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Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/09/2024, n. 35040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35040 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PA IM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che,con mail del 10 maggio 2024 è stata richiesta dall'Avv,FORNARI, difensore dell'imputato, la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dall.b legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecies del di. 31 ottObre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; rilevato che il ricorrente è stato ammesso alla trattazione orale in présenza, validamente richiesta nei termini di legge;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Florit;
preso atto che all'esito dell'udienza le conclusioni delle parti risultano essere per il rigetto del ricorso (Sostituto Procuratore Generale) e per il suo accoglimento (difesa dell'imputato). RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Latina aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per i reati di rapina aggravata e porto di un oggetto atto ad offendere. 2. Presentando ricorso per cassazione, il difensore di IM PA ha formulato i seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo si lamenta la violazione dell'articolo 606 leT ID) c.p.p. per totale insussistenza del reato di cui all'articolo 628 c.p. nonché del reato di porto di oggetto atto ad 1 I* Penale Sent. Sez. 2 Num. 35040 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 19/06/2024 offendere;
violazione dell'articolo 606 lett. c)ed e)c.p.p. in relazione agli articoli 189, 191, 192 e 213 c.p.p. per la carente identificazione ed in relazione all'articolg 125 e 46 c.p.p. per omessa motivazione in relazioneagli articoli 225, 133 e 603 c.p.p. per mancata ammissione della perizia antropometrica. Il motivo contesta il risultato dalla valutazione giudiziale con riferimento agli indizi che appuntano la responsabilità per la rapina (con il ruolo di palo) al PA, soggetto non identificato direttamente dalle persone offese, la cui presenza è stata dedotta da una serie di elementi induttivi privi di cogenza e puramente suggestivi. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta la violazione della regola dettata dall'art.533 c.p.p. in relazione allo standard dell'oltre il ragionevole dubbio. Nella trattazione vengono discussi i temi del mancato ricorso alla prova scientifica del riconoscimento antropometrico, dell'alibi fallito ma non falso, della sola testimonianza del teste RO, dell'identificazione attraverso il raffronto dei video, dell'effettiva destinazione di PA il giorno del fatto e dell'insussistenza dell'aggravante contestata dell'uso dell'arma poiché in ogni caso il PA non poteva essere a conoscenza dell'uso del coltello da parte dell'autore diretto della rapina. 2.3 Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivaziOne (art.606 lett. ged e) c.p.p.) per mancanza di motivazione nella determinazione della pena, illogicità motivazionale del rigetto delle attenuanti generiche e mancata prevalenza delle attenOanti sulle contestate aggravanti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati ed in definitiva generici poiché meramente ripetitivi rispetto al tenore delle conformi decisioni dei giudici di merito. Poiché entrambi i motivi sono attinenti al merito della responsabilità ed alla Valutazione di questa secondo lo standard dell'oltre il ragionevole dubbio, essi possono essere trattati unitariamente, per ragioni di economia e di logica espositiva. 2. La doppia conforme motivazione dei due giudizi di merito afferma, conun complessivo fluido argomentare, privo di vizi logico-giuridici, la responsabilità concorsuale deli'imputato unitamente a tal Iannarilli, giudicato separatamente, per la commissione della rapinaai danni degli anziani coniugi LP all'interno del camper di questi, parcheggiato in un'area di sosta del comune di Terracina nel mese di giugno 2021. Il complessivo corpo decisionale non risulta affatto scalfito dalle censure del ricorrente, a fortiori dal momento che i motivi di gravame non hanno riguardato elementi nuovi, ma si sono limitati a prospettare nuovamente circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nei precedenti giudizi di merito (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). A ciò si aggiunge che in nessun passaggio del ricorso si formula una critica di legittimità all'apparato motivazionale della sentenza d'appello o ad una sua parte;
piuttosto, la critica si arresta alla (ripetitiva) formulazione di ipotesi 2 ricostruttive alternative, insufficienti a scardinare la tenuta della decisioine contestata poiché incapaci di librarsi al di sopra del fatto ed attingere al giudizio di legittimità. Così è a dire per le contestazioni inerenti al mancato riconoscimento del PA sul luogo del delitto, in relazione alle quali non si enuclea l'elemento di carenza motivazionale, contraddittorietà o manifesta illogicità (e non 'semplice' illogicità) che travolgerebbe la tenuta del giudizio formulato dalla Corte. Sono quelli, e solo quelli, i parametri ché l'art.606 lett. e)c.p.p. indica per l'effettuazione del giudizio di legittimità, ma essi non sono né menzionati né evocati nel motivo di ricorso, che si sofferma piuttosto sulla erroneità della valutazione giudiziale o sulla scorretta applicazione dei parametri dell'art.192 c.p.p., ignorando, sotto iquest'ultimo aspetto, che è inammissibile in Cassazione il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alle lettere b) e c) della medesima disposizione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo,Rv. 280027 - 04). La lettura della sentenza di secondo grado (pg.4-5), peraltro, in unione con quella di primo grado (pg.9-10), dimostra con quanta cura sia stato ricostruito dai i giudici l'aspetto del riconoscimento e della collocazione dell'imputato al momento del fatto, i non solo smentendo l'assunto difensivo della mancanza di identificazione del soggetto présente alla rapina in Terracina all'esterno del camper preso d'assalto dai malintenzionati, ma anche rendendo evidente la superfluità di un accertamento antropometrico così come la genericità delle considerazioni sviluppate all2pg.9 e 10 del ricorso, in relazione all'individLiazione effettuata per (12, mezzo delle immagini, prova atipica ma non per questo meno ta,f~, dato il numero dei soggetti che hanno effettuato l'incombente e la loro affidabilità professionale (appartenendo alle Forze dell'Ordine). Del tutto generiche e discorsive ma 5 in definitiva,radicalmente prive di valenza in termini di critica di legittimità, sono le argomentazioni contenute nelle pagine da 11 a 22, dedicate ad una vaga esposizione dei principi sulla valutazione della prova, anche nella prospettiva dell'applicazione dello standard dell'oltre ogni ragionevole dubbio, senza tuttavia determinare una ricaduta sul caso concreto o su aspetti salienti dello stesso. Ciò vale altresì per la rilettura, in termini svalutativi, della testimonianza del teste RO (17), di cui si fornisce una interpretazione che confligge con quella, articolata, logica e adeguata che si ritrova in sentenza (pg.6). In definitiva,Turrre-scress-crà-~ si assiste all'indebito tentativo di trasformare in critica di legittimità quella che è semplicemente la pretesa di ottenere da questa COrte un nuovo giudizio di merito sulla questione dedotta, cioè sulla responsabilità dell'imputato. Una sorta di transfert giuridico, cioè di trasposizione (consapevole o inconsapevole, è irrrilevante) che, come nell'equivalente psicanalitico, cerca di conseguire da una superiore istanza ciò che non si è ottenuto nella fase anteriore. Sennonché, si tratta di una operazione non consentita poiché il 3 nostro sistema riserva al merito, ed al merito solamente, ogni valutazione del fatto, tenendo immune tale giudizio da ingerenze della Cassazione, salvo che vi siano °Missioni motivazionali, contraddizioni o manifeste (e non 'semplici') illogicità (art.606 lett. e) c.p p.),nel caso specifico nemmeno enucleate. 3. Va invece accolto l'ultimo motivo, relativo alla determinazione della pena seppure per un profilo appena menzionato nel motivo stesso ma tuttavia oggetto di una valutazione errata e fuorviante in seno alla motivazione della sentenza Ci si riferisce all'argomento a base del rigetto di una più favorevole valUtazione comparativa tra circostanze. La Corte ha ritenuto che il giudizio di prevalenza fosse precluso dalla presenza di una recidiva 'ostativa' (quella dell'art.99, comma 4, c.p.) ex art. 69, ultimo comma, c.p.. Ebbene, l'assunto, che evidentemente svolge un ruolo decisivo e preliminare nel processo formativo della decisione giudiziale, non è corretto o, per meglio dire, non è più corretto. Infatti, la Corte Costituzionale, con sentenza 21 giugno - 11 luglio 2023, n. 141 (in GU n. 28 del 12/07/2023), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, numero 4), cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.". In tale pronuncia la Corte Costituzionale, richiamandosi ai principi che nél pregresso decennio avevano portato alle numerose dichiarazioni di incostituzionalità (oltre una decina) della medesima norma, ha ribadito le criticità del meccanismo del divieto di Prevalenza di singole circostanze attenuanti rispetto all'aggravante della recidiva reiterata, 'dovendosi evitare in particolare quella che la sentenza "capostipite" (la n. 251 del 2012) già aveva definito l'«abnorme enfatizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del reato» creata dall'art. 69, quarto comma, cod. pen.». È evidente che il pregiudiziale e preliminare effetto preclusivo impogo dalla disposizione erroneamente ritenuta sussistente all'epoca della pronuncia (risalente a dicembre 2023, a fronte di una pronuncia di illegittimità costituzionale di qualche mese precedente) ha impedito al giudice ogni riflessione sul punto, proprio nel senso auspicato dalle parole della Pronuncia del Giudice delle Leggi. È 3 pertanto necessario disporre l'annullamento della senteniO impugnata per una nuova riflessione sul punto da parte della Corte d'appello di Roma, in altra $ezione, che si atterrà ai principi sopra enunciati. 4. Poiché l'annullamento della sentenza impugnata è limitato al solo profilo dell'omesso giudizio di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p. sulla recidiva ex art. 99 comma 4 c.p., il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto e la affermazione di responsabilità dell'imputato va dichiarata irrevocabile ex art.624,comma secondoi c.p.p..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionaitorio con riferimento all'omesso giudizio di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen. sulla recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte 4 di appello di Roma;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, 19 giugno 2024 Il Co sigliere e tensore Il Presidente
preso atto che,con mail del 10 maggio 2024 è stata richiesta dall'Avv,FORNARI, difensore dell'imputato, la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dall.b legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecies del di. 31 ottObre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; rilevato che il ricorrente è stato ammesso alla trattazione orale in présenza, validamente richiesta nei termini di legge;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Florit;
preso atto che all'esito dell'udienza le conclusioni delle parti risultano essere per il rigetto del ricorso (Sostituto Procuratore Generale) e per il suo accoglimento (difesa dell'imputato). RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Latina aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per i reati di rapina aggravata e porto di un oggetto atto ad offendere. 2. Presentando ricorso per cassazione, il difensore di IM PA ha formulato i seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo si lamenta la violazione dell'articolo 606 leT ID) c.p.p. per totale insussistenza del reato di cui all'articolo 628 c.p. nonché del reato di porto di oggetto atto ad 1 I* Penale Sent. Sez. 2 Num. 35040 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 19/06/2024 offendere;
violazione dell'articolo 606 lett. c)ed e)c.p.p. in relazione agli articoli 189, 191, 192 e 213 c.p.p. per la carente identificazione ed in relazione all'articolg 125 e 46 c.p.p. per omessa motivazione in relazioneagli articoli 225, 133 e 603 c.p.p. per mancata ammissione della perizia antropometrica. Il motivo contesta il risultato dalla valutazione giudiziale con riferimento agli indizi che appuntano la responsabilità per la rapina (con il ruolo di palo) al PA, soggetto non identificato direttamente dalle persone offese, la cui presenza è stata dedotta da una serie di elementi induttivi privi di cogenza e puramente suggestivi. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta la violazione della regola dettata dall'art.533 c.p.p. in relazione allo standard dell'oltre il ragionevole dubbio. Nella trattazione vengono discussi i temi del mancato ricorso alla prova scientifica del riconoscimento antropometrico, dell'alibi fallito ma non falso, della sola testimonianza del teste RO, dell'identificazione attraverso il raffronto dei video, dell'effettiva destinazione di PA il giorno del fatto e dell'insussistenza dell'aggravante contestata dell'uso dell'arma poiché in ogni caso il PA non poteva essere a conoscenza dell'uso del coltello da parte dell'autore diretto della rapina. 2.3 Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivaziOne (art.606 lett. ged e) c.p.p.) per mancanza di motivazione nella determinazione della pena, illogicità motivazionale del rigetto delle attenuanti generiche e mancata prevalenza delle attenOanti sulle contestate aggravanti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati ed in definitiva generici poiché meramente ripetitivi rispetto al tenore delle conformi decisioni dei giudici di merito. Poiché entrambi i motivi sono attinenti al merito della responsabilità ed alla Valutazione di questa secondo lo standard dell'oltre il ragionevole dubbio, essi possono essere trattati unitariamente, per ragioni di economia e di logica espositiva. 2. La doppia conforme motivazione dei due giudizi di merito afferma, conun complessivo fluido argomentare, privo di vizi logico-giuridici, la responsabilità concorsuale deli'imputato unitamente a tal Iannarilli, giudicato separatamente, per la commissione della rapinaai danni degli anziani coniugi LP all'interno del camper di questi, parcheggiato in un'area di sosta del comune di Terracina nel mese di giugno 2021. Il complessivo corpo decisionale non risulta affatto scalfito dalle censure del ricorrente, a fortiori dal momento che i motivi di gravame non hanno riguardato elementi nuovi, ma si sono limitati a prospettare nuovamente circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nei precedenti giudizi di merito (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). A ciò si aggiunge che in nessun passaggio del ricorso si formula una critica di legittimità all'apparato motivazionale della sentenza d'appello o ad una sua parte;
piuttosto, la critica si arresta alla (ripetitiva) formulazione di ipotesi 2 ricostruttive alternative, insufficienti a scardinare la tenuta della decisioine contestata poiché incapaci di librarsi al di sopra del fatto ed attingere al giudizio di legittimità. Così è a dire per le contestazioni inerenti al mancato riconoscimento del PA sul luogo del delitto, in relazione alle quali non si enuclea l'elemento di carenza motivazionale, contraddittorietà o manifesta illogicità (e non 'semplice' illogicità) che travolgerebbe la tenuta del giudizio formulato dalla Corte. Sono quelli, e solo quelli, i parametri ché l'art.606 lett. e)c.p.p. indica per l'effettuazione del giudizio di legittimità, ma essi non sono né menzionati né evocati nel motivo di ricorso, che si sofferma piuttosto sulla erroneità della valutazione giudiziale o sulla scorretta applicazione dei parametri dell'art.192 c.p.p., ignorando, sotto iquest'ultimo aspetto, che è inammissibile in Cassazione il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alle lettere b) e c) della medesima disposizione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo,Rv. 280027 - 04). La lettura della sentenza di secondo grado (pg.4-5), peraltro, in unione con quella di primo grado (pg.9-10), dimostra con quanta cura sia stato ricostruito dai i giudici l'aspetto del riconoscimento e della collocazione dell'imputato al momento del fatto, i non solo smentendo l'assunto difensivo della mancanza di identificazione del soggetto présente alla rapina in Terracina all'esterno del camper preso d'assalto dai malintenzionati, ma anche rendendo evidente la superfluità di un accertamento antropometrico così come la genericità delle considerazioni sviluppate all2pg.9 e 10 del ricorso, in relazione all'individLiazione effettuata per (12, mezzo delle immagini, prova atipica ma non per questo meno ta,f~, dato il numero dei soggetti che hanno effettuato l'incombente e la loro affidabilità professionale (appartenendo alle Forze dell'Ordine). Del tutto generiche e discorsive ma 5 in definitiva,radicalmente prive di valenza in termini di critica di legittimità, sono le argomentazioni contenute nelle pagine da 11 a 22, dedicate ad una vaga esposizione dei principi sulla valutazione della prova, anche nella prospettiva dell'applicazione dello standard dell'oltre ogni ragionevole dubbio, senza tuttavia determinare una ricaduta sul caso concreto o su aspetti salienti dello stesso. Ciò vale altresì per la rilettura, in termini svalutativi, della testimonianza del teste RO (17), di cui si fornisce una interpretazione che confligge con quella, articolata, logica e adeguata che si ritrova in sentenza (pg.6). In definitiva,Turrre-scress-crà-~ si assiste all'indebito tentativo di trasformare in critica di legittimità quella che è semplicemente la pretesa di ottenere da questa COrte un nuovo giudizio di merito sulla questione dedotta, cioè sulla responsabilità dell'imputato. Una sorta di transfert giuridico, cioè di trasposizione (consapevole o inconsapevole, è irrrilevante) che, come nell'equivalente psicanalitico, cerca di conseguire da una superiore istanza ciò che non si è ottenuto nella fase anteriore. Sennonché, si tratta di una operazione non consentita poiché il 3 nostro sistema riserva al merito, ed al merito solamente, ogni valutazione del fatto, tenendo immune tale giudizio da ingerenze della Cassazione, salvo che vi siano °Missioni motivazionali, contraddizioni o manifeste (e non 'semplici') illogicità (art.606 lett. e) c.p p.),nel caso specifico nemmeno enucleate. 3. Va invece accolto l'ultimo motivo, relativo alla determinazione della pena seppure per un profilo appena menzionato nel motivo stesso ma tuttavia oggetto di una valutazione errata e fuorviante in seno alla motivazione della sentenza Ci si riferisce all'argomento a base del rigetto di una più favorevole valUtazione comparativa tra circostanze. La Corte ha ritenuto che il giudizio di prevalenza fosse precluso dalla presenza di una recidiva 'ostativa' (quella dell'art.99, comma 4, c.p.) ex art. 69, ultimo comma, c.p.. Ebbene, l'assunto, che evidentemente svolge un ruolo decisivo e preliminare nel processo formativo della decisione giudiziale, non è corretto o, per meglio dire, non è più corretto. Infatti, la Corte Costituzionale, con sentenza 21 giugno - 11 luglio 2023, n. 141 (in GU n. 28 del 12/07/2023), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, numero 4), cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.". In tale pronuncia la Corte Costituzionale, richiamandosi ai principi che nél pregresso decennio avevano portato alle numerose dichiarazioni di incostituzionalità (oltre una decina) della medesima norma, ha ribadito le criticità del meccanismo del divieto di Prevalenza di singole circostanze attenuanti rispetto all'aggravante della recidiva reiterata, 'dovendosi evitare in particolare quella che la sentenza "capostipite" (la n. 251 del 2012) già aveva definito l'«abnorme enfatizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del reato» creata dall'art. 69, quarto comma, cod. pen.». È evidente che il pregiudiziale e preliminare effetto preclusivo impogo dalla disposizione erroneamente ritenuta sussistente all'epoca della pronuncia (risalente a dicembre 2023, a fronte di una pronuncia di illegittimità costituzionale di qualche mese precedente) ha impedito al giudice ogni riflessione sul punto, proprio nel senso auspicato dalle parole della Pronuncia del Giudice delle Leggi. È 3 pertanto necessario disporre l'annullamento della senteniO impugnata per una nuova riflessione sul punto da parte della Corte d'appello di Roma, in altra $ezione, che si atterrà ai principi sopra enunciati. 4. Poiché l'annullamento della sentenza impugnata è limitato al solo profilo dell'omesso giudizio di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p. sulla recidiva ex art. 99 comma 4 c.p., il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto e la affermazione di responsabilità dell'imputato va dichiarata irrevocabile ex art.624,comma secondoi c.p.p..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionaitorio con riferimento all'omesso giudizio di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen. sulla recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte 4 di appello di Roma;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, 19 giugno 2024 Il Co sigliere e tensore Il Presidente