TAR Roma, sez. III, sentenza 13/04/2026, n. 6548
TAR
Sentenza 13 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. Violazione della deliberazione del consiglio regionale n. 5 del 21 aprile 2021 e ss.mm. Violazione del d.p.r. n. 31/2017. Difetto di istruttoria. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere

    L'esito negativo della conferenza dei servizi non si basa esclusivamente sul parere del MiC, ma su molteplici criticità espresse da diverse amministrazioni. Le modifiche apportate al progetto nell'ottobre 2023 non hanno superato le criticità relative alle interferenze con aree vincolate, come confermato anche dal rappresentante del MiC.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del D.Lgs. n. 152/2006. Violazione dell’art. 1 della l. n. 241/1990. Difetto di istruttoria. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere

    Il parere del MiC richiama la D.G.R. n. 171/2023 non per il suo contenuto prescrittivo, ma per il dato fattuale relativo al grado di saturazione del territorio provinciale con impianti FER. La motivazione del MiC si basa sull'analisi concreta dell'impatto dell'impianto, sulla saturazione paesaggistica e sull'addensamento di strutture verticali, indipendentemente dalla validità della delibera citata.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 sotto altro profilo. Violazione della deliberazione del consiglio regionale n. 5 del 21 aprile 2021 e ss.mm. violazione del d.p.r. n. 31/2017. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere

    La ricorrente stessa ha ammesso che la proiezione delle pale degli aerogeneratori W004 e W005 insiste ancora su aree vincolate. Il rappresentante del MiC ha confermato la necessità dell'autorizzazione paesaggistica per le interferenze con aree tutelate ai sensi dell'art.142, comma 1, lett. c) e g) del D.Lgs. 42/2004. La giurisprudenza del Consiglio di Stato conferma che il paesaggio ha una proiezione spaziale più ampia e che opere di grande impatto visivo possono pregiudicarne la visuale d'insieme. Il parere del RUR ha confermato la non conformità alla condizione di limitare l'impatto sulle aree vincolate.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 14-ter della l. n. 241/1990 e dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006. Violazione art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. Violazione della deliberazione del consiglio regionale n. 5 del 21 aprile 2021 e ss.mm. Violazione del d.p.r. n. 31/2017. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. eccesso di potere. Difetto di motivazione

    L'esito negativo della conferenza dei servizi non si basa esclusivamente sul parere del MiC, ma su molteplici criticità espresse da diverse amministrazioni. Le modifiche apportate al progetto nell'ottobre 2023 non hanno superato le criticità relative alle interferenze con aree vincolate, come confermato anche dal rappresentante del MiC.

  • Rigettato
    Travisamento del parere direzione urbanistica. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere. ingiustizia manifesta. Grave difetto di istruttoria. Difetto di motivazione

    L'impatto sulle aree limitrofe vincolate non è stato ridotto significativamente nemmeno a seguito della modifica del progetto, portando il RUR a ritenere la società inadempiente alla condizione posta dalla Direzione Urbanistica e a pronunciarsi negativamente sulla fattibilità del progetto.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. Violazione della deliberazione del consiglio regionale n. 5 del 21 aprile 2021 e ss.mm. violazione del d.p.r. n. 31/2017. Violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 152/2006. Violazione del decreto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione

    Le amministrazioni hanno rilevato, in linea con MiC e RUS, l'incompatibilità ambientale dell'impianto a causa della saturazione territoriale con impianti FER, ritenendo recessive le esigenze energetiche rispetto alla tutela ambientale, paesaggistica e culturale.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere. Irragionevolezza ed ingiustizia manifeste. Violazione del principio di leale collaborazione. Difetto di motivazione

    L'ampio contraddittorio svolto in istruttoria e la documentazione depositata dimostrano un confronto tra le amministrazioni e il privato. La società è stata invitata a modifiche sostanziali del progetto e a fornire chiarimenti, ma le integrazioni sono state ritenute non idonee a superare i rilievi formulati.

  • Rigettato
    Eccesso di potere. Irragionevolezza ed ingiustizia manifeste. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza

    Il principio di bilanciamento di interessi considera gli impianti FER di interesse prevalente, salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale. In questo caso, le amministrazioni hanno ritenuto che il progetto determinasse un eccessivo aggravio ambientale, rendendo recessivo l'interesse energetico.

  • Rigettato
    Violazione del principio di non discriminazione. Eccesso di potere. Disparità di trattamento. Grave difetto di istruttoria. irragionevolezza ed ingiustizia manifeste. Difetto di motivazione

    Il mero richiamo ad altri procedimenti non è sufficiente a dimostrare disparità di trattamento, poiché ogni progetto va analizzato nel suo contesto storico e di saturazione territoriale.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006. Violazione della d.g.r. lazio n. 884 del 18 ottobre 2022. Violazione degli artt. Violazione dell’artt. 1 e 14-ter della l. n. 241/1990. Eccesso di potere. Violazione del principio di buon andamento, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa

    Le valutazioni negative del MiC e del RUS sono intervenute prima dell'ultima seduta della Conferenza di servizi, rendendo la normativa sui termini di conclusione inefficace. Il rinvio dell'ultima seduta è stato legittimo in virtù del principio di leale collaborazione e ha consentito a tutte le parti di esprimersi compiutamente.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006. Violazione della d.g.r. lazio n. 884 del 18 ottobre 2022. Violazione degli artt. 1 e 14 ter della l. n. 241/1990. Violazione del decreto prefettizio n.0011101 del 13/02/2024. Eccesso di potere. Violazione del principio di buon andamento, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa

    Le valutazioni negative del MiC e del RUS sono intervenute prima dell'ultima seduta della Conferenza di servizi, rendendo la normativa sui termini di conclusione inefficace. Il rinvio dell'ultima seduta è stato legittimo in virtù del principio di leale collaborazione e ha consentito a tutte le parti di esprimersi compiutamente.

  • Rigettato
    Violazione art. 27-bis D.lgs. n. 152/2006. Violazione art. 14 e 14 ter della l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990. Travisamento dei presupposti di fatto. Illogicità manifesta. Difetto di motivazione. Violazione dei principi di coerenza istruttoria e correttezza procedimentale

    I profili di interferenza sono stati oggetto di analisi nella Conferenza dei servizi e riportati nel verbale. Anche escludendo il supporto motivazionale derivante dalle interferenze citate, la Determinazione si basa su altre ragioni legittime emerse nel procedimento PAUR e nel verbale della Conferenza.

  • Rigettato
    Violazione art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del D.Lgs. n. 152/2006. Violazione del DM del 10 settembre 2010. Eccesso di potere. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Ingiustizia manifesta

    I profili di interferenza sono stati oggetto di analisi nella Conferenza dei servizi e riportati nel verbale. Anche escludendo il supporto motivazionale derivante dalle interferenze citate, la Determinazione si basa su altre ragioni legittime emerse nel procedimento PAUR e nel verbale della Conferenza. La giurisprudenza amministrativa afferma che un provvedimento plurimotivato non è annullabile se anche solo una delle motivazioni è legittima.

  • Rigettato
    Violazione del DM del 10 settembre 2010. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria

    I profili di interferenza sono stati oggetto di analisi nella Conferenza dei servizi e riportati nel verbale. Anche escludendo il supporto motivazionale derivante dalle interferenze citate, la Determinazione si basa su altre ragioni legittime emerse nel procedimento PAUR e nel verbale della Conferenza.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria. travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. eccesso di potere

    I profili di interferenza sono stati oggetto di analisi nella Conferenza dei servizi e riportati nel verbale. Anche escludendo il supporto motivazionale derivante dalle interferenze citate, la Determinazione si basa su altre ragioni legittime emerse nel procedimento PAUR e nel verbale della Conferenza.

  • Rigettato
    Violazione art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006. Violazione artt. 14 e ss della l. n. 241/990. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di motivazione

    La Determinazione della Provincia di Viterbo non si limita a recepire passivamente le ragioni altrui, ma opera una sintesi delle opinioni critiche emerse durante l'istruttoria PAUR, unendovi quelle espresse dal proprio rappresentante e riportate nel verbale della Conferenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 13/04/2026, n. 6548
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6548
    Data del deposito : 13 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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