TAR Roma, sez. 4B, sentenza 26/01/2026, n. 1532
TAR
Decreto cautelare 1 agosto 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 2 settembre 2025
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TAR
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione obbligo di predisporre attività di recupero

    La normativa vigente impone alle istituzioni scolastiche di assicurare alle famiglie un'informazione tempestiva e di predisporre iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e svantaggio. Il Consiglio di classe ha omesso di attivare tali misure, limitandosi a concedere riduzioni nelle consegne e tempi di risposta più lunghi, senza valutare alcuna iniziativa concreta di recupero né la possibilità di sospensione del giudizio finale.

  • Accolto
    Omessa valutazione con riferimento al piano didattico personalizzato (PDP)

    L'omessa considerazione delle specificità dell'alunna emerge dalla mancata disposizione di attività di recupero post scrutinio intermedio, dalla generica motivazione del giudizio di non ammissione che non tiene conto del PDP e delle possibilità di recupero, in contrasto con il D.M. 12.7.2011 che richiede coerenza tra valutazione e interventi individualizzati.

  • Accolto
    Violazione obbligo di informazione tempestiva alle famiglie

    L'obbligo di informazione tempestiva alle famiglie non è assolto con la mera annotazione dei voti nel registro elettronico. Nella fattispecie, i genitori non sono stati messi in condizione di conoscere tempestivamente le carenze necessitanti integrazione e recupero, tanto che solo successivamente sono stati organizzati incontri per l'anno scolastico successivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4B, sentenza 26/01/2026, n. 1532
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1532
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo