CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COLLU LUISELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1303/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via Santa Maria N.9 10122 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249026268524000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- sul ricorso n. 1304/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via Santa Maria N.9 10122 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020180017063963000 INT.SOSPENSIONE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1 ha proposto due distinti ricorsi nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione s.p.a., l'uno, per l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 11020249026268524000, notificata il 23.6.2025, e, l'altro, per l'impugnazione della cartella di pagamento n. 110 2018 00170639 63
000 per l'importo di complessivi euro 355,19 notificata in data 23 giugno 2025. I due ricorsi, speculari, iscritti ai numeri di R.G. 1303/2025 e n.1304/2025, sono stati riuniti. In entrambi, il ricorrente ha sollevato un'unica eccezione, ossia che gli atti gli sono stati notificati, erroneamente, “nella sua qualità di legale rappresentante della Società_1” mentre Egli, fin dall'8 giugno 2005, non riveste più il ruolo di rappresentante legale della Società_1. Rilevava il fatto che dal processo verbale redatto dalla D.P. II di Torino risultava che l'Società_1 non aveva presentato le dichiarazioni per gli anni di imposta 2007, 2008 e successivi, mentre venivano consegnate al ricorrente le dichiarazioni per gli anni di imposta 2005 e 2006: sulle predette dichiarazioni, a conferma di quanto affermato dal ricorrente, risultava che il rappresentante legale e firmatario di entrambe le dichiarazioni era il signor Nominativo_1, residente in [...], Indirizzo_1.
Si è costituita in giudizio DE la quale ha dichiarato di aderire all'eccezione del ricorrente e, pertanto, ha affermato di procedere all'annullamento “della notifica”; assumendo, poi, che il ricorrente non abbia più interesse ad agire, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia a spese compensate.
Parte ricorrente non ha depositato memoria né preso posizione sulla richiesta dell'Ente di riscossone.
All'udienza del 27.01.2026, assenti i rappresentanti delle parti, il Giudice monocratico ha deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preme rilevare che, a fronte della dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha dichiarato di rinunciare alla notifica, non è seguito lo sgravio degli atti da parte dell'Ente impositore – o, quantomeno, di tali ipotetici sgravi non vi è traccia agli atti – e, pertanto, non coglie nel segno l'affermazione dell'Ente della riscossione che sarebbe cessata la materia del contendere, atteso, si ripete, che non vi prova che gli atti impugnati siano stati sgravati. Pertanto, poichè l'Agenzia ha riconosciuto il fondamento dell'unica eccezione sollevata dal ricorrente, il ricorso viene accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti;
condanna L'Agenzia delle Entrate Riscossione a pagare al ricorrente le spese di lite che liquida in euro 500,00 oltre accessori di legge, se dovuti, e rimborso C.U.T.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COLLU LUISELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1303/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via Santa Maria N.9 10122 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249026268524000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- sul ricorso n. 1304/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via Santa Maria N.9 10122 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020180017063963000 INT.SOSPENSIONE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1 ha proposto due distinti ricorsi nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione s.p.a., l'uno, per l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 11020249026268524000, notificata il 23.6.2025, e, l'altro, per l'impugnazione della cartella di pagamento n. 110 2018 00170639 63
000 per l'importo di complessivi euro 355,19 notificata in data 23 giugno 2025. I due ricorsi, speculari, iscritti ai numeri di R.G. 1303/2025 e n.1304/2025, sono stati riuniti. In entrambi, il ricorrente ha sollevato un'unica eccezione, ossia che gli atti gli sono stati notificati, erroneamente, “nella sua qualità di legale rappresentante della Società_1” mentre Egli, fin dall'8 giugno 2005, non riveste più il ruolo di rappresentante legale della Società_1. Rilevava il fatto che dal processo verbale redatto dalla D.P. II di Torino risultava che l'Società_1 non aveva presentato le dichiarazioni per gli anni di imposta 2007, 2008 e successivi, mentre venivano consegnate al ricorrente le dichiarazioni per gli anni di imposta 2005 e 2006: sulle predette dichiarazioni, a conferma di quanto affermato dal ricorrente, risultava che il rappresentante legale e firmatario di entrambe le dichiarazioni era il signor Nominativo_1, residente in [...], Indirizzo_1.
Si è costituita in giudizio DE la quale ha dichiarato di aderire all'eccezione del ricorrente e, pertanto, ha affermato di procedere all'annullamento “della notifica”; assumendo, poi, che il ricorrente non abbia più interesse ad agire, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia a spese compensate.
Parte ricorrente non ha depositato memoria né preso posizione sulla richiesta dell'Ente di riscossone.
All'udienza del 27.01.2026, assenti i rappresentanti delle parti, il Giudice monocratico ha deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preme rilevare che, a fronte della dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha dichiarato di rinunciare alla notifica, non è seguito lo sgravio degli atti da parte dell'Ente impositore – o, quantomeno, di tali ipotetici sgravi non vi è traccia agli atti – e, pertanto, non coglie nel segno l'affermazione dell'Ente della riscossione che sarebbe cessata la materia del contendere, atteso, si ripete, che non vi prova che gli atti impugnati siano stati sgravati. Pertanto, poichè l'Agenzia ha riconosciuto il fondamento dell'unica eccezione sollevata dal ricorrente, il ricorso viene accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti;
condanna L'Agenzia delle Entrate Riscossione a pagare al ricorrente le spese di lite che liquida in euro 500,00 oltre accessori di legge, se dovuti, e rimborso C.U.T.