Ordinanza cautelare 8 settembre 2025
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00644/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01057/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1057 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Procopio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Falduto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Calabria-Dipartimento Organizzazione Risorse Umane-Sett. 2 Gestione Giuridica personale, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- del decreto dirigenziale del Dipartimento Organizzazione e Risorse umane settore 2, Gestione giuridica del personale e relazioni sindacali n.-OMISSIS- di approvazione della graduatoria definitiva di merito per il profilo professionale di istruttore amministrativo e nomina vincitori;
- del decreto dirigenziale Dipartimento Organizzazione e Risorse umane settore 2 Gestione giuridica del personale e relazioni sindacali n. -OMISSIS-, di approvazione della graduatoria provvisoria di merito per il profilo di istruttore amministrativo;
- della nota prot. -OMISSIS-, emessa dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, con cui è stata comunicata la decisione della Commissione esaminatrice di rigetto dell’istanza in autotutela di rettifica del punteggio;
- del verbale della Commissione esaminatrice n.-OMISSIS- e relativa scheda di valutazione in cui è stato attribuito alla ricorrente il punteggio parziale relativo alle competenze professionali pari a 10;
- del verbale n. -OMISSIS- in cui la Commissione esaminatrice ha esaminato il ricorso in autotutela e confermato la valutazione resa, rigettando l’istanza;
- nonché di ogni altro provvedimento connesso, collegato e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa ER AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente, dipendente della Regione Calabria, inquadrata nell’Area degli Operatori esperti, partecipava alla procedura valutativa per le progressioni tra le Aree, indetta dalla Regione Calabria con decreto dirigenziale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane n. -OMISSIS-, riservata al personale a tempo indeterminato, finalizzata alla copertura di complessivi n. 162 posti dell’Area degli Istruttori, di cui n. 153 per il profilo di Istruttore amministrativo e n. 9 per il profilo di Istruttore tecnico.
La procedura era disciplinata dall’avviso allegato al suddetto decreto, il cui art. 5 individuava gli elementi di valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio, consistenti nell’esperienza maturata nell’area di provenienza, nel possesso di titoli di studio ulteriori, nelle competenze professionali (tra cui attestazioni di corsi di formazione, certificazioni informatiche e linguistiche, incarichi di specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 84 del CCNL 22 novembre 2022 e abilitazioni professionali) e nel colloquio valutativo, fissando altresì i relativi criteri di attribuzione dei punteggi.
L’istante presentava domanda di partecipazione in data 19 gennaio 2024 per il profilo di Istruttore amministrativo, allegando attestazioni di corsi di formazione, certificazioni informatiche e linguistiche, nonché documentazione relativa a sei incarichi di specifiche responsabilità.
A seguito della verifica dei requisiti di partecipazione, veniva ammessa alla procedura.
La Commissione esaminatrice procedeva alla valutazione dei titoli e, con verbale n.-OMISSIS-, assegnava alla ricorrente un punteggio complessivo per titoli pari a -OMISSIS-, riconoscendo il punteggio per l’esperienza maturata e per parte delle competenze professionali, attribuendo tuttavia punti solo per una certificazione tra quelle prodotte e nessun punteggio per gli incarichi di specifiche responsabilità.
All’esito del colloquio orale, la Regione Calabria approvava la graduatoria provvisoria di merito con decreto n. -OMISSIS-, nella quale la ricorrente risultava collocata al n. -OMISSIS- con il punteggio complessivo di -OMISSIS-.
Ritenendo erronea la valutazione dei propri titoli, l’odierna istante chiedeva la rettifica del punteggio in relazione alle certificazioni e agli incarichi di specifiche responsabilità, allegando ulteriore documentazione a supporto.
Con nota prot. n. -OMISSIS-, l’Amministrazione comunicava il rigetto dell’istanza, confermando il punteggio attribuito, sostenendo che la documentazione prodotta non comprovasse il possesso di certificazioni informatiche e linguistiche rilasciate da enti riconosciuti e che gli incarichi indicati non integrassero specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 84 del CCNL, nonché la tardività dell’ulteriore documentazione depositata in sede di riesame.
All’esito della fase di rivalutazione la Regione Calabria approvava la graduatoria finale di merito, nella quale la ricorrente risultava collocata al n. -OMISSIS- con il medesimo punteggio complessivo di -OMISSIS-.
La ricorrente presentava, quindi, istanza di accesso agli atti per ottenere copia dei verbali della Commissione esaminatrice, dai quali emergeva che, in relazione a titoli analoghi, ad altri candidati era stato riconosciuto il punteggio richiesto in sede di riesame. A seguito di ulteriore istanza di accesso, la ricorrente acquisiva la documentazione prodotta da tali candidati, ravvisando, a proprio dire, una disparità di trattamento a proprio detrimento.
2. Ha quindi proposto ricorso affidandolo ai seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione art. 5 avviso di selezione - Violazione criteri fissati nel verbale n.-OMISSIS- dalla Commissione – Violazione e falsa applicazione art. 84 CCNL – Eccesso di potere per istruttoria superficiale e insufficiente - Motivazione parziale, errata ed apparente . Parte istante deduce l’illegittimità del punteggio attribuito, in quanto frutto di un’erronea applicazione dei criteri stabiliti dall’avviso di selezione e ribaditi nel verbale della Commissione n. -OMISSIS-. In particolare, alla candidata non sarebbe stato riconosciuto alcun punteggio per gli incarichi di specifiche responsabilità ex art. 84 CCNL, nonostante l’allegazione di sei incarichi conferiti con atti formali, a proprio dire ricadenti nella specifica categoria richiesta dal bando. La ricorrente inoltre lamenta l’introduzione, da parte della commissione di concorso, di un criterio restrittivo non previsto né dall’avviso né dai criteri previamente approvati, pretendendo che l’atto di conferimento riportasse espressamente la dicitura “ specifica responsabilità ex art. 84 CCNL ”, con conseguente violazione del principio di tassatività e di auto-vincolo. Parimenti, per le certificazioni informatiche e linguistiche è stato attribuito il punteggio di soli due punti, a fronte della produzione di complessivi otto titoli, laddove l’avviso consentiva il riconoscimento fino a quattro punti. La motivazione resa in sede di rigetto dell’istanza di autotutela è, pertanto, qualificata come apparente e contraddittoria, anche nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la documentazione prodotta a chiarimento, sebbene l’avviso non richiedesse la prova della liquidazione dell’indennità, ma il solo conferimento formale dell’incarico;
2. Eccesso di potere per riscontro parziale al ricorso in autotutela - Difetto di motivazione – Apparenza e erroneità della motivazione per non avere la Commissione esaminato integralmente le doglianze proposte.
3. Eccesso di potere per disparità di trattamento , essendo stata operata una disparità di trattamento rispetto ad altri candidati che, in sede di riesame, hanno ottenuto il riconoscimento del punteggio per incarichi di specifiche responsabilità e certificazioni analoghe a quelle prodotte dalla medesima.
Quanto infine all’interesse al ricorso ha dedotto che, in caso di accoglimento del ricorso e di attribuzione dei punti richiesti, la candidata conseguirebbe un punteggio idoneo a rientrare tra i vincitori della procedura, con conseguente individuazione dell’ultimo classificato quale controinteressato.
3. Si è costituita in giudizio la Regione Calabria ribadendo la legittimità del proprio operato atteso che, da un lato, le certificazioni informatiche e linguistiche prodotte non sono conformi a quanto prescritto dal bando, mentre la documentazione attestante la qualità di incarichi ex art. 84 CCNL è stata prodotta in maniera inammissibile, ossia oltre i termini di scadenza per la presentazione della domanda e comunque quando le procedure valutative erano già ultimate. Ha inoltre eccepito che nessuna disparità di trattamento è avvenuta, posto che i candidati indicati dalla ricorrente in ricorso avevano prodotto, sin dal momento della presentazione delle domande di partecipazione, gli atti attestanti il conferimento degli specifichi incarichi e/o i prospetti retributivi e che in sede di riesame la Commissione ha preso atto di aver di fatto commesso un errore nella mancata valutazione degli incarichi, pur tempestivamente provati.
Il controinteressato evocato in giudizio, l’unico suscettibile di subire un astratto pregiudizio da un eventuale accoglimento, non si è costituito.
4. All’udienza del 14 gennaio 2026, il difensore di parte ricorrente ha eccepito la tardività del deposito della memoria regionale del 31 dicembre 2025 e, all’esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto per la decisione collegiale.
DIRITTO
1. La ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5 dell’avviso di selezione, nonché l’eccesso di potere della Commissione esaminatrice, per aver questa valutato parzialmente le certificazioni informatiche e linguistiche dichiarate e allegate alla domanda di partecipazione, attribuendo unicamente n. 2 punti (quindi una sola certificazione valutata) a fronte di n. 5 certificazioni informatiche e n. 3 certificazioni linguistiche allegate. Si duole, inoltre, della mancata attribuzione di punteggio in ordine agli incarichi di specifiche responsabilità ex art. 84 CCNL 22.11.2022 a fronte degli asseriti n. 6 incarichi dichiarati e allegati alla domanda di partecipazione.
2. Così ricostruita la doglianza principale, il Collegio rileva che l’art. 5 dell’avviso stabiliva i seguenti elementi di valutazione: “ a) esperienza maturata nell’area di provenienza con contratto di lavoro subordinato intercorso con una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; b) possesso di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso; c) possesso di competenze professionali: attestazioni di frequenza di corsi di formazione attinenti al profilo richiesto; certificazioni informatiche e linguistiche; incarichi di specifiche responsabilità ai sensi dell’articolo 84 del CCNL 22.11.2022; abilitazioni professionali; c.1) colloquio valutativo. Nella domanda di partecipazione il candidato, ai sensi dell’art. 4 cit., avrebbe dovuto dichiarare, sotto la propria responsabilità, tra l’altro, “di essere in possesso: [...]; di certificazioni informatiche e linguistiche; di incarichi di specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 84 del CCNL 22.11.2022; [...]. (Da allegare in copia )”. Alle competenze professionali (art. 5, comma 4, lett. C) era possibile attribuire un punteggio massimo pari a 40 punti, di cui max 20 punti per il colloquio valutativo e, in particolare: “ a) le attestazioni di frequenza ai corsi di formazione attinenti al profilo richiesto: punti 1 per ogni corso fino ad un massimo di 8 punti; b) certificazioni informatiche e linguistiche: punti 2 per ogni certificazione rilasciata da Enti riconosciuti fino a un massimo di 4 punti; c) incarichi di specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 84 del CCNL 22.11.2022: punti 1 per incarico fino ad un massimo di 6 punti” d) le abilitazioni professionali = 1 punto per abilitazione, fino ad un massimo di 2 punti”. Veniva, altresì, specificato che: “Sono presi in considerazione gli incarichi conferiti con atto formale (disposizione di servizio, decreto, lettera di incarico, comunicazione ...) alla data del 31 dicembre dell’anno 2022, attinenti al profilo di selezione. Le attestazioni, le certificazioni e le abilitazioni, di cui alle precedenti lett. a), b), c) e d) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al precedente art. 3” (data ultima di presentazione della domanda fissata al 22 gennaio 2024).
3. Tanto premesso il primo motivo di ricorso è infondato.
Quanto in primo luogo al conferimento degli incarichi ex art. 84 CCNL 22.11.2022 va premesso che, la disposizione in esame prescrive che “ Per compensare l'esercizio di un ruolo che, in base all'organizzazione degli enti, comporta l'espletamento di compiti di specifiche responsabilità, attribuite con atto formale, in capo al personale delle aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ, che non risulti titolare di incarico di EQ, ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL e seguenti, può essere riconosciuta, secondo i criteri generali di cui all'art. 7 comma 4 lettera f) (Contrattazione integrativa), una indennità di importo non superiore a euro 3.000 annui lordi, erogabili anche mensilmente, elevabili fino ad un massimo di euro 4.000 per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari ed EQ, con relativi oneri a carico del Fondo Risorse decentrate di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione). A titolo esemplificativo e non esaustivo: - specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati ai processi digitalizzazione ed innovazione tecnologica della PA di cui al Codice dell'amministrazione in digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni - CAD); es: progettazione, realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici; tenuta del protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e degli archivi; - specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati all'attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR (Regolamento europeo 2016/679); - specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati alle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale; nonché' di responsabile dei Tributi; - specifiche responsabilità derivanti da compiti di tutoraggio o coordinamento di altro personale; - specifiche responsabilità derivanti dall'essere punto di riferimento, tecnico, amministrativo e/o contabile in procedimenti complessi; - specifiche responsabilità derivanti dai compiti legati allo svolgimento di attività di comunicazione e informazione; - specifiche responsabilità derivanti da incarichi che possono essere assegnati anche temporaneamente a dipendenti direttamente coinvolti in programmi o progetti finanziati da fondi europei o nazionali (PNRR, Fondi della Politica di Coesione ecc...): project manager e personale di supporto; - specifiche responsabilità eventualmente affidate agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; - specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile; - specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio delle funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; - specifiche responsabilità per l'esercizio delle funzioni di cancelliere presso gli uffici del Giudice di Pace; - specifiche responsabilità per l'esercizio di funzioni di RUP come individuato dal Codice dei Contratti, decreto legislativo n. 50 del 2016; - - specifiche responsabilità derivanti dall'incarico di vice Segretario in attuazione alla disciplina derogatoria dell'istituto ordinario del vice Segretario di cui all'art. 16-ter, commi 9 e 10 del decreto legge n. 162/2019, convertito in legge n. 8/2020 ”.
Si tratta, in altri termini, di incarichi che comportano attività ulteriori rispetto a quelle proprie della mansione e maggiori oneri gestionali, giuridici o contabili, attribuendo un'indennità economica extra al dipendente, oltre allo stipendio base, secondo quanto definito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per le Funzioni Locali (Art. 84), con lo scopo di compensare la maggiore complessità e l'esposizione del ruolo.
In ragione di ciò, quindi, in disparte la sussumibilità dell’incarico conferito in uno di quelli elencati a titolo esemplificativo nella disposizione citata, ciò che rileva è il conferimento da parte di un soggetto munito di potere, con assoggettamento dello stesso allo speciale regime indennitario e la relativa imputazione di spesa.
Nel caso di specie la ricorrente al punto 5 della domanda ha indicato 6 incarichi e, segnatamente:
1) “ addetto antincendio e gestione delle emergenze del 12 settembre 2022 ”;
2) “ responsabile per le pubblicazioni sul portale regionale dei provvedimenti dirigenziali dei settori Affari generali, Gestione Giuridica e Controllo di gestione e sul sito dell’amministrazione trasparente ” del 14 luglio 2021;
3) “ pubblicazioni sul portale regionale dei provvedimenti dirigenziali dei settori Affari generali, Gestione Giuridica e Controllo di gestione e delle deliberazioni di Giunta regionali di competenza del dipartimento Organizzazione e Risorse Umane” del 17 marzo 2021;
4) “ caricamento dati, monitoraggio ed estrazioni dati sul sistema informatico Perseo – Pubblicazione atti e documentazione sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente ” del 4 dicembre 2019;
5) “ responsabile per la trasparenza ” del 25 giugno 2019
6) nomina “ persona autorizzata al trattamento dati” del 23 maggio 2019.
Orbene, dalla documentazione prodotta in sede di domanda a riprova del conferimento dei suddetti incarichi, è dato evincere esclusivamente l’assegnazione dell’incarico, mentre non è altresì rinvenibile il regime giuridico cui lo stesso è assoggettato. Al momento della presentazione della domanda, quindi, non vi erano elementi utili per poter ricondurre con certezza gli incarichi indicati a quelli indicati all’art. 84 CCNL.
Né risulta censurabile la valutazione d’inammissibilità, da parte della Commissione, dell’ulteriore documentazione prodotta in sede di esercizio del potere di autotutela, posto che, il Consiglio di Stato ha più volte affermato che “ nell'ambito delle procedure concorsuali non è consentito il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio per sanare l'omissione di un adempimento che la parte interessata aveva l'onere di porre in essere ” (tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 aprile 2019, n. 1998).
Il ricorso all'attività ausiliatrice e suppletiva della Pubblica Amministrazione nella correzione/integrazione di una domanda di partecipazione ad un concorso, quindi, non si giustifica nei casi in cui l'invocato aiuto confligga con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale chiunque si rapporti con la Pubblica Amministrazione per il soddisfacimento di un suo interesse pretensivo è tenuto all'esercizio di un onere di diligenza ineludibile, quanto meno nella presentazione della documentazione; in particolare, in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso), l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio , che verrebbe vulnerato da una sostanziale rimessione in termini.
Ciò che caratterizza l'errore materiale " soccorribile " è dunque la circostanza che la divergenza fra dichiarato e voluto emerga in maniera evidente, senza alcun bisogno che vengano compiuti ulteriori indagini finalizzate alla ricostruzione della volontà del dichiarante, il cui contenuto, nonostante l'errore, deve rimanere individuato ed individuabile, con certezza, da chiunque si appresti alla lettura e comprensione dell'atto (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 4 marzo 2019, n. 324).
Nel caso di specie ai candidati era richiesto di allegare la sussistenza di incarichi di specifiche responsabilità ai sensi dell’articolo 84 del CCNL 22.11.2022 ossia la presenza, non già di mere attribuzioni, bensì di incarichi qualificati. Era quindi onere del partecipante alla procedura presentare tutta la documentazione inerente non solo l’assegnazione di ulteriori attività rispetto a quelle ordinarie, bensì anche attestante lo specifico regime giuridico cui tali incarichi erano assoggettati, con conseguente non censurabilità della decisione amministrativa di non ricorrere al soccorso istruttorio e di ritenere tardiva la produzione documentale successiva.
3.1. Tanto chiarito, come detto, la decisione amministrativa di non riconoscere alcuno degli incarichi allegati non risulta censurabile atteso che, in sintesi, nessuno degli atti di conferimento prodotti in sede di domanda richiama la specifica disciplina speciale di cui all’art. 84 cit., né risultano prodotti, nella medesima sede, prospetti di pagamento attestati il versamento delle specifiche indennità connesse. È infatti evidente che, la prova del tipo di incarico conferito, potesse essere fornita sì tramite il provvedimento formale, qualora dallo stesso potessero evincersi univoci elementi dai quali poter desumere il regime di cui all’art. 84 cit., sia mediante elementi ulteriori che, parimenti in maniera inequivocabile e oggettiva, potessero portare la commissione a concludere analogamente, senza necessità di ulteriore istruttoria, incompatibile con la logica di par condicio che caratterizza le procedure concorsuali.
3.2. Quanto invece alle attestazioni di frequenza a corsi di formazione attinenti al profilo, certificazioni informatiche e linguistiche, va in primo luogo rilevato che il mancato accoglimento del motivo che precede comporta il difetto di interesse a vagliare anche l’aspetto relativo alla valutazione dei titoli formativi, posto che, pur riconoscendo il punteggio di 2 punti ulteriori, la ricorrente non conseguirebbe comunque un punteggio complessivo tale da risultare idonea vincitrice in luogo dell’ultimo classificato.
Ad ogni buon conto va rilevato l’amministrazione ha assegnato – condivisibilmente – un punteggio pari a 2 riconoscendo la sola “ Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale EIPASS ” n. -OMISSIS- rilasciata dall’organismo di certificazione CERTIPASS, poiché ente riconosciuto, mentre ha considerato le residue certificazioni tamquam non esset poiché, o rilasciate da enti non riconosciuti o perché qualificabili come meri attestati di formazione professionale o di frequenza o attinenti l’acquisizione di competenze tecniche e pratiche in uno specifico settore, e non già come autentiche certificazioni informatiche o linguistiche.
Né peraltro la ricorrente ha fornito elementi utili a porre seriamente in dubbio la ragionevolezza della decisione.
Il motivo va quindi integralmente respinto.
4. Il secondo motivo di ricorso concernente il difetto di motivazione del provvedimento di autotutela è parimenti infondato.
Dalla lettura del provvedimento si evince che l’amministrazione, seppur nell’esercizio di un potere di secondo grado e, quindi, discrezionale, ha compiutamente motivato le ragioni ostative al riconoscimento sia delle certificazioni, sia degli incarichi. Quanto alla ritenuta omessa valutazione della doglianza relativa alle certificazioni linguistiche, invece, trattandosi di provvedimento discrezionale espressione del potere di autotutela, dalla stessa non si determina alcun vizio del provvedimento, limitandosi a riespandere la valutazione già espressa in sede di assegnazione del punteggio nell’esercizio del potere di primo grado.
5. Non sussiste neppure il ventilato profilo inerente all’eccesso di potere per disparità di trattamento tra i candidati. Segnatamente, a dire dell’istante agli altri concorrenti sarebbero stati riconosciuti in sede di autotutela incarichi di specifiche responsabilità analoghi a quelli dichiarati dalla stessa.
Tuttavia risulta per tabulas dalla produzione documentale della resistente che, per quanto concerne -OMISSIS- la stessa aveva, già in sede di presentazione della domanda di partecipazione, dichiarato e allegato n. 9 certificazioni (informatiche e linguistiche), di cui solo n. 6 certificazioni (informatiche) sono state valutate positivamente ( id est le certificazioni ICDL rilasciate dall’Ente riconosciuto AICA), seppur in sede di riesame.
Quanto invece agli altri candidati -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-, risulta che avessero presentato già in sede di domanda documentazione comprovante atti formali ed espressi di conferimento degli incarichi ex art. 70 quinquies/84 cit. e/o le buste paga dalle quali desumere il pagamento dell’indennità per specifiche responsabilità e/o anche l’attestazione di conferimento degli incarichi a firma dei rispettivi datori di lavoro, sicché è evidente che non si trattava di situazioni analoghe a quella della ricorrente, posto che la rivalutazione è avvenuta in sede di riesame, non già per effetto di una integrazione documentale, ma a seguito dell’emendamento dell’errore in cui era precedentemente incorsa l’amministrazione, quindi a quadro documentale invariato.
6. In conclusione, quindi, il ricorso va respinto.
7. Le spese di lite in considerazione del concreto dispiegarsi del procedimento e del ricorso al riesame da parte dell’amministrazione possono essere integralmente compensate tra le parti. Nulla va invece disposto nei confronti del controinteressato, non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite tra la ricorrente e l’amministrazione regionale.
Nulla per le spese nei confronti del controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti citati.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA ND, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
ER AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER AN | RA ND |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.