Decreto cautelare 1 agosto 2025
Ordinanza cautelare 2 settembre 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 26/01/2026, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01532/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08891/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8891 del 2025, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS- in Qualità di Esercenti La Responsabilità Genitoriale sulla Minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Adriano Casellato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Liceo Classico RI Cappell College Anzio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
delle determinazioni di non ammissione della studentessa -OMISSIS- alla classe successiva assunte dal consiglio di classe 1B classico con verbale di scrutinio 11.6.2025 n. 2 per il primo anno di liceo classico presso il liceo statale “RI Cappell College”, comunicate con fonogramma 11.6.2025;
nonché ove occorra del verbale di scrutinio 8.1.2025 n. 1 dello stesso Consiglio di classe, relativo al trimestre; nonché di tutti i verbali dello stesso Consiglio di classe 1B Classico nell’a.s. 2024-2025 nelle parti relative a valutazioni intermedie e periodiche dell’alunna -OMISSIS-, e specificamente dei verbali 22.10.2024 n. 1; 28.11.2024 n.2; 21.3.2025 n. 3; 12.5.2025 n. 4;
nonché ove occorra del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025 del medesimo Liceo nella parte relativa ai punti 4- 5-6 del par. 2 dell’Allegato 7 (“Linee comuni di valutazione”);
nonché ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Liceo Classico RI Cappell College Anzio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa AU FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La studentessa -OMISSIS-, riconosciuta in data 9.8.2023 portatrice “ di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge 5.2.1992 n. 104 ”, ha frequentato il primo anno di liceo classico (classe 1B) nell’anno scolastico 2024/2025, presso il Liceo Statale Classico-Musicale Scienze Umane “RI Cappell College”, con sede in Anzio.
All’inizio dell’anno scolastico (2024/25) del nuovo ciclo di studi (secondario superiore) i ricorrenti, genitori dell’alunna, inviavano al Liceo una email in cui si comunicava che “ -OMISSIS- ha avuto nell’anno 2022/2023 alcuni episodi di -OMISSIS- generalizzate e numerose -OMISSIS- di assenza (30 o più al giorno) che hanno reso difficoltoso l’intero anno di frequenza della 2° media. Attualmente e già dalla seconda metà del 2023 le crisi sono totalmente scomparse, pur tuttavia lo scorso anno si è ritenuto importante sottoporla a valutazione -OMISSIS- di cui si inoltra in allegato la Relazione -OMISSIS- ”. Veniva, dunque, allegata Relazione -OMISSIS- del novembre 2023 prodotta dall’Associazione “A(p)prendo Con_tatto”. Su tale base, il Consiglio di classe in data 28.11.2024, deliberava un Piano didattico personalizzato (PDP) in relazione ai bisogni educativi speciali (BES) dell’alunna -OMISSIS-.
Al termine dell’anno scolastico, a fronte di una media finale di 6,10 (con cinque sufficienze, cinque insufficienze, di cui quattro non gravi -5/10- e una grave -4/10-), il Consiglio di classe deliberava la mancata ammissione alla classe successiva dell’alunna.
2. Le parti ricorrenti hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, articolando le seguenti censure:
1) Violazione art. 1 e 4 dpr 22.6.2009 n. 122. Violazione art. 2 dpr 24.6.1998 n. 249. Violazione Ordinanza ministeriale 5.11.2007 n. 92. Violazione art. 3 legge 7.8.1990 n. 241. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà con determinazioni dello stesso Istituto scolastico (Piano Triennale dell’Offerta Formativa; Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia; Regolamento d’Istituto). Difetto d’istruttoria. Difetto dei presupposti: sarebbero mancati sia la comunicazione con la famiglia della studentessa sia gli interventi concreti di recupero in corso d’anno e/o finali per consentirle il successo formativo.
2) Violazione art. 9 dpr 22.6.2009 n. 122. Violazione art. 2 legge 28.3.2003 n. 53. Violazione artt. 12 e 16 legge 5.2.1992 n. 104. Violazione art. 314 d.lgs. 16.4.1994 n. 297. Violazione art. 3 legge 8.10.2010 n. 170. Violazione D.M. Istruzione 12.7.2011 e Circolare Min. Istruzione 6.3.2013 n. 8. Violazione art. 3 legge 7.8.1990 n. 241. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti determinazioni dello stesso Istituto (Piano triennale dell’Offerta Formativa). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti: il Consiglio di classe avrebbe omesso di valutare l’alunna con riferimento al piano didattico personalizzato approvato dalla Scuola all’inizio dell’anno scolastico, sulla base delle condizioni di disabilità dell’alunna.
3) Violazione artt. 1 e 3 legge 7.8.1990 n. 241. Violazione art. 97 Cost. Violazione art. 4 dpr 122/2009. Eccesso di potere per contrasto con il principio di buon andamento dell’attività amministrativa. Difetto di motivazione: la motivazione sarebbe contraddittoria, in quanto il riferimento ad “obiettivi minimi” ed “elementi globalmente sufficienti” appare generico e privo di reale contenuto se confrontato con la situazione concreta dei voti.
3. Con l’ordinanza n. 4685 del 02/09/2025 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’impugnato giudizio di non ammissione e, conseguentemente, ammettendo, con riserva, l’alunna alla classe successiva, nonché ordinando tempestivamente la rivalutazione della relativa posizione da parte del Consiglio di classe, anche ai fini del recupero mediante programmi integrativi (art. 4, c. 6, dpr 122/2009);
4. L’Amministrazione intimata risulta costituita in giudizio, depositando anche relazioni sulle problematiche dedotte in ricorso.
5. All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso va accolto.
6.1. Con il primo ordine di censure, parte ricorrente lamenta, tra gli altri vizi, l’eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa e la violazione degli artt. 1, c. 7, e 4, c. 6, del dpr 22.6.2009 n. 122 (regolamento per la valutazione degli alunni), nonché dell’art. 2, c. 8, lett. c., del dpr 24.6.1998 n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) e dell’O.M. 92/2007, in quanto il Consiglio di classe, pur avendo individuato “lacune” e “insufficienze” per l’alunna -OMISSIS- sin dal 28.11.2024 (verbale n. 2), avrebbe omesso di predisporre opportune attività di recupero in corso d’anno.
Il motivo è fondato.
La normativa soprarichiamata prescrive:
- Dpr 22.6.2009 n. 122 (regolamento per la valutazione degli alunni):
a) “ Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico (art. 1, c. 7)”.
b) “ Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l’esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla frequenza della classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico ” (art. 4, comma 6: valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado).
- Dpr 24.6.1998 n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), all’art. 2, c. 8, lett. c: la Scuola pone in essere “ iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio ”.
Lo stesso PTOF del Liceo RI Cappell prevede all’allegato 19 (Patto educativo di corresponsabilità scuola–famiglia, approvato con delibera del Collegio dei docenti 9.9.2021) che la scuola si impegna a:
- “ offrire iniziative concrete per il recupero al fine di favorire il successo formativo ” (pag. 147, n. 4); - “ procedere alla valutazione con tempestività e trasparenza (…) tenendo in considerazione i ritmi di apprendimento ” (pag. 148, n. 12);
- “ garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un constante rapporto con le famiglie nel rispetto della privacy ” (pag. 148, n. 13)
Come correttamente ha osservato parte ricorrente, dall’operato dell’Amministrazione resistente emerge, con evidenza, ad un esame proprio di un sindacato giurisdizionale cd. esterno che non impinge nel cd. merito amministrativo, sia l’eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa sia il contrasto con il quadro normativo di riferimento, in quanto il Consiglio di classe, pur avendo individuato “lacune” e “insufficienze” nella preparazione dell’alunna -OMISSIS-, ha omesso di predisporre opportune attività di recupero in corso d’anno - attività che secondo l’O.M. 92/2007 cit. vanno realizzate “ in ogni periodo dell’anno scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali ” (art. 2, c. 3). In proposito, basta rilevare, dal Piano Didattico Personalizzato, prodotto in atti, che le uniche misure deliberate dal Consiglio di classe sono state, per le verifiche scritte, la riduzione delle consegne, senza riduzioni nel programma svolto, per le verifiche orali, rispetto dei tempi dell’alunna nella risposta alle domande.
Ed è, poi, giunta al giudizio finale senza valutare, neppure in quella sede, alcuna iniziativa concreta di recupero, pur prevista dall’art. 4, c. 6, dpr 122/2009. La giurisprudenza, in proposito, ha avuto modo di chiarire che - «… la valutazione finale, dunque, anche ove negativa, in quanto tesa ad evidenziare eventuali carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline da parte dell’alunno, non giustifica, di per sé, la mancata ammissione alla classe successiva, imponendo, in ogni caso, di verificare se le carenze rilevate al termine dell’anno scolastico possano, comunque, essere recuperate dall’alunno successivamente, mediante strategie di intervento all’uopo da attivare. Soltanto qualora tale verifica si concluda negativamente, allora, potrà disporsi la non ammissione dello studente alla classe successiva » (così, Consiglio di Stato, sez. VII, 29 settembre 2022, n. 8384; in termini, Consiglio di Stato, sez. VI, 20 gennaio 2021, n. 638, 26 giugno 2020, n. 4107 e 27 agosto 2019, n. 5917 e, da ultimo, TAR Lazio, sez. IV bis, 9 settembre 2024, n. 16248 e TAR Venezia, sez. IV, 13 febbraio 2025, n. 219).
Peraltro, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, il Collegio reputa fondata anche la censura concernente il difetto della motivazione, nel gravato provvedimento di non ammissione alla classe successiva della studentessa, nel quale il Consiglio di classe avrebbe omesso di valutare l’alunna con riferimento al piano didattico personalizzato approvato dalla Scuola all’inizio dell’anno scolastico, limitandosi il Consiglio a rilevare genericamente che l’alunna non ha raggiunto gli obiettivi prefissati né colmato le lacune.
In sostanza il ricorso è fondato, atteso che nella scuola secondaria di primo grado la decisione di non ammettere un alunno alla classe successiva va adeguatamente giustificata all’esito di una verifica negativa della possibilità di recupero, nel corso dell’anno scolastico successivo, delle carenze riscontrate (cfr. in termini Consiglio di Stato, sez. VI, n. 8384/2022 cit., pure concernente un caso di non ammissione di un alunno alla terza classe della scuola secondaria di primo grado), ossia nei casi in cui, nonostante l’attivazione e l’espletamento di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, l’alunno non venga ritenuto in grado di colmare le riscontrate lacune nel prosieguo dei suoi studi.
Il Collegio ritiene fondata anche la censura relativa alla violazione dell’art. 1, c. 7, dpr 122/2009, che impone alla scuola di dare alle famiglie una “informazione tempestiva (…) nei diversi momenti del percorso scolastico” circa l’andamento dell’alunno. Sull’obbligo di preavvertimento delle famiglie, posto a carico della scuola ai sensi dell’art. 1, c. 7, dpr 122/2009 cit., quale esplicitazione del generale obbligo di informazione tempestiva, la giurisprudenza (TAR Puglia – Bari, 5.9.2019 n. 1184), dalla quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, ha chiarito come debba escludersi che tale obbligo sia assolto mediante la mera annotazione dei voti nel registro elettronico, definito dall’Amministrazione resistente ( memoria 21.10.25) il più moderno strumento di comunicazione scuola/famiglia.
Alla luce di quanto esposto, il giudizio finale di non ammissione risulta privo di presupposti in quanto la minore non risulta essere stata invitata a partecipare ad un percorso individuale di recupero organizzato dalla scuola; i genitori non sono sempre stati messi in condizione di conoscere con tempestività le ritenute carenze di profitto dell’alunna bisognevoli di integrazione e recupero; (tanto vero che nella memoria per l’udienza odierna la difesa di parte ricorrente ha evidenziato che la dirigente della Scuola ha comunicato, con PEC del 15.9.2025, il calendario degli incontri coi genitori dell’alunna per l’a.s. 2025/2026); non è stata neppure valutata la possibilità di recupero mediante interventi didattici programmati ai sensi dell’art. 4, c. 6, dpr 122/2009 e quindi, in ipotesi, di sospensione dello scrutinio negativo.
2. Con il secondo ordine di censure, parte ricorrente lamenta, tra gli altri, il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, in quanto il Consiglio di classe avrebbe omesso di valutare l’alunna con riferimento al piano didattico personalizzato approvato dalla Scuola all’inizio dell’anno scolastico, sulla base delle condizioni di disabilità dell’alunna.
La censura è da accogliere, in quanto l’omessa considerazione delle specificità dell’alunna emerge sotto vari profili: dopo lo scrutinio intermedio, la scuola non ha disposto le attività di recupero di cui all’art. 3, c. 2, legge 170/2010) per la studentessa -OMISSIS-; in sede di valutazione finale, nel giudizio di non ammissione il Consiglio di classe non ha reso alcuna motivazione sulla condizione specifica dell’alunna, né sulle specificità del PDP, né sulle sue possibilità di recupero, in contrasto con le previsioni di cui al D.M. 12.7.2011, che all’art. 6 espressamente prescrive: “ la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con -OMISSIS- deve essere coerente con gli interventi pedagogico – didattici” ed in particolare con gli interventi individualizzati e personalizzati attraverso il piano didattico personalizzato (art. 5).
3. In conclusione, per le ragioni esposte e previo assorbimento delle censure non espressamente scrutinate, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
8. A seguito della richiesta di rivalutazione della posizione della minore recata nell’ordinanza di questo Tribunale n. 4685 del 2.09.25, risulta che sono stati predisposti incontri individuali organizzati per l’alunna su varie materie allo scopo di attivare i Programmi integrativi per il recupero delle carenze, incontri che, come specificato nella nota depositata da parte ricorrente il 28 ottobre 2025, si sono svolti regolarmente sicchè attualmente l’alunna frequenta regolarmente la classe 2B del Liceo classico.
9. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste come da dispositivo a carico della resistente Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna la resistente Amministrazione al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge e refusione del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI RE, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
AU FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU FA | RI RE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.