Decreto cautelare 30 luglio 2025
Ordinanza collegiale 11 settembre 2025
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 05/05/2026, n. 8342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8342 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08342/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07637/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7637 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da RA UE TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Amina L'Abbate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Struttura di Missione PNRR – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Europei, Dipartimento per le Politiche di Coesione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del D.D.G. del Ministero dell'Istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 808 dell'08.04.2025;
2) dell'Avviso dell'U.S.R. Puglia - Direzione Generale - Ufficio II n. 26719 del 09.04.2025;
3) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 87883 del 10.04.2025;
4) dell'Avviso dell'U.S.R. Puglia - Direzione Generale - Ufficio II n. 27122 dell'11.04.25;
5) del provvedimento di mancato superamento della prova scritta suppletiva del concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 8 del D.M 205/2023 - D.D.G. 3059/2024 della classe di concorso A-30 (Musica nella scuola secondaria di I° e II° grado) comunicato attraverso il portale unico del reclutamento dopo la prova stessa del 05.05.2025;
6) dell'Avviso dell'U.S.R. Puglia n. 31042 del 07.05.2025.
7) della graduatoria o elenco degli ammessi alla prova orale del concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 8 del D.M 205/2023 - D.D.G. 3059/2024 della classe di concorso AM30 (Musica nella scuola secondaria di I° grado) ad oggi non pubblicata, nella parte in cui non è incluso il ricorrente.
8) dell'Avviso dell'U.S.R. Puglia - Direzione Generale - Ufficio II n. 32010 DEL 14.05.2025.
9) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale con quelli impugnati in via principale e diretta compresi eventualmente gli atti con cui è stato approvato il calendario delle prove orali (ad oggi non pubblicato) nella parte in cui non è incluso il ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30\7\2025 :
1) del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale – Ufficio II n. 0040647 del 26.06.2025 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, per la classe di concorso AM30 - MUSICA NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO per la Regione Puglia per n. 11 posti, nella parte in cui non è incluso il ricorrente, compresi la citata graduatoria, allegata al predetto decreto, nella parte in cui non è incluso il ricorrente, nonché l’elenco dei candidati idonei nella misura del 30% dei posti messi a concorso, allegato al predetto decreto, nella parte in cui non è incluso il ricorrente;
2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale con quelli impugnati in via principale e diretta.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Struttura di Missione PNRR – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Europei, Dipartimento per le Politiche di Coesione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. IR LE IR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
1. – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente espone di aver partecipato al concorso indicato in epigrafe, indetto ai sensi del D.D.G. n. 3059/2024, in attuazione del D.M. 26.10.2023 n. 205, per la classe di concorso AM30 (ex A030) – Musica nell’Istruzione Secondaria di I grado per la Regione Puglia, ma di non aver conseguito un punteggio utile ai fini del superamento della prova scritta e ne impugna il relativo esito.
1.1. In particolare il ricorrente rappresenta in fatto:
- di aver conseguito alla prova scritta del 27.2.2025, il punteggio di 86/100;
- che successivamente, il giorno 8.4.2025, il Ministero disponeva con DDG 808/2025 l’annullamento del quesito n. 4 somministrato al ricorrente, a tenore del quale: “(Il concetto di "diffusione di identità" stato proposto da: [a] IL ER. [b] AN AG. [c] MU EU. [d] HN Bowlby.” ), con conseguente attribuzione del punteggio 0 per qualsiasi risposta fornita e convocazione di una prova suppletiva;
- che in data 5.5.2025, il ricorrente partecipava alla prova suppletiva rispondendo in maniera sbagliata e, pertanto, il punteggio finale ottenuto è risultato pari a 84/100;
- che detto punteggio si rivelava inferiore a quanto richiesto (86/100) per essere ammesso alla prova orale.
1.3. Il ricorso è affidato al seguente motivo:
- I) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 8, 9, 10 e 12 comma 4 del d.d.g. n. 3059 del 10.12.2024 del ministero dell’istruzione e del merito – dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico (bando di concorso). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21 novies della legge n. 241/1990. violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della costituzione. Eccesso di potere per trasivamento dei presupposti, illogicita’ manifesta, irrazionalita’, disparita’ di trattamento, violazione del principio di proporzionalita’, violazione dei principi che sovrintendono ai pubblici concorsi, soprattutto quello del merito.” , con cui censura la illegittimità dell’atto con il quale il Ministero ha annullato in autotutela il quesito, mancando la comparazione dell’interesse pubblico perseguito e dei destinatari dell’annullamento. Nella specie, ritiene che non vi fossero i presupposti per l’annullamento poiché “ il quesito non era completamente errato, ma lo era solo nel nome dell’autore della teoria di psicologia, IL al posto di ER; mentre il cognome, che è quello che identifica un autore era corretto: ER ”; inoltre, avendo il ricorrente fornito una risposta corretta, avrebbe dovuto essere tutelata la sua posizione a fronte dell’annullamento;
II) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 8, 9, 10 e 12 comma 4 del d.d.g. n. 3059 del 10.12.2024 del ministero dell’istruzione e del merito – dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – direzione generale per il personale scolastico (bando di concorso). violazione e falsa applicazione dell’art. 97 comma 2 della costituzione. Eccesso di potere per trasivamento dei presupposti, illogicita’ manifesta, irrazionalita’, disparita’ di trattamento, violazione del principio di proporzionalità. Violazione dei principi che sovrintendono ai pubblici concorsi, soprattutto quello del merito ”, con cui contesta che l’annullamento del quesito disposto dal provvedimento n. 808/25 pregiudica il diritto al merito, nonché l’imparzialità, in quanto favorisce unicamente coloro che hanno risposto in maniera sbagliata e non chi, come il ricorrente, aveva fornito la risposta giusta.
1.4. L’amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mero stile il 2.7.2025 e depositando documentazione il successivo 8.7.2025.
1.5. In data 30.7.2025, parte ricorrente depositava atto di motivi aggiunti con cui impugnava la graduatoria finale nelle more approvata, deducendone la illegittimità in via derivata.
1.6. Ad esito della camera di consiglio del 9.9.2025, la Sezione adottava ordinanza con cui disponeva la conversione del rito e la integrazione del contraddittorio, mediante notifica per pubblici proclami.
1.5. Alla camera di consiglio del 21.10.2025, la Sezione respingeva la domanda cautelare, con ordinanza n. 5782/2025, non appellata.
2. All’udienza del 22.4.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. – Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
3.1. In via preliminare si rileva come il deposito del ricorso sia avvenuto soltanto il giorno 1° luglio 2025, a seguito della notifica effettuata in data 5.6.2025 e, pertanto, oltre il termine dimezzato di quindici giorni applicabile alla presente fattispecie – rito accelerato PNRR – per effetto del combinato disposto dell’art. 12 bis, D.L. n. 68/2022 e 119, comma 2, c.p.a. ( ex multis , TAR Lazio, III-ter, n. 6792/2026).
3.2. Il Collegio ritiene di poter prescindere dal suindicato profilo in quanto il ricorso appare comunque infondato.
3.3. Si possono esaminare congiuntamente i due motivi di ricorso con cui il ricorrente si lamenta dell’annullamento del quesito contestato, in quanto con entrambi il ricorrente censura il provvedimento di rettifica dei quesiti somministrati, DDG n. prot. 808/2025, che ha disposto l’annullamento del quesito n. 4 del turno 6 (citato in premessa).
In via preliminare, il Collegio richiama i principi già affermati nella giurisprudenza di questo Giudice secondo cui:
- l’intervento in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 “ richiede, per la sua legittimità, l’illegittimità originaria del provvedimento e l’esternazione delle ragioni di interesse pubblico effettivo e attuale al ritiro, che non si limita al semplice ripristino della legalità violata, e infine la considerazione delle posizioni giuridiche soggettive acquisite dai destinatari ” (Cons. St., VII, n. 2753/2026); inoltre, lo stesso potere di autotutela “ deve essere esercitato dalla pubblica amministrazione entro un termine ragionevole, specialmente quando il privato, dopo un certo periodo, ha riposto affidamento ” sull’atto dal quale ha tratto la posizione di vantaggio o il beneficio ( ibid );
- vi è tuttavia “ una profonda differenza tra annullamento e rettifica in autotutela ”, in quanto il primo “ è espressamente disciplinato dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e richiede che il provvedimento di secondo grado si diriga nei confronti di un provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’art. 21-octies, comma 1, della legge n. 241/1990. Laddove, per converso, il provvedimento inciso dall’esercizio del potere di autotutela non sia illegittimo per violazione di legge, eccesso di potere e/incompetenza, bensì si caratterizzi per la presenza di un mero errore materiale, il provvedimento di secondo grado adottato dall’amministrazione non potrà che qualificarsi come atto di rettifica, non trovando applicazione la disciplina dettata dall’art. 21-novies della legge n. 241/1990 ” (TAR Lazio, sez. III, n. 3390/2024 e sez. V, n. 7477/2025).
Nel caso di specie l’Amministrazione appare aver correttamente agito nell’ambito dei limiti sopra riferiti, dovendosi al riguardo considerare come:
- la predisposizione dei quesiti somministrati nell’ambito di una prova concorsuale, così come la loro rettifica, è attività che coinvolge l’esercizio di una discrezionalità tecnica da parte del Ministero, “ valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché - quanto al parametro-limite logico "inferiore" di tale sfera di discrezionalità - della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti o della sua non evidente illogicità ” (Cons. St., III, n. 9578/2025);
- dagli atti di causa appare incontestato che la risposta al quesito somministrato contenesse un nominativo non corretto (“ IL ER ”, in luogo di “ ER ER ”), in tal modo contravvenendo alla disposizione della lex specialis per cui “ Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta ” (art. 6, co. 4, DDG n. 3059/2024);
- rientra pertanto nella discrezionalità dell’Amministrazione resistente, a fronte di un errore materiale nella formulazione del quesito, individuare quali siano le soluzioni migliori al fine di assicurare che il confronto tra i candidati sia improntato al principio della par condicio e assolva alla funzione primaria di valutare il merito della preparazione dei partecipanti al concorso, selezionando i migliori;
- la circostanza che il ricorrente avesse risposto in maniera “corretta” al quesito, appare neutra dal punto di vista del merito del candidato, posto che – una volta accertata la erroneità del quesito – lo stesso diviene inidoneo a fornire una valutazione della preparazione, tanto del ricorrente – che vi ha risposto indicando l’opzione originariamente ritenuta corretta – quanto degli altri candidati che si sono confrontati con un quesito che non conteneva alcuna risposta formalmente corretta.
3.4. Dalle esposte considerazioni, si può concludere pertanto che l’amministrazione resistente ha legittimamente esercitato il proprio potere di autotutela, nella forma della rettifica, venendo in rilievo l’esigenza di correggere un mero errore materiale.
Da ciò consegue anche la non applicabilità al caso di specie della disciplina dettata dal citato art. 21- novies della legge n. 241/1990, essendo al più il potere di rettifica di cui si tratta assoggettato a un termine congruo che, peraltro, può dirsi ampiamente rispettato dall’amministrazione sulla scorta di quanto evidenziato in precedenza (in senso conforme TAR Lazio, sez. III, n. 3390/2024; sez. V, n. 7477/2025).
Lo stesso potere è stato infatti esercitato a distanza di poco tempo (poco più di un mese) dallo svolgimento della prova e non assume pertanto rilievo la necessità di annullare un provvedimento illegittimo (nel caso di specie, si evidenzia, non era stata ancora adottata alcuna graduatoria).
Infine, la rettifica si è tradotta nell’annullamento del quesito per tutti i candidati del turno, in modo da poter garantire – per il tramite di una successiva ripetizione di una prova suppletiva – la parità di trattamento tra tutti i partecipanti alla procedura concorsuale.
4. – Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere pertanto respinto in quanto infondato.
5. – La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
DR TO, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
IR LE IR, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| IR LE IR | DR TO |
IL SEGRETARIO