Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 67
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha aderito all'eccezione del ricorrente, dichiarando di procedere all'annullamento della notifica. La Corte ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati, pur rilevando che non vi era prova dello sgravio degli atti da parte dell'ente impositore.

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    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha aderito all'eccezione del ricorrente, dichiarando di procedere all'annullamento della notifica. La Corte ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati, pur rilevando che non vi era prova dello sgravio degli atti da parte dell'ente impositore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 67
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino
    Numero : 67
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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