Articolo 10 della Legge 23 aprile 1959, n. 189
Articolo 9Articolo 11
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25 aprile 1959
Art. 10.
Ai militari del Corpo della guardia di finanza si applicano il regolamento di disciplina militare per l'Esercito e la legge penale militare.
Ad essi si applicano altresi' le disposizioni sulle licenze, sui documenti caratteristici e matricolari e quelle concernenti gli accertamenti medico-legali valevoli per l'Esercito - Arma dei carabinieri - con le varianti eventualmente necessarie.
Entrata in vigore il 25 aprile 1959
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