Provvedimento: I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, contemplati dagli artt. 70 e 42 della legge n. 392 del 1978, alla scadenza prevista dall'art. 67 lett. A) della stessa legge, prorogata dall'art. 15-bis del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 (convertito in legge 25 marzo 1982 n. 94), non sono soggetti a rinnovazione ai sensi dell'art. 28, primo comma, della citata legge dell'equo canone e ad essi si applica il disposto dell'art. 1 del d.l. 9 dicembre 1986 n. 832 (convertito in legge 6 febbraio 1987, n. 15) - che ha ultimamente modificato l'art. 69 della legge n. 392 del 1978 citata - qualora alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legge non sia stato già eseguito il rilascio dell'immobile. ( V 4965/87, mass n 453590; ( V 265/85, mass n 438489).*
Leggi di più...- locazione·
- durata della locazione·
- rinnovazione del contratto ex art. 28 legge cosiddetta dello equo canone·
- immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione·
- spirare del termine·
- scadenza prorogata ex art. 15 bis d.l. n. 9 del 1982 (convertito in legge n. 94/82)·
- esclusione