Articolo 70 della Legge 27 luglio 1978, n. 392
Articolo 69Articolo 71
Versione
30 luglio 1978
Art. 70. (Immobili destinati a particolari attivita' soggetti a proroga)

Ai contratti di locazione di cui all'articolo 42 si applicano le disposizioni degli articoli 67 e 68.
Entrata in vigore il 30 luglio 1978
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