TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/10/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. AN Lo PR EM ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2332/2024 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
NATO AD AGRIGENTO IL Parte_1
29/12/68 rapp. e dif. dall'Avv. Lorena Todaro
OPPONENTE
CONTRO
NATA AD AGRIGENTO IL 29/03/88 CP_1
rapp. e dif. dall'Avv. Pier Luigi Cappello
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 25/10/2024 Parte_1 conveniva in giudizio in tal modo CP_1
proponendo opposizione avverso il decreto n. 557/2024 reso da questo Tribunale in data 23/09/2024 in forza del quale gli era stato ingiunto di consegnare all'odierna convenuta opposta l'autovettura meglio descritta in ricorso ed il pagamento delle spese del procedimento
1 monitorio. Al riguardo l'opponente eccepiva la legittimità del possesso dell'automezzo e pertanto concludeva instando affinché l'impugnato provvedimento monitorio venisse privato di giuridica efficacia e dunque revocato. costituendosi CP_1
in giudizio contestava il fondamento dell'avverso rimedio invocandone il rigetto con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Celebrata
l'istruttoria esclusivamente attraverso produzioni documentali la causa veniva infine posta in decisione all'udienza del 22/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Piace in primo luogo ricordare come l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisca azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduca un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fù emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato,
2 accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione era stata emanata, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. E riprova del fatto che, comunque vogliano classificarsi accademicamente i rapporti fra il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è certamente una incontrovertibile distinzione processuale fra i due procedimenti si trae dalla circostanza che l'opposto può restare contumace e tale essere dichiarato a tutti gli effetti nel giudizio di opposizione. E, a questo punto, va osservato come, sempre al fine di assicurarsi che resti in capo all'opposto l'onere di provare il fondamento del suo preteso credito e per dare conferma alla tesi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sarebbe l'opposto, la Corte Suprema individui l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede monitoria. La questione controversa in questo giudizio rende concretamente irrilevante qui un'analisi approfondita del dibattito accademico sulla natura impugnatoria o no del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, le considerazione svolte fin qui mettono in risalto i pericoli ai quali espone un
3 approccio con gli istituti giuridici maggiormente se, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati da numerosi e rilevanti profili di specificità ispirato al desiderio di catalogarli accademicamente in maniera omogenea piuttosto che ad analizzarli in maniera concreta e sgombra da pregiudizi (basti considerare che la principale preoccupazione prospettata dalla dottrina critica nei confronti della tesi che individua una natura impugnatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo consiste nel fatto che, in questo caso, il giudizio si articolerebbe in quattro gradi invece che in tre). E' opportuno solo segnalare che numerosissime pronunce della Suprema Corte si esprimono nel senso che il giudizio di opposizione avrebbe natura di giudizio impugnatorio del decreto ingiuntivo. Ed è evidente che la qualificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio di natura impugnatoria confligge palesemente con la tesi che in esso attore seppure «in senso sostanziale» sarebbe l'opposto. Ora, prescindendo da un approfondimento di questo tema, va osservato come tutti i problemi che la giurisprudenza della Corte
Suprema ha inteso risolvere con la costruzione fin qui criticata scompaiono, sol che si consideri che oggetto principale e necessario del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda dell'opponente il cui petitum è: “Voglia il giudice revocare il decreto
4 ingiuntivo opposto”. Alla quale il giudice risponderà revocando il decreto ingiuntivo o rigettando l'opposizione. Come si è già detto, gli oneri probatori si distribuiranno fra le parti in relazione alla causa petendi sulla quale l'opponente fonderà il petitum testé detto.
Ricorrendo agli esempi già fatti sopra: se l'opponente dirà «il credito di controparte non esiste o ne manca la prova», dovrà essere l'opposto a dare quella prova;
se l'opponente dirà «ho estinto il mio debito, pagando la somma dovuta», sarà, invece, lui a dover provare il pagamento. Questo dovrebbe servire a conferma della tesi secondo la quale oggetto principale del giudizio di opposizione non sarebbe la domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo, ma quella proposta dall'opposto in sede monitoria. Ma questa non è la conclusione necessaria del condivisibile ragionamento della Corte Suprema testé riportato, che dimostra, invece, soltanto e con evidenza che il giudizio di opposizione non è un giudizio rescindente, nel quale ci si possa limitare a dedurre profili di illegittimità formale del provvedimento contestato. Anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, come in tutti gli altri giudizi di merito, l'attore/opponente non potrà limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso, ma dovrà contestare la concreta sussistenza del credito del quale con esso si ingiunge il pagamento.
5 Nel merito l'opposizione è infondata. La domanda monitoria avanzata da concerne il diritto CP_1
della stessa alla restituzione di un'autovettura di sua proprietà da parte di indebitamente Parte_1 trattenuta dall'opponente. Piace prima di affrontare il merito della vicenda fornita alla nostra attenzione in primo luogo ricordare tre distinte questioni in materia di indebito oggettivo: l'una riguardante la rilevanza del titolo che ha motivato l'adempimento e implicitamente l'irrilevanza dell'errore del solvens, la seconda relativa all'onere della prova gravante sull'attore in ripetizione e l'ultima concernente il modo in cui la prova dell'inesistenza del titolo viene a delimitare l'ambito della prova negativa. A proposito del primo punto si può osservare come tra i fatti da provare v'è da escludere l'errore del solvens dalla rosa dei presupposti dell'indebito oggettivo. Infatti, l'antica disputa dottrinaria concernente il tema della rilevanza o meno dell'errore del solvens ai fini dell'esperibilità dell'azione di ripetizione, è stata definitivamente sopita con l'entrata in vigore dell'attuale codice civile che, tenendo distinti l'indebito soggettivo o ex persona e l'indebito oggettivo o ex re, riconosce, riguardo a quest'ultimo, il diritto di ripetizione di quanto prestato a chi ha effettuato un pagamento non dovuto, senza fare alcun riferimento al requisito dell'errore del solvens, nè alla sua scusabilità.
6 Giova altresì ricordare il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in materia di ripetizione di indebito oggettivo, incombe sull'attore l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del preteso diritto alla restituzione di quanto prestato, vale a dire l'avvenuto adempimento e la originaria o sopravvenuta mancanza del titolo giuridico idoneo a giustificare la solutio.
Questo indirizzo è condiviso dalla dottrina che, è unanime nel ritenere l'azione di ripetizione fondata sull'inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale eseguita dal solvens a favore dell'accipiens.
Opinioni contrastanti emergono invece tra gli autori riguardo all'individuazione del fondamento dell'onere probatorio gravante sull'attore in ripetizione. In proposito una parte della dottrina giustifica l'onere della prova dell'attore sulla base del principio per cui la parte che afferma in giudizio determinati fatti ha l'onere di provarli, in modo che se essa non fornisce la prova di tali fatti questi non devono considerarsi provati mentre la restante parte fa leva sul tacito riconoscimento di debito implicito nel fatto materiale del pagamento o più precisamente invoca l'attitudine del pagamento a fare presumere, iuris tantum un riconoscimento di debito o quantomeno che un debito sia esistito. L'argomentazione secondo cui il pagamento, ovvero nel caso in commento la restituzione dell'autoveicolo in quanto tale, è un atto
7 che consente di presumere l'adempimento di una specifica obbligazione in capo al solvente, è stata utilizzata anche da alcuni giudici di merito. In alcune pronunce questa tesi è stata rafforzata attraverso il richiamo dell'art. 1988 c.c., che, in materia di promessa di pagamento, dispensa il promissario dall'onere di provare il rapporto fondamentale della promessa, presumendone la sua esistenza fino a prova contraria. Così è stato sostenuto che se "per il principio della sicurezza dei rapporti giuridici si deve presumere che colui che ha rilasciato una promessa di pagamento abbia agito in base ad una causa valida e lecita, è certo che la stessa presunzione deve valere a favore di colui che ha ricevuto un pagamento". Conseguentemente, l'onere di provare la mancanza del titolo giustificativo della solutio posto a carico dell'attore, deriverebbe dal fatto che la presunzione (legale nel caso della promessa di pagamento e giurisprudenziale nella ripetizione di indebito oggettivo), eliminando la necessità di dimostrare il fatto dell'esistenza della causa per la parte che lo allega, determina un'inversione dell'onere della prova, poiché sarà la controparte a dover dimostrare il contrario, se vorrà evitare la vittoria della avversaria in favore della quale opera la presunzione stessa. In proposito si è però tenuto anche un diverso discorso.
Nell'ambito di una data fattispecie, è noto che taluni fatti
8 devono essere provati (altrimenti la fattispecie non può essere operante); mentre di altri fatti, non occorre la prova, purchè, però, non sia provato il fatto opposto.
L'art. 2697 c. c, distinguendo i fatti costitutivi da un lato ed i fatti estintivi ed impeditivi dall'altro, fissa soltanto un criterio di distribuzione dei fatti da provare tra le parti processuali, ma non è idoneo a stabilire, nel caso singolo, se un dato elemento della fattispecie deve essere provato e da chi. Spetta infatti alle norme di diritto sostanziale individuare i fatti (costitutivi) da provare nell'ambito di una determinata fattispecie. Ciò trova conferma nel fatto che un elemento che intervenga in più fattispecie, "non conserva necessariamente la medesima qualifica in ognuna di esse: ossia può darsi che il medesimo elemento debba essere provato quando faccia parte di una data fattispecie, e non ne occorra invece la prova quando intervenga in un'altra fattispecie diversa.
Così ad es., la prova della buona fede occorre quando si tratti della fattispecie "acquisto di buona fede a titolo oneroso dall'erede apparente", e non, quando si tratti della fattispecie "possesso di buona fede”. La qualifica di un fatto come costitutivo, impeditivo o presunto è relativa alla singola fattispecie, e perciò la necessità della prova del dato fatto è relativa alla singola causa petendi.
Nella ripetizione di indebito l'attore deve provare la mancanza di causa debendi e, conseguentemente, corre il
9 rischio della sua mancata prova, in quanto, in base all'art. 2033 c.c., essa è elemento costitutivo della fattispecie da cui trae origine il diritto alla restituzione del pagato ovvero nella vicenda che ci occupa alla restituzione dell'autovettura, invocato dall'attore nella sua domanda giudiziale. La dottrina che si è interrogata sulla ratio del carattere costitutivo dell'inesistenza dell'obbligazione adempiuta rispetto alla condictio indebiti ha osservato che essa trova il suo fondamento più profondo proprio nella circostanza che, avvenuta una qualsiasi solutio, il creditore restituirà il chirografo, distruggerà la corrispondenza relativa all'affare, ecc…, mentre il debitore che ha pagato conserverà la ricevuta.
Inoltre, da un punto di vista logico si può constatare che i giudici, finchè non viene data esecuzione al contratto, non possono considerare lo stesso esistente, valido ed efficace e, pertanto, la sua esistenza, validità ed efficacia costituiranno il thema probandum, mentre nella fase successiva all'esecuzione, gli stessi giudici non potranno prima facie ritenere che il negozio in adempimento del quale è stata realizzata la prestazione sia inesistente o invalido e, perciò, sarà rispettivamente l'inesistenza o la invalidità a dover essere provata. Alla luce di queste considerazioni, emerge che l'onere di provare l'inesistenza di un titolo giuridico giustificativo del pagamento gravante sul solvens, costituisce normale
10 applicazione del criterio sulla ripartizione dell'onere della prova tra le parti processuali indicato dall'art. 2697
c.c., in base al quale l'attore è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del diritto fatto valere attraverso la dimostrazione dei fatti che lo costituiscono. La prova dell'assenza di causa come prova di un fatto negativo introduce la terza questione consistente nel dare una soluzione al problema se chi allega un fatto negativo debba provarlo. La difficoltà è ben superabile. La
Suprema Corte ha da tempo statuito, nel rispetto del principio di cui all'art. 2697 c.c., che anche i fatti negativi quando costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio debbono essere provati dall'attore come i fatti positivi, poiché la negatività dei fatti non esclude, né inverte l'onere della prova, gravando sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo è costitutivo, ovvero sulla parte che eccepisce un fatto, pur se negativo, avente efficacia estintiva od impeditiva o modificativa del diritto fatto valere dalla controparte. Analogamente la dottrina ha ormai messo in luce il fatto che l'antico brocardo negativa non sunt probanda non ha più valore nel nostro ordinamento, perciò si esclude che la negatività del fatto da provare sia di per sé idonea a modificare l'onere della prova che spetta alla parte che lo ha allegato, dal momento che tale incombenza può essere assolta o
11 direttamente, fornendo la prova del fatto negativo stesso, oppure, come avviene più frequentemente, dando la prova dei fatti positivi incompatibili con la verità del fatto di cui si deve dimostrare l'inesistenza. Tuttavia occorre distinguere il caso in cui il solvens conosce il titolus che ha giustificato il pagamento ovvero nell'ipotesi in esame il prestito dell'autovettura e lo indica nell'atto di citazione, fornendo successivamente la prova della sua inesistenza (per il quale vale ciò che sin qui è stato detto), da quello in cui, invece, il solvente o il suo erede prospetta come ignota la causa della solutio.
Nella prima ipotesi la Suprema Corte ha più volte affermato il principio secondo cui l'attore deve provare il fatto materiale dell'adempimento ed il venir meno o l'originaria mancanza del vincolo giuridico giustificativo presuppone che l'oggetto del giudizio sia specificamente individuato, poiché al solvens compete determinare la causa dell'adempimento e, anzi, la configurazione di questo in riferimento ad un determinato (ed eventualmente anche controverso) obbligo conforme.
Conseguentemente, nella successiva azione di ripetizione il solvens deve dimostrare l'inesistenza solo di quella causa da lui stesso individuata all'atto della dazione del bene, incombendo allo accipiens la dimostrazione di un'eventuale altra fonte di debito. Nella seconda ipotesi prospettata la Suprema Corte, constatate da un lato
12 l'impossibilità per l'attore in ripetizione d'indebito di fornire la prova negativa assoluta del difetto di qualunque titolo che giustifichi il versamento o nel caso di specie la cessione dell'automezzo, e dall'altro la necessità che egli provi l'assenza della causa debendi dell'avvenuto prestito, ha adottato, la medesima soluzione accolta dallo stesso S.C. in materia di promessa di pagamento, venendo a sostenere il principio di diritto per cui l'attore in ripetizione qualora non conosca lo specifico titolus sulla cui base è avvenuto il pagamento ovvero la cessione di un bene, non è tenuto a dimostrare la mancanza di qualunque causa astrattamente idonea a giustificare giuridicamente la solutio, essendo sufficiente che egli invochi e provi l'inidoneità del titolo ipotizzato ed indicato, come causa petendi, nella sua domanda di ripetizione. Tale regola iuris è in linea con quella parte della dottrina che ammette che la prova di un fatto negativo possa dar luogo a notevoli difficoltà nel caso in cui esso sia generico o indeterminato, poiché sia la prova diretta, sia quella a contrario, cioè fornita attraverso la dimostrazione del fatto positivo incompatibile, possono risultare impossibili. Questa soluzione desta però perplessità poiché il solvens sarebbe posto nella condizione di scegliere arbitrariamente l'ipotesi da dedurre in base alle sue concrete possibilità di dimostrare la non corrispondenza alla realtà, risultato
13 peraltro avversato dalla stessa giurisprudenza di legittimità che, imponendo all'attore l'ulteriore prova del collegamento eziologico tra l'adempimento eseguito e il titolo inesistente, nega tutela al solvente che si è limitato ad ipotizzare la mera inesistenza di un qualsiasi suo debito. Deve quindi conclusivamente ammettersi la prova in via presuntiva della mancanza di causa debendi, invertendo così l'onere probatorio relativo alla stessa, con il risultato di imporre all'accipiens la dimostrazione di un'eventuale diversa ragione dell'adempimento per cui si ritiene raggiunta la prova presuntiva dell'inesistenza dell'obbligazione quando
"per via di esclusione non si riesca a stabilire e a identificare la causa giuridica della dazione, a inquadrare cioè, questa in una fattispecie negoziale idonea a far assumere all'accipiens la veste e i poteri del creditore e al solvens la qualifica e gli obblighi del debitore", spettando chiaramente all'accipiens indebiti l'onere di dimostrare circostanze idonee ad escludere la ripetizione (ad esempio che la solutio costituisce atto di esecuzione di un valido contratto, o adempimento di un'obbligazione naturale o un atto compiuto per spirito di liberalità).
Dopo tali considerazioni di carattere generale ed affrontando il merito della vicenda che ci occupa va affermato che l'opposizione, per le ragioni di seguito esposte, è immeritevole di accoglimento. Nella fattispecie
14 in esame, alla stregua della documentazione prodotta in atti è emersa con estrema chiarezza la fondatezza dell'assunto proposto a supporto della domanda monitoria in avversione con riferimento alla decisiva circostanza relativa al fatto che l'opponente abbia indebitamente trattenuto l'autovettura di proprietà dell'odierna opposta. Dubbio alcuno può pertanto nutrirsi in riguardo al fatto che l'opponente non sia stato in grado di dimostrare la causa giuridica della mancata restituzione di tale bene, a inquadrare cioè, questa in una fattispecie negoziale idonea a fargli assumere la veste e i poteri di creditore spettando come abbiamo visto all'accipiens indebiti l'onere di dimostrare circostanze idonee ad escludere la restituzione. A commento della doglianza fondante la domanda monitoria in avversione va ancora rilevato come, nella fattispecie in esame l'opponente abbia espressamente riconosciuto di non avere restituito all'opposta la propria autovettura, tuttavia assumendo che l'odierna opposta aveva erroneamente richiesto un bene non dovutole, di talché era suo onere una volta ammesso e, come tale, posto fuori del thema probandum l'avversa pretesa provare tale assunti (v. l'art. 2697, comma secondo, c.c., per il quale chi “eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”). Da qui la conformità a diritto dell'operato della convenuta
15 opposta la quale di contro ha fornito idonei supporti probatori alla domanda monitoria in avversione. Per effetto delle considerazioni appena espresse, l'opponente resosi in mancanza di contrari elementi probatori inadempiente all'obbligo di restituire l'autoveicolo indebitamente trattenuto ha legittimato la convenuta opposta a richiedere in via monitoria tale ripetizione. Al rigetto dell'opposizione segue ex art. 653 c.p.c. la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che in forza del principio della soccombenza (da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo)
l'opponente va condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta opposta, come da dispositivo. Infine considerato che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio va mantenuta ferma la condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
16
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
rigetta l'opposizione; conferma per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 557/2024 che dichiara esecutivo;
condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che liquida in euro 2.000,00 oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali;
lascia a carico di parte opponente le spese del giudizio monitorio.
AGRIGENTO 23/10/2025
IL GIUDICE
AN Lo PR EM
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. AN Lo PR EM ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2332/2024 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
NATO AD AGRIGENTO IL Parte_1
29/12/68 rapp. e dif. dall'Avv. Lorena Todaro
OPPONENTE
CONTRO
NATA AD AGRIGENTO IL 29/03/88 CP_1
rapp. e dif. dall'Avv. Pier Luigi Cappello
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 25/10/2024 Parte_1 conveniva in giudizio in tal modo CP_1
proponendo opposizione avverso il decreto n. 557/2024 reso da questo Tribunale in data 23/09/2024 in forza del quale gli era stato ingiunto di consegnare all'odierna convenuta opposta l'autovettura meglio descritta in ricorso ed il pagamento delle spese del procedimento
1 monitorio. Al riguardo l'opponente eccepiva la legittimità del possesso dell'automezzo e pertanto concludeva instando affinché l'impugnato provvedimento monitorio venisse privato di giuridica efficacia e dunque revocato. costituendosi CP_1
in giudizio contestava il fondamento dell'avverso rimedio invocandone il rigetto con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Celebrata
l'istruttoria esclusivamente attraverso produzioni documentali la causa veniva infine posta in decisione all'udienza del 22/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Piace in primo luogo ricordare come l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisca azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduca un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fù emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato,
2 accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione era stata emanata, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. E riprova del fatto che, comunque vogliano classificarsi accademicamente i rapporti fra il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è certamente una incontrovertibile distinzione processuale fra i due procedimenti si trae dalla circostanza che l'opposto può restare contumace e tale essere dichiarato a tutti gli effetti nel giudizio di opposizione. E, a questo punto, va osservato come, sempre al fine di assicurarsi che resti in capo all'opposto l'onere di provare il fondamento del suo preteso credito e per dare conferma alla tesi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sarebbe l'opposto, la Corte Suprema individui l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede monitoria. La questione controversa in questo giudizio rende concretamente irrilevante qui un'analisi approfondita del dibattito accademico sulla natura impugnatoria o no del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, le considerazione svolte fin qui mettono in risalto i pericoli ai quali espone un
3 approccio con gli istituti giuridici maggiormente se, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati da numerosi e rilevanti profili di specificità ispirato al desiderio di catalogarli accademicamente in maniera omogenea piuttosto che ad analizzarli in maniera concreta e sgombra da pregiudizi (basti considerare che la principale preoccupazione prospettata dalla dottrina critica nei confronti della tesi che individua una natura impugnatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo consiste nel fatto che, in questo caso, il giudizio si articolerebbe in quattro gradi invece che in tre). E' opportuno solo segnalare che numerosissime pronunce della Suprema Corte si esprimono nel senso che il giudizio di opposizione avrebbe natura di giudizio impugnatorio del decreto ingiuntivo. Ed è evidente che la qualificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio di natura impugnatoria confligge palesemente con la tesi che in esso attore seppure «in senso sostanziale» sarebbe l'opposto. Ora, prescindendo da un approfondimento di questo tema, va osservato come tutti i problemi che la giurisprudenza della Corte
Suprema ha inteso risolvere con la costruzione fin qui criticata scompaiono, sol che si consideri che oggetto principale e necessario del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda dell'opponente il cui petitum è: “Voglia il giudice revocare il decreto
4 ingiuntivo opposto”. Alla quale il giudice risponderà revocando il decreto ingiuntivo o rigettando l'opposizione. Come si è già detto, gli oneri probatori si distribuiranno fra le parti in relazione alla causa petendi sulla quale l'opponente fonderà il petitum testé detto.
Ricorrendo agli esempi già fatti sopra: se l'opponente dirà «il credito di controparte non esiste o ne manca la prova», dovrà essere l'opposto a dare quella prova;
se l'opponente dirà «ho estinto il mio debito, pagando la somma dovuta», sarà, invece, lui a dover provare il pagamento. Questo dovrebbe servire a conferma della tesi secondo la quale oggetto principale del giudizio di opposizione non sarebbe la domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo, ma quella proposta dall'opposto in sede monitoria. Ma questa non è la conclusione necessaria del condivisibile ragionamento della Corte Suprema testé riportato, che dimostra, invece, soltanto e con evidenza che il giudizio di opposizione non è un giudizio rescindente, nel quale ci si possa limitare a dedurre profili di illegittimità formale del provvedimento contestato. Anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, come in tutti gli altri giudizi di merito, l'attore/opponente non potrà limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso, ma dovrà contestare la concreta sussistenza del credito del quale con esso si ingiunge il pagamento.
5 Nel merito l'opposizione è infondata. La domanda monitoria avanzata da concerne il diritto CP_1
della stessa alla restituzione di un'autovettura di sua proprietà da parte di indebitamente Parte_1 trattenuta dall'opponente. Piace prima di affrontare il merito della vicenda fornita alla nostra attenzione in primo luogo ricordare tre distinte questioni in materia di indebito oggettivo: l'una riguardante la rilevanza del titolo che ha motivato l'adempimento e implicitamente l'irrilevanza dell'errore del solvens, la seconda relativa all'onere della prova gravante sull'attore in ripetizione e l'ultima concernente il modo in cui la prova dell'inesistenza del titolo viene a delimitare l'ambito della prova negativa. A proposito del primo punto si può osservare come tra i fatti da provare v'è da escludere l'errore del solvens dalla rosa dei presupposti dell'indebito oggettivo. Infatti, l'antica disputa dottrinaria concernente il tema della rilevanza o meno dell'errore del solvens ai fini dell'esperibilità dell'azione di ripetizione, è stata definitivamente sopita con l'entrata in vigore dell'attuale codice civile che, tenendo distinti l'indebito soggettivo o ex persona e l'indebito oggettivo o ex re, riconosce, riguardo a quest'ultimo, il diritto di ripetizione di quanto prestato a chi ha effettuato un pagamento non dovuto, senza fare alcun riferimento al requisito dell'errore del solvens, nè alla sua scusabilità.
6 Giova altresì ricordare il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in materia di ripetizione di indebito oggettivo, incombe sull'attore l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del preteso diritto alla restituzione di quanto prestato, vale a dire l'avvenuto adempimento e la originaria o sopravvenuta mancanza del titolo giuridico idoneo a giustificare la solutio.
Questo indirizzo è condiviso dalla dottrina che, è unanime nel ritenere l'azione di ripetizione fondata sull'inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale eseguita dal solvens a favore dell'accipiens.
Opinioni contrastanti emergono invece tra gli autori riguardo all'individuazione del fondamento dell'onere probatorio gravante sull'attore in ripetizione. In proposito una parte della dottrina giustifica l'onere della prova dell'attore sulla base del principio per cui la parte che afferma in giudizio determinati fatti ha l'onere di provarli, in modo che se essa non fornisce la prova di tali fatti questi non devono considerarsi provati mentre la restante parte fa leva sul tacito riconoscimento di debito implicito nel fatto materiale del pagamento o più precisamente invoca l'attitudine del pagamento a fare presumere, iuris tantum un riconoscimento di debito o quantomeno che un debito sia esistito. L'argomentazione secondo cui il pagamento, ovvero nel caso in commento la restituzione dell'autoveicolo in quanto tale, è un atto
7 che consente di presumere l'adempimento di una specifica obbligazione in capo al solvente, è stata utilizzata anche da alcuni giudici di merito. In alcune pronunce questa tesi è stata rafforzata attraverso il richiamo dell'art. 1988 c.c., che, in materia di promessa di pagamento, dispensa il promissario dall'onere di provare il rapporto fondamentale della promessa, presumendone la sua esistenza fino a prova contraria. Così è stato sostenuto che se "per il principio della sicurezza dei rapporti giuridici si deve presumere che colui che ha rilasciato una promessa di pagamento abbia agito in base ad una causa valida e lecita, è certo che la stessa presunzione deve valere a favore di colui che ha ricevuto un pagamento". Conseguentemente, l'onere di provare la mancanza del titolo giustificativo della solutio posto a carico dell'attore, deriverebbe dal fatto che la presunzione (legale nel caso della promessa di pagamento e giurisprudenziale nella ripetizione di indebito oggettivo), eliminando la necessità di dimostrare il fatto dell'esistenza della causa per la parte che lo allega, determina un'inversione dell'onere della prova, poiché sarà la controparte a dover dimostrare il contrario, se vorrà evitare la vittoria della avversaria in favore della quale opera la presunzione stessa. In proposito si è però tenuto anche un diverso discorso.
Nell'ambito di una data fattispecie, è noto che taluni fatti
8 devono essere provati (altrimenti la fattispecie non può essere operante); mentre di altri fatti, non occorre la prova, purchè, però, non sia provato il fatto opposto.
L'art. 2697 c. c, distinguendo i fatti costitutivi da un lato ed i fatti estintivi ed impeditivi dall'altro, fissa soltanto un criterio di distribuzione dei fatti da provare tra le parti processuali, ma non è idoneo a stabilire, nel caso singolo, se un dato elemento della fattispecie deve essere provato e da chi. Spetta infatti alle norme di diritto sostanziale individuare i fatti (costitutivi) da provare nell'ambito di una determinata fattispecie. Ciò trova conferma nel fatto che un elemento che intervenga in più fattispecie, "non conserva necessariamente la medesima qualifica in ognuna di esse: ossia può darsi che il medesimo elemento debba essere provato quando faccia parte di una data fattispecie, e non ne occorra invece la prova quando intervenga in un'altra fattispecie diversa.
Così ad es., la prova della buona fede occorre quando si tratti della fattispecie "acquisto di buona fede a titolo oneroso dall'erede apparente", e non, quando si tratti della fattispecie "possesso di buona fede”. La qualifica di un fatto come costitutivo, impeditivo o presunto è relativa alla singola fattispecie, e perciò la necessità della prova del dato fatto è relativa alla singola causa petendi.
Nella ripetizione di indebito l'attore deve provare la mancanza di causa debendi e, conseguentemente, corre il
9 rischio della sua mancata prova, in quanto, in base all'art. 2033 c.c., essa è elemento costitutivo della fattispecie da cui trae origine il diritto alla restituzione del pagato ovvero nella vicenda che ci occupa alla restituzione dell'autovettura, invocato dall'attore nella sua domanda giudiziale. La dottrina che si è interrogata sulla ratio del carattere costitutivo dell'inesistenza dell'obbligazione adempiuta rispetto alla condictio indebiti ha osservato che essa trova il suo fondamento più profondo proprio nella circostanza che, avvenuta una qualsiasi solutio, il creditore restituirà il chirografo, distruggerà la corrispondenza relativa all'affare, ecc…, mentre il debitore che ha pagato conserverà la ricevuta.
Inoltre, da un punto di vista logico si può constatare che i giudici, finchè non viene data esecuzione al contratto, non possono considerare lo stesso esistente, valido ed efficace e, pertanto, la sua esistenza, validità ed efficacia costituiranno il thema probandum, mentre nella fase successiva all'esecuzione, gli stessi giudici non potranno prima facie ritenere che il negozio in adempimento del quale è stata realizzata la prestazione sia inesistente o invalido e, perciò, sarà rispettivamente l'inesistenza o la invalidità a dover essere provata. Alla luce di queste considerazioni, emerge che l'onere di provare l'inesistenza di un titolo giuridico giustificativo del pagamento gravante sul solvens, costituisce normale
10 applicazione del criterio sulla ripartizione dell'onere della prova tra le parti processuali indicato dall'art. 2697
c.c., in base al quale l'attore è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del diritto fatto valere attraverso la dimostrazione dei fatti che lo costituiscono. La prova dell'assenza di causa come prova di un fatto negativo introduce la terza questione consistente nel dare una soluzione al problema se chi allega un fatto negativo debba provarlo. La difficoltà è ben superabile. La
Suprema Corte ha da tempo statuito, nel rispetto del principio di cui all'art. 2697 c.c., che anche i fatti negativi quando costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio debbono essere provati dall'attore come i fatti positivi, poiché la negatività dei fatti non esclude, né inverte l'onere della prova, gravando sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo è costitutivo, ovvero sulla parte che eccepisce un fatto, pur se negativo, avente efficacia estintiva od impeditiva o modificativa del diritto fatto valere dalla controparte. Analogamente la dottrina ha ormai messo in luce il fatto che l'antico brocardo negativa non sunt probanda non ha più valore nel nostro ordinamento, perciò si esclude che la negatività del fatto da provare sia di per sé idonea a modificare l'onere della prova che spetta alla parte che lo ha allegato, dal momento che tale incombenza può essere assolta o
11 direttamente, fornendo la prova del fatto negativo stesso, oppure, come avviene più frequentemente, dando la prova dei fatti positivi incompatibili con la verità del fatto di cui si deve dimostrare l'inesistenza. Tuttavia occorre distinguere il caso in cui il solvens conosce il titolus che ha giustificato il pagamento ovvero nell'ipotesi in esame il prestito dell'autovettura e lo indica nell'atto di citazione, fornendo successivamente la prova della sua inesistenza (per il quale vale ciò che sin qui è stato detto), da quello in cui, invece, il solvente o il suo erede prospetta come ignota la causa della solutio.
Nella prima ipotesi la Suprema Corte ha più volte affermato il principio secondo cui l'attore deve provare il fatto materiale dell'adempimento ed il venir meno o l'originaria mancanza del vincolo giuridico giustificativo presuppone che l'oggetto del giudizio sia specificamente individuato, poiché al solvens compete determinare la causa dell'adempimento e, anzi, la configurazione di questo in riferimento ad un determinato (ed eventualmente anche controverso) obbligo conforme.
Conseguentemente, nella successiva azione di ripetizione il solvens deve dimostrare l'inesistenza solo di quella causa da lui stesso individuata all'atto della dazione del bene, incombendo allo accipiens la dimostrazione di un'eventuale altra fonte di debito. Nella seconda ipotesi prospettata la Suprema Corte, constatate da un lato
12 l'impossibilità per l'attore in ripetizione d'indebito di fornire la prova negativa assoluta del difetto di qualunque titolo che giustifichi il versamento o nel caso di specie la cessione dell'automezzo, e dall'altro la necessità che egli provi l'assenza della causa debendi dell'avvenuto prestito, ha adottato, la medesima soluzione accolta dallo stesso S.C. in materia di promessa di pagamento, venendo a sostenere il principio di diritto per cui l'attore in ripetizione qualora non conosca lo specifico titolus sulla cui base è avvenuto il pagamento ovvero la cessione di un bene, non è tenuto a dimostrare la mancanza di qualunque causa astrattamente idonea a giustificare giuridicamente la solutio, essendo sufficiente che egli invochi e provi l'inidoneità del titolo ipotizzato ed indicato, come causa petendi, nella sua domanda di ripetizione. Tale regola iuris è in linea con quella parte della dottrina che ammette che la prova di un fatto negativo possa dar luogo a notevoli difficoltà nel caso in cui esso sia generico o indeterminato, poiché sia la prova diretta, sia quella a contrario, cioè fornita attraverso la dimostrazione del fatto positivo incompatibile, possono risultare impossibili. Questa soluzione desta però perplessità poiché il solvens sarebbe posto nella condizione di scegliere arbitrariamente l'ipotesi da dedurre in base alle sue concrete possibilità di dimostrare la non corrispondenza alla realtà, risultato
13 peraltro avversato dalla stessa giurisprudenza di legittimità che, imponendo all'attore l'ulteriore prova del collegamento eziologico tra l'adempimento eseguito e il titolo inesistente, nega tutela al solvente che si è limitato ad ipotizzare la mera inesistenza di un qualsiasi suo debito. Deve quindi conclusivamente ammettersi la prova in via presuntiva della mancanza di causa debendi, invertendo così l'onere probatorio relativo alla stessa, con il risultato di imporre all'accipiens la dimostrazione di un'eventuale diversa ragione dell'adempimento per cui si ritiene raggiunta la prova presuntiva dell'inesistenza dell'obbligazione quando
"per via di esclusione non si riesca a stabilire e a identificare la causa giuridica della dazione, a inquadrare cioè, questa in una fattispecie negoziale idonea a far assumere all'accipiens la veste e i poteri del creditore e al solvens la qualifica e gli obblighi del debitore", spettando chiaramente all'accipiens indebiti l'onere di dimostrare circostanze idonee ad escludere la ripetizione (ad esempio che la solutio costituisce atto di esecuzione di un valido contratto, o adempimento di un'obbligazione naturale o un atto compiuto per spirito di liberalità).
Dopo tali considerazioni di carattere generale ed affrontando il merito della vicenda che ci occupa va affermato che l'opposizione, per le ragioni di seguito esposte, è immeritevole di accoglimento. Nella fattispecie
14 in esame, alla stregua della documentazione prodotta in atti è emersa con estrema chiarezza la fondatezza dell'assunto proposto a supporto della domanda monitoria in avversione con riferimento alla decisiva circostanza relativa al fatto che l'opponente abbia indebitamente trattenuto l'autovettura di proprietà dell'odierna opposta. Dubbio alcuno può pertanto nutrirsi in riguardo al fatto che l'opponente non sia stato in grado di dimostrare la causa giuridica della mancata restituzione di tale bene, a inquadrare cioè, questa in una fattispecie negoziale idonea a fargli assumere la veste e i poteri di creditore spettando come abbiamo visto all'accipiens indebiti l'onere di dimostrare circostanze idonee ad escludere la restituzione. A commento della doglianza fondante la domanda monitoria in avversione va ancora rilevato come, nella fattispecie in esame l'opponente abbia espressamente riconosciuto di non avere restituito all'opposta la propria autovettura, tuttavia assumendo che l'odierna opposta aveva erroneamente richiesto un bene non dovutole, di talché era suo onere una volta ammesso e, come tale, posto fuori del thema probandum l'avversa pretesa provare tale assunti (v. l'art. 2697, comma secondo, c.c., per il quale chi “eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”). Da qui la conformità a diritto dell'operato della convenuta
15 opposta la quale di contro ha fornito idonei supporti probatori alla domanda monitoria in avversione. Per effetto delle considerazioni appena espresse, l'opponente resosi in mancanza di contrari elementi probatori inadempiente all'obbligo di restituire l'autoveicolo indebitamente trattenuto ha legittimato la convenuta opposta a richiedere in via monitoria tale ripetizione. Al rigetto dell'opposizione segue ex art. 653 c.p.c. la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che in forza del principio della soccombenza (da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo)
l'opponente va condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta opposta, come da dispositivo. Infine considerato che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio va mantenuta ferma la condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
16
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
rigetta l'opposizione; conferma per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 557/2024 che dichiara esecutivo;
condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che liquida in euro 2.000,00 oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali;
lascia a carico di parte opponente le spese del giudizio monitorio.
AGRIGENTO 23/10/2025
IL GIUDICE
AN Lo PR EM
17