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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/04/2025, n. 15708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15708 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MU UL nato il [...] avverso l'ordinanza del 27/12/2024 del TRIB. LIBERTA di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG, nella persona del sostituto Marilia Di Nardo, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 15708 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 18/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale de l'Aquila ha confermato l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pescara aveva applicato nei confronti di NO UH la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Torino il 2 novembre 2023 (capo 4). La contestazione è relativa alla detenzione a fini di spaccio e cessione a LU EL LO di un quantitativo pari a circa 5 kg. di sostanza stupefacente del tipo marijuana, divisa in 55 panetti, dietro corrispettivo di una somma di denaro o comunque previa assunzione della relativa obbligazione di pagamento. 2. Contro l'ordinanza, l'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso formulando cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e in specie degli artt. 127, 178, 179 e 309 cod. proc. pen. per non avere il Tribunale disposto la traduzione, né consentito la partecipazione a distanza tramite video collegamento dell'indagato, che ne aveva fatto richiesta. Il difensore ricorda che, dopo che l'indagato, detenuto presso la casa circondariale di Pesaro, con la richiesta di riesame aveva chiesto la traduzione o la predisposizione di videocollegamento, il Tribunale non aveva adottato alcun provvedimento in tale senso e lo aveva dichiarato assente. In tal modo si era determinata la nullità assoluta e insanabile dell'ordinanza emessa dal Tribunale e prima ancora della udienza. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9756 del 03/02/2022, hanno chiarito che la traduzione del soggetto detenuto che ne abbia fatto richiesta costituisce un segmento costitutivo necessario della complessa attività di citazione di cui agli artt. 127 e 179 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e in specie degli artt. 292, comma 2 lett. c- bis) e 2 ter, 309 comma 9 e 185 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, sub specie di mancanza assoluta, per non avere il Tribunale esaminato il motivo con cui era stata eccepita la nullità dell'ordinanza del Gip, che non aveva valutato gli elementi forniti dalla difesa dell'indagato anche con memoria e produzione documentale in occasione dell'interrogatorio ex art. 291, comma 1, quater cod. proc. pen. 2 Il difensore ricorda che, ai sensi dell'art. 292, comma 2 lett. c bis), cod proc. pen., l'ordinanza che dispone una misura cautelare deve contenere, a pena di nullità rilevabile di ufficio, tra le altre anche l'esposizione e l'autonoma valutazione dei motivi per i quali non sono stati ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa e analoga considerazione vale per le argomentazioni svolte dalla difesa nell'ambito dell'interrogatorio reso prima dell'adozione della misura, ai sensi dell'art. 292, comma 2 ter, cod. proc. pen. Nel caso di specie in sede di interrogatorio era stata depositata una memoria difensiva corredata da documenti con cui si era messa in evidenza la estraneità di UH rispetto al fatto contestatogli. In particolare era stato sottolineato: che egli non aveva contribuito, nemmeno in quota parte, al pagamento dell'attività di trasporto effettuata da EL LO;
che non sussisteva alcun elemento che collegasse UH a Antonio LA, ovvero al soggetto che, secondo l'accusa, avrebbe ceduto lo stupefacente portato a Pescara da EL LO;
che la sua presenza a Torino era dovuta a ragioni sentimentali e di lavoro e non era collegata ai fatti in contestazione. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo 4). Il difensore osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, né sulla base delle intercettazioni, né sulla base dell'attività di osservazione, potevano dirsi sussistenti i gravi indizi di colpevolezza. Invero dalla conversazione n. 234 del 2 novembre 2023 emergeva che i due interlocutori, LU EL LO e RI MY avevano concordato di non riferire a UH alcuna informazione in merito al viaggio a Torino;
non vi erano elementi che consentissero di affermare che UH conoscesse LA, tanto che, per stessa ammissione di quest'ultimo, era stato un altro soggetto albanese a contattarlo per organizzare la consegna;
non vi erano riscontri e/o evidenze su cosa avesse fatto EL LO dal momento del suo arrivo a Torino fino al momento dell'incontro con UH e, successivamente, dal momento dell'incontro con UH fino alla consegna dello stupefacente da parte di LA. L'ordinanza applicativa, nonostante tutti tali elementi fossero stati evidenziati, aveva ancorato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza alla chiamata in correità effettuata da EL LO, in assenza di riscontri esterni. 2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale aveva desunto il pericolo di reiterazione dai precedenti specifici, dalla professionalità dimostrata con il modus agendi, dagli stabili contatti con soggetti dediti ad attività 3 delinquenziali, dalla negazione del coinvolgimento nei fatti contestatigli. Il difensore evidenzia, a tale fine, che: - UH ha patteggiato la pena in relazione ad alcuni episodi risalenti al 2021, ma non era mai stato dichiarato recidivo, né è gravato da numerosi precedenti come, invece, affermato, nell'ordinanza impugnata;
- UH è regolarmente assunto nell'impresa edile di famiglia di cui è anche socio, percependo uno stipendio di 1800 euro;
- UH ha immediatamente preso le distanze da tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, con la sola eccezione del cugino RI MY con cui ha continuato a intrattenere rapporti esclusivamente di tipo famigliare. Il ricorrente rileva, inoltre, che la mera contestazione degli addebiti non poteva essere considerata indicativa di personalità incline alla reiterazione del reato, rappresentando estrinsecazione del diritto di difesa. 2.5. Con il quinto motivo, ha dedotto la violazione di legge e in specie degli artt. 292, comma 2 lett.c bis, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla mancata indicazione delle ragioni per cui le esigenze cautelari richiamate nell'ordinanza non possano essere soddisfatte con altre misure e alla mancata indicazione delle ragioni per cui la misura degli arresti domiciliari con gli strumenti di controllo non sia adeguata. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Marilia Di Nardo, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso. 4. I difensori del ricorrente, con memoria del 14 marzo 2025, hanno dato atto che: - in data 10 marzo 2025, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto, ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen. la revoca della misura della custodia in carcere per decorrenza termini e l'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria;
è stata avanzata istanza di revoca della misura non custodiale, che il G.I.P. ha rigettato;
- a seguito di ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Ancona, emessa il 22 gennaio 2025, UH sta scontando la pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione in relazione alla condanna definitiva in ordine ad altri reati risalenti al 2021; - con riferimento ai fatti per cui si procede è stata accolta l'istanza di fungibilità e il Pubblico Ministero, con decreto dell' 11 marzo 2025, ha scomputato dalla pena complessiva già in esecuzione il periodo sofferto in custodia. 4 I difensori hanno, indi, rimesso a questa Corte la valutazione circa la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Si deve precisare che, pur a fronte della intervenuta revoca della misura cautelare e della sostituzione con altra misura non custodiale, in difetto di espressa rinuncia formulata con le forme di legge, il ricorso deve essere trattato, in quanto il ricorrente ha contestato la valida instaurazione del procedimento di impugnazione della primigenia misura e la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato in contestazione. 2. Ciò premesso, il ricorso è fondato quanto al primo motivo, relativo alla mancata traduzione in udienza dell'indagato detenuto, di carattere assorbente rispetto a tutti gli altri. 2.1 Dall'esame degli atti consentito a questa Corte, essendo stato dedotto un error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092), emerge che: - UH, con la richiesta di riesame formulata in data 16 dicembre 2024, aveva chiesto di essere tradotto o comunque la sua partecipazione tramite collegamento a distanza;
- all'udienza del 27 dicembre 2024 UH era stato indicato come assente, senza che fosse stata disposta la sua traduzione e senza che fosse stato attivato il videocollegamento con il carcere. 2.2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la mancata traduzione da parte del Tribunale e la mancata partecipazione a distanza dell'indagato o dell'imputato detenuto o internato - anche in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice - che nell'atto di appello abbia tempestivamente richiesto di presenziare, determina la nullità assoluta ed insanabile dell'udienza e del provvedimento conclusivo (Sez. 5, n. 38772 del 23/06/2023, Petriccione Rv. 285078 - 01). Con la sentenza su indicata la Corte di Cassazione ha ricordato che prima della riforma di cui alla Legge n. 47 del 2015, il tema della partecipazione dell'imputato al giudizio di gravame era regolato dall'art. 127, comma 3, cod. proc. pen. e dall'art. 101 disp. att. cod. proc. pen. (richiamato, quanto al riesame, dal comma 8 dell'art. 309 cod. proc. pen., e, per l'appello cautelare, dal comma 2 dell'art. 310 cod. proc. pen.), che sancisce il diritto dell'interessato di essere sentito se compare, mentre, qualora sia detenuto o internato in un luogo 5 posto fuori dalla circoscrizione e ne faccia richiesta, egli ha diritto di essere sentito prima dell'udienza camerale dal magistrato di sorveglianza del luogo. L'assetto legislativo che ne derivava poggiava, dunque, su una distinzione, a seconda che l'interessato fosse detenuto all'interno o all'esterno del circondario. Nel primo caso, veniva assicurato il diritto a comparire personalmente, con conseguente rinvio dell'udienza in caso di legittimo impedimento, mentre, nella seconda ipotesi, l'imputato poteva chiedere solo di essere sentito prima del giorno dell'udienza da parte del magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione. Sul punto, era intervenuta la Corte costituzionale, che aveva fornito, con una decisione interpretativa di rigetto, una lettura costituzionalmente orientata della delineata disciplina, affermando che il coordinamento tra l'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. e l'art. 127, comma 3, cod. proc. pen., non precludesse affatto la partecipazione personale dell'imputato ristretto in luogo diverso dal circondario «se questi ne abbia fatto richiesta oppure se il giudice competente lo ritenga ex officio opportuno» (Corte cost. n. 45/1991). Secondo il Giudice delle Leggi, dunque, la presenza all'udienza camerale dell'imputato detenuto, che avesse manifestato la volontà di parteciparvi, è l'«unico mezzo idoneo a consentirgli di esprimere le sue ragioni», nel rispetto dell'art. 24 della Costituzione. Il Giudice di legittimità- attraverso le sentenze, a Sezioni unite, Carlutti ((Sez. U., n. 40 del 22/11/1995 (dep. 07/03/1996) Rv. 203772) e D'RA (Sez. U, n. 9 del 25/03/1998 Cc. (dep. 30/06/1998) Rv. 210799) - aveva valorizzato il chiaro orientamento del Giudice delle leggi, in ordine all'obbligo del giudice di merito di disporre o eseguire la traduzione, all'udienza di riesame, dell'indagato, imputato o condannato che ne avesse fatto richiesta, a prescindere dal luogo di detenzione, determinandosi, in mancanza, la nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., della udienza camerale e della pronuncia del Tribunale. La materia, come è noto, è stata incisa dalla legge n. 47 del 16/04/2015, che ha modificato i commi 6 e 8 bis dell'art. 309 cod. proc. pen., disponendo che, con la richiesta di riesame, l'imputato può chiedere di comparire personalmente ( comma 6), richiesta alla quale consegue il diritto di comparire personalmente ( comma 8 bis). Le Sezioni Unite ‘Ramondo', intervenendo specificamente con riguardo alle modalità e al contenuto della richiesta dell'imputato, hanno affermato che "Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive, la persona detenuta o internata, ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all'udienza camerale, può esercitare il diritto di comparire personalmente a quest'ultima solo se ne abbia 6 fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l'istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l'istanza di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen.." (Sez. Un., 27 febbraio 2020 n. 11803, Ramondo, Rv.278491), così configurando «un diritto di partecipazione uguale per ciascun indagato, cioè senza differenze originate dal luogo di detenzione» (Sez. Un. Ramondo, in motivazione, par.
8.2 pag. 18 della sentenza). 3. Il non avere provveduto in tal senso, rende, quindi, l'ordinanza impugnata annullabile, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale, formatosi già prima del 2015, secondo cui, nel procedimento camerale di riesame o di appello avverso le misure cautelari personali, la mancata traduzione in udienza dell'imputato o dell'indagato - detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice - che abbia fatto richiesta di presenziare alla sua celebrazione, determina la nullità assoluta ed insanabile dell'udienza e del provvedimento conclusivo ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., senza che ne consegua tuttavia l'inefficacia della misura cautelare adottata.( Sez. 6, n. 21849 del 21/05/2015, Rv. 263630; Conf. Sez. 6, n. 44415 del 17/10/2013, Rv. 256689). Infatti, secondo quanto enunciato da Sez. U, n. 40 del 22/11/1995, dep. 1996, Carlutti, Rv. 203772-01, la nullità dell'ordinanza emessa all'esito del procedimento di riesame determinata dall'omesso avviso dell'udienza all'interessato che abbia proposto la relativa istanza non comporta la cessazione di efficacia della misura coercitiva disposta, che si verifica solo nel caso in cui il tribunale non provveda nel termine stabilito, con esclusione, quindi, dell'ipotesi in cui il provvedimento, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile (cfr., per analoghe affermazioni, Sez. U, n. 33540 del 27/6/2001, Di Sarno, Rv. 219230-01, e Sez. 4, n. 29954 del 14/10/2020, Zheng Z Vi, Rv. 279715-01). Nel caso in esame la misura custodiale, come detto, è venuta meno, ma permane in capo all'indagato una misura non custodiale, collegata all'ordinanza primigenia ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen., rispetto alla quale il contraddittorio nel giudizio di impugnazione non si è correttamente instaurato. 4. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e che gli atti devono essere trasmessi al Tribunale del Riesame dell'Aquila per il giudizio. 7
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale del Riesame dell'Aquila per il giudizio. Deciso il 18 marzo 2025
lette le conclusioni del PG, nella persona del sostituto Marilia Di Nardo, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 15708 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 18/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale de l'Aquila ha confermato l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pescara aveva applicato nei confronti di NO UH la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Torino il 2 novembre 2023 (capo 4). La contestazione è relativa alla detenzione a fini di spaccio e cessione a LU EL LO di un quantitativo pari a circa 5 kg. di sostanza stupefacente del tipo marijuana, divisa in 55 panetti, dietro corrispettivo di una somma di denaro o comunque previa assunzione della relativa obbligazione di pagamento. 2. Contro l'ordinanza, l'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso formulando cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e in specie degli artt. 127, 178, 179 e 309 cod. proc. pen. per non avere il Tribunale disposto la traduzione, né consentito la partecipazione a distanza tramite video collegamento dell'indagato, che ne aveva fatto richiesta. Il difensore ricorda che, dopo che l'indagato, detenuto presso la casa circondariale di Pesaro, con la richiesta di riesame aveva chiesto la traduzione o la predisposizione di videocollegamento, il Tribunale non aveva adottato alcun provvedimento in tale senso e lo aveva dichiarato assente. In tal modo si era determinata la nullità assoluta e insanabile dell'ordinanza emessa dal Tribunale e prima ancora della udienza. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9756 del 03/02/2022, hanno chiarito che la traduzione del soggetto detenuto che ne abbia fatto richiesta costituisce un segmento costitutivo necessario della complessa attività di citazione di cui agli artt. 127 e 179 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e in specie degli artt. 292, comma 2 lett. c- bis) e 2 ter, 309 comma 9 e 185 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, sub specie di mancanza assoluta, per non avere il Tribunale esaminato il motivo con cui era stata eccepita la nullità dell'ordinanza del Gip, che non aveva valutato gli elementi forniti dalla difesa dell'indagato anche con memoria e produzione documentale in occasione dell'interrogatorio ex art. 291, comma 1, quater cod. proc. pen. 2 Il difensore ricorda che, ai sensi dell'art. 292, comma 2 lett. c bis), cod proc. pen., l'ordinanza che dispone una misura cautelare deve contenere, a pena di nullità rilevabile di ufficio, tra le altre anche l'esposizione e l'autonoma valutazione dei motivi per i quali non sono stati ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa e analoga considerazione vale per le argomentazioni svolte dalla difesa nell'ambito dell'interrogatorio reso prima dell'adozione della misura, ai sensi dell'art. 292, comma 2 ter, cod. proc. pen. Nel caso di specie in sede di interrogatorio era stata depositata una memoria difensiva corredata da documenti con cui si era messa in evidenza la estraneità di UH rispetto al fatto contestatogli. In particolare era stato sottolineato: che egli non aveva contribuito, nemmeno in quota parte, al pagamento dell'attività di trasporto effettuata da EL LO;
che non sussisteva alcun elemento che collegasse UH a Antonio LA, ovvero al soggetto che, secondo l'accusa, avrebbe ceduto lo stupefacente portato a Pescara da EL LO;
che la sua presenza a Torino era dovuta a ragioni sentimentali e di lavoro e non era collegata ai fatti in contestazione. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo 4). Il difensore osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, né sulla base delle intercettazioni, né sulla base dell'attività di osservazione, potevano dirsi sussistenti i gravi indizi di colpevolezza. Invero dalla conversazione n. 234 del 2 novembre 2023 emergeva che i due interlocutori, LU EL LO e RI MY avevano concordato di non riferire a UH alcuna informazione in merito al viaggio a Torino;
non vi erano elementi che consentissero di affermare che UH conoscesse LA, tanto che, per stessa ammissione di quest'ultimo, era stato un altro soggetto albanese a contattarlo per organizzare la consegna;
non vi erano riscontri e/o evidenze su cosa avesse fatto EL LO dal momento del suo arrivo a Torino fino al momento dell'incontro con UH e, successivamente, dal momento dell'incontro con UH fino alla consegna dello stupefacente da parte di LA. L'ordinanza applicativa, nonostante tutti tali elementi fossero stati evidenziati, aveva ancorato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza alla chiamata in correità effettuata da EL LO, in assenza di riscontri esterni. 2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale aveva desunto il pericolo di reiterazione dai precedenti specifici, dalla professionalità dimostrata con il modus agendi, dagli stabili contatti con soggetti dediti ad attività 3 delinquenziali, dalla negazione del coinvolgimento nei fatti contestatigli. Il difensore evidenzia, a tale fine, che: - UH ha patteggiato la pena in relazione ad alcuni episodi risalenti al 2021, ma non era mai stato dichiarato recidivo, né è gravato da numerosi precedenti come, invece, affermato, nell'ordinanza impugnata;
- UH è regolarmente assunto nell'impresa edile di famiglia di cui è anche socio, percependo uno stipendio di 1800 euro;
- UH ha immediatamente preso le distanze da tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, con la sola eccezione del cugino RI MY con cui ha continuato a intrattenere rapporti esclusivamente di tipo famigliare. Il ricorrente rileva, inoltre, che la mera contestazione degli addebiti non poteva essere considerata indicativa di personalità incline alla reiterazione del reato, rappresentando estrinsecazione del diritto di difesa. 2.5. Con il quinto motivo, ha dedotto la violazione di legge e in specie degli artt. 292, comma 2 lett.c bis, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla mancata indicazione delle ragioni per cui le esigenze cautelari richiamate nell'ordinanza non possano essere soddisfatte con altre misure e alla mancata indicazione delle ragioni per cui la misura degli arresti domiciliari con gli strumenti di controllo non sia adeguata. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Marilia Di Nardo, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso. 4. I difensori del ricorrente, con memoria del 14 marzo 2025, hanno dato atto che: - in data 10 marzo 2025, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto, ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen. la revoca della misura della custodia in carcere per decorrenza termini e l'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria;
è stata avanzata istanza di revoca della misura non custodiale, che il G.I.P. ha rigettato;
- a seguito di ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Ancona, emessa il 22 gennaio 2025, UH sta scontando la pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione in relazione alla condanna definitiva in ordine ad altri reati risalenti al 2021; - con riferimento ai fatti per cui si procede è stata accolta l'istanza di fungibilità e il Pubblico Ministero, con decreto dell' 11 marzo 2025, ha scomputato dalla pena complessiva già in esecuzione il periodo sofferto in custodia. 4 I difensori hanno, indi, rimesso a questa Corte la valutazione circa la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Si deve precisare che, pur a fronte della intervenuta revoca della misura cautelare e della sostituzione con altra misura non custodiale, in difetto di espressa rinuncia formulata con le forme di legge, il ricorso deve essere trattato, in quanto il ricorrente ha contestato la valida instaurazione del procedimento di impugnazione della primigenia misura e la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato in contestazione. 2. Ciò premesso, il ricorso è fondato quanto al primo motivo, relativo alla mancata traduzione in udienza dell'indagato detenuto, di carattere assorbente rispetto a tutti gli altri. 2.1 Dall'esame degli atti consentito a questa Corte, essendo stato dedotto un error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092), emerge che: - UH, con la richiesta di riesame formulata in data 16 dicembre 2024, aveva chiesto di essere tradotto o comunque la sua partecipazione tramite collegamento a distanza;
- all'udienza del 27 dicembre 2024 UH era stato indicato come assente, senza che fosse stata disposta la sua traduzione e senza che fosse stato attivato il videocollegamento con il carcere. 2.2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la mancata traduzione da parte del Tribunale e la mancata partecipazione a distanza dell'indagato o dell'imputato detenuto o internato - anche in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice - che nell'atto di appello abbia tempestivamente richiesto di presenziare, determina la nullità assoluta ed insanabile dell'udienza e del provvedimento conclusivo (Sez. 5, n. 38772 del 23/06/2023, Petriccione Rv. 285078 - 01). Con la sentenza su indicata la Corte di Cassazione ha ricordato che prima della riforma di cui alla Legge n. 47 del 2015, il tema della partecipazione dell'imputato al giudizio di gravame era regolato dall'art. 127, comma 3, cod. proc. pen. e dall'art. 101 disp. att. cod. proc. pen. (richiamato, quanto al riesame, dal comma 8 dell'art. 309 cod. proc. pen., e, per l'appello cautelare, dal comma 2 dell'art. 310 cod. proc. pen.), che sancisce il diritto dell'interessato di essere sentito se compare, mentre, qualora sia detenuto o internato in un luogo 5 posto fuori dalla circoscrizione e ne faccia richiesta, egli ha diritto di essere sentito prima dell'udienza camerale dal magistrato di sorveglianza del luogo. L'assetto legislativo che ne derivava poggiava, dunque, su una distinzione, a seconda che l'interessato fosse detenuto all'interno o all'esterno del circondario. Nel primo caso, veniva assicurato il diritto a comparire personalmente, con conseguente rinvio dell'udienza in caso di legittimo impedimento, mentre, nella seconda ipotesi, l'imputato poteva chiedere solo di essere sentito prima del giorno dell'udienza da parte del magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione. Sul punto, era intervenuta la Corte costituzionale, che aveva fornito, con una decisione interpretativa di rigetto, una lettura costituzionalmente orientata della delineata disciplina, affermando che il coordinamento tra l'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. e l'art. 127, comma 3, cod. proc. pen., non precludesse affatto la partecipazione personale dell'imputato ristretto in luogo diverso dal circondario «se questi ne abbia fatto richiesta oppure se il giudice competente lo ritenga ex officio opportuno» (Corte cost. n. 45/1991). Secondo il Giudice delle Leggi, dunque, la presenza all'udienza camerale dell'imputato detenuto, che avesse manifestato la volontà di parteciparvi, è l'«unico mezzo idoneo a consentirgli di esprimere le sue ragioni», nel rispetto dell'art. 24 della Costituzione. Il Giudice di legittimità- attraverso le sentenze, a Sezioni unite, Carlutti ((Sez. U., n. 40 del 22/11/1995 (dep. 07/03/1996) Rv. 203772) e D'RA (Sez. U, n. 9 del 25/03/1998 Cc. (dep. 30/06/1998) Rv. 210799) - aveva valorizzato il chiaro orientamento del Giudice delle leggi, in ordine all'obbligo del giudice di merito di disporre o eseguire la traduzione, all'udienza di riesame, dell'indagato, imputato o condannato che ne avesse fatto richiesta, a prescindere dal luogo di detenzione, determinandosi, in mancanza, la nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., della udienza camerale e della pronuncia del Tribunale. La materia, come è noto, è stata incisa dalla legge n. 47 del 16/04/2015, che ha modificato i commi 6 e 8 bis dell'art. 309 cod. proc. pen., disponendo che, con la richiesta di riesame, l'imputato può chiedere di comparire personalmente ( comma 6), richiesta alla quale consegue il diritto di comparire personalmente ( comma 8 bis). Le Sezioni Unite ‘Ramondo', intervenendo specificamente con riguardo alle modalità e al contenuto della richiesta dell'imputato, hanno affermato che "Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive, la persona detenuta o internata, ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all'udienza camerale, può esercitare il diritto di comparire personalmente a quest'ultima solo se ne abbia 6 fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l'istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l'istanza di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen.." (Sez. Un., 27 febbraio 2020 n. 11803, Ramondo, Rv.278491), così configurando «un diritto di partecipazione uguale per ciascun indagato, cioè senza differenze originate dal luogo di detenzione» (Sez. Un. Ramondo, in motivazione, par.
8.2 pag. 18 della sentenza). 3. Il non avere provveduto in tal senso, rende, quindi, l'ordinanza impugnata annullabile, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale, formatosi già prima del 2015, secondo cui, nel procedimento camerale di riesame o di appello avverso le misure cautelari personali, la mancata traduzione in udienza dell'imputato o dell'indagato - detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice - che abbia fatto richiesta di presenziare alla sua celebrazione, determina la nullità assoluta ed insanabile dell'udienza e del provvedimento conclusivo ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., senza che ne consegua tuttavia l'inefficacia della misura cautelare adottata.( Sez. 6, n. 21849 del 21/05/2015, Rv. 263630; Conf. Sez. 6, n. 44415 del 17/10/2013, Rv. 256689). Infatti, secondo quanto enunciato da Sez. U, n. 40 del 22/11/1995, dep. 1996, Carlutti, Rv. 203772-01, la nullità dell'ordinanza emessa all'esito del procedimento di riesame determinata dall'omesso avviso dell'udienza all'interessato che abbia proposto la relativa istanza non comporta la cessazione di efficacia della misura coercitiva disposta, che si verifica solo nel caso in cui il tribunale non provveda nel termine stabilito, con esclusione, quindi, dell'ipotesi in cui il provvedimento, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile (cfr., per analoghe affermazioni, Sez. U, n. 33540 del 27/6/2001, Di Sarno, Rv. 219230-01, e Sez. 4, n. 29954 del 14/10/2020, Zheng Z Vi, Rv. 279715-01). Nel caso in esame la misura custodiale, come detto, è venuta meno, ma permane in capo all'indagato una misura non custodiale, collegata all'ordinanza primigenia ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen., rispetto alla quale il contraddittorio nel giudizio di impugnazione non si è correttamente instaurato. 4. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e che gli atti devono essere trasmessi al Tribunale del Riesame dell'Aquila per il giudizio. 7
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale del Riesame dell'Aquila per il giudizio. Deciso il 18 marzo 2025