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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1204/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4816/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Itaka Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXX-22000099 TASSA AUTO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7400/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina in persona del Direttore pro tempore per l'annullamento dell'atto di accertamento n. TXX-22000099 notificato il 31.3.2025 con il quale
è stato richiesto il pagamento di complessivi € 1.837,54 a titolo di tassa auto anno 2022.
Il ricorrente rilevava l'infondatezza della pretesa atteso che veniva richiesta l'addizionale erariale della tassa automobilistica relativa all'anno 2022 per un veicolo ibrido a carica esterna immatricolato il 19.6.2020 in esenzione di imposta per legge. Tale pretesa violava la legge Regionale n. 3 del 05 aprile 2013 della Regione del Veneto, che all'art. 7 “Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida” stabilisce che
<>, che la Regione Siciliana con Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 1, che all'articolo 3 ha disposto l'esenzione triennale per i veicoli immatricolati nuovi nel triennio 2019/2021 con alimentazione ibrida elettrica/ termica di tipo plug-in, full hybrid e con alimentazione esclusiva a idrogeno e anche i veicoli immatricolati provenienti da altra Regione o Provincia Autonoma godono dell'esenzione, ma a decorrere dal periodo di competenza della Sicilia limitatamente al periodo residuo dei 36 mesi calcolati dalla data di immatricolazione.
Con Legge Regionale del 25 maggio 2022, n.13 l'esenzione triennale introdotta dalla L.R. 1/2019 è stata estesa ai veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2024. Pertanto, la tassa richiesta per l'anno 2022 non era dovuta.
Si costituiva Agenzia delle Entrate di Messina chiedendo che venisse dichiarata cessata la materia del contendere in quanto l'atto era stato annullato.
All'udienza del 4.12.2025, in presenza del difensore della società ricorrente che si associava nella richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo, tuttavia, la condanna alle spese a carico di Agenzia delle Entrate Riscossione atteso che l'atto era illegittimo sin dal momento della sua redazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice dichiara cessata la materia del contendere.
Attesa, difatti, la prova dell'avvenuto annullamento dell'atto impugnato viene meno alcun interesse al ricorso.
Non si ritiene tuttavia di accogliere la richiesta di condanna alle spese a carico di parte resistente costituita poiché l'Ufficio rilevava che prima del ricorso non era stata depositata documentazione utile per procedere ad annullamento dell'atto.
Spese, pertanto, compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate tra le parti
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4816/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Itaka Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXX-22000099 TASSA AUTO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7400/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina in persona del Direttore pro tempore per l'annullamento dell'atto di accertamento n. TXX-22000099 notificato il 31.3.2025 con il quale
è stato richiesto il pagamento di complessivi € 1.837,54 a titolo di tassa auto anno 2022.
Il ricorrente rilevava l'infondatezza della pretesa atteso che veniva richiesta l'addizionale erariale della tassa automobilistica relativa all'anno 2022 per un veicolo ibrido a carica esterna immatricolato il 19.6.2020 in esenzione di imposta per legge. Tale pretesa violava la legge Regionale n. 3 del 05 aprile 2013 della Regione del Veneto, che all'art. 7 “Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida” stabilisce che
<>, che la Regione Siciliana con Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 1, che all'articolo 3 ha disposto l'esenzione triennale per i veicoli immatricolati nuovi nel triennio 2019/2021 con alimentazione ibrida elettrica/ termica di tipo plug-in, full hybrid e con alimentazione esclusiva a idrogeno e anche i veicoli immatricolati provenienti da altra Regione o Provincia Autonoma godono dell'esenzione, ma a decorrere dal periodo di competenza della Sicilia limitatamente al periodo residuo dei 36 mesi calcolati dalla data di immatricolazione.
Con Legge Regionale del 25 maggio 2022, n.13 l'esenzione triennale introdotta dalla L.R. 1/2019 è stata estesa ai veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2024. Pertanto, la tassa richiesta per l'anno 2022 non era dovuta.
Si costituiva Agenzia delle Entrate di Messina chiedendo che venisse dichiarata cessata la materia del contendere in quanto l'atto era stato annullato.
All'udienza del 4.12.2025, in presenza del difensore della società ricorrente che si associava nella richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo, tuttavia, la condanna alle spese a carico di Agenzia delle Entrate Riscossione atteso che l'atto era illegittimo sin dal momento della sua redazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice dichiara cessata la materia del contendere.
Attesa, difatti, la prova dell'avvenuto annullamento dell'atto impugnato viene meno alcun interesse al ricorso.
Non si ritiene tuttavia di accogliere la richiesta di condanna alle spese a carico di parte resistente costituita poiché l'Ufficio rilevava che prima del ricorso non era stata depositata documentazione utile per procedere ad annullamento dell'atto.
Spese, pertanto, compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate tra le parti