Versione
29 marzo 1949
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Versione
21 febbraio 1952
21 febbraio 1952
Art. 7.
Ai titolari di rendita, vitalizia costituita in virtu' delle disposizioni contenute nell'art. 15 della legge ( testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51 , e agli inabili ai quali sia dovuta una rendita vitalizia in virtu' delle disposizioni contenute nell' art. 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889 , per l'esecuzione del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450 , e' concesso, con decorrenza dal 1 gennaio 1949, un assegno continuativo mensile di lire tremila per quelli aventi una inabilita' permanente dal cinquanta al settantanove per cento, di lire cinquemila per quelli aventi una inabilita' permanente dall'ottanta all'ottantanove per cento, e di lire settemila per quelli aventi una inabilita' permanente dal novanta ai cento per cento: detto assegno assorbe quelli precedentemente concessi.
E' fatta salva all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che addebitera' alle singole gestioni gli oneri relativi, la rivalsa, secondo la rispettiva competenza, sugli enti di cui all' art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 . ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 11 gennaio 1952, n. 33 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Con decorrenza dal 1 luglio 1950 gli assegni mensili di lire tremila, cinquemila e settemila previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 3 marzo 1949, n. 52 , in favore degli invalidi del lavoro gia' liquidati in capitale a norma della legge 31 gennaio 1904, n. 51 , del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928 , nonche' in favore degli invalidi titolari di rendite vitalizie costituite in base alla legge ed al decreto predetti, sono aumentati rispettivamente a lire seimila, dodicimila e diciottomila. Per gli invalidi aventi un grado di inabilita' permanente assoluta la misura dell'assegno e' elevabile a lire venticinquemila nei casi nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa a norma dell'art. 1, lettera A della presente legge."
Ai titolari di rendita, vitalizia costituita in virtu' delle disposizioni contenute nell'art. 15 della legge ( testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51 , e agli inabili ai quali sia dovuta una rendita vitalizia in virtu' delle disposizioni contenute nell' art. 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889 , per l'esecuzione del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450 , e' concesso, con decorrenza dal 1 gennaio 1949, un assegno continuativo mensile di lire tremila per quelli aventi una inabilita' permanente dal cinquanta al settantanove per cento, di lire cinquemila per quelli aventi una inabilita' permanente dall'ottanta all'ottantanove per cento, e di lire settemila per quelli aventi una inabilita' permanente dal novanta ai cento per cento: detto assegno assorbe quelli precedentemente concessi.
E' fatta salva all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che addebitera' alle singole gestioni gli oneri relativi, la rivalsa, secondo la rispettiva competenza, sugli enti di cui all' art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 . ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 11 gennaio 1952, n. 33 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Con decorrenza dal 1 luglio 1950 gli assegni mensili di lire tremila, cinquemila e settemila previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 3 marzo 1949, n. 52 , in favore degli invalidi del lavoro gia' liquidati in capitale a norma della legge 31 gennaio 1904, n. 51 , del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928 , nonche' in favore degli invalidi titolari di rendite vitalizie costituite in base alla legge ed al decreto predetti, sono aumentati rispettivamente a lire seimila, dodicimila e diciottomila. Per gli invalidi aventi un grado di inabilita' permanente assoluta la misura dell'assegno e' elevabile a lire venticinquemila nei casi nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa a norma dell'art. 1, lettera A della presente legge."
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/1999, n. 5289Provvedimento: […] Con ricorso al Pretore di Avellino depositato il 25 maggio 1993 la sig.ra AN PO conveniva in giudizio l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni Sul Lavoro ed esponeva che il defunto marito IO EN aveva subito il 14 gennaio 1939 infortunio sul lavoro causa di inabilità all'80 per cento, in relazione al quale era stato a lui corrisposta una rendita vitalizia nonché a decorrere dal 1^ gennaio 1949 un assegno mensile ai sensi dell'art. 7 della legge 3 marzo 1949 n.52; deduceva che, essendo il marito deceduto il 10 settembre 1992, ad essa competevano le prestazioni previste dall'art. 85 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, […]Leggi di più...
- nesso di causalità tra l'infortunio patito dall'assicurato ed il suo decesso·
- diritto alla rendita in favore dei superstiti ex art. 85 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124·
- sufficienza·
- liquidazione all'assicurato della rendita in capitale·
- irrilevanza·
- indennità e rendita·
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali·
- assegno e rendita in caso di morte·
- previdenza (assicurazioni sociali)