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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/09/2025, n. 7088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7088 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44296/2021
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44296/2021 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SICHIROLLO MICHELE Parte_1 C.F._1
GI LI e dell'avv. MARRONE LORENA ( VIA ORESTE C.F._2
TERENGHI, 3 20092 CINISELLO BALSAMO, elettivamente domiciliato in CORSO INDIPENDENZA, 24 20129 MILANO presso il difensore avv. SICHIROLLO MICHELE GI LI ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO Controparte_2 P.IVA_2
ANDREA, elettivamente domiciliato in PIAZZA CASTELLO, 19 20121 MILANO presso il difensore avv. RUSSO ANDREA CONVENUTO CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia il Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via principale, dichiarata la responsabilità del conducente dall'ambulanza tg. ES111PY in relazione al sinistro di cui in premessa, per l'effetto condannare i predetti convenuti, in via solidale e/o alternativa tra loro, al risarcimento del danno subito dall'attore, quantificabile - allo stato - in non meno di € 50.908,13, oltre a rivalutazione ISTAT ed interessi di legge dal fatto al saldo o quella diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
- in via istruttoria, ammettersi prova per interpello e testi su quanto capitolato in parte narrativa, il tutto da intendersi qui integralmente riportato e preceduto dalla locuzione “vero che”.
Si indica, quale testimone oculare dell'evento il sig. . Testimone_1
Ordinarsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dei turni relativi al servizio così da consentire l'individuazione del conducente del veicolo avversario;
ammettersi CTU medico legale sulla persona del sig. Parte_1
Con espressa riserva di ulteriori produzioni e deduzioni, anche in via istruttoria.
- in Ogni Caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Si producono in copia i documenti indicati in narrativa.
A' sensi dell'art. 9, comma 5 della legge 23/12/99, n. 488 il sottoscritto legale dichiara che la presente vertenza ha un valore pari ad € ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬51.000,00. Milano, 15/05/2024
Per Controparte_2
pagina 1 di 5 I.) Il procuratore della riportandosi integralmente al contenuto dei precedenti Controparte_2 scritti difensivi ed alle deduzioni svolte in corso di causa, insiste affinché Codesto Ill.mo Tribunale, rigettata ogni avversa istanza, Voglia: 1) nel merito, rigettare l'avversa domanda perché infondata sia in fatto che in diritto e, in via subordinata, accertare l'esclusiva responsabilità dell'attore nella determinazione delle lesioni lamentate e rigettare l'avversa domanda;
2) In via estremamente subordinata, accertare la corresponsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro e conseguentemente ridurre proporzionalmente il risarcimento in capo all'odierna comparente;
3) rigettare qualsiasi avversa richiesta in ordine al quantum. In ogni caso condannare l'attore al pagamento delle spese di lite di lite, comprensive di IVA, CPA e rimborso spese generali. II.) Questa difesa chiede che la causa sia trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
(ante Cartabia) per il deposito delle memorie conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Causa riassegnata all'odierno giudicante con provvedimento dell'11.2.2025, per effetto del quale le parti hanno precisato nuovamente le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.
ha convenuto in giudizio S.o.s. associazione volontaria (rimasta contumace) e Parte_1
Controparte_2
Ha chiesto la condanna per responsabilità civile dell'associazione convenuta, allegando che “in data 04/07/2020, il sig. stava conducendo il velocipede di sua proprietà sul Parte_1 corso Buenos Aires a Milano, all'interno della pista ciclabile con direzione di marcia Porta Venezia-Piazzale Loreto;
Improvvisamente quest'ultimo, all'altezza del civico 4 di Piazza Argentina, vedeva la strada di sua percorrenza completamente ostruita dall'ambulanza tg. ES111PY in servizio, la quale, partendo da posizione di quiete dall'atro lato (ergo dall'opposto senso di marcia) della strada, improvvisamente azzardava un'improvvida manovra di inversione a U andando ad occupare in toto la pista ciclabile adiacente alla strada e finanche una porzione di marciapiede;
Il sig. si vedeva a quel punto costretto a frenare repentinamente il velocipede così da Pt_1 evitare un gravoso impatto con il mezzo di soccorso. Nell'azionare l'impianto frenante, la bicicletta si rovesciava disarcionando il ciclista e terminava la propria corsa collidendo con la sua ruota posteriore con la parte posteriore dell'ambulanza”. Va premesso che la stessa narrazione di parte attrice evidenzia l'assenza di uno scontro tra veicoli alla base dei danni lamentati e per i quali si chiede il risarcimento. In ogni caso, “la presunzione di pari responsabilità di colpa nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso (da ultimo, Cass. n. 19197 del 2018)”: così Cass. n. 3764/2021 ((nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di appello che aveva presunto la pari responsabilità nella produzione del danno, pur in assenza di collisione, nel contegno dei conducenti di due veicoli viaggianti in direzione reciprocamente opposta, l'uno dei quali, pur deducendo di essere finito fuori strada a seguito della manovra di emergenza resa necessaria dall'andatura zigzagante dell'altro, che lo aveva costretto a spostarsi pericolosamente sul pagina 2 di 5 margine destro della carreggiata, non aveva tuttavia fornito, ad insindacabile giudizio del giudice di merito, la prova di avere tenuto una condotta di guida esente da colpa). Ora, il caso di specie appare di difficile ricostruzione. I testi sentiti ( e hanno affermato anzitutto che l'ambulanza, Testimone_2 Testimone_3 nel compiere la manovra, aveva azionato lampeggiante e sirena. Inoltre il teste ha Tes_3 precisato che si trovava per strada, dietro l'ambulanza, al fine di bloccare il traffico per consentirle di raggiungere il lato opposto della strada. Ora, così prosegue il verbale.
.
La dinamica del sinistro evidenzia una colpa assorbente di parte attrice (il quale, secondo il teste , avrebbe ammesso allo stesso, mentre lo soccorreva, di essere caduto a causa Tes_2 di una svista). In senso contrario il teste di parte attrice ha dichiarato quanto segue: Testimone_1
pagina 3 di 5 Ora, circa l'attendibilità dei testi di parte convenuta, si osserva che gli stessi non erano alla guida dell'ambulanza, quindi non essendone stato il guidatore non si prospettava nei loro confronti un problema di responsabilità. Erano dei volontari, che peraltro in sede di dichiarazioni preliminari hanno evidenziato di essere l'uno psicologo e l'altro lavoratore dipendente. Non si comprende quale sia la circostanza che avrebbe dovuto farli ritenere incompatibili con l'ufficio di testimone, come preteso da parte attrice;
il fatto che i volontari debbano essere anche associati (e non, come indicato nello statuto, soci) è circostanza neutra, ove si consideri che in nessun caso gli associati potranno vantare, in qualsivoglia momento in cui vige l'ente, un interesse tutelato al patrimonio dell'associazione stessa. Per lo stesso motivo, i.e. per l'aspirazione ideale che denota all'evidenza chi svolge volontariato, tanto più su di un'ambulanza, nonché se si vuole per la circostanza più prosaica che non si comprende quale sarebbe stato l'interesse a mentire (tenuto conto, si ripete, che non risulta che i testi fossero dipendenti dell'associazione) nell'interesse di un terzo soggetto al quale non sono legati da motivi economici, i testi sembrano attendibili. Ciò di per sé esclude ogni responsabilità delle parti convenute, atteso che non ricorre né la fattispecie dell'art. 2054 c.c. né la violazione di una regola cautelare che nel caso concreto possa essere posta a base dell'accadimento, attesa l'esclusiva responsabilità dell'addebito in capo all'odierno attore. Il teste ha reso delle dichiarazioni che appaiono il frutto di una vera e propria Tes_1
pagina 4 di 5 ricostruzione, se solo si pensi al fatto che afferma di non ricordare che il ciclista abbia frenato e di avere assistito alla collisione del ciclista con l'ambulanza, ancorché la stessa narrazione in sede di citazione dell'attore evidenzi sia il tentativo di frenata sia la caduta a terra del ciclista (che, quindi, non si è fatto male a causa di uno scontro) e solo successivamente l'impatto tra la bici e l'ambulanza, addirittura con la ruota posteriore. Il teste è senz'altro in buona fede, non solo perché non sono sorti motivi in senso Tes_1 contrario per dubitarne, ma anche perché la sua ricostruzione dei fatti può essere quella di una persona che, sul posto per altri motivi (il teste riferisce che era seduto su di una panchina) e, verosimilmente intento a porre attenzione alle proprie faccende, si accorge all'ultimo momento di una vicenda “anomala” (quale un incidente della circolazione) e ricostruisce i frammenti sparsi percepiti con dei frame o contesti tipici di accadimento di simili vicende. L'alternativa è ritenere che nessun teste sia oggettivamente attendibile: ma in questo caso resta fermo il dato di fatto posto in premessa, ossia che l'attore stesso nega di essersi fatto male a seguito dello scontro di veicoli (avvenuto dopo la sua caduta). Ora, per applicare estensivamente, ai sensi della Cassazione supra citata, la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c., sarebbe occorsa una ricostruzione dei fatti sufficientemente univoca che, invece, si deve allora ritenere essere mancata. In quest'ultimo caso, non vi è allora la possibilità di dare ingresso all'art. 2054 c.c. pure estensivamente interpretato. Consegue il rigetto della domanda. Spese pari a € 3000,00, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE La domanda di e lo Parte_1
CONDANNA Al pagamento in favore di di € 3000,00 oltre spese generali 15% Controparte_2
c.p.a. e i.v.a. Milano, 23 settembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44296/2021 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SICHIROLLO MICHELE Parte_1 C.F._1
GI LI e dell'avv. MARRONE LORENA ( VIA ORESTE C.F._2
TERENGHI, 3 20092 CINISELLO BALSAMO, elettivamente domiciliato in CORSO INDIPENDENZA, 24 20129 MILANO presso il difensore avv. SICHIROLLO MICHELE GI LI ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO Controparte_2 P.IVA_2
ANDREA, elettivamente domiciliato in PIAZZA CASTELLO, 19 20121 MILANO presso il difensore avv. RUSSO ANDREA CONVENUTO CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia il Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via principale, dichiarata la responsabilità del conducente dall'ambulanza tg. ES111PY in relazione al sinistro di cui in premessa, per l'effetto condannare i predetti convenuti, in via solidale e/o alternativa tra loro, al risarcimento del danno subito dall'attore, quantificabile - allo stato - in non meno di € 50.908,13, oltre a rivalutazione ISTAT ed interessi di legge dal fatto al saldo o quella diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
- in via istruttoria, ammettersi prova per interpello e testi su quanto capitolato in parte narrativa, il tutto da intendersi qui integralmente riportato e preceduto dalla locuzione “vero che”.
Si indica, quale testimone oculare dell'evento il sig. . Testimone_1
Ordinarsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dei turni relativi al servizio così da consentire l'individuazione del conducente del veicolo avversario;
ammettersi CTU medico legale sulla persona del sig. Parte_1
Con espressa riserva di ulteriori produzioni e deduzioni, anche in via istruttoria.
- in Ogni Caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Si producono in copia i documenti indicati in narrativa.
A' sensi dell'art. 9, comma 5 della legge 23/12/99, n. 488 il sottoscritto legale dichiara che la presente vertenza ha un valore pari ad € ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬51.000,00. Milano, 15/05/2024
Per Controparte_2
pagina 1 di 5 I.) Il procuratore della riportandosi integralmente al contenuto dei precedenti Controparte_2 scritti difensivi ed alle deduzioni svolte in corso di causa, insiste affinché Codesto Ill.mo Tribunale, rigettata ogni avversa istanza, Voglia: 1) nel merito, rigettare l'avversa domanda perché infondata sia in fatto che in diritto e, in via subordinata, accertare l'esclusiva responsabilità dell'attore nella determinazione delle lesioni lamentate e rigettare l'avversa domanda;
2) In via estremamente subordinata, accertare la corresponsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro e conseguentemente ridurre proporzionalmente il risarcimento in capo all'odierna comparente;
3) rigettare qualsiasi avversa richiesta in ordine al quantum. In ogni caso condannare l'attore al pagamento delle spese di lite di lite, comprensive di IVA, CPA e rimborso spese generali. II.) Questa difesa chiede che la causa sia trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
(ante Cartabia) per il deposito delle memorie conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Causa riassegnata all'odierno giudicante con provvedimento dell'11.2.2025, per effetto del quale le parti hanno precisato nuovamente le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.
ha convenuto in giudizio S.o.s. associazione volontaria (rimasta contumace) e Parte_1
Controparte_2
Ha chiesto la condanna per responsabilità civile dell'associazione convenuta, allegando che “in data 04/07/2020, il sig. stava conducendo il velocipede di sua proprietà sul Parte_1 corso Buenos Aires a Milano, all'interno della pista ciclabile con direzione di marcia Porta Venezia-Piazzale Loreto;
Improvvisamente quest'ultimo, all'altezza del civico 4 di Piazza Argentina, vedeva la strada di sua percorrenza completamente ostruita dall'ambulanza tg. ES111PY in servizio, la quale, partendo da posizione di quiete dall'atro lato (ergo dall'opposto senso di marcia) della strada, improvvisamente azzardava un'improvvida manovra di inversione a U andando ad occupare in toto la pista ciclabile adiacente alla strada e finanche una porzione di marciapiede;
Il sig. si vedeva a quel punto costretto a frenare repentinamente il velocipede così da Pt_1 evitare un gravoso impatto con il mezzo di soccorso. Nell'azionare l'impianto frenante, la bicicletta si rovesciava disarcionando il ciclista e terminava la propria corsa collidendo con la sua ruota posteriore con la parte posteriore dell'ambulanza”. Va premesso che la stessa narrazione di parte attrice evidenzia l'assenza di uno scontro tra veicoli alla base dei danni lamentati e per i quali si chiede il risarcimento. In ogni caso, “la presunzione di pari responsabilità di colpa nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso (da ultimo, Cass. n. 19197 del 2018)”: così Cass. n. 3764/2021 ((nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di appello che aveva presunto la pari responsabilità nella produzione del danno, pur in assenza di collisione, nel contegno dei conducenti di due veicoli viaggianti in direzione reciprocamente opposta, l'uno dei quali, pur deducendo di essere finito fuori strada a seguito della manovra di emergenza resa necessaria dall'andatura zigzagante dell'altro, che lo aveva costretto a spostarsi pericolosamente sul pagina 2 di 5 margine destro della carreggiata, non aveva tuttavia fornito, ad insindacabile giudizio del giudice di merito, la prova di avere tenuto una condotta di guida esente da colpa). Ora, il caso di specie appare di difficile ricostruzione. I testi sentiti ( e hanno affermato anzitutto che l'ambulanza, Testimone_2 Testimone_3 nel compiere la manovra, aveva azionato lampeggiante e sirena. Inoltre il teste ha Tes_3 precisato che si trovava per strada, dietro l'ambulanza, al fine di bloccare il traffico per consentirle di raggiungere il lato opposto della strada. Ora, così prosegue il verbale.
.
La dinamica del sinistro evidenzia una colpa assorbente di parte attrice (il quale, secondo il teste , avrebbe ammesso allo stesso, mentre lo soccorreva, di essere caduto a causa Tes_2 di una svista). In senso contrario il teste di parte attrice ha dichiarato quanto segue: Testimone_1
pagina 3 di 5 Ora, circa l'attendibilità dei testi di parte convenuta, si osserva che gli stessi non erano alla guida dell'ambulanza, quindi non essendone stato il guidatore non si prospettava nei loro confronti un problema di responsabilità. Erano dei volontari, che peraltro in sede di dichiarazioni preliminari hanno evidenziato di essere l'uno psicologo e l'altro lavoratore dipendente. Non si comprende quale sia la circostanza che avrebbe dovuto farli ritenere incompatibili con l'ufficio di testimone, come preteso da parte attrice;
il fatto che i volontari debbano essere anche associati (e non, come indicato nello statuto, soci) è circostanza neutra, ove si consideri che in nessun caso gli associati potranno vantare, in qualsivoglia momento in cui vige l'ente, un interesse tutelato al patrimonio dell'associazione stessa. Per lo stesso motivo, i.e. per l'aspirazione ideale che denota all'evidenza chi svolge volontariato, tanto più su di un'ambulanza, nonché se si vuole per la circostanza più prosaica che non si comprende quale sarebbe stato l'interesse a mentire (tenuto conto, si ripete, che non risulta che i testi fossero dipendenti dell'associazione) nell'interesse di un terzo soggetto al quale non sono legati da motivi economici, i testi sembrano attendibili. Ciò di per sé esclude ogni responsabilità delle parti convenute, atteso che non ricorre né la fattispecie dell'art. 2054 c.c. né la violazione di una regola cautelare che nel caso concreto possa essere posta a base dell'accadimento, attesa l'esclusiva responsabilità dell'addebito in capo all'odierno attore. Il teste ha reso delle dichiarazioni che appaiono il frutto di una vera e propria Tes_1
pagina 4 di 5 ricostruzione, se solo si pensi al fatto che afferma di non ricordare che il ciclista abbia frenato e di avere assistito alla collisione del ciclista con l'ambulanza, ancorché la stessa narrazione in sede di citazione dell'attore evidenzi sia il tentativo di frenata sia la caduta a terra del ciclista (che, quindi, non si è fatto male a causa di uno scontro) e solo successivamente l'impatto tra la bici e l'ambulanza, addirittura con la ruota posteriore. Il teste è senz'altro in buona fede, non solo perché non sono sorti motivi in senso Tes_1 contrario per dubitarne, ma anche perché la sua ricostruzione dei fatti può essere quella di una persona che, sul posto per altri motivi (il teste riferisce che era seduto su di una panchina) e, verosimilmente intento a porre attenzione alle proprie faccende, si accorge all'ultimo momento di una vicenda “anomala” (quale un incidente della circolazione) e ricostruisce i frammenti sparsi percepiti con dei frame o contesti tipici di accadimento di simili vicende. L'alternativa è ritenere che nessun teste sia oggettivamente attendibile: ma in questo caso resta fermo il dato di fatto posto in premessa, ossia che l'attore stesso nega di essersi fatto male a seguito dello scontro di veicoli (avvenuto dopo la sua caduta). Ora, per applicare estensivamente, ai sensi della Cassazione supra citata, la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c., sarebbe occorsa una ricostruzione dei fatti sufficientemente univoca che, invece, si deve allora ritenere essere mancata. In quest'ultimo caso, non vi è allora la possibilità di dare ingresso all'art. 2054 c.c. pure estensivamente interpretato. Consegue il rigetto della domanda. Spese pari a € 3000,00, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE La domanda di e lo Parte_1
CONDANNA Al pagamento in favore di di € 3000,00 oltre spese generali 15% Controparte_2
c.p.a. e i.v.a. Milano, 23 settembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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