TAR Roma, sez. 3B, sentenza 05/05/2026, n. 8342
TAR
Decreto cautelare 30 luglio 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 11 settembre 2025
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Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 5 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'annullamento del quesito n. 4 in autotutela

    L'amministrazione ha agito correttamente nell'ambito dei limiti del potere di autotutela. La predisposizione e rettifica dei quesiti rientrano nella discrezionalità tecnica del Ministero. Il quesito conteneva un errore materiale (nominativo errato) violando la lex specialis. L'annullamento del quesito è stato effettuato per garantire la par condicio e valutare il merito. La rettifica è avvenuta in tempi brevi e non vi era ancora alcuna graduatoria approvata.

  • Rigettato
    Preclusione del diritto al merito e violazione dell'imparzialità a causa dell'annullamento del quesito

    La circostanza che il ricorrente avesse risposto in maniera 'corretta' al quesito è neutra dal punto di vista del merito, poiché il quesito errato è inidoneo a valutare la preparazione di qualsiasi candidato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 05/05/2026, n. 8342
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8342
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo