittimità dell’atto gravato.
14.5. Con il quinto motivo aggiunto (“ Violazione art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006. Violazione artt. 14 e ss della l. n. 241/990. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di motivazione” ) la società denuncia l’illegittimità della Determinazione Provinciale ove ritiene che il rilascio della VIA sia un presupposto per l’emanazione del PAUR (inclusa l’autorizzazione unica) e, analogamente e conseguentemente, la Determinazione G16098 decreta la conclusione negativa del PAUR.
15. Le Amministrazioni resistenti si sono costituite chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti reputandoli infondati in fatto ed in diritto.
16. Si è costituita anche la società controinteressata Open Lazio SR resistendo al ricorso principale ed ai successivi motivi aggiunti, argomentando per la legittimità dei provvedimenti con essi impugnati.
17. Alla pubblica udienza del 25 marzo 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
18. Il ricorso ed i motivi aggiunti vanno rigettati per le ragioni di seguito espresse.
19. La questione posta all’attenzione del Collegio attiene alla legittimità dei pareri ed atti conclusivi (tutti di segno sfavorevole) relativi al procedimento PAUR attivato su istanza della società IS VA SR ai sensi dell’art. all’art. 27- bis del D.Lgs. n. 152/2006 (TUA), per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 5 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW per una potenza complessiva pari a 30 MW, da realizzarsi nei comuni di IM e AR (VT), con opere connesse ricadenti nei comuni di Piansano, Arlena di Castro e NI (VT).
20. Ai fini dell’analisi del merito della controversia giova premettere una sintetica analisi delle disposizioni che recano la disciplina del procedimento di interesse.
20.1. Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) è disciplinato dall’art. 27- bis del D.Lgs. n. 152/2006. Esso prevede che nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’Autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso (co. 1). Entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza l’Autorità competente comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto, l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web (co. 2) e che entro i successivi trenta giorni l’Autorità competente e le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2 verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni (co. 3). In seguito alla verifica della completezza documentale ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l’Autorità competente pubblica l’avviso al pubblico ed entro i trenta giorni seguenti il pubblico interessato può presentare osservazioni (co. 4). Entro l’ulteriore termine di trenta giorni l’Autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, assegnando un termine non superiore a trenta giorni, prorogabile, su motivata richiesta del proponente, fino a centottanta giorni (co. 5). Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'Autorità competente convoca una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14- ter della legge n. 241/90, alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente.
21. Ciò premesso in punto di quadro normativo generale, vanno ora analizzati i motivi di doglianza proposti dalla società ricorrente con il ricorso introduttivo.
21.1. In relazione al primo motivo di ricorso va evidenziato che l’esito negativo della seduta della conferenza di servizi del 17 settembre 2025, a differenza della ricostruzione proposta dalla società, non si basa esclusivamente sul parere negativo emesso dal MiC in vista della medesima riunione (“Parere MiC” - doc. 2 ricorso) ma riposa su molteplici criticità espresse dalla Amministrazioni intervenute ad esprimere le proprie valutazioni di competenza sul progetto della ricorrente, che non risultano essere state superate nemmeno con le modifiche da essa apportate nel layout di progetto presentato nell’ottobre 2023 (nota acquisita al protocollo della Regione Lazio n. 1182329 del 19 ottobre 2023).
Invero, il rappresentante unico delle amministrazioni statali si esprime negativamente per due ordini di ragioni: 1) l’impossibilità “ di individuare nell’ambito della procedura in essere, una diversa dislocazione delle parti critiche del progetto, al fine di ridurre e/o eliminare le criticità rilevate ”, senza apportare modifiche di impatto sostanziale che stravolgerebbero il progetto stesso; 2) l’accertata saturazione “ dell’ambito territoriale di cui trattasi rispetto all’installazione di impianti FER, sia fotovoltaici che eolici ” tenuto conto che “ le direttive europee in materia di transizione ecologica — pur fissando obiettivi minimi e non limiti massimi — non ignorano il principio di equilibrio territoriale ”. A tal proposito, non può obliterarsi che tali progetti, in base al principio di bilanciamento di interessi (oggi codificato all’art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, noto come “Testo unico sulle rinnovabili”) sono considerati di interesse prevalente, “ salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale ”. E proprio nel perimetro di tale valutazione il RUS ha evidenziato che il progetto determinerebbe un ulteriore eccessivo aggravio del contesto ambientale complessivo, tenuto conto della incidenza degli impianti già esistenti e concentrati nella provincia di Viterbo (come noto significativamente incisa dalla presenza di tali opere rispetto al resto del territorio della Regione Lazio), tanto da reputare nel caso di specie l’interesse energetico recessivo rispetto alla tutela di “ aree fragili e culturalmente rilevanti ” (cfr. “Parere negativo RUS” – doc. 3, ricorso).
Ancora, tra le posizioni autonomamente espresse in senso negativo al progetto, il rappresentante unico della Provincia di Viterbo evidenzia quanto segue, “.. In relazione alla Viabilità Provinciale esprime parere negativo superabile a determinate condizioni. In relazione al Vincolo idrogeologico parere negativo in relazione a una insufficienza degli elaborati progettuali. Per quanto riguarda gli espropri si esprime parere negativo in quanto non è stato possibile completare l’iter di valutazione delle posizioni prese e redigere apposita determinazione di valutazione di tali posizioni. In relazione agli scarichi idrici della SE Satellite 380/36 kV di Terna esprime parere negativo per incompatibilità del trattamento delle acque dei servizi igenici previsto e dello sversamento della vasca di raccolta nella rete idrica di raccolta. Inoltre, non esiste la strada di accesso alla SE Satellite 380/36 kV di Terna nè la disponibilità delle aree per l'ampliamento dell'accesso in stazione SE Satellite Terna ” (cfr. Verbale del 17 settembre 2025, doc. 1, ricorso).
Inoltre, diversamente da quanto prospettato, è la stessa ricorrente che in sede di Conferenza, a domanda specifica se la proiezione delle pale W004 e W005 insistesse ancora in area vincolata, risponde affermativamente, così confermando che la critica in merito alle interferenze degli aerogeneratori sulle aree di sorvolo vincolate sollevata dalle Amministrazioni a tutela della vasta area di insieme, non risulta superata (cfr. verbale del 17 settembre 2025 – doc. 1 ricorso).
Ancora, a fronte della critica mossa dalla ricorrente secondo la quale il parere del MiC non sarebbe riferibile al progetto per come modificato dalla ricorrente nel 2023, si legge nel verbale del 17 settembre 2025 che il “ rappresentante del MIC, preso atto delle dichiarazioni della Proponente, nell'ambito di questa seduta di Conferenza di Servizi, in relazione alle modifiche progettuali apportate e presentate agli atti della Conferenza, in merito alle integrazioni presentate in data 18.10.2023, rappresenta che permane la necessità di acquisire l'Autorizzazione Paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del D.lgs.42/2004 in quanto per gli aerogeneratori W05 e W04 (nonostante le modifiche apportate in sede di integrazione documentale) i rotori interferiscono con le (sottostanti) aree tutelate ai sensi dell'art.142 comma 1 lett. c) e in particolare per la torre W04, l'interferenza riguarda anche un'area boscata tutelata ai sensi della lett. g) del medesimo comma. Inoltre, si sottolinea sempre per l'aerogeneratore W04, che il paesaggio interessato dall'areale di sorvolo è classificato in parte come "paesaggio naturale" disciplinato dall'art. 22 delle norme del PTPR Lazio che individua l’intervento come "non consentito" al punto 6.4 della Tabella B) 6.4. ”, con ciò potendosi ritenere superata la doglianza della ricorrente, attesa l’espressa presa di posizione del rappresentante del MiC sul nuovo progetto presentato dalla Società (2023) proprio con riferimento alla diversa dislocazione degli aerogeneratori W04 e W05, soluzione questa non reputata idonea a risolvere le criticità già evidenziate nel parere.
La doglianza è, pertanto, priva di fondamento.
21.2. Con il secondo motivo di ricorso la società denuncia l’illegittimità del parere del MiC anche per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti ove afferma che l’impianto proposto dalla ricorrente violerebbe la D.G.R. n. 171/ 2023 della Regione Lazio (la “DGR 171”) in punto di superamento del limite del cumulo tra impianti a fonte rinnovabile sul territorio della Regione Lazio, delibera annullata da questo Tribunale con sentenza n. 6969/2025 pubblicata anteriormente alla emissione del parere stesso.
La censura, per come posta, non coglie nel segno.
A ben vedere, il parere MiC del 17 settembre 2025 richiama la Delibera n. 171/2023 al fine di riprenderne il dato, fattuale ed oggettivo, da essa evincibile circa il grado di saturazione del territorio della Provincia di Viterbo in relazione agli impianti FER. Pertanto, a prescindere dalla caducazione della Delibera menzionata, la circostanza in essa riportata (di per sé neutra costituendo un fatto acclarato e notorio) funge da mero riscontro, tra gli altri, impiegati dal MiC ai fini della motivazione del dissenso opposto. Ed infatti il MiC svolge un’analisi calibrata sulla situazione concreta e sull’impatto dell’impianto sul territorio, che prescinde dal contenuto prescrittivo della Delibera de qua – come detto ormai inesistente nella sua portata dispositiva -, motivando il mancato assenso nei termini che seguono, “ Valutazione dell’analisi dell’intervisibilità degli impianti. Tenuto conto dell’enorme impatto e della visibilità delle opere proposte da lunghe distanze, risulta evidente come queste determinerebbero di fatto una sostanziale continuità visiva territoriale delle opere analoghe esistenti e/o previste anche nell’ambito distanziale medio, di cui sopra. Tale addensamento di strutture verticali implicherebbe un rafforzamento “dell’effetto selva”, già presente in alcune aree, come per esempio, sulla dorsale di Piansano, sancendone la saturazione paesaggistica. La scrivente Soprintendenza, alla luce dell’elenco di iniziative in corso di valutazione ovvero già autorizzate, ritiene che gli impatti cumulativi oggetto di fotosimulazione allegati alla proposta, siano da ritenersi ampiamente sottostimati rispetto alle reali e future ricadute sul territorio… Considerato quanto rilevato dalla Regione Lazio con la citata Deliberazione n. 171 del 12/05/2023, in merito alla distribuzione sul territorio delle province che risulta fortemente disomogenea, la scrivente Soprintendenza rileva che all’interno dello stesso territorio della provincia di Viterbo si va consolidando un’ ulteriore disomogeneità distributiva a carico del quadrante Nord-Ovest che vede, in questo settore, il dilagare del fenomeno di sprawl energetico, con elevato rischio rispetto alla salvaguardia di ampi brani di paesaggio della Tuscia viterbese e della Maremma laziale. Pertanto, in questo particolare settore, gli effetti combinati del cumulo e della intervisibilità con i numerosi impianti già esistenti, sanciscono la non assorbibilità nel contesto per saturazione e l’incompatibilità paesaggistica rispetto agli indirizzi della tutela e dei valori paesistici ”.
Per quanto detto, il motivo va respinto.
21.3. Con il terzo motivo di ricorso la società muove una critica generale agli atti impugnati e, segnatamente, al parere MiC, ove reputano necessaria, ai fini della realizzazione dell’impianto, l’autorizzazione paesaggistica in relazione alle aree vincolate interessate dal progetto.
In proposito vale quanto affermato in occasione dell’analisi del primo motivo di ricorso (v. supra punto 21.1). Invero, in sede di terza riunione della Conferenza viene verbalizzato che “ La Conferenza chiede alla proponente se la proiezione delle pale W004 e W005 insiste ancora in area vincolata. La proponente dichiara di si ”. Indi è la stessa ricorrente che, in base al progetto modificato, afferma che la proiezione delle pale W004 e W005 insiste ancora su aree vincolate, così non superando la critica in merito alle interferenze degli aerogeneratori sulle aree di sorvolo rilevata a più riprese dalle Amministrazioni, a tutela della vasta area di insieme (cfr. verbale del 17 settembre 2025 – doc. 1 ricorso).
Del resto, nel medesimo verbale si legge che “ Il rappresentante del MIC, preso atto delle dichiarazioni della Proponente, nell'ambito di questa seduta di Conferenza di Servizi, in relazione alle modifiche progettuali apportate e presentate agli atti della Conferenza, in merito alle integrazioni 10 presentate in data 18.10.2023, rappresenta che permane la necessità di acquisire l'Autorizzazione Paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del D.lgs.42/2004, in quanto per gli aerogeneratori W05 e W04 (nonostante le modifiche apportate in sede di integrazione documentale) i rotori interferiscono con le (sottostanti) aree tutelate ai sensi dell'art.142 comma 1 lett. c) e in particolare per la torre W04, l'interferenza riguarda anche un'area boscata tutelata ai sensi della lett. g) del medesimo comma. Inoltre, si sottolinea sempre per l'aerogeneratore W04, che il paesaggio interessato dall'areale di sorvolo è classificato in parte come "paesaggio naturale" disciplinato dall'art. 22 delle norme del PTPR Lazio che individua l’intervento come "non consentito" al punto 6.4 della Tabella B) 6.4. ”.
E l’affermazione appare in linea con la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stat., sez. IV, sent. n. 1877/2025) che, in materia di tutela del paesaggio, ha chiarito che quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo, il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella riveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo. In altri termini, il paesaggio “ si manifesta in tali casi quale componente qualificata ed essenziale dell’ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l’evoluzione giurisprudenziale, anche di matrice costituzionale (tra le tante, Corte Cost. 14 novembre 2007, n. 378 )” e l’impianto, per la sua ampia portata, può danneggiarne l’intera visuale di insieme.Inoltre, nel caso in esame - trattandosi di aree contermini ad altre vincolate ai sensi dell’art. 142, D.Lgs. 42/2004 - doveva essere applicato l’allegato 4 al D.M. 10 settembre 2010 che precisa, al punto 3, che “ l’impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico ”.
Ed ancora, a riprova dell’insufficienza sul punto delle modifiche apportate al progetto, significativo è quanto emerso anche nel parere del RUR che afferma, “ alla luce di quanto emerso, la condizione presente nel parere di Urbanistica prot. n° 873957 del 04/09/2025 “dovrà essere limitato l’impatto delle interferenze dell’impianto con le aree sottoposte a vincoli paesaggistici che risultano confinanti e limitrofe…” non è rispettata, considerato che tale parere è condizionante per quanto concerne l’espressione del parere unico regionale, si esprime un parere negativo sull’opera in argomento. Il mancato rispetto delle condizioni supera il parere favorevole unico regionale espresso con nota prot. n. 0913729 del 17/09/2025 ”.
Inoltre, il generico riferimento ad un procedimento di installazione di impianto eolico ricadente nel medesimo territorio regionale non è sufficiente a fornire una idonea motivazione per l’assenso all’impianto di interesse qualora, come nel caso specifico, non siano stati sufficientemente chiariti i profili di identità con la fattispecie in esame.
Di qui il rigetto del motivo proposto.
21.4. Anche il quarto motivo di ricorso - con il quale la società afferma che, indipendentemente dalla qualificazione dell’area (vincolata o meno), il Parere negativo del MiC non avrebbe dovuto essere considerato vincolante dalle altre Amministrazioni coinvolte – non merita accoglimento.
Come già evidenziato in sede di analisi del primo motivo di ricorso cui si rinvia per maggiore approfondimento della questione (v. supra punto 21.1), dalla mera lettura del verbale dell’ultima seduta della Conferenza, tenutasi il 17 settembre 2025, l’esito negativo della stessa, a differenza della ricostruzione proposta dalla società, non si giustifica esclusivamente alla luce di quanto emerso nel parere negativo emesso dal MiC in vista della medesima riunione (“Parere MiC” - doc. 2 ricorso), ma trae fondamento dalle molteplici criticità espresse dalla Amministrazioni intervenute, per competenza, sul progetto della ricorrente, non reputate superate nemmeno dalle modifiche apportate allo stesso nel layout presentato dalla società nell’ottobre 2023 (nota acquisita al protocollo della Regione Lazio n. 1182329 del 19 ottobre 2023).
21.5. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente denuncia, in sintesi, la contraddittorietà tra il parere espresso dalla Direzione Urbanistica - prot. n° 873957 del 4 settembre 2025 - che si esprimeva favorevolmente all’impianto – ed il ritenuto relativo superamento in sede di Conferenza di servizi da parte del RUR, motivato dall’inadempimento della Società proponente alla condizione posta dal parere stesso, ovverosia l’obbligo di limitare l’impatto delle interferenze dell’impianto “ con le aree sottoposte a vincoli paesaggistici…confinanti e limitrofe… ” (cfr. Verbale Conferenza, doc. 1 – ricorso).
La censura, anche in tal caso, non può apprezzarsi favorevolmente.
Difatti, come emerge chiaramente dall’intervento del RUR, l’impatto sulle aree limitrofe vincolate non è stato ridotto in maniera significativa nemmeno a seguito della modifica del progetto originario, con la conseguenza che il RUR altro non poteva che ritenere la Società inadempiente alla condizione posta dal parere espresso dalla Direzione Urbanistica e, per tale via, pronunciarsi negativamente ed in via definitiva sulla fattibilità del progetto stesso.
21.6. Con il sesto motivo di ricorso la Società contesta le determinazioni di segno negativo espresse dall’area VIA e dal rappresentante unico della Provincia di Viterbo in sede di Conferenza del 17 settembre 2025 perché, in sintesi, motivate sulla base di una rilevata eccessiva concentrazione nella Provincia di Viterbo degli impianti FER.
La censura, per gli stessi principi sopra richiamati in sede di scrutinio del primo motivo di ricorso, va respinta.
Invero le Amministrazioni nominate hanno parimenti rilevato, come concordemente reputato anche dal MiC e dal RUS ed in base al principio di bilanciamento di interessi, l’incompatibilità ambientale dell’impianto in questione anche in ragione dell’accertata saturazione dell’ambito territoriale di cui trattasi rispetto all’installazione di impianti FER, sia fotovoltaici che eolici, tanto da reputare recessive le esigenze energetiche – già ampiamente valorizzate nell’utilizzazione del territorio della Provincia di Viterbo – rispetto alla tutela dell'ambiente, della biodiversità, del paesaggio e del patrimonio culturale (v. supra punto 21.1).
21.7. Circa la lamentata violazione dell’obbligo di dissenso costruttivo e di soccorso istruttorio introdotta con il settimo motivo di ricorso, l’ampio contraddittorio svolto in corso di istruttoria ed emergente anche dalla documentazione depositata in atti, attesta, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, che le Amministrazioni coinvolte ed il privato si siano ampiamente confrontati sui punti critici emersi in relazione al progetto, tanto è vero che la società ricorrente è stata invitata, inter alia , alla modifica sostanziale del progetto (alla luce delle significative criticità di compatibilità paesaggistica e territoriale, relative agli aerogeneratori W005 e W004 , già segnalate dall’Area Urbanistica e dall’Area VIA fin dalle prime fasi del procedimento e reiterate nel corso della successiva Conferenza di Servizi, ove è stata altresì prospettata la possibilità di una rimodulazione progettuale mediante lo stralcio di due aerogeneratori) come dalla stessa pacificamente ammesso ed è stata richiesta di fornire chiarimenti ed integrazioni documentali - cui ha dato effettivo riscontro -, poi motivatamente reputati dal MiC e dalle altre Amministrazioni non idonei a superare i rilievi da essi formulati come da rispettivi pareri.
21.8. Con l’ottavo ed il nono motivo di ricorso la Società lamenta la violazione del principio di proporzionalità e del principio di non discriminazione.
Ancora una volta le censure proposte non colgono del segno.
Come sopra rappresentato (v. punto 21.1 cui sia consentito rinviare) in base al principio di bilanciamento di interessi (oggi codificato all’art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, noto come “Testo unico sulle rinnovabili”) la realizzazione di impianti FER sono considerati di interesse prevalente, “ salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale ”, valutazioni queste prese in considerazioni dalle Amministrazioni interessate per concludere che il progetto in questione determinerebbe un ulteriore eccessivo aggravio del contesto ambientale di riferimento. Inoltre, come sopra evidenziato, il mero richiamo ad ulteriori procedimenti relativi ad impianti eolici ricadenti nel medesimo territorio regionale non è sufficiente a fornire idonea motivazione per sostenere la fattibilità dell’impianto di interesse, qualora non siano adeguatamente chiariti i profili di identità tra fattispecie che, diversamente, mantengono specifiche peculiarità e vanno analizzate nel preciso momento storico nel quale il relativo progetto viene presentato ed in relazione al grado di saturazione del territorio oggetto di intervento.
21.9. Anche il decimo e l’undicesimo motivo di ricorso non meritano accoglimento. Secondo la ricorrente, i provvedimenti impugnati intervenuti oltre il termine di 90 giorni dalla prima seduta della Conferenza di servizi - ossia resi dopo il 19 agosto 2025 - dovrebbero essere valutati alla stregua di atti di assenso o di atti privi di efficacia nell’ordinamento giuridico, in base a quanto disposto dall’art. 27- bis del D.Lgs. n. 152/2006, dell’art. 14- ter della L. n. 241/1990 e della D.G.R. Lazio n. 884/2022 oltre che ai principi di buona fede e correttezza evocati nell’art. 1 della L. n. 241/1990.
La censura non merita di essere accolta.
Invero, come sopra evidenziato richiamando il quadro normativo di riferimento, l’art. 27- bis , D.Lgs. n. 152/2006 (rubricato “Provvedimento autorizzatorio unico regionale”), prevede l’applicazione alla Conferenza di servizi dell’art. 14- ter , L. 241/1990, che al comma 7 così dispone: “… Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza ”; dipoi, l’art. 2, co. 8- bis , L. 241/1990 stabilisce che “ Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate … successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14 ter, comma 7 … sono inefficaci ”.
Orbene, nel caso di specie, sia il parere negativo del MiC sia il parere negativo del RUS sono intervenuti legittimamente, ovverosia prima che si svolgesse l’ultima seduta della Conferenza di servizi, nella quale, peraltro, tali Amministrazioni per il tramite dei propri rappresentanti hanno ribadito le rispettive posizioni. Ne consegue che nel caso specifico la normativa sopra richiamata non risulta applicabile per carenza dei relativi presupposti, atteso che le valutazioni negative sono state espresse nei termini ex lege indicati ed in quanto tali pienamente efficaci e vincolanti. Tanto vale anche per le posizioni espresse dalle altre Amministrazioni nell’ambito della terza seduta della Conferenza, ossia nel pieno rispetto del termine assegnato.
Del resto, non si appalesa illegittimo il rinvio dell’ultima seduta della Conferenza posticipata dalla Regione al 17 settembre 2025, rispetto alla data del 19 agosto 2025 prevista dall’originario calendario atteso che, in virtù dell’applicazione del principio di leale collaborazione e cooperazione tra le parti: 1) il rinvio è stato comunicato tempestivamente agli interessati (nell’ambito della seduta svoltasi il 2 luglio 2025); 2) tale rinvio ha consentito al MiC di soddisfare le esigenze organizzative insorte e garantire la presenza del RUS incaricato; 3) tutte le parti hanno avuto possibilità di esprimere comunque compiutamente le proprie posizioni senza ulteriori dilazioni di tempo.
22. Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso principale va rigettato e, per conseguenza, residuano da analizzare le censure contenute nei motivi aggiunti direttamente rivolte alle Determinazioni indicate in epigrafe.
22.1. Con i primi quattro motivi aggiunti la Società appunta le proprie critiche sulla portata della Delibera della Regione Lazio G15009, con la quale l’Ente Territoriale esclude la compatibilità ambientale del progetto presentato da IS, tra l’altro, a causa delle interferenze generate dall’impianto sia con quello fotovoltaico di nuova costruzione denominato "Vermigliesca" proposto da Open Lazio SR, sia con gli impianti eolici già presenti in sede (c.d. Minieolici), sia con il vincolo idrogeologico.
La critica non coglie nel segno.
Invero, come si evince dalla lettura della Delibera richiamata, tutti i profili riassuntivamente annoverati nella medesima – comprese le interferenze da ultimo richiamate – sono stati oggetto di puntuale analisi nell’ambito del contraddittorio in sede di Conferenza di servizi (come del resto riconosciuto dalla ricorrente stessa) e risultano pedissequamente riportati come elementi rilevanti ai fini della valutazione complessiva dell’impatto ambientale e paesaggistico. Indi, pur escludendo il supporto motivazionale derivante dalle interferenze da ultimo nominate, l’esito negativo della Delibera regionale si basa su una pluralità di ulteriori ragioni, emerse dai pareri istruttori resi nel corso del procedimento PAUR e dal Verbale dell’ultima seduta della Conferenza reputati legittimi alla luce dell’analisi sopra svolta, autonomamente idonee a sostenerne la validità.
Difatti, la giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che il provvedimento plurimotivato non è suscettibile di annullamento qualora anche uno solo dei motivi posti a fondamento dello stesso fornisca autonomamente la legittima e congrua giustificazione della determinazione adottata; difatti in presenza di provvedimenti con motivazione plurima, solo l’accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui essi risultano incentrati può comportare l’illegittimità e il conseguente annullamento dei medesimi (cfr. per tutte quanto affermato in merito da Cons. Stato, n. 4866/2020, “ in presenza di un atto c.d. plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale; in sostanza, in caso di atto amministrativo, fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le una dalla altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2017, n. 2910; sez. V, 12 settembre 2017, n. 4297; sez. V, 21 agosto 2017, n. 4045) ”. Nel caso di specie la Delibera in questione non rappresenta, quindi, una “ riqualificazione postuma o un’assunzione di ragioni ostative nuove ”, bensì la sintesi motivata di tutte le criticità effettivamente emerse nel corso del
procedimento, come registrate nel Verbale conclusivo della Conferenza del 17 settembre 2025 che,
per la loro rilevanza ambientale e paesaggistica, hanno portato la Regione a concludere nel senso della incompatibilità del progetto con il contesto di riferimento.
Da tanto il rigetto del primo, secondo, terzo e quarto motivo aggiunto proposti dalla ricorrente.
22.2. Con il quinto motivo aggiunto la società ricorrente critica la Delibera adottata dalla Provincia di Viterbo ove ritiene che il rilascio della VIA sarebbe un presupposto per l’emanazione del PAUR (inclusa l’autorizzazione unica) e, analogamente e conseguentemente, la Determinazione G16098 decreterebbe la conclusione negativa del PAUR.
Anche tale motivo risulta non condivisibile tenuto conto che la gravata Delibera della Provincia non si limita a recepire passivamente le ragioni espresse dalle altre Amministrazioni in seno al procedimento per giustificare la mancata emissione dell’Autorizzazione di competenza ma, al contrario, opera una sintesi di tutte le opinioni critiche emerse durante l’istruttoria svolta nel procedimento PAUR cui unisce anche quelle espresse dal proprio rappresentate e dettagliatamente riportate nel Verbale conclusivo dell’ultima seduta della Conferenza più volte citato (v. in proposito punto 21.1).
23. In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso principale ed i motivi aggiunti proposti dalla società ricorrente vanno integralmente rigettati.
24. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti delle Amministrazioni resistenti e della controinteressata Open Lazio SR che si liquidano nella misura complessiva di euro 5.000,00, (euro 2.500,00 per parte), per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN ZI, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta ZU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetta ZU | EN ZI |
IL SEGRETARIO